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EVOLUZIONE STORICA DELLE NORME SUL RICORSO ALLA FORZA ARMATA, IUS AD BELLUME IUS IN BELLO
ius ad bellum => norme sulla liceità o meno del ricorso alla forza armata. Ius in bello => norme sullo svolgimento del conflitto armato.
Tre fasi storiche:
- Diritto internazionale non vietava il ricorso alla forza; una volta istaurato lo stato di guerra si applica lo ius in bello, l'uso della forza non richiedeva giustificazioni.
- XIX sec, diritto internazionale distingue tra guerra (=>ius in bello) e uso della forza in situazioni diverse dalla guerra. In quest'ultimo caso il ricorso alla guerra è vietato MA spesso gli stati facevano uso di cause di giustificazione molto ampie (es intervento a tutela di un mero interesse).
- XX sec. tendenza a limitare l'uso della forza in generale nei rapporti internazionali; prima con il Patto della società delle nazioni del 1919 e poi con il Patto Briand-Kellogg (Patto di Parigi del 1928). Solo con la Carta Onu del 45 si
DIVIETO DELL'USO DELLA FORZA ARMATA E LE RELATIVE ECCEZIONI: art 2 par. 4 C. Onu, vieta ai membri di ricorrere alla minaccia o all'uso della forza nelle relazioni internazionali, sia contro l'integrità territoriale o l'indipendenza di uno stato, sia in generale per fini incompatibili con quelli delle Nazioni unite.
Il divieto è molto ampio e generale: in una comunità paritaria (non gerarchica) si fa fatica a rispettarlo.
- Vietata anche la minaccia: es. cd ultimatum (ricorso alla forza se non verrà tenuto un determinato comportamento). La Cig ha però escluso che possa parlarsi di minaccia nei casi di possesso di armi anche nucleari.
- Uso della forza nelle
- Quando si utilizza la forza sul proprio territorio ma contro forze armate straniere presenti sul proprio territorio con il proprio consenso, si ha applicazione dell’art 2.4.
- Quando si utilizza la forza per reprimere insurrezioni interne non si ha applicazione dell’art 2.4 (tuttavia la repressione deve avvenire nel rispetto dei diritti umani).
- Parte della dottrina ritiene applicabile l’art 2.4 ai casi di uso della forza per reprimere autodeterminazione di un popolo coloniale, di occupazione militare straniera o governo razzista (per altri invece trova applicazione semplicemente il principio di autodeterminazione).
Fonte: si tratta di una norma pattizia corrispondente ad un norma consuetudinaria cogente. Nota però che per alcuni la norma convenzionale e quella cogente non sono esattamente coincidenti; la norma cogente è più ristretta: vieta aggressione=>in
Questo modo si può ammettere la liceità dell'uso della forza armata sul proprio territorio con il consenso del sovrano territoriale (altrimenti non si potrebbe ammettere per via del fatto che le norme cogenti non ammettono cause di esclusione dell'illiceità).
Eccezioni:
- Azione del sistema di sicurezza collettiva dell'Onu
- Legittima difesa individuale e collettiva.
La carta Onu prevedeva una terza eccezione (oggi ritenuta abrogata): azione coercitiva verso uno stato exnemico (stato nemico nella Seconda guerra mondiale).
LEGITTIMA DIFESA: art 51 c. Onu: "nessuna disposizione della carta pregiudica il diritto naturale di autotutela individuale e collettiva, in caso di attacco armato contro uno stato membro, fintantoché il Cds non abbia preso le misure necessarie"; norma anche consuetudinaria, non solo pattizia.
Presupposto: attacco armato => esclude la legittima difesa preventiva (per reagire a semplici minacce dell'uso della forza).
