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DIPENDENTI DALLO STATO
Lo spettacolo è stato un settore in cui l’intervento dello Stato è sempre
stato di carattere preventivo e censorio, una forma di controllo e
dell’autorità di
autorizzazione preventiva rimessa alla discrezionalità
pubblica sicurezza. in vigore della Costituzione repubblicana,
Anche nel 1948 con l’entrata
nel settore dello spettacolo persiste il carattere autoritario proprio del
ventennio fascista. L’intervento dello Stato continua tuttora ad avere
carattere censorio: permane infatti il meccanismo della revisione per le
opere cinematografiche (basato su un sistema di visione e approvazione
preventiva dei contenuti dello spettacolo da rappresentare).
Interventi protettivi Interventi coadiutori
Incentivano la diffusione dello Tutelano gli interessi generali
spettacolo, attraverso della collettività (troviamo i cd.
l’erogazione di finanziamenti. controlli di polizia).
Tipologie di interventi dello
Stato nel settore dello
spettacolo: Interventi repressivi
Interventi di prevenzione Sono competenza del giudice
Si concretizzano nel penale.
meccanismo della revisione
preventiva.
IL MECCANISMO DELLA REVISIONE PREVENTIVA
quel che riguarda il meccanismo di revisione, l’attuale disciplina
Per che la proiezione in pubblico dei film e l’esportazione all’estero
prevede
di film nazionali siano soggette ad un preventivo nulla osta del Ministero
per i beni e le attività culturali, che consente o meno la visione ai minori.
Inizialmente il meccanismo di revisione era previsto anche per le opere
teatrali, ma era facoltativo (poteva vietare l’ammissione ai minori di 18
anni, ma non poteva essere negato in toto il rilascio del nulla osta alla
70
rappresentazione). Tuttavia a partire dal 1998 il meccanismo di
revisione preventiva vale solo per le opere cinematografiche, non più
per le opere teatrali.
Il nulla osta viene rilasciato dal Ministero che riceve risposta vincolante
da parte di speciali Commissioni di I° grado e di appello (vale il silenzio
assenso se passano più di 30 giorni dal deposito del film).
La Commissione di primo grado è composta da esperti e rappresentanti
di categoria (genitori, associazioni animaliste,...). Essa può condurre a
esiti variabili:
o parere favorevole al rilascio del nulla osta;
o parere favorevole al rilascio del nulla osta, ma condizionato al
divieto di assistere alla proiezione del film per i minori di 14 o 18
(In questo caso si può invocare l’intervento della
anni
Commissione di II° grado trascorsi i 20 gg. dalla sentenza);
o parere sfavorevole al rilascio del nulla osta (In questo caso si può
ricorrere al Tribunale amministrativo regionale e il giudice
amministrativo può rilasciare o meno il nulla osta).
Le Commissioni si devono attenere a due criteri, ovvero 1) il rispetto del
limite di buon costume; 2) tutela dei minori.
Se viene negato il nulla osta per la proiezione in pubblico o viene vietata
la visione ai minori dei 18 anni il film non possono essere diffusi ne per
radio ne per televisione: i film vietati ai minori di 14 anni possono essere
trasmessi solo entro determinate fasce orarie.
GLI INTERVENTI PROTETTIVI
Per quel che riguarda gli interventi a carattere protettivo, lo Stato (ma
anche le Regioni) interviene nel settore dello spettacolo attraverso due
strumenti principali:
Interventi diretti Interventi indiretti
Creazione di enti da parte dello Incentivi economici attraverso i
quali lo Stato favorisce l’esercizio
Stato che svolgono attività
concernenti i diversi settori in cui si delle attività di spettacolo.
articola lo spettacolo attraverso
forme di promozione, sostegno e
garanzia. 71
Gli interventi indiretti stabilisce l’esistenza, presso il Ministero del
La legge n. 163/1985
turismo e dello spettacolo, di un Fondo unico per lo spettacolo (FUS)
con lo scopo di incentivare economicamente le attività di spettacolo.
Vengono predeterminate dalla leggi le quote percentuali da destinare ai
vati tipi di attività rientranti nello spettacolo (criterio decrescente: attività
musicali, attività cinematografiche, teatrali di posa, circensi e dello
spettacolo viaggiante).
Il FUS non è l’unica fonte di finanziamento dello spettacolo dal vivo, in
quanto si sono aggiunti altri interventi che però non hanno sempre avuto
esiti favorevoli.
Per quel che riguarda le attività cinematografiche, lo Stato ha avuto un
ruolo di primo piano nella selezione delle iniziative di sostegno e nella
ripartizione delle risorse (le Regioni non hanno la forza necessaria per
farlo). La disciplina relativa ai finanziamenti pubblici al cinema investe
sia la produzione e distribuzione, sia l’esercizio della cinematografia.
produzione e l’attestato di qualità
Per ottenere contributi economici alla
e il relativo premio è necessaria l’ammissione alla programmazione
obbligatoria (che dal 1994 si è trasformata in invito a rafforzare la
programmazione di film nazionali, non è più obbligatorio dedicare
almeno 25 giorni a trimestre a film italiani). I due presupposti erano 1)
dichiarazione di nazionalità italiana; 2) requisiti di idoneità tecnica e di
qualità artistica. Viene abolita l’imposta sugli spettacoli per quegli
esercenti che decidono di dedicare almeno il 25% delle giornate di
proiezioni alla produzione nazionale e a film di interesse culturale.
