ORGANIZZAZIONE INTERNAZIONALE
(secondo parziale)
Capitolo XXI: La soluzione delle controversie internazionali e l’accertamento del diritto
Controversia internazionale disaccordo su un punto di diritto o di fatto, una contraddizione,
un’opposizione di tesi tra due soggetti di diritto internazionale.
Le controversie internazionali vengono talvolta classificate in:
- controversie giuridiche: le parti si richiamano al diritto internazionale;
- controversie politiche: che si fondano si criteri non giuridici (giustizia, equità, parità, ecc.).
Una controversia può nascere :
a) quando uno Stato avanza una pretesa tendente a far prevalere il suo interesse ed un altro
Stato, che si vede leso in un proprio interesse, vi si oppone;
b) quando uno Stato tiene in fatto un determinato comportamento tendente a far prevalere il suo
interesse ma lesivo di un interesse altrui e lo Stato leso eleva una protesta.
Una controversia può estinguersi se uno dei due Stati desiste unilateralmente dal suo
atteggiamento:
a) può essere il primo Stato che desiste dalla pretesa, o il secondo che finisce per riconoscere la
fondatezza della pretesa altrui o per adempiere alla pretesa stessa tenendo il comportamento
richiestogli;
b) può accadere che lo Stato leso desista dal protestare e finisca per manifestare la sua
acquiescenza al comportamento lesivo.
c) può darsi che entrambi gli Stati si mettano d’accordo su come dare soluzione alla controversia
(arrivando ad una valutazione giuridica vincolante.
La soluzione della controversia internazionale presuppone sempre l’accordo delle parti: se le parti
non si accordano, non si ha la soluzione della controversia, ma eventualmente la sua estinzione in
via di fatto se una delle due desiste dal suo atteggiamento.
La soluzione della controversia non si traduce necessariamente nell’accertamento del diritto e può
sfociare nella creazione di nuovo diritto soprattutto quando le parti raggiungono un accordo
risolutivo della controversia.
L’accordo può, risolvere la controversia direttamente, oppure risolversi nella scelta di un mezzo di
soluzione che comporta l’intervento di un terzo imparziale:
1) mezzi diplomatici: non si traducono in una valutazione vincolante ed hanno il solo scopo di
facilitare l’accordo tra le parti.
Prevede il negoziato, che è la fase iniziale del procedimento di formazione di un accordo, e in caso
di controversia internazionale, si pone di raggiungere una soluzione direttamente nel merito,
oppure di scegliere un mezzo di soluzione più sofisticato che implica l’intervento di un terzo
imparziale.
Il ruolo del terzo in relazione alle parti in contrasto dipende dal metodo:
a) Buoni uffici il terzo si limita a provocare l’incontro tra le parti in lite;
b) Mediazione il terzo partecipa al negoziato non allo scopo di entrare nel merito della
controversia, ma per far continuare il negoziato (nei momenti di stallo);
c) Conciliazione metodo in cui il ruolo del terzo è molto incisivo: il terzo partecipa al negoziato ed
entra nel merito ed in più ha il compito di presentare una proposta di soluzione della controversia
(valore di raccomandazione);
d) Inchiesta propedeutica, per chiarire i fatti in maniera oggettiva, i suoi risultati possono essere
utili come base della discussione del trattato (accertamento imparziale dei fatti che sono alla base
della controversia, senza fornire una valutazione.
Il terzo deve essere un soggetto che vada bene ad entrambe le parti (viene proposto dalle parti o
nominato dalla commissione).
2) mezzi arbitrali o giudiziali: si traducono in una sentenza internazionale che fornisce una
valutazione della controversia vincolante per le parti e si differenziano dai diplomatici, perché la
controversia viene sottoposta ad un organo che procede ad effettuare un atto di accertamento del
diritto.
L’organo elabora una pronuncia (sentenza o lodo se adottato da un collegio arbitrale), vincolante
per le parti.
Deve sussistere il consenso degli stati in lite a sottoporsi al giudizio di un tribunale giudiziario (deve
essere la diretta espressione del consenso degli stati ad essere giudicati da un tribunale
internazionale).
a) Arbitrato il compromesso arbitrale, l’accordo con cui le parti di una controversia decidono di
ricorrere all’arbitrato, deve, indicare l’arbitro o il collegio arbitrale o stabilire i criteri per la sua
individuazione e stabilire le regole di procedura per arrivare alla sentenza finale (detta lodo
arbitrale).