Pur vietate dall'art 2.4); tuttavia parte della dottrina ammette la legittima difesa anticipata: quando l'attacco non sia ancora giunto a destinazione ma è già stato iniziato (anticipatory self defence). Un'interpretazione ancora più estensiva di attacco armato ha portato all'ammissione (per alcuni) di una vera e propria preventive self defence a seguito degli eventi del 11 settembre 2001=> legittima difesa preventiva che consente l'uso della forza non solo quando è imminente un attacco ma anche in tutti i casi in cui i cosiddetti Stati canaglia mettano in pericolo la pace internazionale o gli interessi vitali di uno stato (si parla a proposito di cosiddetta dottrina Bush; il governo americano ha ricondotto a legittima difesa le operazioni in Afghanistan). La Cig, pur con riferimenti indiretti, sembra non ammettere la dottrina Bush. Sulla nozione di attacco armato: parte della dottrina ritiene che esso sia identificabile solo con
L'aggressione, altra parte ritiene che uno stato possa reagire in legittima difesa anche in casi di uso della forza lieve (purché l'intervento sia necessario e proporzionale). L'art 52 non fa esplicito riferimento agli attacchi statali, quindi possibilità di legittima difesa anche vs attacchi provenienti da enti non statali (es attacco terroristico), andando a colpire i terroristi nei luoghi in cui si trovano. TUTTAVIA la Cig ha ribadito al contrario che l'art 52 si applichi ai casi di attacchi armati tra stati; dunque, si potrebbe invocare la legittima difesa in caso di terrorismo solo se l'attacco del gruppo terroristico è imputabile allo stato in cui esso è stanziato. Quindi es nel caso del Kosovo attacco dei serbi verso una minoranza, i kosovari non potevano difendersi invocando autotutela collettiva. Tale interpretazione è controversa anche all'interno della stessa Cig, in più la prassi sembra spesso
contraria(soprattutto da parte degli stati uniti=>caduta del regime di Al Qaeda con sede in Afghanistan MA è statogiustificato in questo modo anche intervento in Pakistan per la cattura di Bin Laden senza il consensoterritoriale). Altra situazione, caso Iraq che chiede aiuto agli Usa contro l'Isis=>Usa e Gb hanno giustificato interventi inSiria a titolo di legittima difesa (mancava consenso dello stato territoriale). Per la possibilità di invocare la legittima difesa in questi casi, si parla di cd aggressione indiretta: attaccoarmato perpetrato da gruppi armati agenti sotto le direttive dello stato=>imputabilità allo stato. CARATTERI DELLA LEGITTIMA DIFESA: comunemente accettato che la legittima difesa debba esserenecessaria e proporzionata; altri aggiungono anche il criterio dell'immediatezza (intervento tardivo, es dopoche lo stato aggressore ha ritirato le sue truppe, è da considerarsi rappresaglia armata=>illecita). Nota poi cheSecondo la C. Onu, lo stato che intenda agire in legittima difesa deve comunicare al Cds le sue azioni - non sono ammesse operazioni clandestine.
Termine finale - quando il Cds adotta le misure necessarie per mantenere la pace e la sicurezza internazionale (discusso quali siano le misure necessarie) MA comunque la legittima difesa deve cessare quando non è più necessaria (carattere della necessità).
LEGITTIMA DIFESA COLLETTIVA: ammesso intervento degli stati al fianco della vittima dell'attacco armato, per aiutarla a difendersi MA la Cig ha precisato che è necessaria una richiesta di intervento da parte dello stato vittima e che anche in presenza di tale richiesta, gli stati non sono obbligati a intervenire (salvo che siano parte di un'alleanza militare es NATO: per la prima volta invocato l'obbligo degli stati parte ad intervenire nell'ambito dell'attacco ai talebani in Afghanistan dopo 11/09).
ALTRE PRESUNTE CAUSE DI
GIUSTIFICAZIONE DELL'USO DELLA FORZA: teorie controverse.
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Intervento a protezione dei cittadini all'estero: intervento militare per proteggere cittadini all'estero quando lo stato territoriale non voglia o non possa farlo. Prassi vede spesso l'uso di questa causa di giustificazione in cui si tende a parificare l'attacco o lo stato di pericolo per i propri cittadini ad un attacco allo stato. Si tratta di una prassi autorizzata prima dell'entrata in vigore dell'art 52 ma difficilmente riconducibile ad esso, si potrebbe parlare al massimo di un'ipotesi autonoma di eccezione al divieto dell'uso della forza; ipotesi molto criticata in quanto esposta ad abusi.
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Intervento di umanità: sicuramente non riconducibile alla legittima difesa. Intervento militare in territorio altrui per reagire a gravi violazioni dei diritti dell'uomo. Liceità dell'intervento armato in questa situazione è sostenuta solo da pochi stati.
ius in bello - non si applica a episodi isolati di violenza da parte dello stato: si applica il diritto internazionale di pace (es limiti relativi alla tutela dei diritti dell'uomo).
Principi dello ius in bello:
- uguaglianza dei belligeranti: tutte le parti sono ugualmente vincolate al rispetto