vuoi
o PayPal
tutte le volte che vuoi
B, LA PARTECIPAZIONE AD ALTO LIVELLO DI UNO STATO MEMBRO TRA COMITATO CREDENZIALI E
AG,
Caso del Madagascar, dove un colpo di Stato marzo 2009 si concluse on l’esilio del Capo di Stato
che venne sostituito con il sindaco della capitale. In seguito l’Unione Africana e diversi stati
africani, in osservanza delle politica di non riconoscimento di regimi che non siano frutto di libere
elezioni ma che scaturiscono dall’uso della forza reagirono non riconoscendo tale nuovo governo
che comunque presentò le sue credenziali al segretario generale e al comitato. Ci fu un aspro
scontro tra il presidente del Madagascar invitato a parlare alla 64ma sessione dell’AG e il ministro
degli estri della Rep. Democratica Congo, a nome del suo paese e degli stati parte della SADC,
contesto l’invito al presidente e al Madagascar a partecipare all’apertura della 64ma sessione
dell’AG. Riprendente posizione assunte in tal senso sia dal SADC che aveva sospeso dai suoi lavori
il Madagascar dopo il colpo di stato, sia una simile decisione presa dall’Unione Africana. Venne
richiesta da tali organizzazioni intergovernative, tali rappresentanti del Madagascar non avevano
l’autorità per rappresentare tale paese, di riunite il comitato credenziali per prendere decisioni
opportune e di non far parlare il Madagascar. In realtà il presidente dell’AG, decideva in seguito a
un parere dell’ufficio giuridico del segretariato che il presidente del Madagascar poteva parlare,
rinviando le restanti decisioni a dopo il dibattito generale. In questo caso dinanzi a questa
decisione procedurale del presidente, si prevede che gli stati che si oppongano possono chiedere
un voto immediato ed è ciò che fu fatto. La decisione del presidente fu respinta, il presidente del
Madagascar non parlò. Nel rapporto del comitato in cui si faceva pure riferimento alle credenziali
del Madagascar e della Guinea che aveva un situazione analoga, fu adottata sulla comprensione
che i due stati avrebbero continuato ad avere il diritto di partecipare. Un anno dopo il ministro
degli esteri malgascio tento di intervenire sia in sede di dibattito generale si in una riunione di alto
livello. Il ministro rinunciò a prendere la parole e accetto che i testi dei suoi discorsi fossero
soltanto distribuiti agli stati membri e dopo che fosse diffuse foto dei suoi incontri a New York con i
diversi interlocutori internazionali e della regione. In questo caso non furono contestate le
credenziali presentate dal Madagascar nelle sedi preposte, ma su condotta un abile operazione
diplomatica ciò che non avvenne l’anno precedente. Quindi la sanzione in capo al governo golpista
fu quello di impedire al suo alto rappresentante che face parte e aveva firmato la lettera di
credenziale della delegazione di non prendere parola all ‘AG , sanzione di facciata.
C. AMMISSIONE DI NUOVI STATI MEMBRI.
Le “regole” in materia in questo caso sono chiare; l’art 4 della carta dice che tutti gli stati che
abbiano certe caratteristiche in linea con i principi generali della carte e quindi delle Nazioni Unite,
possono essere ammessi all’ONU. Con decisioni dell’AG su raccomandazione del consiglio di
sicurezza. I requisiti che gli stati devono possedere sono ben indicati così come è chiara la
procedura la raccomandazione del consiglio e preliminare alla pronuncia dell’AG. La questione
della Palestina, è nota la decisa opposizione di alcuni importanti Stati membri, anche all’interno
del consiglio, che non faceva prevedere un facile accoglimento. Si consiglio alla Palestina di fare
unpgrade del suo stato, riconoscendolo come stato osservato, la strada sarebbe stata molto più
semplice. In realtà le autorità palestinesi provarono a seguire la strada dell’ammissione secondo
quanto previsto dall’art 4, avvenne dopo una serie di sondaggi. Nel settembre del 2011 la
Palestina presentò domanda d’ammissione al segretario generale. La procedura non ebbe esito
positivo poiché in consiglio di sicurezza la domanda di ammissione fu rinviata al Comitato
ammissione, composto dagli stessi 15 membri del consiglio di sicurezza, in mancanza di accordo
tra questi e tra i 5 permanenti, il procedimento passò su un binario morto. Una mossa di tipo
procedurale bloccò la procedura e la richiesta di ammissione. La Palestina reagì a questa decisione
politica, con la presentazione della domanda di ammissione all’UNESCO, domanda che seguì una
complessa procedura, perché proveniente da uno Stato non membro Onu, venne accolta il 31
ottobre del 2011, suscitando le proteste di USA e Israele. In seguito nel novembre del 2012 un
progetto di risoluzione in AG venne adottato, in questo caso si riconobbe alla Palestina lo status di
osservatore in AG, non più di entità osservatrice. In questo caso la Palestina poté accedere e
aderire a numerosi trattati internazionali oltre a permettere l’esercizio di importanti diritti in
ambito Onu. Diverso il caso del Kosovo, dopo la dichiarazione unilaterale d’indipendenza del 17
febbraio 2008 e il pare consultivo della CIG del luglio 2010 a esso apparentemente favorevole,
esso non ha presentato domanda di ammissione ONU, vista la posizione della Russia e della Cina
su tale questione, aggiunti allo scarso numero di riconoscimenti internazionali raccolti in seguito
alla dichiarazione d’indipendenza. D. LO STATUS DI OSSERVATORE IN AG: un’altra materia, poco
