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Le obbligazioni
Per obbligazione si intende il vincolo giuridico per cui un soggetto, detto debitore, è tenuto nei confronti di un altro soggetto, detto creditore, ad un determinato comportamento, che può consistere in un dare, un fare o un non fare. Il debitore inadempiente, se l'inadempimento è a lui imputabile, è soggetto ad una sanzione che consiste nella esecuzione patrimoniale.
L'obbligazione nasce nel diritto romano dall'evoluzione di determinate figure giuridiche. Così, il nexum era uno dei gesta per aes et libram, ossia uno degli atti che si compiva con il rame o bronzo e con la bilancia alla presenza come testimoni di cinque cittadini romani puberi, e di un libripens che reggeva la bilancia e provvedeva alla pesatura del metallo. Al nexum vi si ricorreva in relazione a prestito di denaro; si procedeva con la pesatura del denaro dato in prestito e successivamente il creditore pronunziava parole solenni con le quali affermava per
sarebbe stata simile a quella di un contratto moderno, in cui le parti si impegnano reciprocamente a compiere determinate azioni o a fornire determinati beni o servizi. Nel caso del nexum, invece, il vincolo era immediato e concreto, poiché il debitore diventava di fatto una sorta di schiavo del creditore fino a quando non avesse estinto il debito. Questo sistema di coercizione era particolarmente diffuso nell'antica Roma, ma è stato successivamente abbandonato in favore di forme di obbligazione più simili a quelle attuali. In conclusione, il nexum rappresentava una forma di potere e controllo molto forte da parte del creditore sul debitore, che veniva sfruttato per scontare il proprio debito attraverso il lavoro.venendo successivamente estesa ad altri rapporti che nascevano da atti leciti, anche a rapporti che avevano la loro causa in atti illeciti; tale schema venne indicato con il termine obligatio. Il vincolo giuridico che nasceva dalla sponsio venne indicato con il termine di oportere, facendo riferimento alla necessità per l'obbligato di adempiere la prestazione. Successivamente, ad opera del pretore, si riconosce di procedere, in alternativa all'esecuzione personale, a esecuzione patrimoniale. Ciò comportava un assoggettamento alla potestà del creditore del patrimonio del debitore, anziché della persona. Ad ogni obligatio corrispondeva un'actio in personam. I rapporti non sanzionati da azioni vennero qualificati come obligationes naturales, intendendo per tali obbligazioni di fatto più che di diritto, per contrapporle dalle obligatione civili perché sanzionate da actiones. Si trattava di quei rapporti in cui, purmancando un negozio idoneo a produrre obbligazioni, si riteneva tuttavia sussistente un dovere morale all'adempimento. Il difetto di azione comportava che il debitore non avrebbe potuto essere costretto all'adempimento; tuttavia il creditore avrebbe potuto trattenere quanto adempiuto spontaneamente dal debitore (soluti retentio). I possibili contenuti della prestazione erano: dare, facere, praestare. "Dare" era inteso in senso tecnico di trasferimento della proprietà o di costituzione di altro diritto reale; non era, tuttavia, sufficiente che il debitore facesse mancipatio, in iure cessio o traditio, ma era essenziale che il creditore ne acquistasse la proprietà. Ciò che era necessario era l'effetto e non l'atto; per cui sarebbe stato considerato inadempiente il debitore che avesse compiuto l'atto traslativo senza essere proprietario della cosa. Poteva costituire oggetto dell'obbligazione un "facere", che comprendevaogni comportamento diverso dal "dare": poteva consistere in un'attività materiale o nel compimento di un negozio giuridico, ma poteva anche consistere in un "non facere". Il termine praestare come oggetto dell'oportere, indicava ogni possibile prestazione. Requisiti della prestazione. La prestazione doveva avere carattere patrimoniale, ossia suscettibile di essere valutata in denaro. Il principio per cui la prestazione doveva essere suscettibile di valutazione pecuniaria, poteva essere evitato mediante una stipulazione penale, ossia una stipulatio con la quale una parte prometteva all'altra di pagare una certa somma di denaro, poena, nel caso in cui la prestazione non venisse effettuata come e quando convenuto. In tal modo, la prestazione avrebbe avuto carattere patrimoniale, ma il risultato atteso dal creditore, che aveva natura personale, era contemplato in una condizione sospensiva del negozio. Tale pena convenzionale era inoltre perseguibile.con l'actio ex stipulatu, che era perseguita in modo aggressivo. Il creditore doveva avere interesse alla prestazione. Ciò deriva dal principio generale secondo cui sono vietati i contratti in favore di terzi. Infatti, tale divieto comportava non solo che il terzo non avesse azione per l'adempimento in quanto terzo estraneo al contratto, ma che non avesse azione lo stesso stipulante, ossia il creditore, e ciò in quanto era necessario che il creditore avesse un interesse all'adempimento della prestazione, che si riteneva invece in tali casi insussistente. Anche in tal caso, il divieto di stipulationes in favore di terzi si eludeva mediante una stipulazione penale. Altro requisito essenziale della prestazione consisteva nel fatto per cui il debitore non poteva assumere l'impegno che un terzo estraneo al negozio tenesse un determinato comportamento; ciò per il principio per cui debito e responsabilità dovevano fare capo alla stessa persona. Anche in tal caso ilprincipio poteva essere aggirato con una stipulazione penale, per cui una parte si faceva promettere dall’altra una somma di denaro il terzo estraneo non avesse tenuto quel determinato comportamento.
La prestazione doveva essere, pena la nullità del negozio, possibile, lecita e determinata o determinabile.
