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MODI DI TRASFERIMENTO A TITOLO ORIGINARIO

Il bene, in questo caso, non ha più legittimamente un proprietario nel momento in cui viene

captivus

acquistata la proprietà per apprensione, senza che si commetta illecito (es. ).

USUCAPIONE -> si caratterizza per essere una figura mista tra l’acquisto a titolo derivativo

e l’acquisto a titolo originario, perché in realtà un proprietario della cosa c’è, ma il

trasferimento della proprietà non avviene per volontà dello stesso, ma da diritto,

eventualmente anche contro il suo volere. La ratio di questo istituto è la funzione socio-

economico-giuridico per cui l’ordinamento permette il passaggio della proprietà dal

proprietario al possessore usucapiente per la ragione che vi è un’assoluta inattività del

proprietario, che si comporta come se quel bene non esistesse, defunzionalizzandolo, e

allora, benché questo – è vero – potrebbe fare parte delle sue prerogative rispetto al

dominium sul bene, non servendosi del bene né lui né nessun altro, l’usucapione può

avvenire. Colui che possedendone il bene lo rende utile per sé o per gli altri è premiato – a

certe, tassative condizioni - dall’ordinamento, con l’acquisizione a titolo originario del bene

stesso, per favorirne un uso socio-economico e latamente giuridico.

cinque

Il passaggio avviene con questi requisiti:

- Possessio -> [errore fatale per l’esame] -> non confondere mai tra possesso e

l’animus possidendi

detenzione -> il possesso presuppone in aggiunta alla mera

disponibilità del bene, cioè al mero corpus del possesso; perciò il ladro è il possessore

più possessore di tutti/ diversa cosa è la detenzione -> mera condizione di disposizione

l’animus rem sibi habendi

del bene, pur senza avere , perché si riconosce che la cosa non

alieni nomine

è propria, ma e così si riconosce che la cosa è di proprietà di altri. La

detenzione non basta per usucapire un bene, ma serve appunto la possessio.

- Tempus -> decorso di un tempo -> l’ordinamento consente il passaggio per usucapione

della proprietà ma solo a condizione che il possesso si esplichi per un anno per le cose

mobili o due anni per le cose immobili (con Giustiniano dieci e venti). Questo lasso di

infra

tempo può consentire all’effettivo proprietario di rivendicare il bene di cui si è stati

spossessati. Ma se non vi è reazione del proprietario, l’usucapio si radica indisturbata.

- Titulus o iusta causa -> possesso avuto in virtù di un atto che di per sé sarebbe

idoneo a trasferire la proprietà ma è mancato di qualche elemento, per cui non ha potuto

raggiungere il risultato propiziato. Es. io ho venduto uno schiavo e l’ho trasferito con

traditio -> non è consentito, per le res mancipi si usa la mancipatio. Oppure ho fatto la

mancipatio ma non sono il proprietario della cosa -> acquisto da proprietario apparente,

per cui l’atto non è produttivo d’effetti. In entrambi i casi il ricevente acquisisce il

corpus animus rem sibi habendi

possessio (disponibilità del e ) sicché si sviluppa il primo

criterio a partire da questo.

- Bona fides -> devo aver acquistato il possesso nella convinzione di non ledere un altrui

diritto o nella convinzione non colpevole di non ledere un diritto altrui. La buona fede

basta che sia iniziale, altrimenti non può essere considerata come malafede. Difatti, i

giuristi romani dicono che «mala fides superveniens non nocet».

- Res abilis -> deve cioè trattarsi di una res commerciabile e non extracommercium, che

cioè non possa essere oggetto di negoziazione. Se furtiva non è usucapibile neppure se

pervenga ad eredi del ladro o sia venduta a terzi. Idem le cose sottratte per violenza,

non res abiles

che di fatto è un furto. Sono cose le cose sante, sacre, religiose, ottenute

con violenza e le cose il cui possesso sia stato ottenuto con furto.

• Sante -> tali dall’origine, appartengono all’uso pubblico, al demanio (il foro di Roma,

l’aula del senato, le vie pubbliche, etc…)

• Sacre -> quelle che pur potendo essere private sono consacrate alle divinità, tutto

ciò che è dedicato alla religione (casa delle Vestali,

• tempio di Giove, tempio di Saturno, etc…)

• Religiose -> riguardano il culto dei defunti (sepolcro, monumenti funebri, etc…)

Ora, tutto ciò detto, immaginiamo che le parti abbiano venduto una res mancipi, e in buona

traditio

fede abbiano pensato che fosse sufficiente la consegna della cosa, la cioè.

possessore ad usucapionem

L’acquirente che ritiene di essere proprietario ne è in verità ,

salvo che in animus possidendi non decorra un anno e si manifesti l’usucuapione. Il

proprietario per il ius civile è ancora il venditore. Vi sono alcune ipotesi possibili ed eventuali:

a) L’acquirente è spossessato dello schiavo da un terzo -> il soggetto non ha azione (non

actio

è proprietario) -> qui il pretore introduce, su suggerimento del giurista, la c.d.

publiciana actio utilis rei vindicatio

-> caratterizzata per essere un , modellata sulla , in cui

fictio

si costituisce la dell’elemento materiale minimo (il tempus): non si potrebbe fingere

il possesso, poiché essa è una situazione di fatto [NON UN DIRITTO REALE, NON DIRLO

