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114. LE 'OBLIGATIONES VERBIS CONTRACTAE'
Le obligationes verbis contractae conosciute da Gaio sono la stipulatio, la dotis dictio, la promissio iurata liberti.
La categoria ha origine in un'epoca in cui la sponsio era un giuramento e, come tale, aveva forma verbale. Nel periodo postclassico e giustinianeo, la stipulatio diventa un contratto a forma scritta, l'instrumentum, nel quale è richiesta la contemporanea presenza delle parti alla redazione dell'atto.
La vadiatura e la praediatura sono sempre rimaste delle forme di (etero)garanzia dell'obbligazione. La sponsio nasce anch'essa come eterogaranzia.
La struttura della sponsio, però, si prestava, a differenza dalla costituzione in ostaggio dei vades e dei praedes, al superamento della funzione dell'eterogaranzia: ciò deve essere avvenuto sicuramente prima delle XII Tavole.
Fra il IV ed il III sec. a.C., cominciano ad ammettersi, nell'interrogatio/responsio, verbi diversi da
risposta all'interrogatio del creditore.nei limiti dei verba pronunciati, senzache rilevi la conventio, l'accordo sull'assetto d'interessi sottostante. A differenza della mancipatio o l'in iurecessio, si tratta, però, di un'astrattezza variabile ed eventuale, poiché la forma della verborum obligatio erapredisposta a recepire qualsiasi contenuto obbligatorio.
La stipulazione dava luogo ad un'obbligazione civile di stretto diritto. Le azioni che nascono dalla stipulatio sonol'actio certi, se oggetto dell'oportere è una certa pecunia od una certa res, e l'actio incerti, in tutti gli altri casi.
L'actio certi ha due forme:
- l'actio certae creditae pecuniae: quando l'oportere ha ad oggetto una certa pecunia;
- la condictio certae rei: quando l'oportere ha ad oggetto una res certa.
Si tratta delle azioni che sono adoperate in qualsiasi caso si agisca per un'obbligazione civile avente ad oggettoun somma di denaro od una cosa determinata: sia
che essa nasca da una verborum obligatio; sia che si tratti di un'obligatio re contracta, come il mutuo, o di una datio ob rem; sia che il credito abbia origine da un'expensilatio. L'actio certi è sempre formulata in modo astratto, in quanto non viene specificato in base a quale atto o negozio s'intenti l'azione stessa: la pretesa dedotta in giudizio è identificata, anche ai fini della consumazione processuale, attraverso l'oggetto del dare o portere; ove fossero possibili dubbi, si ricorre alla praescriptio pro actore. L'actio certae creditae pecuniae ha una condemnatio certa, in cui è prefissata la somma di denaro a cui può condannare il giudice, mentre nella condictio certae rei la condemnatio è incerta, al quanti ea res est, il che permette al giudice di procedere alla litis aestimatio. Meno conosciuta, dalle fonti, è l'actio incerti: essa è caratterizzata dall'intentio.incerta al quidquid dare facereoportet. Anche questa azione ha un campo di applicazione abbastanza ampio: oltre che nella stipulatio incerti,nel legato per damnationem e sinendi modo e nei contratti innominati. Non risulta, invece, che, incorrispondenza all'uso dell'actio certi nella solutio indebiti, sia possibile esperirla, ove, credendosene debitore,taluno esegua una prestazione di fare non dovuta.
La costituzione di Leone, del 472 d.C., la quale sancisce che, senza ricorrere ai sollemnia et directa verba,valgano «tutte le stipulazioni redatte con qualsiasi espressione destinata ad esprimere il consenso delle parti».