Con la riforma del 2004 viene introdotto la reference system: vengono
sostenute le imprese di produzione che nel passato più recente abbiano
prodotto cinema di qualità, che dimostrino un’attività stabile e una
determinata capacità di commerciale.
Viene concesso un contributo alle imprese di produzione di film
all’ammortamento dei
riconosciuti di nazionalità italiana, finalizzato
mutui contratti per la produzione del film e per il reinvestimento nella
produzione. La somma è quantificato in percentuale sulla misura degli
incassi legati alla proiezione dei film per un periodo di 18 mesi dalla
prima proiezione. 72
Gli interventi diretti
Gli interventi diretti sono rappresentati dalla creazione di enti da parte
istituiti alcuni enti pubblici tra cui l’Istituto Luce
dello Stato. Vengono
(1925 - produzione di cinegiornali documentari di propaganda fascista) e
il Centro sperimentali di cinematografia (1942 - formazione
professionale). ’50 viene creato l’Ente autonomo di gestione per
Verso la fine degli anni
il cinema (EAGC), una S.p.A. che ha il compito di gestire e coordinare le
partecipazioni statali nel settore cinematografico. Ora tale ente si
chiama Cinecittà holding S.p.A.
Cinecittà studios S.p.A.
Istituto Luce S.p.A. Ha il Realizza film con un ciclo
compito di diffondere film, completo per la produzione,
documentari e materiale l’edizione e gli effetti speciali.
audiovisivo e multimediale di
alta qualità e di custodire
l’archivio cinematografico.
Cinecittà holding S.p.A.
comprende:
E’ attiva
Mediaport S.p.A. Audiovisual Industry
nell’ambito della
Promotion Ha il compito di
trasformazione e gestione promuovere il mercato
della di cinema e multisale. internazionale del cinema
italiano.
Cinecittà diritti s.r.l.
Gestisce il patrimonio dei
diritti filmici, prodotto dalle
agevolazioni statali ammesse
per produzioni di interesse
nazionale e culturale. 73
TELECOMUNICAZIONI E PRINCIPI COSTITUZIONALI
Le telecomunicazioni hanno la funzione di collegamento interpersonale
tra gli uomini. Va quindi rimarcata la primaria rilevanza della dimensione
di libertà (cioè il poter agire in assenza di interferenza da parte di terzi o
dell’autorità) rispetto a quella patrimoniale o tecnica.
risulta molto importante l’art.15 Cost. il
In materia di telecomunicazioni
quale afferma la libertà di segretezza della “corrispondenza e di ogni
altra forma di comunicazione”. Le espressioni di pensiero tutelate da
tale articolo sono quelle che si indirizzano sostanzialmente e
formalmente a destinatari precedentemente individuati e individuabili.
Quindi tale articolo tutela quella comunicazione intesa come attività di
trasmissione del pensiero umano personalizzata, rivolta a specifici
destinatari.
I mezzi di trasmissione utilizzate comunicare in modo riservato e
personale sono la telefonia fissa e mobile, corrispondenza, telegramma,
fax, posta elettronica,…
Per telecomunicazione si intende “ogni emissione, trasmissione o
ricezione di segni, di segnali, di scritti, di immagini, di suoni, o di
informazioni di qualsiasi natura, per filo, radioelettrica, ottica o a mezzo
di altri sistemi elettromagnetici”. Tale definizione non specifica il
carattere personale o pubblico delle telecomunicazioni (potrebbe andare
bene per entrambe le forme di comunicazione).
Il cap. si concentrerà sulla libertà degli operatori economici di svolgere e
offrire servizi di telecomunicazione al pubblico e sulla riserva originaria
ha caratterizzato l’attività di
allo Stato che per molti anni
telecomunicazione, in quanto, in quanto ritenuta servizio pubblico
essenziale con carattere di preminente interesse generale.
DAL MONOPOLIO PUBBLICO AL SERVIZIO UNIVERSALE
L’attività di telecomunicazione soddisfa un bisogno essenziale della
collettività: attraverso le telecomunicazioni gli individui entrano in
contatto e interagiscono tra loro e incrementano la possibilità di
partecipare alla vita culturale, sociale, politica ed economica del paese.
74
Quindi si spiegano le ragioni giuridiche della riserva allo Stato delle
attività di telecomunicazioni ai sensi dell’art.43 Cost. (Servizio pubblico =
gestione pubblica).
Dal punto di vista economico le ragioni del monopolio dipendono dalle
forti economie di scala derivante dalle tecnologie all’epoca disponibili
(poco rame e costoso, indispensabile per le modalità di trasmissione
analogica del segnale) e dalla volontà politica di garantire un elevato
grado di universalità al servizio telefonico.
I servizi di telecomunicazione (= servizi telegrafici, telefonici,
radioelettrici e ottici, via etere e via cavo) vengono considerati come
appartenenti in via esclusiva allo Stato. Di conseguenza le imprese che
erogano servizi di telecomunicazione sono considerate imprese di
servizi pubblici essenziali, sottoposte ad un regime pubblicistico.
Tuttavia l’attività di telecomunicazione è avvenuta, oltre tramite gestione
diretta, anche attraverso forme indirette di gestione tramite l&rs