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TRATTAMENTO RISERVATO ALLA MISSIONE DIPLOMATICA IN QUANTO TALE
Inviolabilità dei locali della missione, si estende anche a tutti gli archivi, i documenti della missione in qualunque luogo si trovino, il mobilio dei locali e gli altri oggetti che si trovano all'interno, i mezzi di trasporto. Sono immuni di perquisizione, requisizione, sequestro o altre misure esecutive.
Nei paesi dell'America Latina si è affermata la consuetudine dell'asilo diplomatico, possibilità per uno stato di concedere asilo nei locali di una propria rappresentanza diplomatica all'estero a persone accusate dallo stato ospite di aver commesso un reato politico. Secondo la maggior parte della dottrina, poiché non esiste una corrispondente norma consuetudinaria generale nel diritto internazionale, l'asilo diplomatico costituisce un illecito dello stato di invio nei confronti dello stato ospite della missione. Un famoso caso della giurisprudenza è quello di...
Julian Assange, giornalista australiano famoso per le rivelazioni di documenti riservati degli Stati Uniti e di altri Stati attraverso il sito WikiLeaks dal 2012 vive nell'ambasciata dell'Ecuador a Londra.
Mentre quelli relativi all'inviolabilità sono obblighi di astensione, per lo Stato ospite sono previsti anche obblighi positivi come quello di adottare tutte le misure idonee a impedire che i locali della missione siano invasi o danneggiati e che venga turbata la pace e la dignità della missione. Questo obbligo venne esplicitamente sanzionato da una sentenza della Corte Internazionale di Giustizia del 1980, relativa al sequestro di personale diplomatico nei locali dell'ambasciata americana a Teheran ad opera di un gruppo di studenti islamici. La corte accertò una violazione dell'inviolabilità della missione da parte dell'Iran, distinguendo in due fasi: inizialmente il comportamento dei privati non era imputabile all'Iran.
che tuttavia era responsabile del comportamento omissivo perché non aveva attuato provvedimenti preventivi o di rimedio per la situazione. In una seconda fase, poiché gli organi di vertice dello stato avevano approvato pubblicamente il comportamento degli studenti, la Corte ritenne che l'Iran fosse direttamente responsabile dell'accaduto.- Diritto di utilizzare la bandiera e l'emblema dello stato di invio sui locali e i mezzi di trasporto della missione
- Esenzione da imposte e tasse nazionali relative all'utilizzo dei locali e diritto ad ottenere dallo stato ospite le facilitazioni necessarie per l'espletamento delle funzioni della missione tra cui la libertà di spostamento e circolazione per i membri della missione, la libertà di comunicazione, l'inviolabilità della corrispondenza ufficiale.
- valigiadiplomatica che non può essere aperta o trattenuta.
- Per quanto riguarda il trattamento della missione in quanto tale, le immunità giurisdizionali ad essa relative (giurisdizionale civile) si confondono con quelle dello Stato nel suo complesso.
TRATTAMENTO DEI SINGOLI COMPONENTI DELLA MISSIONE
Al capo missione e agli agenti diplomatici spettano le immunità diplomatiche che si estendono anche ai loro familiari conviventi, purché non siano cittadini dello stato ospite. Queste immunità includono:
- l'immunità dalla giurisdizione civile e penale, sia funzionale che personale
- inviolabilità della residenza privata, dei documenti della corrispondenza, dei beni
- l'inviolabilità della persona che comporta il divieto di qualsiasi forma di arresto o detenzione
- l'esenzione da qualunque imposta o tassa, ad eccezione di quelle relative ad attività di tipo privatistico nel territorio dello stato ospite.
Se gli
agenti diplomatici sono cittadini dello stato ospite godono soltanto dell'inviolabilità personale e dell'immunità giurisdizionale per gli atti ufficiali compiuti nell'esercizio delle loro funzioni. La durata delle immunità diplomatiche può non coincidere con la funzione svolta dall'agente: il godimento delle immunità inizia dal momento in cui l'agente entra nel territorio ospite per raggiungere il suo posto (anche prima dell'accreditamento) e prosegue anche dopo la cessazione delle funzioni, fin quando l'agente lascia lo stato ospite.
Gli stessi privilegi e immunità previsti per il corpo diplomatico sono estesi anche al personale tecnico e amministrativo e ai loro familiari, sia pure con qualche piccola eccezione.
Al personale di servizio spetta soltanto l'esenzione da imposte e tasse sui salari percepiti, estesa anche ai domestici privati dei membri della missione.
