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ORGANIZZAZIONE INTERNAZIONALE

(secondo parziale)

Capitolo XXI: La soluzione delle controversie internazionali e l’accertamento del diritto

Controversia internazionale disaccordo su un punto di diritto o di fatto, una contraddizione,

un’opposizione di tesi tra due soggetti di diritto internazionale.

Le controversie internazionali vengono talvolta classificate in:

- controversie giuridiche: le parti si richiamano al diritto internazionale;

- controversie politiche: che si fondano si criteri non giuridici (giustizia, equità, parità, ecc.).

Una controversia può nascere :

a) quando uno Stato avanza una pretesa tendente a far prevalere il suo interesse ed un altro

Stato, che si vede leso in un proprio interesse, vi si oppone;

b) quando uno Stato tiene in fatto un determinato comportamento tendente a far prevalere il suo

interesse ma lesivo di un interesse altrui e lo Stato leso eleva una protesta.

Una controversia può estinguersi se uno dei due Stati desiste unilateralmente dal suo

atteggiamento:

a) può essere il primo Stato che desiste dalla pretesa, o il secondo che finisce per riconoscere la

fondatezza della pretesa altrui o per adempiere alla pretesa stessa tenendo il comportamento

richiestogli;

b) può accadere che lo Stato leso desista dal protestare e finisca per manifestare la sua

acquiescenza al comportamento lesivo.

c) può darsi che entrambi gli Stati si mettano d’accordo su come dare soluzione alla controversia

(arrivando ad una valutazione giuridica vincolante.

La soluzione della controversia internazionale presuppone sempre l’accordo delle parti: se le parti

non si accordano, non si ha la soluzione della controversia, ma eventualmente la sua estinzione in

via di fatto se una delle due desiste dal suo atteggiamento.

La soluzione della controversia non si traduce necessariamente nell’accertamento del diritto e può

sfociare nella creazione di nuovo diritto soprattutto quando le parti raggiungono un accordo

risolutivo della controversia.

L’accordo può, risolvere la controversia direttamente, oppure risolversi nella scelta di un mezzo di

soluzione che comporta l’intervento di un terzo imparziale:

1) mezzi diplomatici: non si traducono in una valutazione vincolante ed hanno il solo scopo di

facilitare l’accordo tra le parti.

Prevede il negoziato, che è la fase iniziale del procedimento di formazione di un accordo, e in caso

di controversia internazionale, si pone di raggiungere una soluzione direttamente nel merito,

oppure di scegliere un mezzo di soluzione più sofisticato che implica l’intervento di un terzo

imparziale.

Il ruolo del terzo in relazione alle parti in contrasto dipende dal metodo:

a) Buoni uffici  il terzo si limita a provocare l’incontro tra le parti in lite;

b) Mediazione  il terzo partecipa al negoziato non allo scopo di entrare nel merito della

controversia, ma per far continuare il negoziato (nei momenti di stallo);

c) Conciliazione  metodo in cui il ruolo del terzo è molto incisivo: il terzo partecipa al negoziato ed

entra nel merito ed in più ha il compito di presentare una proposta di soluzione della controversia

(valore di raccomandazione);

d) Inchiesta  propedeutica, per chiarire i fatti in maniera oggettiva, i suoi risultati possono essere

utili come base della discussione del trattato (accertamento imparziale dei fatti che sono alla base

della controversia, senza fornire una valutazione.

Il terzo deve essere un soggetto che vada bene ad entrambe le parti (viene proposto dalle parti o

nominato dalla commissione).

2) mezzi arbitrali o giudiziali: si traducono in una sentenza internazionale che fornisce una

valutazione della controversia vincolante per le parti e si differenziano dai diplomatici, perché la

controversia viene sottoposta ad un organo che procede ad effettuare un atto di accertamento del

diritto.

L’organo elabora una pronuncia (sentenza o lodo se adottato da un collegio arbitrale), vincolante

per le parti.

Deve sussistere il consenso degli stati in lite a sottoporsi al giudizio di un tribunale giudiziario (deve

essere la diretta espressione del consenso degli stati ad essere giudicati da un tribunale

internazionale).

a) Arbitrato il compromesso arbitrale, l’accordo con cui le parti di una controversia decidono di

ricorrere all’arbitrato, deve, indicare l’arbitro o il collegio arbitrale o stabilire i criteri per la sua

individuazione e stabilire le regole di procedura per arrivare alla sentenza finale (detta lodo

arbitrale).

Le parti che litigano possono quindi scegliere coloro che li andranno a giudicare: si deve formare

un collegio arbitrale i cui arbitri sono scelti dagli stati in lite, il numero dei componenti solitamente è

dispari (due scelti rispettivamente dalle parti e questi due arbitri generalmente scelgono il terzo).

Gli arbitri devono avere gli attributi tipici dei giudici (indipendenza, neutralità, imparzialità, ecc.).

b) Regolamento giudiziale la soluzione della controversia è deferita a un tribunale internazionale

precostituito, composto da giudici nominati secondo determinate regole e nella scelta dei giudici

che andranno ad analizzare la controversia gli stati parte della controversia non hanno alcuna

influenza e nemmeno sulle regole di procedura utilizzate dal tribunale.

Il primo vero e proprio tribunale precostituito fu la Corte permanente di giustizia internazionale

(contestualmente alla Società delle Nazioni dopo la Prima guerra mondiale con sede all’Aia), a cui

è poi subentrata la Corte internazionale di giustizia (organo dell’Onu creato nel secondo

dopoguerra).

