Diritto internazionale
Definizioni
Diritto internazionale è l’ordinamento giuridico della società internazionale. Impropriamente esso viene definito anche come diritto internazionale pubblico, per distinguerlo dal cosiddetto diritto internazionale privato (branca del diritto interno che si occupa dei rapporti privatistici che presentano profili di ‘estraneità’, collegamenti con ordinamenti giuridici esterni). Nota però che il diritto internazionale non è un ramo del diritto interno ma un sistema giuridico distinto da quello dei singoli stati, ha quindi poco senso fare le distinzioni tipiche del diritto interno come quella tra diritto privato e pubblico.
Società internazionale: società composta da stati sovrani e pochi altri enti simili, posti in un piano di parità. Per stato sovrano si intende l’organizzazione di governo di una comunità territoriale, che non riconosce alcuna autorità sopra di sé.
Profilo storico
Nascita degli stati sovrani tra il XV e il XVII secolo => nascita anche del diritto internazionale dall’instaurazione di rapporti tra essi. Convenzionalmente la società internazionale nasce con la pace di Westfalia: 1648, fine della Guerra dei trent’anni e delle pretese sovranazionali del papato e dell’impero. La società internazionale è inizialmente ‘eurocentrica’: le potenze egemoni si trovano in Europa; a partire dal XVIII secolo però inizia il processo di decolonizzazione (con l’indipendenza degli USA inizialmente) che si protrae fino al secondo dopoguerra e che segna la fine dell’egemonia europea e l’aumento degli stati sovrani => la società internazionale diviene mondiale.
Utilizzo della forza in ambito internazionale
Inizialmente si ricorreva alla forza armata per dirimere i conflitti, ad esempio protezione diplomatica di un cittadino i cui diritti venivano lesi da un altro stato, si esplicava spesso nell’uso della violenza. Atteggiamento inizia a cambiare dopo la Prima guerra mondiale: a) per l’aumento della capacità offensiva degli stati b) per le perdite che si riscontravano a seguito della guerra (milioni di civili morti) => stati cercano altri mezzi per affermare i propri diritti: es. patto Briand-Kellogg: obiettivo di limitare ricorso alla violenza, stipulato tra Francia e USA e firmato da una cinquantina di stati ma non molto rispettato => si arriva comunque alla Seconda guerra mondiale. Dopo la Seconda guerra mondiale: primo divieto espresso di utilizzo della forza armata nei rapporti tra stati => carta di San Francisco (norma di diritto cogente, non derogabile dagli stati).
Decolonizzazione
La carta delle Nazioni Unite ha anche qui funzione di ‘diga’, sancisce il principio di autodeterminazione dei popoli => a) profilo interno: diritto per i popoli di dotarsi della forma di governo da loro scelta b) profilo esterno: diritto di essere liberi dalle dominazioni straniere. In generale con la carta delle Nazioni Unite si apre un nuovo modo di pensare ai rapporti internazionali.
Diritti umani
Anche qui evoluzione graduale. Nonostante la spinta della Rivoluzione francese, si ha una scarsa attenzione ai diritti del singolo => non si parla di cittadini ma di sudditi. Dopo la Seconda guerra mondiale cambio di prospettiva: 1948 => dichiarazione universale dei diritti dell’uomo (Eleanor Roosevelt), catalogo di diritti fondamentali. Vengono poi allegati altri patti ma processo di negoziazione molto lungo, difficile accordarsi in materia per la diversa visione della tutela dei diritti fondamentali => si cerca di ovviare al problema in ambito regionale: 1) nasce il consiglio d’Europa (con il sistema CEDU e la corte di Strasburgo) 2) fenomeno analogo in America Latina e poi in Africa. Dopo la Seconda guerra mondiale si guarda al singolo come centro di imputazione di diritti, non più come suddito e si crea rete di protezione dei diritti a partire dal diritto interno (costituzioni) fino all’ambito internazionale.
Diritto internazionale umanitario
Tutela dei diritti umani in tempi di guerra (branca del diritto internazionale). Forti impulsi in questo campo con le convenzioni di Ginevra e i vari protocolli addizionali. Uso della forza armata è legittimato in due soli casi: 1) difesa (purché sia proporzionato) 2) dottrina (non è in principio della carta) per la quale si può intervenire con la forza armata a tutela della popolazione civile in caso di violazione grave dei diritti: dottrina molto contestata a) deroga al principio di non ingerenza negli affari interni b) rischio di creare artificiosamente le cause giustificatrici di questo intervento.
