Introduzione all'opera
L’autore inizia la trattazione dell’opera specificando quali fossero le leggi vigenti al suo tempo, ed è dunque su quale complesso normativo egli andasse ad intervenire con le sue concezioni innovative: il iuris civilis, complesso noto come il Corpus di norme dell’antica Roma, redatte da Giustiniano (sovrano di Costantinopoli), e poi commiste a norme relative ai riti longobardi. Si tratta dunque di un complesso di leggi molto antico, figlio di un’epoca fatta di barbarie e di tirannie, che soprattutto nel settore criminale andava totalmente rivisto e riformulato.
Critiche e chiarimenti
Prima di valutare quali siano gli interventi necessari alla riformulazione delle leggi, Beccaria avverte la necessità di chiarire alcuni punti, rispondendo alle critiche di chi lo accusa di aver surclassato la morale e il ruolo della religione nella politica e nel governo degli uomini. A tal fine, egli afferma che tre sono le fonti da cui deriva la norma: rivelazione, la legge naturale e le convenzioni pattizie della società.
Le tre fonti della norma
- Rivelazione
- Legge naturale
- Convenzioni pattizie
Pur essendo esse molto diverse tra loro per principi e ideologie, tutte e tre contribuiscono a condurre l’uomo alla realizzazione di una vita felice. Ora, la considerazione che si è avuta delle “convenzioni umane” è sempre stata inficiata da rilievi ed intromissioni del fenomeno religioso, che ne ha influenzato non poco i connotati. Ed è proprio questa situazione che va superata: è importante giungere ad una valutazione autonoma di queste, che presentano vizi e virtù completamente differenti rispetto a quelli religiosi; ed infatti, l’Autore distingue tre diversi livelli di vizio e di virtù: politico, naturale e religioso.
Tre livelli di vizio e virtù
- Politico, decisamente variabile e dai connotati mutevoli;
- Naturale, decisamente più stabile, se non fosse per il contrastante agire umano, che continuamente offusca la sua comprensione;
- Religioso, assolutamente immutabile perché promana dalla assoluta grandezza di Dio, che con la sua forza suprema lo conserva in eterno.
Le tre classi di virtù non devono mai essere in contraddizione tra loro, ma allo stesso tempo non devono giungere a risultati analoghi; anzi è sempre opportuno tener ben distinto ciò che emerge dall’analisi della virtù politica, rispetto a ciò che emerge dall’analisi della virtù religiosa, poiché nei rapporti tra uomo ed uomo non si rinviene la presenza di un Essere Supremo regolatore delle vite degli uomini.
Giustizia divina e giustizia umana
D’altra parte, non può trascurarsi il rilievo che vede la ferma ed immutabile giustizia divina (perché fermo ed immutabile è Colui che la governa); mentre la giustizia umana è fortemente variabile (perché variabile è l’animo di chi la amministra). Dunque, non si deve mai giungere alla confusione dei due piani: compito del teologo sarà stabilire cosa sia giusto od ingiusto dal punto di vista morale e religioso; compito del pubblicista sarà stabilire cosa sia giusto od ingiusto ai fini del bene della società.
Critica delle leggi vigenti
Beccaria sottolinea come, nel corso del tempo, si siano promulgate una serie di leggi, che sono assoluta espressione della volontà dei pochi di sottomettere i molti, ovvero dettate dalla preminente necessità di regolare la vita umana ad ogni costo. Lo spirito che ha mosso i legislatori non è stato ispirato al criterio della “massima felicità per un maggior numero di persone”, ma solo dalla necessità di una legge. L’Autore, in particolare, intende puntare la sua (e la nostra) attenzione sulla perniciosità della legge penale del suo tempo, lontana forse più di altre branche del diritto dall’obiettivo di realizzare buone leggi a favore dei cittadini.
