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DIRITTI REALI E DI POSSESSO

1. Generalità

Si dicono diritti reali quei diritti soggettivi assoluti con direttaincidenza sulle cose; questi, postulano un generale dovere di astenersi dares,interferenze nel rapporto tra il titolare e la che fa capo a tutti gli altriconsociati. (≠ è il possesso, che pur incidendo direttamente sulla cosa, noncostituisce un diritto soggettivo) Tra i diritti reali distinguiamo da una parte laproprietà, dall’altra tutti i restanti diritti:

ius in reDiritto reale di proprietà, : è l’unico in grado di porsi come- autonomo ed è caratterizzato da un contenuto più ampio.

iura in re alienaDiritti reali su cosa altrui, : sono diritti reali minori- resche presuppongono sulla un diritto di proprietà da parte di un altrosoggetto; sono caratterizzati da tipicità, in quanto costituiscono unacategoria a numero chiuso.

Essi si distinguono in:

diritti reali di godimento:

servitù prediali, usufrutto, uso, ius in agro vectigali, abitazione, opere dei servi e degli animali, superficie e enfiteusi; diritti reali di garanzia: pegno e ipoteca. 2. Le cose (concetto, partizioni, tipologie rilevanti) Nel nostro ordinamento, la cosa è considerata da un punto di vista economico; a questo proposito, è richiamata la nozione di bene dell'art. 810 "sono beni le cose che possono formare oggetto di diritti". c.c.: Perché una cosa rilevi sul piano economico, occorre che sia idonea a soddisfare un bisogno umano e che esista in quantità non sproporzionata in eccesso rispetto al fabbisogno, ossia abbia grado di rarità. Nel mondo romano, è diverso, infatti il giurista Marciano prende in considerazione cose disponibili in quantità enormemente superiore rispetto al fabbisogno, e fa entrare in gioco l'aspetto relativo alla libertà per i singoli di fruirne e il divieto per tutti di frapporvi.Le cose possono essere classificate in vari modi: 1. Cose in patrimonio / Cose fuori dal patrimonio (extra patrimonium): - res in patrimonio - res extra patrimonium 2. Cose in commercio / Cose fuori dal commercio (extra commercium): - res in commercio - res extra commercium - res nullius / derelictae - res divini iuris / res humani iuris 3. Cose di diritto divino / Cose di diritto umano (iuris): - res divini iuris - res humani iuris - res sacrae - res religiosae - res sanctae 4. Cose pubbliche / Cose private: - res pubblicae - res privataesono fuori dal patrimonio (fiumi/porti). (res universitatis): Cose della collettività Sono gli impianti e gli edifici destinati alla pubblica fruizione dei cittadini(teatri/stadi). (res communes omnium): Cose comuni a tutti per diritto naturale(aria/acqua corrente/mare/lidi). Res màncipi/Res nec màncipi: mancipatio in iure cessio 1. sono trasferibili mediante o e sono più rilevanti in quanto sono strettamente collegate all'economia agricola intensiva praticata dai nuclei familiari (fondo italici di coltura/servitù rustiche di passaggio e di acquedotto/animali da basto o soma); traditio 2. sono trasferibili mediante (altri animali/metalli/denaro/oggetti di dominium uso personale/fondi provinciali su cui non può insistere dei privati). Cose immobili/Cose mobili: 1. individuano il suolo e quanto vi è incorporato stabilmente; 2. sono i beni che posso trasportarsi, compresi quelli che si animano per virtù propria (servi/animali).

corporales/res incorporales):Cose corporali/Cose incorporali

  1. sono le cose concrete;
  2. sono quelle cose che consistono in un diritto; ammettono la trasmissione in iure cessio, obligatio solo mediante salvo l’ che non è trasferibile in alcun modo.

Cose fungibili/Cose infungibili:

  1. vengono in considerazione per la loro appartenenza ad un genere, entro il quale sono interscambiabili, rilevando solo in ragione del peso, del numero o della misura (vino/olio/frumento/denaro); riguardo al regime degli obblighi, vanno restituite cose dello stesso genere e qualità, non le stesse ricevute;
  2. la valutazione economico-sociale focalizza nella loro individualità (un fondo/un cavallo/una veste).

Cose consumabili/Cose inconsumabili:

  1. sono idonee ad essere utilizzate una sola volta, poiché tale uso ne cagiona la perdita (olio/vino/denaro); si tratta di una consumazione economica;
  2. sono quelle cose che ammettono un uso (normale) ripetuto.

Cose divisibili/Cose indivisibili:

Sono cose che se fisicamente divise conservano nelle loro parti una funzione economico-sociale proporzionale rispetto all'intero (un fondo, una barra d'oro/una somma di denaro);

Sono cose che non ammettono frazionamento senza perire o senza perdere rilevante valore (un servo/un cavallo/un dipinto/una statua).

Cose semplici/Cose composte/Cose complesse:

  1. Sono quelle cose che la coscienza sociale considera come entità unitarie (un servo/un cavallo);
  2. Sono cose formate dall'unione tecnica di cose semplici (una nave/unacasa/un armadio); hanno una sorte giuridica unitaria, infatti può essere rivendicata solo la cosa nel suo complesso, e non perdono la loro identità se una o più parti vengono sostituite;
  3. Sono conglomerati di cose fisicamente disgiunte, ma considerate come un tutt'uno (il gregge/ la biblioteca/ la pinacoteca).