Giustizia penale internazionale
Obiettivo di giudicare i responsabili di crimini di guerra/crimini contro l’umanità. Primo tentativo: punire il Kaiser tedesco come responsabile dello scoppio della Prima guerra mondiale (tentativo poi fallito). Dopo la Seconda guerra mondiale si istituiscono due tribunali: Norimberga e Tokyo (per Germania e Giappone) per punire i responsabili di crimini di guerra e contro l’umanità => anche se non esistevano norme scritte, erano state violate norme di diritto consuetudinario internazionale che non potevano essere sconosciute agli stati. Proprio a partire da questo si istituisce una commissione per codificare crimini internazionali; non si giunge a nulla ma nella pratica si andava verso la sistematizzazione/codificazione del diritto internazionale umanitario con le convenzioni di Ginevra e i vari protocolli addizionali. Successivamente nel 1993 istituiti due tribunali penali internazionali, uno per la Iugoslavia uno per il Ruanda. Fino ad arrivare al 1998 => idea di istituire una corte penale internazionale permanente: convocata conferenza intergovernativa a Roma => cosiddetto statuto di Roma: approvato lo statuto per l’istituzione della corte penale internazionale (operativa dal 2003), oggi hanno aderito ad esso 123 paesi. Tra gli anni ’90 e 2000: istituite corti speciali per i crimini di guerra in Liberia e Cambogia, l’ultimo istituito è stato quello per il Libano.
Organizzazioni internazionali
Da fine ’800 ai giorni nostri: gruppi di stati dotati di personalità giuridica internazionale autonoma (=possono esprimere posizioni autonome e diverse da quelle dei singoli stati). Nascono in genere da accordi/convenzioni; inizialmente nascono per la cooperazione tra stati in det ambiti (es. organizzazione meteorologica mondiale), nel tempo acquisiscono competenze globali (in materia politica, economica sociale ecc): cfr ‘società delle nazioni’ voluta da presidenze Wilson nel 1919 = organizzazione che mirava a creare un luogo di dibattito tra stati che però non ebbe successo (la stessa America non ne fece mai effettivamente parte => non ratifica l’accordo). Dopo la Seconda guerra mondiale: carta delle Nazioni Unite (o carta di San Francisco) del 1945; prima organizzazione con competenze ‘universali’. Nota: l’ingresso era inizialmente precluso agli ‘stati nemici’ (Italia -che entra 10 anni dopo-, Germania, Giappone).
Struttura dell’organizzazione delle Nazioni Unite
- Assemblea con competenze universali: tutti gli stati dotati di voto
- Consiglio di sicurezza: organo con il compito di mantenere la pace: vi partecipano solo alcuni stati, di cui 5 a titolo di membri permanenti (USA, Francia, UK, Russia (Urss), Cina), dotati di diritto di veto => possono impedire l’adozione di risoluzioni non procedurali
- Consiglio economico e sociale: anche questo a composizione ridotta
- Corte internazionale di giustizia
- Segretariato generale: rappresentante amministrativo
- Consiglio di amministrazione fiduciaria (soppresso con la decolonizzazione)
Organizzazioni a livello regionale
- Consiglio d’Europa + corte europea dei diritti dell’uomo (entrambi con sede a Strasburgo), nascono con la convenzione di Roma del 1950; competenza particolare sulla tutela dei diritti umani (competenza speciale), sede a Strasburgo dove si trova anche la Corte Edu
- Organizzazione degli stati americani + corte (tribunale internazionale sul modello di Strasburgo): America Latina; ha competenza in ambito di diritti umani e altro
- Unione africana + corte africana dei diritti dell’uomo e dei popoli: anche qui organizzazione internazionale + una corte per la tutela dei diritti dell’uomo
- Asean: assemblea aperta agli stati asiatici, anche se non vi è particolare enfasi sulla tutela dei diritti dell’uomo (non vi è la stessa coesione che si ha nelle altre organizzazioni)
- Unione Europea: organizzazione intergovernativa ad altissima integrazione (tranne che per alcuni aspetti es. PESC)
- Altre organizzazioni es. NATO: trattato di Washington (e poi trattato di Londra): alleanza militare di tipo difensivo, che in realtà in alcuni casi ha operato anche in ambiti diversi da quello militari (es. ricostruzione ‘post-conflitto’). Vi erano in passato il patto di Varsavia (sciolto con fine dell’Urss), il Comecon (cooperazione economica tra Urss e stati satelliti, sciolto anch’esso come il patto di Varsavia)
- Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE), nata come conferenza diplomatica intergovernativa, ha competenza in materia di diritti umani, di mantenimento della pace, disarmo ecc.