Le parti che litigano possono quindi scegliere coloro che li andranno a giudicare: si deve formare
un collegio arbitrale i cui arbitri sono scelti dagli stati in lite, il numero dei componenti solitamente è
dispari (due scelti rispettivamente dalle parti e questi due arbitri generalmente scelgono il terzo).
Gli arbitri devono avere gli attributi tipici dei giudici (indipendenza, neutralità, imparzialità, ecc.).
b) Regolamento giudiziale la soluzione della controversia è deferita a un tribunale internazionale
precostituito, composto da giudici nominati secondo determinate regole e nella scelta dei giudici
che andranno ad analizzare la controversia gli stati parte della controversia non hanno alcuna
influenza e nemmeno sulle regole di procedura utilizzate dal tribunale.
Il primo vero e proprio tribunale precostituito fu la Corte permanente di giustizia internazionale
(contestualmente alla Società delle Nazioni dopo la Prima guerra mondiale con sede all’Aia), a cui
è poi subentrata la Corte internazionale di giustizia (organo dell’Onu creato nel secondo
dopoguerra).
Più recentemente è stato invece creato il Tribunale internazionale dei diritti del mare.
Obbligo di soluzione pacifica delle controversie (art. 2, par 3 della C. Onu) la soluzione delle
controversie internazionali non può avvenire mediante la forza armata.
La Corte internazionale di giustizia ha affermato che il medesimo obbligo grava su tutti gli Stati,
anche se non membri dell’Onu (divieto dell’uso della forza nelle relazioni internazionali).
Principio della libertà di scelta dei mezzi di soluzione della controversia internazionale (art.33 della
C. Onu) le parti di una controversia, la cui continuazione sia suscettibile di mettere in pericolo il
mantenimento della pace e delle sicurezza internazionale, devono perseguirne una soluzione
mediane negoziati, inchiesta, mediazione, conciliazione, arbitrato, regolamento giudiziale, ricordo
ad organizzazioni o accordi regionali, o altri mezzi pacifici di loro scelta.
Una limitazione delle parti è costituita dal fatto che il Consiglio di sicurezza dell’Onu può
intromettersi facendo ad esse delle raccomandazioni.
L’accordo con cui le parti scelgono un mezzo di soluzione può precedere l’insorgere della
controversia (consenso in via preventiva): nel momento in cui la controversia eventualmente avrà
luogo, ciascuna parte può unilateralmente mettere in moto il procedimento di soluzione
preventivamente concordato.
Se il mezzo prescelto è un mezzo diplomatico, non è detto che si arrivi alla soluzione della
controversia; ma se si tratta di un mezzo arbitrale o giudiziale, la controversia sarà risolta con una
sentenza vincolante.
I metodi che consentono agli stati di esprimere il loro consenso di ricorrere ad un arbitrato o al
regolamento giudiziale sono:
a) concludere un trattato generale di arbitrato o regolamento giudiziale, il cui oggetto è il loro
consenso a sottoporsi ad arbitrato o tribunale;
Es. Convenzione Europea per la soluzione pacifica delle controversie del 1957:
art1 tutte le controversie future che vedranno opposte gli stati contraenti di questa convenzione saranno
sottoposte alla Corte internazionale di giustizia;
art28 le disposizioni di questa convenzione non si applicano alle controversie che le parti hanno deciso di
utilizzare un altro metodo di soluzione pacifica –clausola di subordinazione temperata- comunque gli stati
dovranno astenersi dall’invocare accordo che non prevedono decisioni vincolanti.
La Convenzione europea sui diritti dell’uomo prevale su quest’altra convenzione.
b) inserire una clausola all’interno di un trattato che si occupa di una specifica materia, con la
quale accettano di essere giudicati da un tribunale o un arbitrato (clausola arbitrale o di
regolamento giudiziario).
Es. pag. 79 Casi e Materiali, art. 10.
c) allegare ad un trattato internazionale su una materia specifica un protocollo addizionale che
indica la procedura da seguire nel caso in cui gli stati contraenti si trovino in disaccordo riguardo
l’esecuzione del trattato.
Gli stati possono ratificare il trattato principale, ma poi decidere di non ratificare il protocollo
addizionale (che è un trattato distinto vincolante solo per le parti).
Nb può accadere che la clausola arbitrale o di regolamento giudiziale consenta a ciascuno stato di
svincolarsi dall’obbligo di sottoporre le future controversie di cui fosse parte all’arbitrato o al
regolamento giudiziale con un’apposita dichiarazione unilaterale (opting out) o con una riserva,
che sottrae determinate categorie di controversie al suo campo di applicazione (se il trattato non la
vieta).
