DEI DELITTI E DELLE PENE, BECCARIA
Cesare Beccaria apre la
propria opera
(apertamente rivolta ai
c.d. “direttori della
pubblica felicità”)
inquadrando innanzitutto
l'argomento della
stessa: scrive
espressamente che la
sua sarà una
riflessione sulle Leggi
relative al sistema
criminale, così come
risultante dalle regole del
Corpus
Cesare Beccaria apre la
propria opera
(apertamente rivolta ai
c.d. “direttori della
pubblica felicità”)
inquadrando innanzitutto
l'argomento della
stessa: scrive
espressamente che la
sua sarà una
riflessione sulle Leggi
relative al sistema
criminale, così come
risultante dalle regole del
Corpus
econdo l'autore, le leggi
sono spesso nate come
strumento delle passioni
di pochi, oppure sono
nate da una necessità
passeggera: mai sono
state redatte in modo
obiettivo e razionale,
secondo una
logica consistente nel
ricercare “la massima
felicità divisa nel maggior
numero”. In relazione al
Diritto Criminale, Beccaria
si sofferma a far notare al
lettore come ben pochi si
siano interessati
all'argomento del diritto e
del processo penale.
Secondo Beccaria, i
giudici del suo tempo e
delle
epoche precedenti sono
caduti spesso in atrocità,
denunciate per primo dal
grande Montesquieu, del
quale l'autore cerca di
seguire l’esempio
regole umane sono tre,
ossia la Rivelazione, la
Legge Naturale e le
Convenzioni sociali; da
queste
fonti derivano a loro volta
tre classi di virtù e vizi:
religiosa, naturale e
politica. Queste tre classi
sono indipendenti e non
sono mai in
contraddizione fra loro.
La giustizia divina e
naturale sono inoltre
immutabili; quella umana,
ossia la giustizia politica,
non
essendo che una relazione
fra l'azione e lo stato vario
della società, può variare
a seconda che
diventi necessaria o utile
alla società quell'azione.
L'opera di Beccaria
riguarda essenzialmente
la
giustizia umana; ribadisce
la sua fedeltà alla Chiesa
ed al suo Sovrano
econdo l'autore, le leggi
sono spesso nate come
strumento delle passioni
di pochi, oppure sono
nate da una necessità
passeggera: mai sono
state redatte in modo
obiettivo e razionale,
secondo una
logica consistente nel
ricercare “la massima
felicità divisa nel maggior
numero”. In relazione al
Diritto Criminale, Beccaria
si sofferma a far notare al
lettore come ben pochi si
siano interessati
all'argomento del diritto e
del processo penale.
Secondo Beccaria, i
giudici del suo tempo e
delle
epoche precedenti sono
caduti spesso in atrocità,
denunciate per primo dal
grande Montesquieu, del
quale l'autore cerca di
seguire l’esempio
econdo l'autore, le leggi
sono spesso nate come
strumento delle passioni
di pochi, oppure sono
nate da una necessità
passeggera: mai sono
state redatte in modo
obiettivo e razionale,
secondo una
logica consistente nel
ricercare “la massima
felicità divisa nel maggior
numero”. In relazione al
Diritto Criminale, Beccaria
si sofferma a far notare al
lettore come ben pochi si
siano interessati
all'argomento del diritto e
del processo penale.
Secondo Beccaria, i
giudici del suo tempo e
delle
epoche precedenti sono
caduti spesso in atrocità,
denunciate per primo dal
grande Montesquieu, del
quale l'autore cerca di
seguire l’esempio
econdo l'autore, le leggi
sono spesso nate come
strumento delle passioni
di pochi, oppure sono
nate da una necessità
passeggera: mai sono
state redatte in modo
obiettivo e razionale,
secondo una
logica consistente nel
ricercare “la massima
felicità divisa nel maggior
numero”. In relazione al
Diritto Criminale, Beccaria
si sofferma a far notare al
lettore come ben pochi si
siano interessati
all'argomento del diritto e
del processo penale.
Secondo Beccaria, i
giudici del suo tempo e
delle
epoche precedenti sono
caduti spesso in atrocità,
denunciate per primo dal
grande Montesquieu, del
quale l'autore cerca di
seguire l’esempio
Secondo l'autore, le leggi
sono spesso nate come
strumento delle passioni
di pochi, oppure sono
nate da una necessità
passeggera: mai sono
state redatte in modo
obiettivo e razionale,
secondo una
logica consistente nel
ricercare “la massima
felicità divisa nel maggior
numero”. In relazione al
Diritto Criminale, Beccaria
si sofferma a far notare al
lettore come ben pochi si
siano interessati
all'argomento del diritto e
del processo penale.
Secondo Beccaria, i
giudici del suo tempo e
delle
epoche precedenti sono
caduti spesso in atrocità,
denunciate per primo dal
grande Montesquieu, del
quale l'autore cerca di
seguire l’esempidarebbe
risultati diversi nei
tempi e a seconda dei
giudici. Il giudice, per
Beccaria, deve solo
esaminare i fatti e
applicare alla lettera la
legge, onde evitare che i
consociati siano soggetti a
tante
piccole tirannie. Se la
legge viene inoltre
applicata in modo
uniforme, il cittadino
acquisisce
maggiore sicurezza ed
indipendenza.