MAI]; né il titulus, meno che meno è possibile fingere la buona fede, cardine del sistema

fictio tempus

romanistico, così come il fattore res abilis -> perciò si inserisce nella il ,

consentendo al giudice di creare un actio utilis, modellata sulla rei vindicatio, per decidere

una controversia come se fosse già decorso il tempo necessario per usucapire il bene in

oggetto -> in presenza degli altri requisiti, il giudice considera semplicemente compiuto

per aver

per finzione il decorso dell’anno per l’usucapione. Quindi l’actio si usa

riconosciuta la proprietà qualora se ne sia spossessati.

b) traditio

Vendita dello schiavo con , per qualche ragione il venditore desidera riavere

indietro lo schiavo venduto, per es. perché si scopre che esso schiavo è stato istituito

erede da un terzo -> il venditore potrebbe allora approfittare della situazione – della

traditio che non ha prodotto il trasferimento della proprietà sull’acquirente, sicché esso

ne è divenuto inconsciamente solo possessore – e rivendicare la res, il servus. Per lo

stretto diritto egli potrebbe senza problemi, tuttavia su richiesta del possessore

exceptio rei venditae ac traditae

acquirente può concedergli un , che si oppone e paralizza

la pretesa dell’attore, considerando come se fosse già decorso il tempo d’usucapione. È

per bloccare la rivendica della cosa dal

il risvolto dell’actio publiciana, esperibile

proprietario quando essa è trasferita tramite negozio non idoneo.

Mezzi pretori

Anche l’actio è un mezzo pretorio, ma è quella ordinaria appunto. Questi sono ulteriori mezzi

ausiliari che il magistrato pone in essere al fine di tutelare le situazioni giuridiche, sulla base

del suo imperium. Essi sono:

- Stipulatio pretoria -> il pretore incentiva nelle parti la emissione di una promessa con

obligatio verbis al fine di tentare di prevenire o risolvere una controversia.

- Missio in possessionem -> sulla base della sua autorità, del suo imperium, il pretore

può immettere nella detenzione o nel possesso di un bene altrui la parte interessata.

- Restitutio in integrum -> restituzione nella situazione precedente alla modificazione

della realtà (es. pater familias adrogatus da un altro pater familias, che produce un caso

di successione universale inter vivos, per non pregiudicare i creditori dello stesso).

- Interdicta -> strumenti straordinari, funzionali all’esercizio diretto di un’azione. Sono

importanti per es. in materia possessoria.

Stipulationes pretorie

La stipulatio serviva al pretore ad imporre a una delle parti ad assumersi un impegno di un

certo contenuto. La stipulatio può infatti avere qualunque contenuto. L’esempio più

cautio damni infecti danno

significativo tra le stipulazioni pretorie è l’istituto della c.d. , cioè il

temuto non ancora verificatosi, ma suscettibile di una possibilità di verificarsi. Essa cautio

ha luogo quando si abbiano due fondi limitrofi di proprietà di due soggetti diversi, e uno dei

due teme che dal fondo del vicino possa derivare un danno (ancora non verificatosi, ma

potenzialmente idoneo a verificarsi. Se si fosse verificato esperirei l’actio legis aquiliae). L’es.

migliore è quello in cui un albero del fondo del vicino per vecchiaia o malattia sta per cadere

sulla casa dell’altro, ovvero quello in cui per un movimento tellurico la parete della casa

attigua del vicino ha sviluppato una pericolosa crepa. Il danno potrà anche non verificarsi

mai, ma comunque c’è la sussistenza di un timore che esso si manifesti: e tanto basta al

pretore perché la cautio damni infecti sia validamente pretesa, a patto che ovviamente il

danno temuto sia effettivamente un danno, di premente entità.

A questo punto, il temente chiede al vicino di promettere – tramite stipulatio – di

compensare l’oggetto dell’eventuale danno temuto. Se questo accetta, favorevolmente, la

questione si chiude lì. Ma se il vicino fornisce il suo diniego – come è logico che spesso

accadesse – emergeva la necessità di recarsi direttamente dal pretore, nella fase in iure.

Qui interviene il mezzo pretorio, poiché il pretore invita – sulla base della sua autorevolezza

– il proprietario del fondo da cui eventualmente potrà derivare il danno a questa promessa:

«ti invito a promettere formalmente che nell’ipotesi x temuta dal tuo vicino, se questa si

dovesse verificare, gli risarcirai il danno». Attenzione: la stipulatio non attiene quindi certo

fatta fa fare

ad una promessa dal pretore, ma una che questo all’eventualmente

danneggiante.

È chiaro che nessuno assicurasse l’esito positivo della costrizione del pretore, sicché – e anzi

questo accadeva frequentemente – all’emersione dell’ulteriore diniego, il magistrato

primo decreto

reagisce con l’emanazione di un , sulla base del quale immette il proprietario

detenzione

del fondo che teme di subire il danno nella del fondo di proprietà dell’altro vicino:

una situazione di fatto, con animus detinendi, al

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Scienze giuridiche IUS/18 Diritto romano e diritti dell'antichità

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher makil_ di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di istituzioni di diritto romano e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Trento o del prof Miglietta Massimo.
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