Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
vuoi
o PayPal
tutte le volte che vuoi
La delegazione. I prudentes riferiscono la delegatio promittenti solo al caso in cui la stipulazione esecutiva è astratta, in
linea di principio dunque i vizi che afferiscono al rapporto di valuta e a quello di provvista non influiscono sull’efficacia
della stipulazione né sul piano civile né su quello pretorio. Per quanto riguarda la delegazione di pagamento anch’essa è
insensibile all’inesistenza o ai vizi del rapporto di provvista e di valuta.
Sia la novazione soggettiva che la delegazione erano un modo con cui poù o meno soddisfacentemente si poteva
attuaere la cessione dei crediti e in entrambi i casi il debitore ceduto doveva essere disposto ad accettare la cessione. Si
sviluppò per quaeto un’altra forma attraverso la nomina del creditore cessionario come rappresentante processuale del
ceduto, con l’intesa che quest’ultimo facesse proprio quanto ottenuto dal processo. A partire dalla seconda metà del II
sec. d.C. si cominciò a concedere un actio utilis a favore del cessionario sulla vase del cusale di cessione, essa faceva
venir meno la legittimazione attiva del cedente, nei cui confronti il debitore non poteva più validamente adempiere.
Le fonti delle obbligazioni. Per quello che riguarda la riflessione sulle fonti delle obbligazionii prudentes e in
particolare Gaio procedono prima di tutto a una bipartizione individuando nei fatti illeciti e nei “contratti” le fonti e poi
ad una tripartizione in cui sono fonti dell’obbligazione i contratti, i delitti e le variae causarum figurae, categoria
sussidiaria in cui si comprendono quelle fattispecie che non possono essere comprese né nei delitti né nelle obbligazioni
da contratto. Nelle istituzioni imperiali ci si riferisce invece ad una quadripartizione individuando anche la figura dei
quasi contratti e dei quasi delitti.
Le obbligazioni da contratto. Con contratto viene intesa da Ulpiano come un atto bilaterale in cui sorgono
obbligazioni per entrambe le parti; nell’atto invece sono ricomprese il verbis o il re agere ad esempio la stipulatio, che
sono implicitamente da escludere dalla categoria contractus; categoria apparte è il gestum (il comportamento
concludente). In Gaio invece, data l’inclusione delle obligationes re et verbis contractae nella categoria delle
obbligazioni da contratto, tale figura assume il carattere di negozio bilaterale produttivo di obbligazioni. In generale
nella giurisprudenza romana si tende a svalutare il valore dell’accordo poiichè per i romani ha carattere fondamentale
non tanto il consensu (che rileva solo in un tipo di obbligazioni) ma anche l’elemento della res, dei verba o delle litterae.
La giurisprudenza inoltre distingue i contratti unilaterali, in cui l’obbligazione nasce a carico di un solo soggetto dal
contratto bilaterale in cui l’obbligazione sorge a carico di entrambe le parti. La sinallagmaticità fa in modo che poiché si
configuri la fattispecie è necessario che enrambe le obbligazioni sorgano altrimenti, ove una delle due non nasca non si
avrà neppure l’altra. Invece una bilateralità funzionale, in cui una obbligazione pè subordinata all’altra e l’estinzione di
una in modo non soddisfattivo estingue anche l’altra, è ammessa solo in casi molto limitati. Diversa è la categoria dei
contratti imperfettamente bilaterali, in questo caso per l’integrazione della fattispecie è sufficiente che l’obbligazione
sorga a carico di una delle parti, ma può sorgere anche un obbligazione a carico dell’altra parte. A tutela
dell’obbligazione necessaria per l’integrazione della si concede un actio directa, mentre nel caso dell’altra obbligazione
si concede un actio contraria. Per quanto riguarda l’onerosità, in generale saranno onerosi i contratti bilaterali mentre
saranno a titolo gratuito quelli unilaterali o imperfettamente bilaterali; tale distinzione riguarda comunque solo i
contratti casuali, essendo infatti i negozi astrati come la stipulatio o l’expensilatio sarà la conventio sottostante che potrà
essere inseriti nelll’una o nell’altra categoria.
All’epoca delle XII Tavole la tipologia del sistema contrattuale romano era poco articolato essendo la vadiatura, la
praediatura e la sponsio negozi a struttura verbale con cui ci si assumeva la responsabilità per la soddisfazione del
creditore. Accanto a tali atti v’erano poi il nexum e il mutuo informale. L’evoluzione fu lenta. L’avvenimento più
rilevante è rappresentato dalla lex Poetelia Papiria che contribuì all’abolizione del nexum. Il nexum è un istituto con cui
un soggetto si assumeva la responsabilità dell’inadempimento. Soggetto passivo dell’inadempimento era chi dovesse
una somma di denaro, il pagamento della quale, mediante solutio per aes et libram, causava la nexi liberatio. Se ciò non
avveniva il creditore acquistava un diritto sulla persona e sulla operae del nexusche si estingueva con la solutio. Con la
prestazione di operae il debitore si riscattava, anche se unica garanzia del riscatto era l afides. Il nexum viene anche
utilizzato per la prestazione di operae a soddisfacimento di un obbligazione già esstente, ed è probabilmente questa
l’utilizzazione iniziale dell’istituto. Per quanto riguarda lo svilupppo del sistema contrattuale molto più importante è
l’intervento del pretore nella iurisdictio peregrina in cui nascono i contratti consensuali del ius gentium e si giunge,
grazie soprattutto alle mutate condizioni sociali a sfruttare le potenzialità della sponsio/stipulatio come negozio astratto.