Lotta al terrorismo internazionale
Fino agli anni ’30 del 900 => no posizione definita sul terrorismo in ambito internazionale (oltre alla generale condanna della violenza) il terrorismo veniva considerato come una questione interna agli stati (non vi erano iniziative internazionali di repressione/regolamentazione). Con lo scoppio della Prima guerra mondiale (nasce proprio da attentato), si rese evidente che pur di ottenere determinati risultati si ricorreva alla violenza/terrorismo (obiettivi anche ‘legittimi’ es. autodeterminazione dei popoli). Nel 1937: adottata la prima convenzione per la repressione del terrorismo (una delle convenzioni di Ginevra), firmata da 23 paesi ma non entra mai in vigore (non ratificata = manifestazione della volontà dello stato che ratifica, di rispettare le norme firmate). La convenzione contiene anche definizione di terrorismo: atto violento posto in essere da individui/gruppi, con l’intento di terrorizzare la popolazione civile per ottenere un determinato comportamento dallo stato. Ma non viene affrontata la cosiddetta questione dell’esenzione: quando l’atto di terrorismo ha fini legittimi ed è ad esempio un atto di liberazione (pur essendo violento), può essere escluso dalla definizione di terrorismo? Es. conflitto israelo-palestinese: problema => stato di Israele viene costituito su territorio palestinese => atti violenti da parte dei palestinesi che invocano il principio di autodeterminazione, si può parlare di resistenza o è terrorismo?
Anni ’60-’70: proliferazione di atti di terrorismo con elementi/conseguenze che riguardavano stati diversi (elementi di internazionalità) => concluse convenzioni internazionali volte alla repressione di atti terroristici determinati; es. contro i dirottamenti (frequenti da parte dell’OLP); la più recente = convenzione del 2005: prevenzione e repressione del terrorismo attraverso l’uso di armi nucleari. L’iniziale ritrosia a trattare il tema del terrorismo era legata anche alla presenza di paesi autoritari che volevano negare l’esistenza di terrorismo (presenza di terrorismo = esistenza di dissenso interno) => dal 11/09/2001 cambia l’atteggiamento => serie di risoluzioni adottate dal consiglio di sicurezza, dal carattere incisivo: 1) si fa riferimento a un diritto di legittima difesa per gli Stati Uniti 2) si invitano tutti gli stati ad adottare misure volte a catturare i responsabili 3) obbliga gli stati ad adottare gli strumenti convenzionali in materia di terrorismo e ad adottare leggi interne volte a contrastarlo 4) si crea poi un organo sussidiario al consiglio di sicurezza, sistema di monitoraggio: stati membri dell’ONU venivano posti sotto monitoraggio dalle stesse nazioni unite per il rispetto delle condizioni della convenzione 13/73 del 2001.
Problema: la lotta al terrorismo internazionale si scontra con la tutela dei diritti umani; il consiglio di sicurezza è un organo politico che non ha gli strumenti per garantire la tutela dei diritti umani nell’adozione delle misure per la lotta al terrorismo (es. indagare, giudicare e condannare i responsabili ecc) => alcuni paesi tra cui la Cina e la federazione russa, approfittano di questi strumenti di lotta al terrorismo per la repressione del dissenso interno es. la risoluzione 12/69 permetteva agli stati di segnalare semplicemente dei nomi affinché dei soggetti venissero considerati terroristi => serie di ricorsi da parte di individui che venivano inseriti in queste liste senza che vi siano effettivamente legami con il terrorismo (es. casi di omonimia o errori) => debolezza del sistema di lotta al terrorismo.
Dal 2012 in poi si sviluppa nuova forma di terrorismo di matrice islamica, tentativo di creazione di uno ‘stato terroristico’ => la comunità internazionale risponde con attività militari svolte dalle principali potenze mondiali (USA, UK, Francia, Russia) => reazione: serie di attentati es. Bataclan + altri attentati in tutto il mondo => in una risoluzione in cui si richiamano questi attentati, stati membri dell’ONU vengono autorizzati a utilizzare qualsiasi mezzo per contrastare questo terrorismo => altra eccezione al divieto dell’uso della forza armata. Si è aperto nel 1996 un negoziato per l’adozione di una convenzione internazionale globale per la lotta al terrorismo internazionale, ancora oggi è aperto. => scopo di garantire la cooperazione giudiziaria internazionale (ma prima necessario definire i casi di esclusione di punibilità di atti violenti => definizione di atto di terrorismo).
