Prof Gardini: informazione telematica e manifestazione della libertà
Se consideriamo la libertà di pensiero, costituzionalmente tutelata, e i diritti della persona, riassumendo, notiamo che: la Costituzione rappresenta la legge fondamentale su cui poggia ogni sistema giuridico ed ha la prevalenza su tutte le fonti del diritto.
Costituzione formale e materiale
A fianco di una Costituzione formale, cioè l'insieme di regole giuridiche fondamentali che danno identità ad un ordinamento, si può teorizzare l'esistenza di una Costituzione materiale, intesa come l'insieme dei valori, dei fini condivisi, delle forze politiche e sociali che garantiscono l'effettiva unità e permanenza di un ordinamento. Si ritiene per questo che caratteristiche fondamentali delle Costituzioni moderne siano la rigidità (che ne impedisce la modificazione attraverso una deliberazione a semplice maggioranza) e l'elasticità, cioè la capacità delle disposizioni costituzionali di rinnovarsi e adattarsi ai mutamenti del tessuto sociale, di poter essere interpretate a seconda dei tempi e delle esigenze.
Modelli costituzionali in Europa
I modelli costituzionali vigenti in Europa mantengono un equilibrio tra diritti politici, che si riferiscono ad una dimensione statuale e oggettiva, e diritti individuali, che si riferiscono invece ad una dimensione personale e soggettiva. All’interno delle Costituzioni moderne sono presenti dei diritti fondamentali della persona, i quali prendono come riferimento "La Dichiarazione dei diritti dell’uomo e del cittadino del 1789" e la "Dichiarazione di Indipendenza americana" del 1776.
Diritti e doveri individuali
I diritti e i doveri individuali sono rappresentati nella parte prima della Costituzione dall’art. 13 e seguenti. Nonostante essi vengano definiti "Diritti e doveri dei cittadini", in realtà molti di essi sono riferibili alla totalità degli individui come esseri umani (solo i diritti politici e alcuni di quelli civili vengono riconosciuti ai soli cittadini italiani). I diritti umani sono una categoria in espansione, dinamica per esprimere le necessità dei vari momenti storici; vengono individuate diverse “generazioni” di diritti fondamentali:
- I generazione: diritti tradizionali (forme di libertà prevalentemente negative, rivendicate soprattutto nei confronti dello Stato, libertà da...);
- II generazione: diritti sociali, politici ed economici (forme di libertà positive, si richiede un fare positivo da parte dello Stato, libertà nello Stato);
- III generazione: valori assoluti e globali (diritto alla pace, diritto allo sviluppo dei popoli, all’ambiente).
Articolo 2 della Costituzione
L’art. 2 riconosce e garantisce i diritti dell’uomo e viene considerato come una fattispecie aperta: da una parte si intende che l’Art.2 non aggiunge niente di nuovo ai diritti individuali previsti dalla prima parte della Costituzione ma avrebbe una funzione “riassuntiva” di ciò che le norme costituzionali prevedono. Dall’altra parte si sostiene che l’Art.2 permetta l’inserimento e l’integrazione di nuovi valori che nel corso del tempo vengono espressi dalla società; in questa visione permette di riconoscere non solo i diritti e le libertà derivanti dalla costituzione ma anche quelle che vengono dal basso.
Diritti di informazione e comunità internazionale
A livello comunitario si sta accentuando l'attenzione ai diritti di informazione, soprattutto nel secondo dopoguerra; l'art. 10 (+ Art.9 “Libertà di pensiero, coscienza e religione”) della CEDU (Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà del Consiglio d'Europa) prevede che: "Ogni persona ha diritto alla libertà di espressione. Tale diritto include la libertà di ricevere e comunicare informazioni o idee senza che vi possa essere ingerenza delle autorità pubbliche e senza limiti di frontiera. Il presente articolo non impedisce agli stati di sottoporre ad un regime di autorizzazione le imprese di radiodiffusione, cinematografiche o televisive".
