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Intervento dei creditori chirografari

Anche se titolati, i creditori chirografari possono soddisfarsi sul disavanzo solo dopo i creditori pignoranti e i creditori privilegiati, anche se tardivi. Le istanze dei creditori pignoranti e titolati riguardano la distribuzione del denaro pignorato, la vendita o l'assegnazione di altri beni. Queste istanze sono valide fino alla scadenza di 45 giorni dall'efficacia del pignoramento.

Nell'udienza di audizione delle parti per osservazioni sulla assegnazione e il tempo e le modalità di vendita, se non ci sono opposizioni, il giudice emette un'ordinanza. Se ci sono opposizioni e i creditori non si accordano, il giudice prende una decisione con una sentenza e un'ordinanza di assegnazione o vendita.

La vendita può avvenire con o senza incanto o a mezzo di un commissionario. Nel caso di vendita senza incanto o a mezzo di commissionario, il giudice affida al commissionario i beni pignorati per la vendita, fissando un prezzo minimo e un prezzo di base.

globale cioè finché dev'essere eseguita vendita Vendita all'incanto: eseguita dal cancelliere, o ufficiale giudiziario o IVG – beni pignorati venduti ai pubblici incanti, nel giorno, ora e luogo stabiliti dal giudice – cose cui valore è in listino di borsa o mercato, prezzo determinato da quel minimo del giorno prima della vendita – in altri casi prezzo d'apertura è fissato dal giudice dell'esecuzione (nel caso estimatore); oppure giudice autorizza la vendita al miglior offerente senza determinare prezzo minimo – momento effetto traslativo è pagamento del prezzo di aggiudicazione; possibile rateizzare su autorizzazione giudice – se cosa resta invenduta, nuovo incanto a prezzo <1/5 rispetto a prezzo precedente O distribuzione amichevole quando creditori si accordano – altrimenti giudice, sentite le parti, ordina distribuzione con regole riparto tradizionale e tenuto conto cause di

prelazione.Espropriazione autoveicoli, motoveicoli e rimorchi

È alternativa all’espropriazione di cose mobili presso debitore –diverso contenuto atto pignoramento e modi svolgimento faseiniziale espropriazione – pignoramento si esegue tramitenotificazione e successiva trascrizione, di atto scritto contente:indicazione beni; ingiunzione 492cpc; intimazione aconsegnare all’IVG entro 10gg i beni, i titoli e i documentirelativi alla proprietà e uso – col pignoramento debitore ècostituito custode – dopo consegna a IVG, IVG lo comunica alcreditore che entro i 30gg successivi deve iscrivere a ruolo ilprocesso – se termine 10gg scade infruttuosamente, organi dipolizia ritirano carta di circolazione e altri documenti relativi albene, o lo consegnano all’IVG che procede come se il terminedi 10gg fosse stato rispettato – cancelliere forma fascicolodell’esecuzione – fasi liquidazione e distribuzione

compatibilinorme espropriazione presso debitore.

Espropriazione presso terzi

  • Non è alternativo ad altro processo espropriativo – oggetto: crediti di danaro che il debitore può vantare verso i terzi (es. banca) e cose di proprietà del debitore in possesso di terzi; non l'intera somma del debitore esecutato di cui il terzo ha la disponibilità, ma solo la parte di essa pari alla somma oggetto di precetto, aumentata alla metà – terzo diviene custode da quando riceve atto pignoramento – creditore redigere e fa notificare a terzo e debitore atto pignoramento presso terzi che contiene: ingiunzione di non disporre dei crediti e beni in possesso del terzo; indicazione credito, titolo esecutivo e precetto; indicazione somme o cose dovute e intimazione al terzo di non disporne senza ordine del giudice; citazione del debitore a comparire, con l'invito al terzo a comunicare una dichiarazione al creditore procedente (specifica di quali cose

osomme è debitore o si trova in possesso e quando ne deve eseguire il pagamento o la consegna; c.d. dichiarazione di quantità, quale elemento costitutivo e di perfezionamento del vincolo di pignoramento), entro 10gg (se non fa la dichiarazione o non la rende in udienza perché non comparso o comparso, dopo fissazione di nuova udienza con altro termine di 10gg per il terzo, se inutilizzata, beni pignorati si considerano non contestati ai fini del procedimento in corso) – poi ufficiale giudiziario consegna a creditore atto di pignoramento o processo verbale – creditore iscrive a ruolo il processo

Riguardo al meccanismo beni non contestati: nel caso di assegnazione, possibile eventualmente dall’allegazione del creditore che è tale da identificare credito o beni del debitore in possesso del terzo; terzo può impugnare tale ordinanza di assegnazione tramite opposizione agli atti esecutivi se dimostra irregolarità della notificazione, o caso

fortuito o forzamaggioreSe invece sorgono contestazioni sulla dichiarazione, o semanca dichiarazione ergo non identificabili credito o beni deldebitore in possesso del terzo: giudice su istanza di parteprovvede in contraddittorio con ordinanza, con effetti ai soli finidel procedimento in corso o esecuzione forzatasull’assegnazione – sono estranee questioni relative al diritto osituazione giuridica sostanziale vantata dal creditoreprocedente – possibile opposizione agli atti esecutiviIntervento creditori: regole espropriazione mobiliare pressodebitore – se nell’espropriazione presso terzi di cose mobili,terzo si dichiara (con la dichiarazione di quantità) o èdichiarato dal giudice (dopo risoluzione contestazioni)possessore di cose appartenenti al debitore, il giudice sentitele parti provvede assegnazione o vendita – nell’espropriazionepresso terzi di crediti, se terzo si dichiara o è dichiaratodebitore di somme esigibili