L'origine delle leggi e la necessità delle pene
L’Autore parte dalla considerazione che l’uomo, vivendo in un primordiale stato di guerra, ha sentito il bisogno di superare tale condizione creando leggi, che potessero regolarne l’esistenza; attraverso tali leggi ha volontariamente rinunciato a parte della sua libertà, in nome del perseguimento e della realizzazione del bene comune per tutta la società. A tale scopo è stato posto un sovrano, che si preoccupa di attuare le leggi e di amministrarle al meglio. Eppure, il formare tale “deposito” di leggi non poteva bastare: l’uomo, per sua indole, tenta continuamente di intervenire violentemente nella società e di riprendersi quella “fetta” di libertà che ha sacrificato, e se possibile anche quella altrui.
Le pene e la loro legittimità
Onde evitare tale sopruso, vengono stabilite delle pene per chi viola le leggi. Tali pene devono essere tali da incidere prepotentemente sull’animo umano, in modo da far scemare grandemente la volontà dell’uomo di assecondare la propria passione distruttrice dell’ordine raggiunto. Nella comminazione delle pene è però necessario tenere sempre ben presente il criterio della necessità: solo quella pena “necessariamente” rivolta alla difesa del bene pubblico, alla difesa di quelle seppur minime porzioni di libertà che ciascun uomo sacrifica per raggiungere il bene della società, può definirsi “legittima” ad emanarsi; ogni altra forma di pressione dell’uomo sull’uomo, che non sia finalizzata a tale obiettivo deve ritenersi tirannica.
Forza e diritto
Tutto ciò che fuoriesce da tale ambito è solo un abuso di forza, ma non può considerarsi diritto. Eppure il diritto non è un concetto avulso totalmente da quello di forza, è solo una sua attenuazione: la “forza” è esercitata nel rispetto del “diritto”, e dunque quale strumento di difesa del bene pubblico, allora essa è perfettamente ammissibile, in quanto necessitata, e perciò “legittima”.
Conclusioni
Alla stregua di quanto affermato è facile giungere alla concretazione di almeno quattro conseguenze:
- Le pene da comminare in caso di violazioni di leggi penali possono essere stabilite solo attraverso la emanazione della legge, compito al quale è demandato il legislatore, in via esclusiva; nessun magistrato può autonomamente decidere di accrescere la pena da comminare al reo, senza che ciò sia stato previamente deciso mediante legge, per quanto egli possa essere stato mosso da zelo di difesa per il bene pubblico.
- Il rapporto che lega ogni membro della società a quest’ultima è fondato sull’esistenza di un patto sociale, al cui rispetto sono chiamati tanto il sovrano, da un lato, quanto i cittadini, dall’altro. Delle eventuali violazioni del patto è chiamato a decidere il magistrato, il quale essendo soggetto pubblico terzo, che non deve assumere la strenua difesa della posizione dell’una o dell’altra parte, può pronunciarsi sulla base di sentenze inappellabili, che si riducano a mere asserzioni, ovvero negazioni di fatti.
- Le pene, che non siano comminate nel rispetto del succitato criterio di necessità, inteso come “difesa del bene pubblico”, sono da considerarsi del tutto inutili, e dannose per il bene della società.
- L’interpretazione della legge penale non può risiedere presso i giudici, proprio perché essi non sono legislatori; i giudici ricevono la legge penale dal sovrano (che esprime la volontà di tutti i consociati), ovvero dalla stessa società tutta, e la ricevono sulla base del patto sociale che ne è alla base: ecco perché il giudice non può interpretare la legge, ciò comporterebbe un potere discrezionale dello stesso, che egli non è legittimato a possedere.
La certezza del diritto
Il giudice opera una mera applicazione della legge, sulla base di un puro sillogismo: la legge penale è la premessa maggiore; la conformità o meno del fatto concreto alla legge penale è la premessa minore; la libertà o la pena comminata è la conseguenza. Sulla base di ciò non si può affermare la necessità, per il giudice, di agire seguendo lo “spirito della legge”, ma ciò significherebbe porre il giudice nella condizione di adoperare giudizi discrezionali, ispirati al moto delle proprie passioni, alle proprie personali convinzioni, ovvero anche solo ai rapporti più o meno amichevoli con una delle parti. La circostanza, invece, che il giudice sia vincolato al solo rispetto di quanto affermato da un codice fisso di leggi, indica la possibilità per i consociati di vivere nella piena certezza del diritto, la qual cosa consente a questi di programmare la propria esistenza in modo da tenersi lontani dalla commissione di delitti.