Secondo l'art. 117 della nostra Costituzione, le leggi, sia statali che regionali, sono tenute al rispetto "dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali"; ne consegue che l'individuo assume una ulteriore protezione dei propri diritti. Nell’interpretazione della Corte le disposizione della CEDU rappresentano norme che “integrano il parametro costituzionale, ma rimangono pur sempre ad un livello subcostituzionale” quindi è necessario che siano conformi alla Costituzione e soggette al controllo di legittimità costituzionale della Corte costituzionale.
Inoltre possiamo ricordare l’Art. 11 (+ Art.10 “Libertà di pensiero, coscienza e religione”) della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea, che riguarda la Libertà di espressione e di informazione. “Ogni persona ha diritto alla libertà di espressione. Tale diritto include la libertà di opinione e la libertà di ricevere o di comunicare informazioni o idee senza che vi possa essere ingerenza da parte delle autorità pubbliche e senza limiti di frontiera. La libertà dei media e il loro pluralismo sono rispettati.”
Libertà di manifestazione del pensiero
Tra i diritti individuali, importanza centrale occupa la libertà di manifestazione del pensiero. È un diritto fondamentale dell’individuo che caratterizza tipicamente la formazione dello Stato liberale a garanzia della libertà di coscienza, di opinione e del pluralismo delle idee; viene definita la pietra angolare dell’ordinamento democratico. Questa libertà sta alla base di molte altre come ad esempio: libertà di associazione, libertà di votare, libertà di comunicare con altri ecc...
In dottrina si è sviluppato un dibattito che ha visto contrapporsi da un lato i sostenitori della tesi della libertà di manifestazione del pensiero come strumento per la realizzazione degli interessi della persona (individualismo - intendono la libertà di manifestazione del pensiero come un valore supremo dell’individuo rispetto al tutto e accetteranno con maggiore difficoltà limitazioni e controlli), dall’altro i sostenitori della sua strumentalità agli interessi della collettività (funzionalismo – pronti ad accettare limitazioni che si giustificano nel nome delle esigenze della collettività).
Al giorno d'oggi si ritiene superata la tradizionale contrapposizione tra queste due posizioni e si scorge nella libertà di manifestazione del pensiero tutelata nella Costituzione italiana la possibilità di un'armonica coesistenza dei due caratteri.
Si è tornati a parlare dell'opposizione individualismo/funzionalismo con la nascita del Web. Il mondo virtuale di Internet non è che una proiezione di quello reale, dunque tutte le attività svolte in esso hanno ripercussione nella vita offline. In compenso, però, la presenza dello schermo può rendere le attività pericolose e dannose ancora più aggressive e subdole: se da una parte il web come strumento di comunicazione ha determinato un ampliamento degli spazi entro cui gli individui possono esercitare la propria libertà di espressione, ha parallelamente allargato anche la sfera dei reati legati all'abuso di questa libertà.
Per questo il fenomeno di internet non può sottrarsi alla regolamentazione giuridica. Internet è oggi il principale mezzo di costruzione della sfera pubblica e incarna anche i problemi socio-economici esistenti (digital divide). Perciò, in internet dovrebbero essere garantite il pluralismo delle voci e la completezza, veridicità, imparzialità e attendibilità delle notizie che vi circolano.
Un eventuale legislatore dovrebbe garantire anche la trasparenza delle fonti, in quanto è irrealistico pensare che nel web non permeino anche i poteri politici-economici dominanti, né che essi sfruttino l'utilizzo di internet. Il TFUE (Trattato per il funzionamento dell'UE) prevede la possibilità per l'UE di adottare regolamenti contro il terrorismo, nel quale viene ormai incluso il "terrorismo informatico"; esistono poi regole comunitarie minori per prevenire e reprimere il cybercrime.
Comunicazione di massa e pluralismo
Il sistema della comunicazione di massa è sottoposto ad una disciplina antitrust speciale che dovrebbe essere più rigorosa, in quanto volta a garantire il pluralismo delle idee mediante l'accesso al mercato del maggior numero possibile di soggetti e portatori delle diverse tendenze politiche, culturali e sociali. Per svolgere la loro funzione sociale di costruzione della coscienza collettiva, i mezzi di comunicazione di massa devono garantire informazioni complete, varie, critiche, attendibili e degne di fiducia, ma il solo "pluralismo esterno" (diversificazione proprietaria) sia importante, essa rappresenta una condizione necessaria ma non sufficiente a garantire il pluralismo dei mezzi di comunicazione e delle voci. In questo settore occorrono interventi di promozione e di sostegno al pluralismo che vanno oltre il controllo antitrust della concorrenzialità del mercato.