Fra il III e il II sec. a.C. si crearono le condizioni per il sorgere, sul piano del ius civile, le obbligazioni litteris
contractae, le obligationes re concratae del ius gentium; mentre a partire dal I secolo a.c;C è esperibile la condictio in
quei casi in cui vi sono delle prestazioni corrispettive, si tratta dei cd. contratti innominati.
Nelle Istituitiones gaiane si distinguono 4 tipi di obbligazioni contrattuali di ius civile:
1.obligationes re contractae. Si tratta di contratti in cui l’elemento fondamentale è il trasferimento della proprietà (nel
caso del mutuo) o della detenzione (comodato, deposito, comtratto di pegno). Per quanto riguarda invece il ius gentium
la trasmissione della cosa è un presupposto fondamentale ma gli effetti della fattispecie sono più legati alla conventio
sottostante.
Il mutuo, Si tratta di un contratto reale unilaterale a titolo gratuito mediante il quale il mutuante trasferisce la proprietà
di cose fungibili, con l’accordo che il mutuatario restituirà il tantundem eiusdem generis. Momento fondamentae è la
datio, senza in capo a nessuno dei due nasce l’obbligazione. La gratuità è dtaa dal fatto che le parti non posson o
pattuire che il mutuatario restituisca di più di quanto ricevuto; mentre è possibile accordarsi per una somma inferiore.
Le usurae erano naturalmente presenti, ma dipendevano, non da una clausola del contratto di mutuo, ma da una
stipulatio. Fanno eccezione i prestiti di derrate e i mutui concessi dalle civitates in cui gli interessi potevano essere
concessi ex nudum pactum. Gli interessi furono sottoposti alla legislazione per stabilire un tasso massimo che le parti
non potevano superare mentre in età imperiale il tasso usuale esso è costituio dalle centesimaeusurae: si tratta del valore
delle usure di cui le parti non abbia determinato l’ammontare; la previsione di interessi superiori determina la nullità
della sipulazione.
L’azione concessa a favore del debitore è l0actio certae creditae pecuniae nel caso in cui oggetto del mutuo fosse il
denaro, la condictio certae rei se si trattava di una quantià di cose fungibili. In entrambi i casi si tratta di actiones stricti
iuris.
Categoria particolare è quella del foenus nauticus in cui si prevedono anche gli interessi, ma il creditore poteva
esercitare l’azione solo nel caso in cui la nave non sia affondata, e gli interessi vanno dunque a coprire non solo il
prestito ma soprattutto il rischio.
Il comodato. Si tratta di un contratto reale, a titolo gratuito ed imperfettamente bilaterale in base al quale si trasferisce al
comodatario una cosa da parte del comodante a patto che egli ne faccia l’uso stabilito e restituisca la cosa alla scadenza.
il comodatario in assenza di termine deve restituire la cosa a richiesta del comodante, e risponde del perimento della
cosa anche per caso fortuito e forza maggiore. Per quanto riguardala conservazione della cosa egli risponde per dolo e
per colpa sia per i danni causati da un uso non appropriato o ad opera di terzi, era anche responsabile per la custodia, per
cui doveva comunque risarcire il danno se la cosa gli fosse stata rubata.
Le azioni a tutela nascono dallo ius honorarium con una formula in factum concepta che poi diviene in ius concepta con
intentio incerta ex fide bona; a tutela del comodatario si prevede un iudicium contrarium con formula in factum
concepta. Prima della concessione di tale protezione era necessaria l’actio furti o la reivindicatio per tornare nel
possesso della cosa. Il vantaggio dell’acto pretoria sta nel fatto che si può agire senza dover provare la proprietà della
cosa e poteva far valere la responsabilità del comodatario per danneggiamento o distruzione della cosa. Il comodato
trova una particolare applicazione nel precario, in cui si concedeva un fondo a un cliens a patto che egli prestasse delle
giornate lavorative sugli altri fondi del concedente, in tal caso però l’unica tutela era la recova del precario, alla quale si
procedeva come forma di autotutela. Il pretore difese il precari sta estendendogli la legittimazione attiva agli interdetti
possessori, mentre il concedente era tutelato dall’exceptio vitiosae possessionis; inoltre si concesse un actio de precario
contro il precari sta che avesse dolosamente dimesso il possesso.
Il deposito. Per quanto riguarda il deposito si tratta di un contratto reale, imperfettamente bilaterale ed a titolo gratuito
in cui il depositante trasferisce al depositario la detenzione perché questi la conservi e la restituisca a richiesta del
depositante. il depositario è tenuto a conservarle cose e a restituire le cose specifiche depositate, non il tantundem
eiusdem generis. Se si appropria delle cose egli riponde di furto, se le usa di furtum usus. Anche se il depositario che
non trae alcun vantaggio risponde solo per dolo in cui era ricompresa la diligentia quam sui e anche la culpa lata come
magna neglegentia. Era però possibile un aggravamento convenzionale per cui il depositario era tenuto per culpa o
custodia.
Le azioni concesse dal pretore sono una formula in factum concepta, a cui si aggiunse una formula in ius concepta con
intentio incerta ex fide bona. La protezione del depositario avveniva mediante un actio contraria anch’essa di