In alcuni settori esistono dei trattati multilaterali che prevedono, senza possibilità di opting out o di
riserve, dei procedimenti di soluzione di tipo arbitrale o giurisdizionale ad esito vincolante per le
parti.
Tra questi settori vi è il diritto internazionale del commercio (se ne occupa il WTO) ed il diritto
internazionale del mare.
La soluzione delle controversie secondo la Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare:
L’Unclos lascia gli stati liberi di scegliere un mezzo di soluzione tra quelli elencati nell’art.33 della
C. Onu o un altro di loro scelta, ma in assenza di una soluzione concordata tra le parti, le
controversie vanno risolte con un mezzo arbitrale o giudiziale.
A tale scopo, l’art 287 sancisce che al momento della firma o successivamente al momento della
ratifica o dell’adesione, ciascuno stato deve dichiarare di scegliere uno o più tra i seguenti mezzi di
soluzione:
a) il Tribunale internazionale per il diritto del mare: costituito dall’Unclos e regolato di un Allegato
alla medesima (il VI);
b) la Corte internazionale di giustizia;
c) un tribunale arbitrale speciale, di cui un altro Allegato regola la costituzione (il VII).
Se uno stato non fa alcuna dichiarazione in proposito, si presume che abbia scelto il tribunale
arbitrale speciale.
Se la controversia nasce tra due stati che hanno scelto lo stesso mezzo di soluzione, ciascuna
delle parti può rivolgersi unilateralmente al tribunale scelto da entrambi; se invece gli stati parti
della controversia hanno operato scelte differenti allora si considera obbligatorio il ricorso al
tribunale arbitrale speciale (per evitare situazioni di stallo nel caso in cui le parti non si mettano
d’accordo sulla composizione del tribunale, è previsto nell’Allegato VII un meccanismo per la
designazione degli arbitri ad opera di un terzo).
L’Italia che non aveva effettuato alcuna scelta al momento della firma e della ratifica, ha
successivamente dichiarato di scegliere sia il Tribunale internazionale del diritto del mare sia la
Corte Internazionale di giustizia.
Le corti e i tribunali specificati dall’art. 287 Unclos possono anche adottare misure provvisorie
prima dell’adozione della sentenza di merito, che hanno carattere vincolante per le parti della
controversia; inoltre è prevista una specifica procedura (di esito vincolante) per assicurare il pronto
rilascio di una nave straniera, e del relativo equipaggio da parte dello Stato detentore a seguito del
pagamento di una ragionevole garanzia finanziaria.
Per certe categorie di controversie ritenute particolarmente sensibili per la sovranità nazionale, la
Convenzione prevede che non si faccia ricorso al mezzo arbitrale o giudiziale bensì alla
conciliazione obbligatoria.
Tribunale internazionale del diritto del mare ha sede a Strasburgo, e la sua competenza
giurisdizionale non si estende solo alle controversie relative all’interpretazione e all’applicazione
della Convenzione di Montego Bay, ma anche ad altre controversie e a qualsiasi altra questione
che ad esso venga sottoposta in virtù di altri trattati internazionali (competenza consultiva: il
Tribunale rende pareri non vincolanti su questioni ad esso sottoposte dalle parti).
I procedimenti di soluzione delle controversie previsti nell’ambito di organizzazioni internazionali
possono avere il solo scopo di facilitare un accordo tra le parti (mezzi diplomatici), oppure
concludersi con una valutazione vincolanti (mezzi arbitrali o giudiziali).
Per quanto riguarda l’Organizzazione delle Nazioni Unite, la C. Onu lascia gli stati liberi di risolvere
le loro controversie con mezzi di loro scelta, ma per le controversie potenzialmente pericolose per
la pace e la sicurezza internazionale, essa obbliga le parti a tollerare che il Consiglio di sicurezza
faccia loro delle raccomandazioni.
Cap. VI della C. Onu sancisce i poteri del Consiglio di sicurezza in questo abito:
- può limitarsi ad un invito generico alle parti a scegliere un mezzo di soluzione delle controversie;
- può invitarle a scegliere uno specifico mezzo di soluzione, anche predisposto ad hoc dal
Consiglio;
- può fare opera di vera e propria conciliazione entrando nel merito della controversia e
raccomandando alle parti la soluzione ritenuta più adeguata.