Conoscenza delle leggi e prevenzione dei reati
Proprio per evitare la commissione di reati è necessario garantire ai più la conoscenza delle leggi, circostanza che non può essere assolta con pienezza di risultati dall’interpretazione, la quale ha in sé connaturata una oscurità di senso, che rende ardua la comprensione delle leggi. Ecco perché è rilevante la stesura per iscritto delle leggi, in quanto la stampa è l’unico mezzo di conoscenza diffusa, che renda edotta la moltitudine del pubblico e non solo i pochi depositari della legge.
Quanto più il popolo sia posto in grado di conoscere le leggi, tanto più sarà probabile che questi tenga a freno le proprie passioni ed i propri moti di distruzione dell’ordine sociale, poiché è consapevole dei rischi che corre.
Scala dei delitti e delle pene
Le azioni infime commesse dagli uomini, i delitti, possono essere inserite in una scala di intensità, che mostra due estremi: da un lato, il delitto che distrugge subito la società; dall’altro lato, il delitto commesso da un privato contro un altro privato. Nel mezzo tutta una serie di altri delitti, di intensità variabile tra i due estremi, che degradano dal più grave al meno grave. Così come esiste una scala graduata dei delitti, deve esistere anche una scala graduata delle pene, di modo che a ogni delitto commesso corrisponda una pena di intensità adeguata a punire la violazione commessa. Ed anche questo è un segno importante di garanzia della certezza del diritto, espressione della proporzione tra i delitti e le pene.
Se con la stessa pena, infatti, si punissero due delitti di tipo e di gravità differenti, non vi sarebbe alcun motivo per il soggetto di rinunciare a commettere il reato più grave, se dallo stesso potrebbe ricevere un maggior vantaggio ed una minor pena. È stata proprio l’incertezza rispetto alla necessità di applicare ad un certo delitto una pena proporzionata a produrre forme di legislazioni illegittime, dove la proporzione tra delitti e pene è cambiata come cambiano le ideologie e gli animi umani.
Valutazione della gravità dei delitti
Posto come corretto valutare la gravità dei delitti rispetto al danno che arrecano al bene comune, sono state condotte anche altre teorie:
- La gravità del delitto si commisura all’intenzione, più o meno forte del reo di commetterlo; ma non sono rari i casi in cui ad una volontà gravissima corrisponde un gran bene per la società, e viceversa;
- La gravità del delitto si commisura alla dignità della persona offesa; ma ciò comporterebbe che un’offesa a Dio sia punita più gravemente che al monarca (con commistione tra sacro e profano);
- La gravità del delitto si connette al fatto che esso è anche peccato contro Dio. Tale tesi va abbandonata in considerazione dei diversi tipi di rapporti che legano gli uomini agli uomini, ovvero gli uomini a Dio. I primi sono improntati all’uguaglianza; i secondi alla dipendenza da un Essere supremo, che assomma in sé i poteri del legislatore e del giudice, il che comporta che nessun uomo possa intervenire ad applicare la legge di Dio: si finirebbe per intendere a pieno la sua volontà, per punire colui che Questi perdona. In altri termini, un uomo non può intervenire a difesa di un Essere Supremo, ma può ben farlo in difesa di altri uomini.
Categorie dei delitti
I diversi delitti che si possono commettere devono essere distinti in 3 categorie:
- Lesa maestà; i delitti che distruggono subito la società, e che vengono classificati come di lesa maestà, sono i più dannosi e devono perciò essere puniti con la massima pena;
- I delitti che minano la sicurezza pubblica garantita a tutti i privati cittadini, offendendoli nella vita, nei beni, nell’onore;
- I delitti che impediscono di fare o di non fare ciò che è indicato dalla legge.