Nella legislazione di Giustiniano in materia, si evidenziano i requisiti che, nella disciplina dettata da Leone,restavano impliciti: la stipulazione è divenuta un instrumentum, un contratto che prevede la forma scritta adsubstantiam e, come ulteriore requisito formale la contemporanea praesentia delle parti nel momento in cui ildocumento
Darebbe luogo ad un'obligatio ex contractu a sé stante. La stipulatio, infatti, considerata come un contratto tipico alla pari degli altri contratti causali, tendenzialmente incompatibile con l'integrazione di una di queste figure. La conventio sottostante può, poi, influire sull'efficacia della verborum obligatio: nel periodo classico, si nota uno sviluppo nel senso di accentuare codesta influenza, diminuendo l'autonomia con cui i verba sollemnia producono i loro effetti.
In passi molto discussi, senza prendere in considerazione il tenore letterale dell'interrogatio, Paolo arriverebbe a sostenere che le clausole non direttamente versate nei verba dovessero ritenersi implicitamente richiamate nell'interrogatio stessa.
La giurisprudenza severiana tende, così, ad accentuare il carattere strumentale della interrogatio/responsio come mezzo per dare efficacia formale ad un assetto d'interessi su cui si era formato l'accordo.
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delle parti, conil che emerge, al di la dei verba, la causa della stipulatio. A ciò si accompagna la tendenza circa i rapporti tra lelOMoAR cPSD| 2755043formalità orali e l'intrumentum, per cui, di fronte all'attestazione dell'accordo delle parti, perdeva importanzal'effettuazione dell'interrogatio e della responsio.
A partire dalla seconda metà del II sec. d.C., un ruolo particolare è stato svolto dalla prassi provinciale, soprattutto per quanto concerne i peregrini che avevano ricevuto la cittadinanza romana. Una svolta decisiva, al riguardo, rappresentata dalla constitutio Antoniniana. Fra i modi con cui i novi cives cercavano di adeguarela prassi negoziale fino allora seguita alle norme imperative del diritto romano v'è la c.d. clausola stipulatoria; alla fine dei documenti contrattuali redatti secondo i modelli in uso veniva inserita una clausola che dovevacomprovare come, fra le parti, fosse intervenuta una stipulazione,
se del caso reciproca. Sussistevano, dunque, i presupposti perché la stipulatio si avviasse rapidamente verso la configurazione di una forma documentale, nella quale può esser inserito qualsiasi contenuto negoziale, ed in cui dell'antica verborum obligatio residua soltanto la necessità della praesentia delle parti. In questa struttura, la stipulatio è, naturalmente, predisposta ad accogliere, nel suo complesso, l'assetto di interessi divisato dalle parti, onde assume decisiva importanza la causa stipulationis: è dubbio in quali limiti, nel V-VI sec. d.C., si riconoscesse ancora la possibilità di versare nella nuova forma della stipulatio/instrumentum promesse astratte di pagamento. Con la tematica della forma e della causa della stipulatio è connesso l'istituto dell'exceptio non numeratae pecuniae, diretta a far valere la mancanza della numeratio in un'operazione di credito. L'origine di questa exceptio èLa concessione di una specifica exceptio è da ricollegare probabilmente a più di un'esigenza. Nella creazione di una specifica eccezione, svolse un ruolo preminente l'intento di garantire, a favore del convenuto, un particolare regime probatorio, per cui spettasse al creditore di provare la numeratio. Da questo punto di vista, si spiega la rapida estensione dell'exceptio al caso in cui un'operazione di credito non fosse stata versata in una stipulatio, ma risultasse da un documento scritto, in cui si attestava il versamento della valuta: estensione facilitata, indubbiamente, dalla prassi provinciale, in cui si dava più peso alla redazione del documento che alla clausola stipulatoria in esso eventualmente contenuta. Nel periodo postclassico e giustinianeo, l'exceptio serve ad impugnare l'attestazione documentale della numeratio pecuniae: continua ad essere essenziale l'inversione dell'onere della prova a carico del creditore.
Dicui il debitore può fruire nell'ambito di un preciso termine di decadenza. Una particolare applicazione della verborum obligatio è la stipulatio poenae, la forma assunta, di regola, dalla pena convenzionale nell'esperienza giuridica romana.