Le immunità giurisdizionali del
il testo formattato con i tag HTML sarebbe il seguente:Il personale della missione meritano una specifica analisi. La loro immunità civile e penale si estende non solo agli atti compiuti in veste ufficiale (immunità funzionale, organica o ratione materiae) ma anche a quelli compiuti come persone private (immunità personale o ratione personae), a meno che gli agenti diplomatici non abbiano la stessa nazionalità dello stato accreditatario. L'immunità personale vale solo nei confronti dello stato ospite, mentre l'immunità organica dovrebbe potersi invocare erga omnes. A eccezione dell'immunità organica, uno stato terzo non è obbligato a garantire le immunità diplomatiche, tranne quando l'agente diplomatico attraversa il suo territorio per recarsi nello stato accreditatario: in questa circostanza lo stato terzo deve accordargli le immunità necessarie per consentire il suo passaggio o il suo ritorno. Se l'immunità dalla giurisdizione penale e non subisce eccezioni,
l'immunità dalla giurisdizione civile o amministrativa può ammettere eccezioni: - azione reale riguardante un immobile situato nel territorio dello stato ospite che non sia posseduto per conto dello stato di invio ai fini della missione - azione riguardante una successione nella quale l'agente diplomatico figuri come esecutore testamentario, amministratore, erede o legatario a titolo privato - azione riguardante un'attività professionale o commerciale esercitata dall'agente diplomatico fuori dalle sue funzioni ufficiali. In questi casi si può anche procedere a misure esecutive nei confronti dei beni posseduti dall'agente, ma senza attentare all'inviolabilità della sua persona o della sua dimora. L'immunità personale dell'agente diplomatico cessa nel momento in cui cessano di applicarsi le immunità diplomatiche, mentre l'immunità organica continua a sussistere anche dopo: per tale ragione,terminate le immunità diplomatiche, l'ex agente potrà subire un processo nello stato accreditatario per gli atti di natura privata compiuti durante il periodo di esercizio delle funzioni, ma non per gli atti compiuti nell'esercizio delle funzioni come membro della missione. Come accennato, l'immunità giurisdizionale degli agenti diplomatici si estende ai loro familiari conviventi, ma nessuna immunità giurisdizionale spetta agli individui che abbiano la cittadinanza dello stato ospite. La ratio delle immunità diplomatiche è quella di consentire alla missione di essere eseguita con le minime interferenze da parte dello stato ospite (ne impediatur legatio), non quella di concedere privilegi individuali, ecco perché lo stato di invio può sempre rinunciare all'immunità giurisdizionale dei suoi agenti (la rinuncia deve essere espressa). Le missioni diplomatiche, gli uffici consolari e le basi militari hanno.carattere tendenzialmente permanente e vanno perciò distinte da missioni speciali a carattere temporaneo inviate da uno stato presso un altro per trattare di questioni determinate o svolgere determinate funzioni. In passato le missioni diplomatiche permanenti erano un'eccezione rispetto alla pratica regolare di inviare ambasciate ad hoc, oggi invece le missioni speciali, seppur frequenti, hanno un'importanza residuale nelle relazioni internazionali tra gli stati, motivo per cui si ritiene che le norme consuetudinarie attualmente vigenti riguardino soltanto il trattamento relativo a missioni diplomatiche e uffici consolari permanenti. In materia di missioni speciali esiste uno specifico accordo di codificazione, la convenzione di Vienna del dicembre 1969 sulle missioni speciali, che estende alle missioni speciali un trattamento analogo a quello riservato alle missioni diplomatiche permanenti. Tuttavia l'accordo ha un basso numero di stati parti (l'Italia non è parte contraente) e quindi la sua applicazione è limitata.parte) e questo sembra confermare la sua non corrispondenza al diritto consuetudinario vigente. Per quanto riguarda le missioni militari ad hoc, c'è completa sicurezza sull'inesistenza di specifiche norme consuetudinarie perché si tratta di un fenomeno recente nel panorama delle relazioni internazionali. Si tratta di operazioni multinazionali condotte sotto l'egida dell'organizzazione delle Nazioni Unite e per le quali le immunità e privilegi dei corpi di truppa sono regolati da appositi accordi detti SOFAs (dall'inglese status of forces agreements).
CAP 18 I SOGGETTI INTERNAZIONALI DIVERSI DAGLI STATI SOVRANI
La società internazionale è formata anche da enti che sono in grado di partecipare alla vita di relazione internazionale su un piano di parità rispetto agli stati, anche a questi ultimi enti si indirizzano diritti e obblighi. Tra gli enti di cui si parla vengono presi in considerazione alcuni enti politici territoriali
suscettibili di acquisire la soggettività internazionale e solitamente caratterizzati da un'esistenza transitoria (es. governi in esilio, movimenti di liberazione nazionale) e anche enti non territoriali la cui esistenza non è invece un fenomeno transitorio come la Santa Sede, l'ordine di Malta, il comitato internazionale della croce Rossa. Occorre sottolineare che la soggettività internazionale degli enti non statali non comporta che questi siano destinatari di tutte le norme del diritto internazionale generale e dunque titolari degli stessi diritti ed obblighi che spettano agli stati sovrani. La soggettività internazionale di taluni enti dipende dalla disponibilità degli Stati di entrare in relazione con loro in regime di parità, dall'instaurazione di relazioni diplomatiche con gli stati, dalla loro capacità di stipulare accordi internazionali. GOVERNI INSURREZIONALI Il problema della loro soggettività internazionale si pone.nel corso di una guerra civile all'interno dello stato detta anche conflitto armato interno. La guerra civile non è di per sé motivo per mettere in discussione la personalità internazionale di uno stato, il cui governo legittimo continua ad essere considerato.