Diritto internazionale dell’economia
Nasce già con Bretton Woods => affrontati problemi relativi al commercio internazionale e alle istituzioni economiche internazionali, si voleva creare un sistema di liberalizzazione del commercio internazionale con la creazione della convenzione ITO (International Trade Organization) ma questo strumento entra in vigore solo in maniera atipica con il cosiddetto GAT (Accordo Generale sulle Tariffe e il Commercio) = accordo applicato provvisoriamente fino al 1994, poi nel 1994 nasce la WTO: World Trade Organization che a) continua l’opera del GAT (si occupa di tariffe) b) garantisce regolamentazione dei commerci legati alla proprietà intellettuale e dei commerci dei servizi c) prevede un meccanismo quasi giurisdizionale per la soluzione dei conflitti in materia di commercio (anche se quest’ultimo aspetto è in crisi negli ultimi anni a causa delle tensioni economiche tra USA e Cina => gli USA dall’anno scorso non hanno nominato il loro giudice per l’organo d’appello, sistema si è bloccato).
Diritto internazionale dell’ambiente
Solo a partire dagli anni ’70 con la convenzione di Stoccolma ci si inizia a preoccupare del problema (1972). Nel 1992: conferenza di Rio => ripresi i punti di Stoccolma + approfondimenti tecnici, fino alla COP26 di Glasgow nel 2021. La conferenza di Rio crea un meccanismo periodico di revisione della convenzione => si fissano dei parametri che vengono periodicamente monitorati e si fissano degli obiettivi per il futuro (in questo contesto si colloca la COP26). Non c’è posizione uniforme sulla riduzione delle emissioni, in particolare per i paesi in via di sviluppo.
Soggettività internazionale
Il primo elemento di distinzione con gli ordinamenti interni, i soggetti del diritto internazionale (=coloro che sono idonei ad essere titolari di diritti e di obblighi) non sono gli individui ma gli Stati e pochi altri enti (soprattutto organizzazioni internazionali) in una situazione di parità con gli stati stessi. Il diritto internazionale è fatto agli stati (trattati e consuetudini) per gli stati; soggettività è idoneità ad essere titolari di diritti e obblighi => dalle norme internazionali (create degli stati) derivano diritti e obblighi per gli stati. Tuttavia, si può dire che gli individui abbiano una parziale soggettività internazionale per il fatto che il diritto internazionale (soprattutto quello più recente) è considerato capace di attribuire diritti e obblighi direttamente in capo ai singoli che però restano assoggettati al potere degli stati di cui fanno parte (sono soggetti secondari agli stati).
Decentramento
Altra caratteristica che contrappone ordinamenti interni da quello internazionale => assenza di una struttura gerarchica (uguaglianza formale dei soggetti) e conseguente decentramento delle attività di produzione, accertamento e attuazione coercitiva del diritto (esse sono svolte in modo decentrato dagli stessi soggetti dell’ordinamento; diversamente negli ordinamenti interni => accentramento nello stato). Questo vale sia per il potere legislativo (e infatti le fonti del diritto internazionale sono consuetudini e accordi => entrambi nascono da comportamenti degli stati), sia per l’accertamento del diritto (soluzione di una controversia si può avere solo con accordi tra stati o demandandola ad un tribunale/arbitro indicato dagli stati stessi), sia per l’attuazione coercitiva (meccanismi di autotutela).
Decentramento attenuato parzialmente da accordi tra stati che delegano alcune funzioni di produzione/accertamento o esecuzione del diritto a determinati organi (in via ‘permanente’ => senza che per ogni atto compiuto da tali organi serva nuovo consenso degli stati). Es. per la funzione legislativa: cosiddette fonti previste da accordo = stati si accordano affinché da un atto/organo derivino successivamente altre norme vincolanti, senza che si ricerchi nuovo consenso per ognuna di esse. (=> esercizio accentrato di alcune funzioni). Esempio è l’ONU, anche se non si smentisce la sovranità degli stati => l’efficacia dell’attività di organizzazioni come l’ONU, dipende dalla volontà politica degli stati membri. Caso diverso è l’UE: organizzazione ad alta integrazione (stati maggiormente vincolati).
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