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Pegno ed ipoteca: caratteri generali e comuni

238. Nozione pegno e l'ipoteca. Oltre che i privilegi, sono cause legittime di prelazione anche il Questi due istituti sono diritti reali: essi presentano, cioè, il connotato dell'inerenza. Pegno e ipoteca attribuiscono infatti al creditore, relativamente ai beni su cui gravano il potere di esercitare la garanzia, distrahendi) espropriando detti beni (ius per soddisfarsi sul relativo ricavato, anche se la loro proprietà è passata ad altri. diritti reali su cosa altrui Appartengono alla categoria dei e si distinguono dalla sottocategoria di questi diritti reali di godimento: ultimi, i mentre i diritti reali di godimento limitano il potere di godimento del 127 ff fi fi fi fi diritti reali di garanzia, proprietario, i cosiddetti niscono con il limitare il potere di disposizione, perché l'eventuale acquirente deve tener conto del rischio che il bene possa essergli un domani espropriato.

Per soddisfare il credito garantito. Il carattere della realtà distingue pegno e ipoteca dal privilegio generale che non ha carattere reale. Pegno e ipoteca non hanno mai carattere generale, ma gravano sempre su beni determinati. Invece il carattere della realtà non manca al privilegio speciale. La differenza tra pegno e ipoteca, da un lato, e privilegio speciale, dall'altro lato, consiste nel fatto che, mentre i privilegi sono stabiliti dalla legge, pegno ed ipoteca richiedono una propria volontà privata. Mentre il privilegio si costituisce necessariamente su un bene del debitore, pegno ed ipoteca possono essere concessi anche ad un terzo (terzo datore di pegno o di ipoteca). Quest'ultima figura si distingue da quella del (art. 1936 c.c.): sia il terzo datore che il debitore garantiscono il debito altrui; ma il debitore risponde di questo debito con tutti i propri beni, mentre il terzo datore solo con il bene su cui è

costituito il pegno l'ipoteca. Rapporti accessori Pegno ed ipoteca danno luogo a rapporti accessori nel senso che presuppongono un credito, anche futuro od eventuale o condizionato, di cui garantiscono l'adempimento: perciò ne seguono la sorte e si estinguono con l'estinguersi di esso. Diminuzione di garanzia -> qualora il bene dato in pegno o sottoposto ad ipoteca perisca o si deteriori e, anche per causa non imputabile al debitore, in modo da diventare insufficiente a garantire il creditore, quest'ultimo può chiedere che gli sia prestata un'altra idonea garanzia e, in mancanza, esigere l'immediato pagamento del debito (art. 2743 c.c.). Pegno ed ipoteca attribuiscono dunque al creditore: - ius distrahendi: facoltà di far espropriare la cosa se il debitore non adempie; - ius praelationis: preferenza rispetto agli altri creditori in ordine alla distribuzione di quanto ricavato dalla vendita forzata del bene oggetto della garanzia (ma non è il diritto diappropriarsi direttamente del bene, in caso di inadempimento); diritto di sequela: - diritto di sottoporre il bene ad esecuzione forzata, quand'anche nel frattempo divenuto di proprietà di terzi. 239. Pegno ed ipoteca: differenze Diversità dell'oggetto: - pegno: ha per oggetto beni mobili (non registrati), universalità di mobili o crediti (art. 2784 c.c.); - ipoteca: ha per oggetto la proprietà (piena o nuda) di beni immobili, alcuni diritti reali immobiliari (usufrutto, superficie, enfiteusi), beni mobili registrati (natanti, aeromobili, autoveicoli) o rendite dello Stato (art. 2810 c.c.). Possesso del bene nel pegno e nell'ipoteca -> nel pegno il debitore viene spossessato della cosa, mentre nell'ipoteca no. Questo è dato dall'impossibilità pratica di istituire per i beni mobili (non registrati) un regime di pubblicità che metta i terzi in condizione di conoscere l'esistenza del diritto di
  1. Garanzia
  2. Spossessamento del bene
  3. Patto commissorio
  4. Pegno ed ipoteca

Perciò, vi è il mezzo dello patto commissorio. Art. 2744 c.c. sancisce la nullità del con cui le parti convengono, in caso di inadempimento del debito garantito, l'automatico trasferimento, in favore del creditore, della proprietà del bene ipotecato o dato in pegno (sia che la stipula di questo patto sia anteriore, contestuale o successiva rispetto alla costituzione dell'ipoteca o del pegno; sia che il valore della cosa ipotecata o dell'oggetto di pegno sia superiore, uguale o inferiore all'ammontare del credito garantito).

