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I DIRITTI E GLI OBBLIGHI DEI MEMBRI
L'insieme dei diritti e obblighi reciproci, connessi con lo status di membro di un'organizzazione internazionale, è il cosiddetto rapporto sociale, parte della costituzione esterna dell'organizzazione.
I diritti:
- Partecipare alla vita sociale: consiste essenzialmente nel diritto a nominare i propri rappresentanti negli organi collegiali di Stati e di contribuire alla designazione di organi individuali o collegiali di individui.
- Pretendere dagli altri membri il rispetto dei loro obblighi associativi: la violazione dei suoi obblighi da parte di uno Stato legittima gli altri a sollevare l'eccezione di inadempimento. Tale diritto, oltre a essere tutelato da norme di diritto internazionale generale, gode a volte di sanzioni secondarie specifiche dell'ordinamento proprio dell'organizzazione internazionale in questione.
- Usufruire dei servizi forniti dall'organizzazione ai suoi membri.
membri.− Votare: il più importante diritto di cui godono i membri è quello di voto. Esso viene eser-citato attraverso i propri rappresentanti, ed è uguale per tutti i membri, in virtù del princi-pio "uno Stato un voto". Questa regola ha però delle eccezioni, visto che in realtà può esse-re ponderato, cioè l'attribuzione al voto di un membro di un peso quantitativamente maggio-re rispetto a quello di altri membri, e ciò può avvenire tenendo conto dell'importanza de-mografica, territoriale o economica dei membri, o in altri casi dell'impegno economico dei vari membri (è il caso del Fondo Monetario Internazionale, il quale prevede che lo Stato che maggiormente contribuisce al Fondo abbia maggiori diritti di voto). In altri casi, al vo-to di alcuni membri è attribuito un peso non maggiore, ma addirittura decisivo, in quan-to tali membri possono bloccare l'adozione di
delibere da parte dell'organizzazione: è il caso del diritto di veto attribuito ai membri permanenti del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite (Cina, Francia, Regno Unito, Stati Uniti, Russia), quali potenze vincitrici dell'ultimo conflitto mondiale, anche se esso può essere affievolito o sospeso in determinate circostanze. Gli obblighi Al rispetto degli obblighi i membri sono comunque tenuti già sulla base del principio pacta sunt servanda. Gli obblighi connessi con lo status di membro sono: - Cooperazione con l'organizzazione: in modo da consentirle di realizzare le finalità per le quali è stata costituita e di proteggerne le funzioni attraverso la concessione a essa e ai suoi agenti di una serie di immunità e privilegi (vedi sotto). - Attuazione delle norme: dei trattati costitutivi delle organizzazioni internazionali di cui sono membri e degli atti emanati dagli organi di queste ultime. - Finanziamento:(vedi pag. 12)In caso di violazione degli obblighi, subentrano sanzioni, o misure di sospensione e di espulsione visteprima. Di fronte però a uno Stato che per ragioni diverse non è in grado di adempiere ad alcunidegli impegni assunti, è difficile che l'organizzazione adotti provvedimenti sanzionatori di natu-ra coercitiva. Al contrario, potrà essere indotta a fornire assistenza o a promuovere incentivi voltial superamento delle difficoltà, così da assicurare l'adempimento spontaneo degli obblighi assunti ela cessazione della loro violazione. Alcune organizzazioni comunque prevedono sistemi di moni-toraggio degli obblighi degli Stati membri, che sono affidati o agli Stati membri stessi (peer revi-ew), o agli organi dell'organizzazione (compliance review).Le immunità e i privilegiL'obbligo di proteggere le funzioni dell'organizzazione attraverso la concessione a essa e ai suoiagenti di una serie di
immunità e privilegi si concretano in appositi accordi: - Accordi di sede: si tratta di fissare la sede dell'organizzazione in un territorio, poiché essa non dispone di un proprio territorio nel quale esercitare la sua attività e non ha propri soggetti attraverso i quali esercitarla. Lo Stato territoriale deve assicurare quindi il libero accesso alla sede di quanti abbiano la necessità di accedervi per legittimi motivi, la segretezza di ogni forma di comunicazione con l'organizzazione, la protezione di documenti ufficiali e corrieri, e la libera erogazione da parte di quest'ultima di mezzi finanziari. Questo comporta inoltre che lo Stato nel cui territorio tale sede è situata debba astenersi da ogni atto che costituisca esercizio del suo potere di imperio in relazione a persone o cose che si trovano nella sede (inviolabilità della sede): sono quindi proibiti arresti, perquisizioni, sequestri e confische. Per finire, iprivilegi fiscali sono l'esenzione