nota e scarsamente regolata dall’apparato normativo è il conferimento dello status di osservatore
in AG. Si tratta di uno status originariamente riservato a chi non voleva, per ragioni politiche
incompatibilità costituzionale che escluda la partecipazione all’ONU per preservare la neutralità,
non voleva partecipare a pieno titolo all’ONU, però voleva dare il proprio contributo accedendo alle
informazioni riguardanti tali attività e partecipare se pur limitatamente, ai lavori dell’AG in
occasioni di dibattiti su questioni che li riguardavano direttamente. Originariamente tale status, in
assenza di disposizione chiare, era riservato solo agli Stati, negli anni’ 60 con il processo di
decolonizzazione, vennero create numerose org intergovernative, i cui fini spesso venivano ripresi
dalla Carta dell’ONU o l’emergere della SWAPO ( org per la liberazione della Palestina), questi
soggetti seppur non stati acquisirono tale status di osservatore. Negli anni ’90 alcune associazioni
e ONG, chiesero l’acquisizione di tale status, si obiettava che tali entità per le loro caratteristiche
non potessero ottenere tale status in AG, potevano averlo in ambito ECOSOC. A tale ampliamento
si opponevano tutti e 5 i membri permanenti del CS oltre ad altre nazioni. Nel 1994 il Sovrano
Militare ordine di Malta, per iniziativa dell’Italia con una procedura accelerata e nonostante
obbiezioni ottenne tale status di osservatore in AG. Ci sono una reazione nel 1994 voluta dagli
USA, rimane tutt’oggi l’unico riferimento normativo relativo a tale questione. Lo status di
osservatore dovrebbe essere confinata agli Stati e alle organizzazioni intergovernative le cui
attività riguarda questioni d’interesse per AG. A tutti quelle entità che non fossero Stati o org
intergovernative, negli anni furono respinte le richieste per ottenere tale status, con alcune
eccezioni: Comitato Internazionale Croce Rossa e della Mezzaluna Rossa. L’Italia nel 2008 iniziò
una complessa operazione per far ottenere al CIO tale status, nel suo statuto si definisce una org
intergovernativa, anche se le obbiezioni concernente le sue caratteristiche vennero fatte notare
nel corso dei primi negoziati informali. Chi invece sosteneva la questioni, definiva il CIo come una
ONG sui generis, che da anni cooperava con l’ONU per la promozione dello sport come elemento di
aggregazione e di superamento dei conflitti religiosi, etnici e via dicendo. Che i suoi fini e principi
erano del tutto compatibile con quelli dell’ONU. Sembra stano ma il 19 ottobre del 2009 l’AG per
consenso voto a favore del conferimento di tale status di osservato al CIO. Oltra a un lavoro
altamente persuasivi e di convincimento da parte dell’Italia, la questione non aveva ostacoli
insormontabili, man mano furono convinto tutti i membri non permanenti, al quel punto anche chi
era contrario si accodò alla scelta. Le obbiezioni degli oppositori erano da sempre le stesse, il CIO
è una organizzazione non governativa, e aveva dei caratteri particolari e la concessione di tale
status costituiva poi un precedente, per avanzare tale richiesta anche da altre ONG. Quindi le
poche ed essenziali norme rilevanti nella questione di conferimento dello status di osservatore in
AG, possono essere interpretate, riadattate, emendate in presenza di un forte sostegno politici che
vada anche in senso opposto a tali norme. Lo status di osservatore è spesso concessa
da organizzazioni intergovernative (OIG) agli Stati non membri e alle organizzazioni internazionali
non governative (ONG) che hanno un interesse nelle attività delle OIG 3. CONSIDERAZIONI
CONCLUSIVE: Si è costatato che in casi “minori”, il carattere vago di diverse norme giuridiche
riguardanti il sistema ONU o l’assenza di disciplina giuridica per determinate fattispecie danno agli
Stati un ampio margine di discrezionalità, per interpretare, modificare e integrare tali norme. Caso
della Libia, dove il comitato delle credenziali è andato ben oltre le sue competenze, spingendosi
fino ad indicare all’AG quali fossero le credenziali da ritenere valide e quindi concedere, secondo
proprie valutazioni anche “politiche”. Nel caso Costa d’Avorio esso ha semplicemente preso atto
dell’esito delle elezioni e ha accolto la versione rettificata delle credenziali trasmesse dal
segretario generale, tenendo conto della posizione dell’Unione Africana sulle elezioni. O in altri
casi analoghi le credenziali vengono accettate dal comitato e poi Dall’AG, però la contestazione
del potere di rappresentanza di quel governo viene impedita mediante il ricorso a regole
procedurale, impedendo alle alte cariche di prendere la parola in AG come il caso del Madagascar.
Diverso completamente il caso che riguarda l’ammissione di nuovi Stati membri, qui la disciplina è
molto specifica e dettagliata, quindi qui la questione si gioca tutta sul sostegno politico di cui
godono tali stati che presentano domanda di ammissione, soprattutto in AG che è quella che ha
l’ultima parola. Diverso il caso della disciplina che riguarda il conferimento dello status di
osservatore in AG. Gli stati di comune accordo possono trascurare l’unica decisione dell’AG in
materia, secondo cui lo status sarebbe riservato solo agli Stati e alle org intergovernative. Quindi
in tutti e questi tre casi si evidenzia il rapporto tra principio di legalit&agr