Frutti:

Sono il reddito della cosa e si distinguono fra:

  • Frutti civili: rendite periodiche derivanti
  • dichiarazione esplicita dei suoi caratteri e limiti. Tuttavia, possiamo individuare alcune caratteristiche fondamentali della proprietà quiritaria: 1. Esclusività: il proprietario ha il diritto esclusivo di godere e disporre della cosa. Nessun altro può interferire con i suoi diritti senza il suo consenso. 2. Permanenza: la proprietà è un diritto duraturo nel tempo. A differenza di altri diritti reali, come l'usufrutto o l'uso, la proprietà non ha una durata limitata. 3. Ampiezza: il proprietario ha il diritto di utilizzare la cosa in tutti i modi consentiti dalla legge. Può sfruttarla, modificarla, trasferirla o distruggerla, a meno che ciò non sia vietato da norme specifiche. 4. Esigibilità: il proprietario può far valere i suoi diritti in tribunale e ottenere la tutela giuridica in caso di violazione. Tuttavia, la proprietà quiritaria non è un diritto assoluto e illimitato. Esistono alcuni limiti imposti dalla legge, come ad esempio le servitù prediali, che sono diritti reali di godimento di una cosa altrui, o le limitazioni imposte per motivi di interesse pubblico, come le norme urbanistiche o ambientali. Inoltre, la proprietà può essere limitata da altri diritti reali, come l'usufrutto o l'ipoteca, che attribuiscono a terzi alcuni diritti sulla cosa. In conclusione, la proprietà quiritaria è il diritto reale primario che conferisce al proprietario il pieno controllo e godimento di una cosa, con alcuni limiti imposti dalla legge e da altri diritti reali.

    Definizione di proprietà o proprietario; ce ne offre una il Bartolo da Sassoferrato, giurista del IV sec. che definisce la proprietà come il diritto di disporre liberamente di una cosa corporale, ove la legge non lo vieti. Secondo la tradizione, la proprietà privata (fondiaria), avrebbe avuto origine da una distribuzione della terra di appartenenza sovrana, ma probabilmente si tratta di una metafora per l'attribuzione ai singoli di lotti in proprietà privata (o forse più in possesso).

    Il diritto individuale di proprietà, riconosciuto dallo ius civile romano, è il dominium ex iure Quiritium dominus e il suo titolare è detto "originariamente per indicare la signoria piena e assoluta sulla cosa si 'rem meam esse'" utilizzava l'espressione (essere la cosa mia).

    Caratteri del dominium sono:

    • illimitatezza interna: estensione dell'appartenenza a tutto ciò che sta sopra e sotto il suolo;
    • valenza assorbente: il

    proprietario del fondo assorbe tutto ciò che si incorpora stabilmente ad esso;

    elasticità: attitudine a riespandersi al venir meno di un diritto reale parziario che grava su di esso;

    perpetuità: la proprietà non può essere circoscritta entro limiti temporali (no proprietà a termine);

    natura franca: gratuità della proprietà, ossia mancanza di alcun tributo. Il ha però dei limiti legali, ossia:

    ambitus: fascia di terreno che, pur appartenendo ai proprietari dei fondi, deve restare libera da costruzioni o piantagioni;

    € questa norma verrà meno;

    limes: striscia di confine non in proprietà privata che separa poderi assegnati ai singoli € questa norma verrà meno;

    Altre norme specifiche riguardano:

    le vie private che vanno mantenute lastricate (tra due fondi);

    la richiesta di recisione di rami e parti di tronco che si affacciano sul terreno del vicino;

    il divieto per motivi di decoro.

    urbano di vendere edifici al fine di demolirli onde far poi commercio di marmi e fregi;

    particolari distanze per la costruzione di edifici urbani, in modo da non togliere loro la vista sul mare;

    Particolare attenzione va riservata anche agli atti emulativi: vale a dire quei comportamenti che il proprietario, senza alcun utile personale, pone in essere al solo scopo di danneggiare altri o recar loro fastidio, e in diritto romano non esiste alcun principio che li inibisca; parallelamente a questi si pongono le immissioni nell'altrui (fumo, esalazioni, schegge, rumori), per le quali affiora il limite segnato dall'uso normale della cosa.

    Infine, con riferimento all'espropriazione per pubblica utilità, è conosciuto il principio per cui l'autorità può appropriarsi di beni privati al fine di realizzare un interesse pubblico corrispondendo ai loro titolari un indennizzo.

    4. L'in bonis habere. La proprietà provinciale. Lo ius in agro

    vectigaliSecondo Gaio, i romani conoscono 2 tipi di proprietà: dominium, proprietà quiritaria o civile, ossia il riconosciuta dal diritto civile; l'in bonis habere, proprietà bonitaria o pretoria, ossia riconosciuta dal diritto pretorio. in bonisQuest'ultimo tipo di signoria, identifica la situazione di chi ha la cosa (tra i beni, nel patrimonio); è però una condizione temporanea, in quanto una volta decorso il tempo utile per usucapire, il proprietario bonitario diviene dominus e le 2 forme di proprietà diventano coincidenti. l'in bonis habereIn ogni caso, consiste in un possesso in buona fede ottenuto a titolo
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A.A. 2020-2021
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SSD Scienze giuridiche IUS/18 Diritto romano e diritti dell'antichità

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher CriUniTn di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto romano e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Trento o del prof Miglietta Massimo.