Era in ogni caso vietato che l’obbligazione avesse inizio dalla persona dell’erede, e ciò sia dal lato attivo che dal lato passivo. Il negozio era in tal caso nullo.
Fu tuttavia ritenuta valida una stipulatio per la quale il promittente avrebbe adempiuto in punto di morte.
Al fine di eludere la regola per cui l’obbligazione non poteva avere inizio con la persona dell’erede, si fece ricorso all’adstipulator. Questi era un secondo stipulante che, avendone avuto incarico dal primo, vi si affiancava rivolgendo anche lui al promissor invito a compiere in suo favore la stessa prestazione promessa all’altro. Con la risposta positiva
delpromittente si dava luogo a due stipulationes che avevano uguale oggetto ma due distinti creditori, ognuno dei quali era legittimato ad agire ex stipulatu. In tal modo la promessa di adempiere dopo la morte dello stipulante sarebbe stata valida nei confronti dell’adstipulator, il quale avrebbe poi riversato agli eredi dello stipulante quanto percepito.
Obbligazioni indivisibili.
Le obbligazione possono essere divisibili o indivisibili, a seconda che la prestazione ad oggetto sia o meno suscettibile di essere frazionata in più prestazioni omogenee. Erano normalmente divisibili le obbligazioni di dare, mentre erano sempre indivisibili le obbligazioni di fare. Le obbligazioni di dare erano indivisibili non tanto quando la res era indivisibile, bensì quando era indivisibile il diritto oggetto della prestazione; erano pertanto indivisibili le obbligazioni di costituire una servitù o il diritto reale di usus, per la loro indivisibilità. Potevano pertanto essere
Divisibili le obbligazioni di dare che avevano ad oggetto una cosa individuata, anche se indivisibile; in tali casi, infatti, il condebitore avrebbe potuto adempiere mediante il trasferimento di una quota indivisa.
Alle obbligazioni indivisibili si applicò il regime delle obbligazioni solidale elettive, per cui l'adempimento nei confronti di un creditore o da parte di un condebitore estingueva l'obbligazione per tutti.
Obbligazioni alternative.
Le obbligazioni alternative erano obbligazioni con più prestazioni, in cui il debitore era liberato con l'adempimento di una. La scelta spettava di regola al debitore, salvo che le parti non avessero espressamente previsto il contrario. Con l'impossibilità sopravvenuta di una di esse, il debitore era tenuto ad adempiere la prestazione ancora possibile; tuttavia, se la scelta spettava al creditore e l'impossibilità sopravvenuta della prestazione fosse imputabile al debitore, il creditore avrebbe
potuto scegliere tra la prestazione possibile e lastima di quella divenuta impossibile. 102Obbligazioni generiche.
Le obbligazioni si distinguevano inoltre tra obbligazioni generiche e obbligazionispecifiche, a seconda che la prestazione ad oggetto fosse individuata solo nel genere, o sitrattava di una cosa determinata individuata nella specie.
Solitamente le obbligazioni generiche avevano ad oggetto cose fungibili. In ogni caso eranecessario, pena la nullità dell’atto di costituzione dell’obbligazione, che nelle obbligazionigeneriche l’oggetto della prestazione fosse comunque ragionevolmente determinato; nonsi poteva avere come oggetto “lo schiavo”, poiché si trattava di un genere troppo ampio;diverso era il caso in cui oggetto della prestazione era uno schiavo di Tizio, o il vino dellamia cantina.
Sempre per le obbligazioni generiche, e specificamente quando il genus comprendeva resdi varia qualità, la scelta doveva orientarsi sulle
cose di media qualità. Una caratteristica delle obbligazioni generiche consisteva nel fatto che la prestazione non potevano divenire impossibile, sempre che si trattava di un genere ampio. Responsabilità. In caso di inadempimento imputabile al debitore, quest'ultimo incorre in responsabilità contrattuale, c.d. in quanto l'inadempimento è conseguente alla violazione di un obbligo inerente un precedente rapporto obbligatorio. Essa si contrappone alla responsabilità extracontrattuale derivante da un atto illecito extracontrattuale, ossia conseguente alla violazione di un generico obbligo di neminem laedere, gravante su tutti i consociati. L'inadempimento non era a lui imputabile in caso di sopravvenuta impossibilità della prestazione dovuta. I criteri per determinare l'imputabilità al debitore della sopravvenuta impossibilità della prestazione, furono stabiliti in via di interpretazione dalla giurisprudenza. Così,sibilità di adempiere la prestazione dovuta. In caso di impossibilità sopravvenuta, il debitore era liberato dall'obbligo di dare la cosa determinata. Tuttavia, se l'impossibilità era dovuta a una sua colpa, il debitore era tenuto a risarcire il danno subito dal creditore. Nel caso delle obbligazioni di dare cose indeterminate, il debitore era tenuto a consegnare una cosa che avesse le caratteristiche richieste dal creditore. Se il debitore consegnava una cosa diversa da quella richiesta, il creditore poteva rifiutare la consegna e chiedere il risarcimento del danno. In entrambi i casi, il debitore era tenuto a consegnare la cosa nel luogo e nel tempo stabiliti nel contratto o, in mancanza di specifiche indicazioni, secondo le regole generali previste dalla legge. È importante sottolineare che, nel caso delle obbligazioni di dare cose determinate, il rischio della perdita o del deterioramento della cosa era a carico del debitore fino alla consegna al creditore. Invece, nel caso delle obbligazioni di dare cose indeterminate, il rischio era a carico del creditore fin dal momento in cui il debitore aveva scelto la cosa da consegnare. Infine, è opportuno precisare che le regole sulle obbligazioni di dare cose determinate e indeterminate possono variare a seconda del sistema giuridico di riferimento.