Brevi note su diritto e politica all'ONU
Introduzione
Di diritto alle Nazioni Unite si parla o per affermare che le norme giuridiche costituiscono un essenziale punto di riferimento per una coesistenza pacifica, oppure perché dalle violazioni del diritto possono scaturire conseguenze rilevanti nei rapporti tra Stati. Ogni comportamento omissivo da parte di uno Stato tiene sempre conto dell’esistenza di norme giuridiche, magari proprio per violarle. Visto soprattutto i caratteri delle comunità internazionale e le caratteristiche del diritto delle Nazioni Unite, spesso costituito da norme vaghe di carattere generale, possono presentarsi casi che sfuggono a una precisa disciplina giuridica, oppure si tenta di modificare tale disciplina o se ne dà un'interpretazione che potrebbe confliggere con norme o principi giuridici di pari o superiore valore.
Per esempio i rapporti tra consiglio e assemblea dell’ONU per il mantenimento della pace e sicurezza. Secondo la carta di San Francisco, il consiglio in questo ambito ha competenza primaria e l’AG deve astenersi da occuparsi in prima persona di controversie o situazioni all’ordine del giorno del consiglio. A causa delle molte paralisi dal punto di vista decisionale da parte del consiglio, dovute alle divisioni politiche al suo interno, ha indotto l’AG ad adottare nel 1950 la risoluzione “UNITING FOR PEACE” (unire per la pace).
Oppure riguardo sempre i rapporti in questo campo tra i due organi, l’AG ha competenza in merito al bilancio delle operazioni di peacekeeping, che sono di competenza esclusiva del consiglio, potrebbero esserci problemi quando la prima non condivide le decisioni di quest’ultima. O per la teoria dei poteri impliciti, che hanno portato all’istituzione di tribunali internazionali penali ad hoc che hanno portato ad un ampliamento delle competenze del consiglio (illegittimo secondo alcuni).
In questo caso, in assenza di precise disposizioni della carta, si pone il problema dei rapporti tra Consiglio e assemblea, tra l’organo che crea e modifica gli statuti di tali tribunali e l’organo che annualmente viene informato dell’attività di tali tribunali, ma ha competenze su di loro solo riguardo il finanziamento e elezione dei giudici. A volte in nome delle esigenze politiche i principi “giuridici” dell’ONU e le sue norme di struttura e funzionamento siano stati ignorati, violati o ne è stata data un'interpretazione disomogenea, incoerente e contraddittoria da parte degli stessi organi ONU.
ONU sotto l’influenza di continue e ricorrenti emergenze o sotto l’influenza di esigenze di politica internazionale adotta spesso decisioni poco strutturate, che hanno una base giuridica incerta ma che producono ovviamente conseguenze politiche e non. Come se il principio di legalità e le esigenze della politica divergessero o quanto meno una non tiene conto dell’altra e viceversa. Si pensi all’ammissione all’ONU o le regole riguardanti chi rappresenta lo stato membro in AG o al conferimento dello status di osservatori in AG.
Principio di legalità e esigenze della politica internazionale: alcuni esempi della prassi onusiana
Rappresentanza di uno stato membro all’ONU e il comitato credenziali
Riguarda le procedure e i meccanismi di funzionamento del Comitato credenziali, organo politico formato da 9 Stati membri ne fanno parte 3 permanenti (USA, Cina e Russia), tali 9 membri sono eletti dall’AG su proposta del presidente. All’inizio di ciascuna sessione, secondo le regole di procedura dell’AG, tale comitato deve verificare la regolarità delle credenziali presentate da ciascun Stato membro, redige un rapporto indirizzato senza indugio all’AG e ne raccomanda l’adozione.
In realtà di norma il rappresentante degli stati arriva a dicembre nel momento dell’adozione delle principali risoluzioni e non a settembre, mese dell’apertura della sessione annuale, salta tutto il dibattito interno alle commissioni tematiche. Il rapporto del comitato delle credenziali è adottato per consenso. Negli ultimi anni tale comitato si è trovato di fronte la protesta di molti Stati che hanno contestato le credenziali presentate, per esempio perché è avvenuto in quello stato un Golpe (Guinea e Madagascar), o perché il risultato dell’elezione è stato contestato e ne sono scoppiati disordini (Costa d’Avorio), o in seguito a conflitti armati in uno stato, sono state presentate più credenziali da parte di tale stati da più soggetti, riconosciuto o no dalla comunità internazionale (Libia).
In alcuni di questi casi, tale comitato non ha solo eseguito i suoi compiti, controllare la regolarità formale delle credenziali presentate, ma si è spinto fino a dare indicazioni all’AG su chi dovesse rappresentare tale stato, con decisioni diverse caso per caso.