Libertà di informazione nel quadro costituzionale
“Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione.” Nonostante la Costituzione, per definizione, sancisca i diritti e i doveri dei cittadini, questa parte è riferibile alla generalità dei soggetti, come esseri umani a prescindere dal loro status di cittadini italiani. In particolare, l’art. 21 indica che tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero senza alcuna distinzione di qualifica e status. Questa formulazione di carattere così generale implica dunque, un dovere da parte del legislatore italiano di trattare in modo uguale e non discriminatorio tutti i soggetti che agiscono nell’ordinamento. In realtà, facendo una disamina più precisa della casistica, emerge un'equale latitudine del diritto di manifestazione del pensiero.
- Solo una parte degli interpreti ricava l’estensione delle garanzie in esame anche agli stranieri e agli apolidi in quanto si riconduce la libertà di espressione alla gamma dei diritti dell’uomo “inviolabili”.
- Dall’altra parte si ritiene che l’art. 3 della Costituzione imponga l’eguaglianza di fronte alla legge dei soli cittadini; pertanto la condizione dello straniero è da considerarsi solo in relazione ai contenuti dei trattati internazionali che comunque ne garantiscono la libertà di espressione.
La libertà di manifestazione del pensiero è da ritenersi a favore anche delle persone giuridiche, ovvero soggetti diversi dai singoli, come associazioni, enti, fondazioni, imprese… in quanto centri autonomi di rapporti giuridici. In effetti, il principio prevarica anche la personalità giuridica, ed è da attribuirsi anche a gruppi, partiti, movimenti di opinione, enti, fondazioni sociali... Esistono però restrizioni di ordine soggettivo relative ad enti e istituzioni operanti nell’esercizio di funzioni pubbliche ma anche Limiti Funzionali ovvero legati alla funzione esercitata dai singoli. Si pensi ai militari, magistrati, medici, avvocati ecc., ossia categorie professionali che nell’esercizio delle loro funzioni entrano in contatto con informazioni riservate. Nasce l’esigenza di limitare l’estensione della libertà di manifestazione di pensiero, in caso in cui la divulgazione di tali informazioni possa ledere a terzi, o ad altri beni che si trovano in stretta correlazione con la funzione d’ufficio ricoperta.
Situzioni speciali nel nostro ordinamento
Esistono due situazioni speciali nel nostro ordinamento:
- Prerogativa dell’insindacabilità (art.68) -> riguarda i membri del parlamento e i consiglieri regionali i quali sono accomunati da una disciplina costituzionale che li esonera da responsabilità per le opinioni espresse e i voti dati nell’esercizio della loro funzione. Rappresenta un’immunità (non punibilità) legata alla particolare rilevanza dell’ufficio da essi ricoperto, con la finalità di preservarne la genuinità delle manifestazioni di organi rappresentativi della sovranità popolare. Talvolta l’area dell’immunità è stata estesa a manifestazioni di pensiero non riconducibili direttamente all’espressione del voto o dell’opinione pubblica e di conseguenza, sono state ritenute non punibili manifestazioni che nulla avevano a che fare con la funzione rappresentativa del parlamentare. I regolamenti parlamentari negano, però, ingresso alle Camere a espressioni “sconvenienti”: l’uso del turpiloquio non fa parte dell’esercizio delle funzioni parlamentari;
- La seconda peculiarità riguarda l’ordine dei giornalisti -> L’attrito con la libertà di manifestazione del pensiero riconosciuta dall’articolo 21 in questo caso emerge quando si ammettono guarentigie e un uso privilegiato dei mezzi informativi per coloro che sono iscritti all’albo e all’ordine dei giornalisti. Nel resto d’Europa la professione giornalistica è concepita secondo logiche di mercato e pertanto non vi è alcuna forma di regolazione legislativa. In Italia il dibattito è ancora aperto ma in effetti la regolazione risulta inibire l’esercizio dell’attività giornalistica in forma professionale.