5. OSCURITA’ DELLE
LEGGI
Le leggi devono essere
scritte con chiarezza,
perché solo se sono
conosciute dalla
moltitudine
verranno rispettate ed
i crimini diminuiranno.
Il sacro codice delle
leggi dev'essere eretto
a
monumento stabile del
patto sociale, per resistere
alla forza inevitabile del
tempo e delle passioni.
Segue un elogio della
stampa, che, negli
ultimi tre secoli, ha
tratto gli uomini fuori
dalla
superstizione dissipando
quello spirito tenebroso
nel quale erano tenuti
da principi e religiosi.
Grazie alla scrittura ed
alla diffusione dei testi è
possibile far sì che leggi
siano create e modificate
solo in base all'interesse
generale (e non privato)
di tutti i cittadini nel loro
complesso.
6. PROPORZIONE FRA I
DELITTI E LE PENE
I delitti possono
essere di diversa
gravità: più gravi sono
quelli che vanno ad
offendere
direttamente la società;
meno gravi sono quelli
che offendono i privati
singoli. Parallelamente a
questa scala dev'esservi
un'altra scala di pene
proporzionate alla
gravità dei delitti
medesimi,
affinchè il giudice non dia
la pena relativa al crimine
più grave a col
A CHI LEGGE
Beccaria apre l’opera inquadrando l’argomento della stessa: parlerà del sistema
criminale, di quelle leggi che sono il risultato delle regole imposte dai romani (allude
Corpus Iuris Civilis), i riti dei Longobardi e le tradizioni che si sono accumulate in tanti
secoli di storia.
Segue poi la risposta ad una critica che gli era stata mossa dopo la pubblicazione della
prima edizione del libro da un monaco, Ferdinando Facchinei. Beccaria sostiene che le
leggi che regolano il mondo degli uomini sono tre: la rivelazione, la legge naturale e le
convenzioni umane (da queste nascono a loro volta tre classi di virtù e vizi: religione,
naturale e politica. Queste tre classi sono separate e indipendenti). Inoltre le prime
due sono immutabili mentre le convenzioni sociali, ovvero la giustizia politica; l’opera
di Beccaria riguarderà quest’ultimo ambito. Non si sta quindi schierando contro la
Chiesa come sosteneva il monaco.
INTRODUZIONE
Le leggi sono spesso nate per il bene di pochi e la sofferenza di molti e non sono mai
state redatte in modo razionale seguendo la logica del ‘la massima felicità divisa per il
maggior numero’. Ben pochi si sono soffermati sul diritto penale. I giudici che hanno
fatto rispettare queste leggi sono caduti spesso in atrocità, denunciate per primo dal
grande Montesquieu di cui io cerco di seguire l’esempio.
ORIGINE DELLE PENE
Le leggi sono nate quando gli uomini formarono le prime società e, stanchi di vivere
sempre in guerra e nell’incertezza, cercarono di garantirsi una pace duratura
rinunciando ciascuno a un po’ della propria libertà per amore della stabilità (dallo stato
di guerra in cui ogni uomo è lupo per l’altro come sosteneva Hobbes si passa a
rinunciare a qualche libertà per vivere in tranquillità) ; ma poiché ci sono sempre
uomini che vogliono più di ciò che spetta loro, alcuni cominciarono ad usurpare la
parte degli altri ed allora si ebbe il bisogno di prevenire questo fatto imponendo delle
punizioni ai trasgressori delle regole allo scopo di difendere il bene universale.
Queste punizioni son
dette “sensibili motivi” in
quanto si
tratta di azioni che
immediatamente
percuotono i sensi e che
di continuo devono
affacciarsi alla
mente dei cittadini per
controbilanciare le le
forti impressioni delle
passioni personali, che
continuamente si
oppongono al bene
universale
DIRITTO DI PUNIRE
Ogni pena deve derivare da una assoluta necessità di difendere il bene generale (le
pene inflitte non in una situazione di estrema necessità sono tiranniche come diceva
Montesquieu: quest’ultimo è una fonte molto importante per Beccaria) e il sovrano ha
il diritto-dovere di punire chi minaccia la libertà altrui; ogni punizione che non derivi
dalla necessità è ingiusta e presto o tardi il popolo si ribellerà.
CONSEGUENZE
1. Le pene debbono essere fissate dai legislatori che rappresentano l’intera società
riunita da un contratto sociale e nessun magistrato può dare punizioni che vadano
oltre la misura decretata dalla legge.
2. Il sovrano che rappresenta la società non può giudicare chi ha violato le leggi,
perché la società si dividerebbe tra chi è con il sovrano e chi sta con l’accusato (che
nega la verità del sovrano), vi deve perciò essere un terzo, il magistrato, che vaglia i
fatti e giudica chi ha ragione
3. Le pene non debbono essere severe e crudeli perché renderebbero i sudditi una
greggia di schiavi pavidi e ciò sarebbe un venir meno alla giustizia e al contratto
sociale.
INTERPRETAZIONE DELLE LEGGI
Quarta conseguenza. Al giudice non è concesso interpretare le leggi, perché la libera
interpretazione darebbe risultati diversi nei tempi e a seconda dei giudici, invece il
giudice deve solo esaminare i fatti e applicare alla lettera la legge.
OSCURITA’ DELLE LEGGI
Le leggi debbono essere scritte con chiarezza perché solo se sono conosciute dalla
moltitudine, verranno rispettate ed
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