Libertà individuale e sicurezza
Soprattutto rispetto ai delitti della seconda categoria non si può pensare di reprimere la singola libertà dell’uomo di agire nel perseguimento dei propri interessi, a meno che questo agire non costituisca esso stesso reato. Nessuno deve poter essere impedito nella realizzazione della condotta che desidera, e nell’esercitarla, non deve temere altra conseguenza che quella connessa con l’azione stessa. Ogni attentato alla libertà dell’uomo ed alla sua sicurezza ad opera non solo dei privati, ma anche dei pubblici cittadini deve essere avversato con forza.
Distinzione tra leggi civili e morali
È poi necessario distinguere il novero delle leggi civili, che si occupano della difesa dei beni personali dell’uomo e del suo corpo, dalle leggi che disciplinano l’ambito della sfera morale dell’uomo, che chiamasi onore. Per giungere ad una spiegazione valida del processo di formazione di questo criterio di morale, è necessario compiere un percorso storico ben preciso: in prima battuta, gli uomini sono ricorsi alla statuizione di leggi sulla scorta del fatto che vigesse tra di essi un certo dispotismo degli uni sugli altri (da combattere attraverso la previsione di leggi che stabilissero il reale tenore dei rapporti tra gli uomini).
Evoluzione delle leggi e dei rapporti umani
Con il passare del tempo, però, i rapporti tra gli uomini sono venuti cambiando, le loro esigenze si sono avvicinate molto, ed al dispotismo di poteri (il dispotismo di governo materiale ed effettivo di un uomo su di un altro uomo) si è sostituito il dispotismo di opinioni, che rende assolutamente fondamentale la considerazione che un uomo abbia di un altro uomo. I bisogni che ora l’uomo voleva fossero soddisfatti erano ad un livello superiore rispetto a ciò che potesse essergli garantito dalle leggi civili; solo dalla considerazione che di sé avevano gli altri, l’uomo poteva ricevere bene (essendo divenuto questo l’unico bene ad interessarlo) ed allontanare il male, quel male che ora le leggi erano insufficienti ad avversare.
Il ritorno allo stato di natura
La considerazione dell’ “onore” fa compiere così all’uomo un rapido ritorno al passato, verso lo stato di natura, dove non si coglieva ancora la necessità per gli uomini di darsi una legge scritta, una legge che inoltre, ora, non è in grado di difendere i mutati interessi degli uomini.
Il duello come risposta all'onore
Proprio perché le leggi civili non sono in grado di difendere l’ “onore” degli uomini dagli attacchi altrui, si sono verificati con sempre maggiore frequenza i ricorsi al duello (ossia allo scontro verbale e/o fisico) tra privati soggetti. Con la pratica del “duello” l’uomo ha voluto dimostrare come, più di ogni altra cosa, non tema la comminazione della pena (che conseguirebbe all’esercizio del duello), bensì la perdita della considerazione benevola del prossimo; e proprio perché la legge non sembra essere in grado di difendere tale ultima condizione, il privato cittadino è destinato a ricorrere ad uno strumento proprio ed autonomo, il “duello”, appunto.
Intervento della legge sull'onore
La legge potrebbe intervenire solo punendo l’aggressore, ossia colui che si è reso autore del suffragio negativo, lesivo dell’onore, assolvendo colui che è stato costretto ad agire, per difendersi da una opinione contraria alla sua persona.
Misure di sicurezza e certezza del diritto
Onde poi garantire la tranquillità del popolo (poiché l’attentato alla sicurezza dell’uomo costituisce gravissimo reato) vengono attuate notevoli misure di sicurezza (sorveglianza di polizia notturna, difesa nei tribunali); solo così sarà possibile perseguire la certezza del diritto, e far in modo che ogni cittadino sappia in conseguenza di quale sua azione sarà considerato innocente, ovvero reo, perché più vittime della crudeltà pubblica ha potuto fare l’incertezza della conoscenza umana riguardo al precetto penale.
Pene da applicare e prevenzione dei delitti
Dopo tutto ciò è necessario chiedersi quali siano le pene da applicare; quali misure sanzionatorie siano più utili a prevenire e/o punire i delitti; se pene fisicamente più gravose siano più idonee a combattere la commissione dei delitti.
Conclusione
Dunque quale è il fine
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Dei delitti e delle pene, Beccaria - Appunti
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