Profili oggettivi della libertà di manifestazione del pensiero
Pensieri opinioni notizie come contenuti equivalenti. Occorre fare una distinzione tra profilo oggettivo e soggettivo della libertà di manifestazione del pensiero, e dunque tracciare una linea di distinzione tra:
- Attività umane che implicano un'espressione del pensiero o di un’opinione
- Attività che comportano la narrazione di fatti, notizie e casi della vita
In realtà, la libertà di informazione non trova alcuna copertura nell’articolo 21, né tantomento in altre norme costituzionali, dal momento che l’unico riferimento testuale in Costituzione riguarda il diritto di manifestare il proprio pensiero. Oggi la tesi secondo cui la libertà di manifestazione del pensiero includa anche la libertà di cronaca e in generale, di informazione appare largamente incontestata. Attraverso una lettura esaustiva dell’art. 21 si è giunti a offrire una garanzia costituzionale più in generale alle diverse forme di espressioni del pensiero e della volontà, evitando ogni differenziazione tra i vari settori in cui il pensiero può manifestarsi. Si è riconosciuta dunque l’impossibilità di tracciare un confine netto tra opinione e informazione, pensiero e cronaca, dettata anche dal modo in cui le notizie sono presentate o ritagliate che quasi sempre, nella loro apparenza di oggettività, sottintendono opinioni e modi di pensare ben precisi.
La protezione costituzionale derivante dall’art. 21 non copre solamente le forme positive di manifestazione del pensiero quali l’ordine, le idee, la cronaca i giudizi; ma comprende anche le forme negative in cui tale libertà si estrinseca ossia il diritto di astenersi da qualunque manifestazione del pensiero. Si afferma dunque anche l’esistenza di un diritto al silenzio spettante a tutti gli individui in maniera speculare al diritto di espressione, ma con obblighi citati nella legge che impongono precisi vincoli espressivi a tutela degli interessi costituzionali degli individui.
Libertà di manifestazione del pensiero e libertà di corrispondenza
Nella nostra Carta Costituzionale i riferimenti alla libertà di informazione sono racchiusi in due norme distinte:
- Concerne la libertà di corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione (art.15)
- Concerne la libertà di manifestare il proprio pensiero con la parola, per iscritto e ogni altro mezzo di diffusione (art.21)
Sebbene prima la libertà di corrispondenza venisse intesa come una sottospecie di libertà di manifestazione del pensiero con la sola differenza della determinatezza del destinatario; nel tempo ha finito per prevalere la tesi dell’autonomia delle due fattispecie. La differenza infatti non risiede tanto nel contenuto che riguarda la trasmissione del pensiero umano, ma piuttosto le diverse modalità scelte per esternarlo.
L’equivalenza tra corrispondenza e comunicazione fa comprendere che anche la libertà epistolare, sotto il profilo contenutistico, non è altro che una particolare modalità di manifestazione del pensiero tra un mittente e uno o più destinatari espressa in forma ESCLUSIVA; invece, la manifestazione del pensiero tutelata nell’art.21 riguarda invece una generalità indeterminata di destinatari. Pertanto la comunicazione epistolare ha un carattere personale e riservato; a differenza della comunicazione del pensiero citata dall’art.21 che ha un carattere pubblico e diffuso. Vi sono differenze anche nelle finalità: mentre per la libertà di corrispondenza queste consistono nella salvaguardia del diritto di riservatezza dell’individuo; per le libertà di manifestazione del pensiero sono da ricercarsi nella libera circolazione delle informazioni e nel pluralismo delle idee.
Collegamento tra art. 15 e 21
Trattando della libertà di corrispondenza, si evidenzia dunque un collegamento tra l’art. 15 e 21 della Costituzione, affermando che “il diritto ad una comunicazione libera e segreta è inviolabile nel senso che il suo contenuto di valore non può subire restrizioni o limitazioni da alcuno dei poteri costituiti se non in ragione dell'inderogabile soddisfacimento di un interesse pubblico primario”.
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