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6 IL DIRITTO DI SATIRA
Tra le varie forme di espressione del pensiero si colloca anche la satira, la cui caratteristica distintiva
consiste nel raccontare la realtà attraverso la burla, l’esagerazione e l’estremizzazione dei fatti,
suscitando l’ilarità nei destinatari del messaggio.
La giurisprudenza ha ritenuto di individuare il fondamento costituzionale dell’esercizio del diritto di
satira non solamente nella libertà di manifestazione del pensiero riconosciuta dall’art. 21, ma anche
negli artt. 9 (“la Repubblica promuove lo sviluppo della cultura”) e 33 Cost. (“l’arte e la scienza sono
libere”). Il rischio che una simile configurazione finisca per proteggere solamente una satira artistica,
colta ed erudita viene confutato attraverso l’impiego di una nozione lata di cultura.
In generale, l’ancoraggio della satira alla previsione di cui all’art. 33 Cost. impone limiti di liceità assai
più elastici di quelli riconducibili al diritto di cronaca. Il confronto con i caratteri che legittimano
l’esercizio del diritto di cronaca evidenzia, in primo luogo, un minor rilievo da attribuire alla verità
dei fatti: la satira “è legittima anche se offre una rappresentazione surreale della realtà dei fatti”.
Fermo restando che non può considerarsi satirica “la critica che trascende l’ambito di una
interpretazione di un accadimento reale finendo per risolversi in allusione, gratuitamente offensiva,
a fatti inesistenti”. Analogo discorso vale anche per il limite della continenza, di per sé inapplicabile
a una manifestazione che, come la satira, fa comunemente uso del paradosso e dell’esagerazione
verbale per suscitare l’ilarità dello spettatore.
Anche l’espressione satirica incontra una serie ben precisa di limitazioni, essenzialmente
rappresentabili in due ordini: limiti interni, derivanti dalla sua stessa natura; limiti esterni, relativi
all’uso dei mezzi di diffusione e al contenuto del messaggio satirico. Dal punto di vista del limite
esterno, si afferma che il diritto di satira non equivale al diritto di libero insulto, risultando precluso
il ricorso, per esempio, ad argomenti che facciano riferimento a non fortunate caratteristiche fisiche
o a eventuali carenze culturali del soggetto preso di mira dalla satira. Il limite interno della satira,
all’opposto, è dato dalla “coerenza con la propria natura”: in queste espressione assai vaga si
riassume il requisito della notorietà del personaggio oggetto della satira. La notorietà dei soggetti
colpiti dalla satira è la condizione che consente di spingersi a ironizzare anche su particolari privati.
Ovviamente, gli aspetti del personaggio colpiti, dovranno essere riferiti alla sfera direttamente
collegata alla dimensione pubblica.
Non sembrano, invece, esservi riserve nel ritenere sostanzialmente equiparato alla cronaca
giornalistica il messaggio satirico, allorché esso venga utilizzato in maniera strumentale alla
diffusione di una notizia di contenuto diffamatorio, rispetto alla quale la satira si configura come
una sorta di prologo.
6. DISCIPLINA DELLA STAMPA E DELLA PROFESSIONE GIORNALISTICA
1 LA LIBERTA’ DI STAMPA COME CONCETTO DI SINTESI
La stampa riceve un’attenzione speciale da parte della nostra Costituzione. Tuttavia, se le Carte
costituzionali e i costituzionalismi liberaldemocratici affermano la necessità di garantire la libertà di
stampa contro le interferenze dei pubblici poteri. Questi ultimi hanno sistematicamente cercato di
piegarla e condizionarla ai propri fini, intuendo la grande capacità di orientare l’opinione pubblica
riconducibile alla carta stampata.
La stampa, oltre a porsi spesso come modello nel quale convergono problemi in larga parte comuni
ai diversi media, è, anche, un fenomeno con proprie specificità.
La prima notazione di rilievo riguarda il fatto che, a differenza di altri media, l’editoria quotidiana e
periodica nel nostro Paese ha tradizionalmente goduto, almeno nel periodo repubblicano, di salute
relativamente buona in termini di pluralismo.
I problemi dell’editoria italiana emergono, semmai, sotto il profilo della diffusione di quotidiani e
periodici. Il prodotto digitale, infatti, sta progressivamente sostituendo quello cartaceo, senza che
ciò produca un ampliamento della platea dei lettori.
Pur a fronte di interessanti prospettive, legate in particolare all’integrazione tra editoria tradizionale
ed editoria elettronica, resta comunque un’obbiettiva situazione di difficoltà del settore, che si trova
sempre di più a dipendere dalle entrate pubblicitaria e sconta l’avanzamento costante degli altri
media.
Nelle pagine che seguono, si cercherà di esaminare i principali aspetti in cui si articola la libertà di
stampa.
2 LA DISCIPLINA DELLA STAMPA: UNA BREVE RICOSTRUZIONE STORICA
È facile comprendere come la storia della stampa sia la storia stessa della libertà di manifestazione
del pensiero.
