Ordinamento giuridico internazionale
Il diritto internazionale può definirsi sinteticamente come l'ordinamento giuridico internazionale. Non si tratta quindi di una parte del diritto interno di uno Stato, ma di un sistema giuridico distinto da quelli dei singoli Stati. Esso viene talvolta denominato diritto internazionale pubblico per distinguerlo dal c.d. diritto internazionale privato, ovvero quella parte del diritto interno ad uno Stato che disciplina rapporti privatistici che presentano elementi di estraneità rispetto all’ordinamento di quello Stato e sono invece collegati con l’ordinamento di uno Stato straniero. Tuttavia, poiché il diritto internazionale non è parte del diritto interno ad uno Stato, ha poco senso operare una tale distinzione.
Caratteristiche della società internazionale
Mentre le società nazionali sono società organizzate di individui, la società internazionale è composta da Stati sovrani, cioè da organizzazioni di governo di una comunità territoriale che non riconoscono al di sopra di sé alcuna autorità, e da pochi altri enti in grado di relazionarsi con essi su un piano di parità. La nascita della società internazionale, per convenzione, si fa risalire al 1648: anno della c.d. Pace di Westfalia e dunque dei trattati che sancirono la fine della guerra dei Trent’anni e il tramonto delle pretese sovrannazionali del Papato e dell’Impero.
La società internazionale è dunque una società mondiale/universale, anche se questo suo carattere si è manifestato pienamente solo dopo la fine del colonialismo europeo. Prima, infatti, benché si verificassero relazioni con altre parti del mondo, le relazioni internazionali più intense e significative avvenivano principalmente tra i Paesi europei, dunque la società internazionale aveva un carattere principalmente eurocentrico. Con l’avvento della decolonizzazione, iniziò quel processo storico che vide la progressiva perdita di centralità delle potenze europee e l’aumento esponenziale degli Stati sovrani, per cui la società internazionale assunse, sostanzialmente, il carattere di società mondiale.
Soggetti della società internazionale
Per quanto riguarda i soggetti della società internazionale, anzitutto si definiscono “soggetti di diritto” quegli enti cui fanno capo le situazioni giuridiche (diritti ed obblighi) che discendono dalle norme giuridiche dell’ordinamento considerato. Mentre gli individui sono i soggetti primari degli ordinamenti giuridici interni dei singoli Stati, i soggetti primari dell’ordinamento internazionale sono, come già accennato, gli Stati Sovrani. Ad essi si affiancano quegli altri pochi enti che partecipano alla vita di relazione internazionale su un piano di parità con gli Stati e tra questi troviamo le organizzazioni internazionali, ossia enti creati dagli Stati per imprimere stabilità alla loro cooperazione.
Per quanto riguarda invece gli individui, tradizionalmente ad essi si negava l’attribuzione di una soggettività internazionale proprio perché non sono su un piano di parità con gli Stati, ma sono anzi assoggettati al potere di governo di questi. Tuttavia, la dottrina prevalente tende oggi ad attribuire agli individui una limitata soggettività internazionale, anche se questi rimangono comunque soggetti secondari agli altri membri.
Decentramento nel diritto internazionale
Il fatto che gli enti di base della società internazionale siano gli Stati sovrani spiega anche un’altra caratteristica che distingue l’ordinamento giuridico internazionale da quelli interni dei singoli Stati, ovvero il tradizionale decentramento di produzione, accertamento e attuazione coercitiva del diritto. Infatti, mentre le società nazionali sono società gerarchicamente organizzate di individui in cui tali funzioni sono in linea di principio esercitate dallo Stato; al contrario, poiché gli Stati sovrani sono, per definizione, enti che non riconoscono un’autorità superiore, la società internazionale è priva di un’organizzazione superiore che svolga queste funzioni. Dunque ne consegue che le attività di produzione, accertamento e attuazione coercitiva del diritto internazionale siano decentrate, cioè svolte dagli stessi membri dell’ordinamento, in primis dagli Stati sovrani.
