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Nel caso in cui non vi sia coincidenza tra le parti di due trattati successivi aventi ad oggetto la stessa

materia, l'art 30 par4 Cdt, afferma che l'accordo di emendamento non vincola gli stati che sono già

parte al trattato e che non divengono parti di tale accordo. La regola generale è quella per cui:

- nei rapporti tra gli stati parti di entrambi i trattati, prevale il trattato posteriore (criterio temporale);

- nei rapporti tra uno stato parte di entrambi i trattati e uno stato parte solo di uno di essi, si applica

il trattato di cui sono entrambi parti (inefficienza dei trattati per gli stati terzi).

Per evitare inconvenienti generalmente viene posta in uno dei due trattati una clausola di

compatibilità (art 30 par 2 Cdt)→quando un trattato precisa che esso è subordinato a un trattato

anteriore o successivo o che esso non deve essere considerato incompatibile con tale trattato, le

disposizioni di quest'altro trattato prevalgono.

Es art 351 Tr.Fue→le disposizioni dei trattati su cui si fonda l'UE non pregiudicano i diritti e gli obblighi

o

derivanti da convenzioni concluse anteriormente al 1 gennaio 1958 o anteriormente alla data della loro

adesione.

Discorso diverso per l'art103 C. Onu, che sancisce la prevalenza degli obblighi che derivano per i membri

dell'Organizzazione della Carta istitutiva dell'Onu sugli obblighi che per essi derivano da qualsiasi altro

accordo internazionale.

L'emendamento dei trattati, secondo la regola enunciata nell'art39 Cdt, in quanto l'accordo vincola

le parti contraenti può essere emendato solo se c'è coincidenza tra le parti del trattato originario e

quelle dell'accordo successivo contenente gli emendamenti; per fare ciò è necessario che

nell'accordo successivo contenente gli emendamenti sia inserita la clausola che disponga nel senso

della sua entrata in vigore solo a seguito della ratifica da parte di tutti i contraenti del trattato da

emendare (raramente utilizzata per l'emendamento di trattati multilaterali).

Art 40 Cdt→nel caso in cui non vi sia coincidenza tra le parti l'accordo di emendamento non

vincola gli stati che sono già parti del trattato e che non divengano parti di tale accordo.

Bisogna comunque tener conto dell'art 30 par4 del Cdt.

Spesso nei trattati internazionali sono contenute espresse disposizioni relative al loro emendamento:

il trattato può contenere regole miranti ad evitare la non coincidenza tra le parti del trattato e le parti

vincolate dell'emendamento successivo, comune nei trattati istitutivi di organizzazioni

internazionali e in questo caso ci potranno essere due situazioni diverse:

- il trattato dispone che l'emendamento avvenga mediante un successivo accordo che entrerà in

vigore solo dopo la sua adozione e ratifica da parte di tutti i contraenti;

- il trattato dispone che l'emendamento, dopo essere ratificato e adottato da un certo numero di stati

contraenti, entrerà in vigore per tutti i contraenti (il procedimento di emendamento è qualificabile

come fonte prevista da accordo, in quanto gli stati che non hanno acconsentito all'emendamento

sono vincolati da esso in virtù del trattato originario che dispone in questo senso.

Alcuni trattati internazionali distinguono l'emendamento (inteso come l'adozione di modifiche a

singole disposizioni del trattato) e la revisione (intesa come l'adozione di modifiche più importanti

che coinvolgono il trattato nel suo complesso).

Dall'emendamento è ≠ l'adozione di un accordo di modifica di un trattato multilaterale

limitatamente ai rapporti tra le parti, in questi casi non c'è la volontà di procedere all'emendamento

dei trattati, ma solo la volontà di alcune parti contraenti di stipulare un accordo modificativo del

trattato multilaterale destinato ad applicarsi solo nei loro rapporti. Tale possibilità è ammessa ai

sensi dell'art41 solo se espressamente prevista o non proibita del trattato; inoltre l'accordo

modificativo è necessario che:

- non pregiudichi il godimento da parte delle altre parti dei loro diritti né l'adempimento dei loro

doveri in base al trattato;

- non riguardi una disposizione la cui deroga sia incompatibile con l'oggetto e lo scopo del trattato.

Regole analoghe sono stabilite nell'art 58 Cdt per il caso in cui alcune parti di un trattato

multilaterale concludano tra di loro un accordo sospensivo con cui intendono sospendere

temporaneamente l'applicazione del trattato nei reciproci rapporti.

Art 31-33 Cdt→codificano alcune norme consuetudinarie relative all'interpretazione dei trattati che

devono essere applicate dagli stati (interpretazione unilaterale), dal giudice internazionale chiamato

a risolvere una controversia tra stati secondo diritto (interpretazione giudiziale) e dal giudice interno

chiamato a dare esecuzione a un trattato da una norma interna che dispone in tal senso.

Occorre evitare l'interpretazione unilateralistica dei trattati ad opera del giudice interno, che non si

fonda su norme internazionali relative all'interpretazione dei trattati bensì su norme interne

sull'interpretazione della legge (per i trattati di diritto uniforme).

Art 31 Cdt→per stabilire la regola generale di interpretazione opera una sintesi tra il tradizionale

metodo soggettivo, che consiste nella ricerca della volontà delle parti, e il metodo oggettivo, che

tende invece a privilegiare il testo anche a prescindere dalla volontà delle parti (più privilegiato).