- potere di inchiesta.
Comunque il Consiglio di sicurezza è un mezzo diplomatico.
Nell’ambito dell’Organizzazione mondiale del commercio (WTO) è stato predisposto un
meccanismo di soluzione delle controversie commerciali internazionali di tipo sostanzialmente
giudiziale, in quanto si conclude con una valutazione vincolante per le parti della controversia.
Questo meccanismo è regolato dall’Intesa sulle norme e le procedure per la soluzione delle
controversie (vincolante per tutti i membri).
I procedimenti di accertamento non presuppongono necessariamente una controversia tra stati,
ma esistono vari trattati che predispongono dei meccanismi di accertamento che possono essere
attivati indipendentemente dall’insorgere di una controversia tra le parti (trattati relativi alla
protezione dei diritti dell’uomo, alla protezione dell’ambiente e al disarmo o controllo degli
armamenti).
Per questo si possono distinguere:
a) procedimenti di controllo non necessariamente contenziosi, che hanno lo scopo di verificare e
facilitare l’adempimento degli obblighi derivanti dal trattato e per prevenire eventuali controversie
tra le parti.
La procedura di controllo non ha esito vincolante e può realizzarsi o con l’esame di rapporti
periodici in seno a conferenze o ad organizzazioni internazionali o con l’invio di ispezioni sul posto
(importanti in questo caso sono la IAEA –agenzia internazionale per l’energia atomica- e l’OPCW –
organizzazione per la proibizione delle armi chimiche);
b) procedimenti contenziosi che, però non coinvolgono due stati, bensì uno stato ed un individuo
(es. procedimenti di natura arbitrale o giudiziale previsti dalla Cedu per accertare le violazioni dei
diritti dell’uomo, che si incentra sulla Corte europea dei diritti dell’uomo; oppure quei procedimenti
previsti per le violazioni delle norme che tutelano gli investimenti all’estero es. ICSID –centro
internazionale per la soluzione delle controversie in materia di investimenti);
c) procedimenti penali che vedono gli individui in veste di imputati dinnanzi a tribunali penali
internazionali;
d) procedimenti che mirano soprattutto ad accertare la corretta applicazione delle norme
appartenenti all’ordimento interno di un’organizzazione internazionale (es. le competenze –
esclusive- della Corte di giustizia dell’Unione Europea: accertare con sentenze vincolanti il corretto
adempimento degli obblighi derivanti dal diritto Ue da parte di ciascuno stato membro, la Corte può
essere adita a tal fine da uno stato membro o dalla Commissione).
Capitolo XXII: La Corte internazionale di giustizia (sede all’Aia)
Svolge delle competenze di tipo contenzioso (risoluzione di controversie tra stati) o di tipo
consultivo (emanare dei pareri/opinioni non vincolanti, ma che chiariscono delle questioni dal punto
id vista del diritto internazionale –accertamento del diritto di una determinata situazione-).
Le norme di riferimento della Corte internazionale di giustizia le ritroviamo nella Carta di San
Francisco del 1945, nel cap. 14.
Origini e natura è subentrata alla Corte permanente di giustizia internazionale che, creata
all’epoca della Società delle Nazioni, fu il primo tribunale precostituito per la soluzione delle
controversie tra Stati; tuttavia era stata costituita come organizzazione distinta dalla Società delle
Nazioni.
Al contrario, l’art. 7 della C. Onu elenca la Corte internazionale di giustizia tra gli organi principali
dell’Onu.
Art. 92 della C. Onu la definisce infatti il principale organo giurisdizionale dell’Onu.
Non è stata attribuita alla Corte una giurisdizione obbligatoria per la soluzione delle controversie
tra gli stati membri dell’Onu che si sono obbligati a risolvere in modo pacifico ma restano
comunque liberi di scegliere il mezzo di soluzione che preferiscono.
La Corte quindi svolge un ruolo di servizio per gli stati che scelgono di risolvere le loro controversie
mediante il regolamento giudiziale, comunque anche in quest’ambito il suo ruolo non è esclusivo,
perché comunque la Corte ha un proprio Statuto, annesso alla C. Onu, ma comunque distinto (art
95 C. Onu gli stati possono scegliere di deferire la soluzione delle loro controversie ad alti
tribunali in virtù di accordi già esistenti o che possano essere conclusi in avvenire).
Anche stati non membri dell’Onu possono divenire parti dello Statuto con un atto di adesione (ma
in questo caso è nec
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