Ciò è anzitutto evidente dal punto di vista della funzione normativa: considerando le fonti principali del diritto internazionale, infatti, vediamo che la consuetudine, fonte di norme generali, scaturisce dalla prassi degli Stati e l’accordo, fonte di norme particolari, è il prodotto dell’incontro della volontà di due o più Stati. Pertanto è chiaro che sono gli stessi membri della società internazionale a produrre le norme giuridiche.
In secondo luogo, anche l’accertamento del diritto è il risultato di attività riconducibili agli Stati: per esempio, in presenza di una controversia tra due Stati, la soluzione può essere risolta solo mediante accordo. Questo può risolvere direttamente la controversia o demandarne la soluzione ad un’istanza arbitrale o giudiziale. In ogni caso si tratta anche qui di una funzione esercitata dagli stessi membri dell’ordinamento internazionale.
Infine, l’attuazione coercitiva del diritto è anch’essa rimessa agli Stati attraverso l’autotutela. Il tradizionale decentramento delle funzioni del diritto internazionale, tuttavia, è oggi parzialmente attenuato grazie alla stipulazione di importanti accordi mediante i quali gli Stati contraenti si sono preventivamente obbligati a consentire che determinate funzioni relative a produzione, accertamento e/o attuazione coercitiva del diritto internazionale vengano svolte senza che sia ogni volta necessario il loro consenso. Ad esempio, un accordo tra Stati può prevedere che mediante un procedimento che non richiede il consenso di tutti i contraenti vengano successivamente create ulteriori regole valide per tutti (si parla in tali casi, di fonti previste da accordo), oppure può prevedere che l’accertamento delle violazioni dell’accordo stesso sia demandato ad un tribunale internazionale, ecc.
Ruolo delle organizzazioni internazionali
Tra questi accordi, assumono particolare rilievo, gli accordi istitutivi delle organizzazioni internazionali che, come si è accennato, si sono affermate accanto agli Stati sovrani e indipendenti come protagonisti della vita di relazione internazionale. Nel XX secolo è stata istituita un’organizzazione politica che mira, in generale, a mantenere o ristabilire la pace e la sicurezza internazionali in presenza di minacce o violazioni: l’Organizzazione delle Nazioni Unite (ONU). La presenza di tali organizzazioni ha dunque contribuito ad attenuare il decentramento delle funzioni del diritto internazionale.
Tuttavia, non si può definire né l’ONU, né le altre organizzazioni internazionali come l’organizzazione di governo della società internazionale, poiché queste non contraddicono la sovranità dei membri e sono in grado, o meno, di agire efficacemente secondo la volontà di questi. Caso parzialmente differente è invece quello delle organizzazioni regionali e in particolare dell’Unione Europea, creata appositamente per garantire un vero e proprio processo di integrazione tra i suoi membri.
Struttura istituzionale della società internazionale
Dunque, l’assenza di una struttura istituzionale della società internazionale si traduce nella sua struttura formalmente paritaria, dal momento che gli Stati, non riconoscendo alcuna autorità superiore a loro, si trovano tutti ad un livello di parità formale. Il riflesso giuridico di questa situazione è costituito dal principio di uguaglianza formale degli Stati, che però non è comunque in grado di nascondere le profonde disuguaglianze sostanziali che intercorrono tra i vari membri. A questo proposito ci si riferisce al ruolo delle grandi Potenze che, dal punto di vista della produzione, dell’accertamento e attuazione coercitiva del diritto internazionale, essendo politicamente ed economicamente più importanti, sono in grado di influenzare a proprio favore l’evoluzione del diritto o comunque di condizionarne la concreta attuazione.
Sistema delle fonti del diritto internazionale
- Fonti in senso materiale, ovvero quei fattori che forniscono l’impulso per la creazione di norme giuridiche e derivano da esigenze concrete, di giustizia, necessità, ecc.
- Fonti in senso formale, cioè atti, fatti o procedimenti di produzione giuridica aventi l’effetto di creare, modificare o estinguere norme giuridiche internazionali. All’interno di tale categoria si annoverano: La consuetudine, quale fonte primaria di norme generali, vincolanti tutti i soggetti internazionali
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