Più recentemente è stato invece creato il Tribunale internazionale dei diritti del mare.

Obbligo di soluzione pacifica delle controversie (art. 2, par 3 della C. Onu)  la soluzione delle

controversie internazionali non può avvenire mediante la forza armata.

La Corte internazionale di giustizia ha affermato che il medesimo obbligo grava su tutti gli Stati,

anche se non membri dell’Onu (divieto dell’uso della forza nelle relazioni internazionali).

Principio della libertà di scelta dei mezzi di soluzione della controversia internazionale (art.33 della

C. Onu) le parti di una controversia, la cui continuazione sia suscettibile di mettere in pericolo il

mantenimento della pace e delle sicurezza internazionale, devono perseguirne una soluzione

mediane negoziati, inchiesta, mediazione, conciliazione, arbitrato, regolamento giudiziale, ricordo

ad organizzazioni o accordi regionali, o altri mezzi pacifici di loro scelta.

Una limitazione delle parti è costituita dal fatto che il Consiglio di sicurezza dell’Onu può

intromettersi facendo ad esse delle raccomandazioni.

L’accordo con cui le parti scelgono un mezzo di soluzione può precedere l’insorgere della

controversia (consenso in via preventiva): nel momento in cui la controversia eventualmente avrà

luogo, ciascuna parte può unilateralmente mettere in moto il procedimento di soluzione

preventivamente concordato.

Se il mezzo prescelto è un mezzo diplomatico, non è detto che si arrivi alla soluzione della

controversia; ma se si tratta di un mezzo arbitrale o giudiziale, la controversia sarà risolta con una

sentenza vincolante.

I metodi che consentono agli stati di esprimere il loro consenso di ricorrere ad un arbitrato o al

regolamento giudiziale sono:

a) concludere un trattato generale di arbitrato o regolamento giudiziale, il cui oggetto è il loro

consenso a sottoporsi ad arbitrato o tribunale;

Es. Convenzione Europea per la soluzione pacifica delle controversie del 1957:

art1 tutte le controversie future che vedranno opposte gli stati contraenti di questa convenzione saranno

sottoposte alla Corte internazionale di giustizia;

art28 le disposizioni di questa convenzione non si applicano alle controversie che le parti hanno deciso di

utilizzare un altro metodo di soluzione pacifica –clausola di subordinazione temperata- comunque gli stati

dovranno astenersi dall’invocare accordo che non prevedono decisioni vincolanti.

La Convenzione europea sui diritti dell’uomo prevale su quest’altra convenzione.

b) inserire una clausola all’interno di un trattato che si occupa di una specifica materia, con la

quale accettano di essere giudicati da un tribunale o un arbitrato (clausola arbitrale o di

regolamento giudiziario).

Es. pag. 79 Casi e Materiali, art. 10.

c) allegare ad un trattato internazionale su una materia specifica un protocollo addizionale che

indica la procedura da seguire nel caso in cui gli stati contraenti si trovino in disaccordo riguardo

l’esecuzione del trattato.

Gli stati possono ratificare il trattato principale, ma poi decidere di non ratificare il protocollo

addizionale (che è un trattato distinto vincolante solo per le parti).

Nb può accadere che la clausola arbitrale o di regolamento giudiziale consenta a ciascuno stato di

svincolarsi dall’obbligo di sottoporre le future controversie di cui fosse parte all’arbitrato o al

regolamento giudiziale con un’apposita dichiarazione unilaterale (opting out) o con una riserva,

che sottrae determinate categorie di controversie al suo campo di applicazione (se il trattato non la

vieta).

In alcuni settori esistono dei trattati multilaterali che prevedono, senza possibilità di opting out o di

riserve, dei procedimenti di soluzione di tipo arbitrale o giurisdizionale ad esito vincolante per le

parti.

Tra questi settori vi è il diritto internazionale del commercio (se ne occupa il WTO) ed il diritto

internazionale del mare.

La soluzione delle controversie secondo la Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare:

L’Unclos lascia gli stati liberi di scegliere un mezzo di soluzione tra quelli elencati nell’art.33 della

C. Onu o un altro di loro scelta, ma in assenza di una soluzione concordata tra le parti, le

controversie vanno risolte con un mezzo arbitrale o giudiziale.

A tale scopo, l’art 287 sancisce che al momento della firma o successivamente al momento della

ratifica o dell’adesione, ciascuno stato deve dichiarare di scegliere uno o più tra i seguenti mezzi di

soluzione:

a) il Tribunale internazionale per il diritto del mare: costituito dall’Unclos e regolato di un Allegato

alla medesima (il VI);

b) la Corte internazionale di giustizia;

c) un tribunale arbitrale speciale, di cui un altro Allegato regola la costituzione (il VII).

Se uno stato non fa alcuna dichiarazione in proposito, si presume che abbia scelto il tribunale

arbitrale speciale.

Se la controversia nasce tra due stati che hanno scelto lo stesso mezzo di soluzione, ciascuna

delle parti può rivolgersi unilateralmente al tribunale scelto da entrambi; se invece gli stati parti

della controversia hanno operato scelte differenti allora si considera obbligatorio il ricorso al

tri

Dettagli
A.A. 2015-2016
24 pagine
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SSD Scienze giuridiche IUS/13 Diritto internazionale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher marcovavassori96 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Organizzazione internazionale e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Milano o del prof Valenti Mara.