Il par 1 afferma che un trattato deve essere interpretato in buona fede, operando una combinazione

di tre criteri:

○ criterio testuale: attribuzione ai termini del trattato il loro significato ordinario;

○ criterio sistematico: considerare i termini del trattato nel loro contesto, considerando l'intero testo

del trattato (art31 par2 Cdt);

○ criterio teologico: considerare i termini del trattato alla luce dell'oggetto e dello scopo del trattato

stesso.

○ criterio soggettivo: ammesso se risulta che tale era l'intenzione delle parti (par2).

In base poi al par4 è consentito tener conto di un'interpretazione collettiva fornita dalle stesse parti

dopo la stipulazione del trattato; ciò vale a) sia nell'ipotesi in cui vi sia un accordo interpretativo

esplicito intervenuto tra le parti; b) sia nell'ipotesi in cui l'accordo sia ricavabile implicitamente

dalla prassi seguita dalle parti nell'esecuzione del trattato.

Il par 3 c) introduce la possibilità di un'interpretazione evolutiva delle disposizioni del trattato a

seguito dell'evoluzione del diritto internazionale (soprattutto consuetudinario), ciò comporta la

modificazione dell'interpretazione dei trattati.

Art 32 Cdt→introduce due mezzi complementari di interpretazione allo scopo di confermare

l'interpretazione già raggiunta applicando le regole generali espresse dall'art31, e per determinare il

senso di certe disposizioni del trattato quando questo risulta oscuro, ambiguo, assurdo o

irragionevole, e sono:

○ dei lavori preparatori;

○ delle circostanze nelle quali il trattato si è concluso.

Questi mezzi complementari di interpretazione sono espressione del metodo soggettivo di

interpretazione dei trattati.

Art.33 Cdt→si riferisce al problema dell'interpretazione dei trattati autenticati in più lingue.

Stabilisce una presunzione: si presume che i termini di un trattato abbiano lo stesso significato nei

diversi testi autentici (par3); se il raffronto fa emergere una differenza di senso essa andrà risolta in

base ai criteri generali dell'art31 o eventualmente ai mezzi complementari dell'art32.

Solo nel caso in cui la differenza non sia risolvibile, l'art33 dispone una regola specifica di

interpretazione: si adotterà il senso che permette meglio di conciliare i testi in questione.

I trattati istitutivi di organizzazioni internazionali sono invece soggetti a regole di interpretazione

specifiche.

Art 5 Cdt afferma che le norme generali sull'interpretazione dei trattati sono applicabili anche ai

trattati istitutivi delle organizzazioni internazionali, in quanto anche la teoria dei poteri impliciti può

riconoscersi con le regole generali, come ha affermato anche la Corte internazionale di giustizia.

Se il trattato istitutivo dell'organizzazione internazionale contiene regole specifiche per la sua

interpretazione, queste prevalgono sulle regole sulle regole generali codificate nell'art31 Cdt. (Es

nel caso in cui il trattato istitutivo dell'organizzazione internazionale attribuisce ad un organo di

questa la competenza ad interpretare il trattato con efficacia vincolante per gli stati membri. Queste

disposizioni possono abrogare l'art31 par3 A9 e b) Cdt.

Le fonti previste da accordo sono fatti, atti o procedimenti che in virtù di un accordo internazionale

sono idonei a creare norme vincolanti per le parti dell'accordo, creando quindi norme di diritto

internazionale particolare (possono dare origine ad emendamenti o sentenze dispositive).

Tra i trattati che istituiscono fonti di diritto per le parti vi sono i trattati istitutivi di organizzazioni

internazionali.

La posizione di tali fonti nella gerarchia delle fonti internazionale le pone come secondarie

(secondo alcuni) o di terzo grado (secondo altri), in ogni caso le fonti previste da accordo possono

creare comunque norme che derogano all'accordo stesso se questo lo consente.

Capitolo IX: Gli stati sovrani

Stato→l'organizzazione di governo di una determinata comunità territoriale. Si tratta di un ente

costituito da tre elementi: popolo, territorio e organizzazione di governo (o sovranità).

Sovranità e indipendenza sono due concetti che definiscono che l'organizzazione di governo deve

esercitare la potestà di imperio su una comunità territoriale (sovranità interna) e deve esercitare tale

potestà a titolo originario (sovranità esterna o indipendenza).

In proposito viene spesso citato l'art1 della Convenzione sul diritto e i doveri degli stati, adottata a

Montevideo il 26 dicembre 1933, che identifica lo stato come soggetto di diritto internazionale e ne elenca le

caratteristiche fondamentali: a) popolazione permanente; b) territorio definito; c)governo; d) possibilità di

intrattenere relazioni con altri stati.

Una parte della dottrina italiana recente tende a privilegiare l'elemento di governo rispetto agli altri due:

contrapponendo il concetto di stato-comunità (comunità di persone politicamente organizzata) e di stato-

organizzazione (complesso di autorità che esercitano il potere di governo su quella comunità) e solo

quest'ultima andrebbe presa in considerazione. Tuttavia non vi è dubbio che territorio e popolazione sono

presupposti necessari dell'esistenza del

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I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher marcovavassori96 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Organizzazione internazionale e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Milano o del prof Valenti Mara.