Esempio, il caso della Costa d’Avorio del 2010 e della Libia del 2011. Nel primo caso, le elezioni determinarono dello sfidante sul presidente uscente, esso si insediò nonostante i disordini e le contestazioni relative al voto. Inoltre richiamò il rappresentante permanente all’ONU e ne nominò uno nuovo. Le credenziali del nuovo rappresentante furono inviate al comitato e al Segretario generale, il comitato esaminò le credenziali e raccomandò all’AG di recepire il rapporto che venne adottato per consenso, con riferimento nel rapporto alla posizione dell’Unione africana sull’esito delle elezioni. Il secondo caso è più complesso, prima di tutto le prime denunce sull’operato di Gheddafi furono fatte nel 2011 dal rappresentante e dal suo vice permanente presso l’ONU. Dopo la risoluzione 1970 (2011) da parte del consiglio, i due vennero richiamati in Libia.
Essa tentò di nominare come proprio rappresentante sia il presidente della 64ma sia quello della 63ma sessione annuale AG. Problemi di visto non permisero al 64ma presidente dell’AG di ottenere la carica. Si tentò con un rappresentante già dotato di visto, poiché nato in America, ma secondo le norme relative all’accordo di sede è il dipartimento di stato a rilasciare l’autorizzazione all’ingresso dei diplomatici al palazzo ONU. Dopo 7 mesi di posto vacante, il presidente della 66ma sessione dell’AG diede indicazioni al comitato credenziali, in cui nel rapporto adottato e presentato all’AG, si faceva riferimento solo alle credenziali presentate dal (NTC) consiglio nazionale transizioni della Libia, escluse quelle presentate da Gheddafi. In AG ci fu dibattito, per le credenziali presentate dal NTC, Venezuela, Cuba, Bolivia, Nicaragua protestarono contro la proposta di accreditare il NTC come rappresentante della Libia. In realtà non dovrebbe esserci un dibattito sul rapporto del comitato in assemblea, poiché gli eventuali contrasti sono risolti all’interno del comitato.
Il problema dibattuto in assemblea in questo caso sono le vaghe disposizioni sulla valutazione delle credenziali da parte del comitato, ciò permette ad esso di andare oltre i compiti (controllo e regolarità formale delle credenziali) ad esso assegnati. Un organismo nato con competenze tecniche e burocratiche limitate ad un campo d’applicazione ben preciso, entri poi nel merito, decidendo chi deve rappresentare uno Stato, dando precise indicazioni politiche all’AG, nelle sue raccomandazioni per adottare il rapporto. La procedura del consensus è preceduta da due voti, il primo procedurale su un'eventuale richiesta di rinviare la trattazione del rapporto, il secondo voto è invece sull’intero rapporto.
La partecipazione ad alto livello di uno stato membro tra comitato credenziali e AG
Caso del Madagascar, dove un colpo di Stato marzo 2009 si concluse con l’esilio del Capo di Stato che venne sostituito con il sindaco della capitale. In seguito l’Unione Africana e diversi stati africani, in osservanza delle politica di non riconoscimento di regimi che non siano frutto di libere elezioni ma che scaturiscono dall’uso della forza reagirono non riconoscendo tale nuovo governo che comunque presentò le sue credenziali al segretario generale e al comitato. Ci fu un aspro scontro tra il presidente del Madagascar invitato a parlare alla 64ma sessione dell’AG e il ministro degli esteri della Rep. Democratica Congo, a nome del suo paese e degli stati parte della SADC, contestò l’invito al presidente e al Madagascar a partecipare all’apertura della 64ma sessione dell’AG. Riprendente posizione assunte in tal senso sia dal SADC che aveva sospeso dai suoi lavori il Madagascar dopo il colpo di stato, sia una simile decisione presa dall’Unione Africana. Venne richiesta da tali organizzazioni intergovernative, tali rappresentanti del Madagascar non avevano l’autorità per rappresentare tale paese, di riunire il comitato credenziali per prendere decisioni opportune e di non far parlare il Madagascar.
In realtà il presidente dell’AG, decideva in seguito a un parere dell’ufficio giuridico del segretariato che il presidente del Madagascar poteva parlare, rinviando le restanti decisioni a dopo il dibattito generale. In questo caso dinanzi a questa decisione procedurale del presidente, si prevede che gli stati che si oppongano possono chiedere un voto immediato ed è ciò che fu fatto. La decisione del presidente fu respinta, il presidente del Madagascar non parlò.
Nel rapporto del comitato in cui si faceva pure riferimento alle credenziali del Madagascar e della Guinea che aveva una situazione analoga, fu adottata sulla comprensione che i due stati avrebbero continuato ad avere il diritto di partecipare. Un anno dopo il ministro degli esteri malgascio tentò di intervenire sia in sede di dibattito generale sia in una riunione di alto livello. Il ministro rinunciò a prendere la parola e accettò che i testi dei suoi discorsi fossero soltanto distribuiti agli stati membri e dopo che fosse diffuse foto dei suoi incontri a New York con i diversi interlocutori internazionali e della regione.
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