da tributi di natura diretta e a volte indiretta, e che si giustificano sulla base dell'esigenza di impedire che lo Stato territoriale approfitti della presenza sul suo territorio di una sede dell'organizzazione per recuperare una parte del suo contributo all'organizzazione stessa. Accordi sulle immunità e i privilegi: proteggono le organizzazioni e i loro agenti da ingerenze dello Stato territoriale. Queste sarebbero state inizialmente concesse alle organizzazioni internazionali sulla base di un'interpretazione estensiva della norma di diritto internazionale generale sull'immunità degli Stati. Solo in seguito, tuttavia, si sarebbe formata una norma consuetudinaria autonoma, ribadita da Convenzioni come quella sui privilegi e immunità delle Nazione Unite del 1946 e quella delle Istituzioni specializzate del 1947. È bene sottolineare che i privilegi e le immunitàappaiono ricollegati all'obbligo di cooperazione degli Stati membri a favore delle organizzazioni internazionali da essi create, aventi o meno soggettività internazionale, non all'eventuale soggettività di diritto internazionale delle organizzazioni. Nel caso di organizzazioni internazionali sprovviste di tale personalità, gli accordi in questione avranno l'effetto di costituire una rete di obblighi tra gli Stati membri idonei a garantire il risultato previsto dagli accordi stessi. Non esiste una norma di diritto internazionale generale che imponga a tutti gli Stati, che siano membri o meno, di garantire determinate immunità o privilegi alle organizzazioni internazionali. Diverso, invece, è il discorso per quanto riguarda le immunità ed i privilegi degli Stati, i quali sono oggetto di una norma consuetudinaria di diritto internazionale generale. Un'altra serie di immunità e privilegi riguarda gli individui, di cui siDeve distinguere:
- Gli agenti di Stato: possono essere sia membri di missioni permanenti o occasionali inviate dagli Stati membri presso le organizzazioni, sia rappresentanti degli Stati nei vari organi. Essi godono dell'irresponsabilità per gli atti compiuti nell'esercizio delle loro funzioni: essi quindi non possono mai essere chiamati a rispondere del proprio operato, nemmeno dopo la cessazione del loro mandato. Ovviamente possono essere perseguiti nel caso di violazioni della legge locale, ma l'unica misura che lo Stato ospitante possa adottare è l'espulsione. I compensi ricevuti sono esenti da imposizione fiscale da parte dello Stato di appartenenza o residenza. Nel caso di missioni permanenti, l'ingresso e il soggiorno nello Stato in cui gli agenti esercitano le funzioni sono estesi anche ai familiari. È bene sottolineare che per questi agenti sono le organizzazioni che si incaricano di negoziare il livello di protezione degli agenti.
internazionali con-tengono un obbligo a carico degli Stati membri e anche dello Stato di appartenenza arispettare il carattere internazionale degli agenti dell'organizzazione e a non cercaredi influenzarli nell'adempimento delle loro mansioni. Essi godono della libertà di accesso alla sede dell'organizzazione e di spostamento da uno Stato all'altro in relazionealle loro funzioni. In seguito, la protezione da ingerenze da parte degli Stati membri:per quelli di più alto livello, come il Segretario Generale delle Nazione Unite, la protezione è davvero ampia e si estende, oltre all'irresponsabilità per gli atti compiutinell'esercizio delle loro funzioni, a una completa immunità dalla giurisdizione penalee civile, l'inviolabilità del loro alloggio, l'esenzione da atto coercitivo e da ogni im-posizione fiscale. I funzionari, ovvero gli agenti di livello inferiore, godono
“solo” dell’esenzione da ogni imposizione fiscale, dell’irresponsabilità per gli atti compiuti nell’esercizio delle loro funzioni e anche dell’inviolabilità personale.
In caso di violazione dei propri obblighi, il provvedimento che lo Stato può prendere è l’espulsione, mentre altre volte la procedura prevede che lo Stato ne informi l’organizzazione, la quale potrà provvedere a rimuovere l’agente dal suo incarico, trasferirlo ad altro incarico, o a rinunciare all’immunità di cui l’agente gode. Alcuni di essi, data la loro carica, non potendo essere perseguiti nemmeno dal proprio Stato di appartenenza, si trovano in una posizione che potrebbe comportare il pericolo di abusi; la situazione allora viene tuttavia alleviata da alcuni statuti che attribuiscono all’organizzazione una funzione giurisdizionale: nella maggior parte dei casi è solo previsto l’obbligo
dell'organizzazione a rinunciare l'immunità concessa a beneficio del suo agente.
Il finanziamento
Il sistema di finanziamento di un'organizzazione è fondamentale sull'