immediatamente o in termine non superiore a 90 giorni, il giudice le assegna in pagamento, salvo esazione (estinzione del credito solo al momento della riscossione) ai creditori concorrenti, c.d. assegnazione satisfattiva, riferita ai crediti prontamente esigibili - se invece le somme dovute dal terzo sono esigibili in un termine maggiore, e i creditori non ne chiedono l'assegnazione concorde, si applicano le regole per la vendita di cose mobili. Espropriazione immobiliare - Oggetto: bene immobile previamente ed esattamente individuato dal creditore; volendo anche diritti reali immobiliari suscettibili di scambio come usufrutto, nuda proprietà, superficie ed enfiteusi - il pignoramento si esegue tramite notificazione al debitore e successiva trascrizione di un atto che deve contenere la descrizione dei beni e dei diritti e l'ingiunzione al debitore di non disporre del bene e dei diritti pignorati - se l'espropriazione immobiliare è insufficiente, è possibile pignorare anche la mobilia - dopo notificazione.dell'atto di pignoramento, questo è consegnato dall'ufficiale giudiziario al competente conservatore dei registri immobiliari per la trascrizione, che serve a rendere inopponibili successivi atti di disposizione nei confronti del creditore. L'ufficiale giudiziario consegna al creditore l'atto di pignoramento e la nota di trascrizione. Il creditore deposita la nota di iscrizione a ruolo, copie conformi del titolo esecutivo, del precetto, dell'atto di pignoramento e della nota di iscrizione entro 15 giorni dalla consegna dell'atto di pignoramento. Il cancelliere forma il fascicolo dell'esecuzione immobiliare. Con il pignoramento, il debitore diventa custode dell'immobile. Il giudice, su istanza di un creditore, può, sentito il debitore, nominare una persona diversa come custode, ma provvede a tale nomina sempre quando il debitore non occupa l'immobile. Il custode o l'IVG condurranno le successive operazioni di vendita. Se il giudice non autorizza il debitore ad abitare l'immobile o

provvede all'aggiudicazione o assegnazione, dispone, con provvedimento impugnabile con opposizione agli atti esecutivi, liberazione dell'immobile

Creditori intervenuti: titolati e creditori che al momento del pignoramento avevano eseguito un sequestro su tali beni o iscritti (pegno non risulta dai pubblici registri) e titolari di un credito di somma di denaro risultante da scritture contabili - creditori chirografari tardivi (dopo udienza fissata per autorizzazione alla vendita), ma intervenuti prima dell'udienza di distribuzione, concorrono alla distribuzione della parte di ricavato che sopravanza dopo soddisfazione creditore pignorante, intervenuti tempestivi - creditori iscritti anche se tardivi, ma prima udienza di distribuzione, concorrono alla distribuzione e se titolati possono provocare atti dell'espropriazione, pur se tardivi.

Istanza vendita e stima: dopo 10gg pignoramento, creditore pignorante o titolati possono chiedere vendita dell'immobile

–creditore entro 60gg da deposito ricorso deve aver allegato estratto catastale, certificati di iscrizioni e trascrizioni ultimi 20anni pena inefficacia pignoramento – giudice nomina esperto per la relazione di stima e fissa udienza per comparizione partie creditori iscritti non intervenuti, e tra provvedimento di nomina e data udienza massimo 90gg – almeno 30gg prima dell’udienza l’esperto invia copia relazione a creditori e debitore, che possono presentare note scritte, anche direttamente all’udienza purché portate a conoscenza del perito almeno 15gg prima – all’udienza possibili osservazioni circa modalità e tempo vendita e eventuali opposizioni agli atti esecutivi Vendita forzata immobiliare: vendita senza incanto passaggio necessario – se non raggiunto obiettivo liquidazione, segue vendita con incanto – dopo istanza vendita, giudice emana ordinanza di vendita che si compone di due parti necessarie tra loro autonome e una

Terza parte necessaria - avviso di vendita pubblicato nel portale telematico del ministero della giustizia, 45gg prima del termine per la presentazione dell'offerta; se vendita con incanto 45gg prima della data dell'incanto

Ordinanza di vendita: prima parte vendita senza incanto, modalità di svolgimento; seconda parte modalità di vendita dell'eventuale vendita con incanto, disposta quando giudice ritiene che con tale tipo di vendita bene sarà liquidato a un prezzo superiore alla metà rispetto alla stima; terza parte delega a un professionista per le operazioni di vendita

Vendita senza incanto: fissato termine tra 90 e 120gg entro cui tutti tranne debitore possono fare offerte - offerte tardive inefficaci - offerte depositate in busta chiusa cancelleria - deliberazione sulle offerte

Dettagli
Publisher
A.A. 2021-2022
76 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/15 Diritto processuale civile

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher Oscarb97 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto processuale civile e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Salerno o del prof Mancuso Carlo.