Nell’ordinamento italiano, il “modello positivista”, elaborato in Francia, trova la sua affermazione
nello Statuto albertino. Lo Statuto, nell’affermare che “la stampa sarà liberà, ma una legge ne
reprime gli abusi”, contiene larga parte degli elementi caratterizzanti la tutela di questa libertà nella
concezione liberale: il riconoscimento costituzionale del diritto, la sua sottoposizione a riserva di
legge, il divieto (implicito) di interventi preventivi, la scelta di intervenire nel settore solo attraverso
meccanismi repressivi. Con l’editto sulla stampa del 1848, i principi dello Statuto vengono specificati
e articolati, cosicché il concetto di “abuso” è ricollegato a ipotesi di reato e viene esplicitato il divieto
di ogni forma di censura. Ancora, è dall’Editto che ricaviamo la distinzione tra “stampa comune” e
“stampa periodica”, cui corrisponde una previsione di obblighi più gravosi per la seconda.
La stampa rappresenta un elemento irrinunciabile per la diffusione dei valori della classe politica
dominante: nelle fasi di forte tensione sociale, e ancor di più in corrispondenza di periodi bellici, è
netta la tendenza a restringere le garanzie della libertà di stampa. Il carattere di “Costituzione
flessibile” dello Statuto albertino, infatti, consentirà una riduzione significativa delle garanzie
riconosciute alla stampa.
La stagione critica della libertà di stampa prende avvio nel periodo della prima guerra mondiale,
allorché la necessità di impedire la diffusione di notizie a carattere militare si traduce
nell’introduzione di un modello generalizzato di censura preventiva. Nel periodo fascista uno degli
obbiettivi perseguiti dal Governo è quello di impedire la diffusione attraverso la stampa di idee
difformi da quelle del partito fascista.
In questo quadro, la disciplina dei reati acquista tratti più marcatamente repressivi. Nella
legislazione di pubblica sicurezza si assiste alla trasformazione del sequestro degli stampati da
misura repressiva, a meccanismo di tipo preventivo anche a prescindere dal verificarsi di ipotesi di
reato.
Ancor più significativa, nella costruzione di questa rete di controllo, è l’istituzione dell’albo dei
giornalisti. La vera ratio di tale strumento risiede nel fatto che l’iscrizione è subordinata al possesso
di una serie di “requisiti negativi”: in particolare, era interdetta l’iscrizione all’albo a coloro che
avessero riportato condanne penale o avessero svolto attività contraria agli interessi della Nazione,
con obbligo di certificazione del prefetto sulla condotta politica dell’interessato.
Per ottenere un’efficace pressione politica sulla stampa, a queste disposizioni viene abbinata
l’istituzione di una serie di apparati amministrativi, chiamati espressamente a svolgere compiti di
vaglio sui contenuti dell’informazione.
La strategia complessiva trova completamento nella previsione di forme di sostegno economico al
settore, attraverso le quali il duce mira rendere la stampa al servizio del regime.
3 PRINCIPI COSTITUZIONALI IN MATERIA DI STAMPA
La Costituzione repubblicana dedica un’attenzione del tutto particolare alla stampa. Tale scelta è
volta a evitare che si riproducano forme di controllo autoritario sulle libertà di stampa. Il “modello
positivista” dello Statuto albertino trova più forte radicamento e maggiori tutele, da un lato grazie
alla più attenta definizione dei singoli meccanismi e istituti, dall’altro per il carattere rigido, non
derogabile da parte di leggi ordinarie, proprio della Costituzione repubblicana.
La costituzione ricava il divieto di limiti preventivi all’esercizio della libertà, come esplicitato
chiaramente dall’art. 21 comma 2. Si fissa quindi a livello costituzionale il divieto di introdurre un
regime autorizzatorio.
Il divieto di ogni forma di censura sulla stampa è altrettanto netto. Tale divieto si applica a ogni
forma di censura esercitata da pubblici poteri, ma, proprio per questo, non impedisce la possibilità
che un controllo sui contenuti sia effettuato in ambito privatistico: basti pensare alla censura
esercitata nell’ambito dell’impresa editoriale, cd. interna, non ricade nella nozione di censura.
L’orientamento garantista è confermato dalla disciplina del sequestro degli stampati. L’art. 21
comma 3, infatti, affida al duplice meccanismo della riserva di legge e di giurisdizione l’esercizio del
potere di sequestro: in questo modo solo la legge può prevedere il sequestro di uno stampato,
mentre solo al giudice spetterà materialmente disporlo.
La prima attuazione dei precetti costituzionali viene realizzata dalla stessa Assemblea costituente,
che, prima del suo scioglimento approva una legge che risulta prevalentemente dedicata ai profili
editoriali e solo in modo marginale ai contenuti della libertà di stampa.
4 LA DISCIPLINA DEL SETTORE EDITORIALE
Diversamente da quanto avvenuto per la radiotelevisione, la stampa ha seguito sin dall’origine, il
modello dell’impresa privata.
Il settore editoriale, dal punto di vista normativo, si caratterizza per l’alto grado di frammentarietà.
Mentre il quadro dei “delitti” a mezzo stampa è tutto sommato circoscrivibile. Sarà la legge
416/1981, per la prima volta, a tentare di risolvere i problemi di fondo della stampa.
L’attività delle imprese editoriali è regolata attraverso normative speciali, che ne marcano la
distanza rispetto alle altre attività economiche. In questo ambito, le funzioni amministrative
vengono a esaurirsi nell’attività svolta dal Dipartimento per l’inf