Art. 1963 c.c. statuisce che è nullo qualunque patto, anche posteriore alla conclusione del contratto, con cui si conviene che la proprietà dell'immobile passi al creditore nel modo sopra indicato.

caso di mancato pagamento del debito. Ratio del divieto del patto commissorio —> discussa: alcuni dicono che sia finalizzata a tutelare la libertà contrattuale del debitore che potrebbe essere indotto ad accettare una convenzione per lui iniqua; altri affermano che sia posto a presidio della par condicio creditorum, visto che il patto commissorio impedirebbe il sottrarre interamente il bene costituito in garanzia all'azione esecutiva degli altri creditori, che si verrebbero così privati del diritto di rifarsi del bene; secondo altri è espressione del principio per cui il creditore non può mai conseguire dal debitore più di quanto gli spetti; secondo altri ancora discenderebbe dall'inderogabilità delle modalità tipiche di attuazione del credito che non potrebbero essere dunque sostituite da forme di autotutela convenzionali. La giurisprudenza afferma però che il

Il divieto è indirizzato a colpire non solo una determinata pattuizione negoziale (il patto commissorio), risultato pratico, il divieto si estende ma un determinato comunque perseguito. Dunque a qualsiasi pattuizione, contratto, pluralità di negozi tra loro collegati che vengano, in concreto, impiegati per conseguire il risultato sostanziale del trasferimento della proprietà di un bene in favore del creditore come conseguenza della mancata estinzione debito.

Accordi in frode al divieto di patto commissorio nullità (di cui se ne sancisce la - art. 1344 c.c.):

  • vendita sospensivamente condizionata all'inadempimento dell'obbligazione garantita (consentirebbe al creditore di acquisire la proprietà del bene);
  • vendita risolutivamente condizionata all'adempimento dell'obbligazione garantita (consentirebbe al creditore di trattenere la proprietà del bene);
  • vendita stipulata con patto di riscatto o di retro vendita o di opzione per il riacquisto,

qualora il versamento del denaro da parte del compratore costituisca, in realtà, non è il pagamento del prezzo, ma l'erogazione di un finanziamento, del trasferimento del bene risulti finalizzato a porre in essere una situazione transitoria di garanzia, destinata a risolversi diversamente a seconda che il debitore adempia o meno l'obbligo di restituire la somma ricevuta ecc... anteriormente

Il divieto del patto commissorio colpisce solo gli accordi che siano stipulati alla scadenza futuro dell'obbligazione, in previsione di un possibile inadempimento. Alle parti è invece consentito di successivamente concordare, ad un inadempimento già intervenuto, il trasferimento al creditore di un bene del debitore al fine di soddisfare il precedente credito rimasto insoluto e di liberare il debitore stesso dalle conseguenze della sua pregressa inadempienza.

patto marciano

Diverso è il —> in forza del quale, in ipotesi di inadempimento dell'obbligazione

garantita, il bene viene si trasferito in proprietà del creditore insoddisfatto, ma ad un valore stimato da un terzo al momento di questo trasferimento, con la conseguenza che il creditore è tenuto a versare al debitore l'eventuale differenza tra il valore del bene trasferito e l'ammontare del credito rimasto inadempiuto.

C) IL PEGNO

241. Nozione

Pegno beni mobili (non registrati) —> diritto reale sui del debitore o di un terzo, che il creditore acquista mediante un apposito accordo con il proprietario, a garanzia del proprio credito (art. 2784 c.c.). Però, solo cose determinate oggetto di pegno possono essere (escluse sono quindi le cose di genere, prima che ne sia avvenuta l'individuazione e le cose future, prima che siano venute ad esistenza). Possono essere concessi in pegno crediti, universalità di mobili ed altri diritti reali immobiliari (soprattutto usufrutto).

Non possono essere costituiti impegno nei beni di cui non è ammessa

l'espropriazione (es. beni demaniali, impignorabili), né i crediti incedibili per legge (es. crediti alimentari). Oggetto di pegno possono essere anche beni immateriali diversi dei crediti (es. diritto d'autore, brevetti industriali, marchi, partecipazioni sociali). Pegno rotativo -> si ha quando le parti abbiano concordato la possibilità di sostituire con altri i beni originariamente costituiti in garanzia. Però, la giurisprudenza ritiene necessario, da un lato, che la costituzione sostituzione sia accompagnata dalla loro apprensione da parte del creditore o del terzo designato dalle parti, e dall'altro lato, che i beni dati in sostituzione abbiano un valore non superiore a quella dei precedenti. Suppegno Vietato invece è il -> pegno che abbia ad oggetto il bene ricevuto in pegno (art. 2792 c.c.), dal momento che il creditore pignoratizio non può, senza il consenso del costituente, né usare della cosa, né disporne.

concedendone ad altri il godimento o dando la sua volta impegno.costituito a garanzia di qualsiasi credito

Il pegno può essere purché determinato determinabile, anche condizionale o futuro.

242. Costituzione

129 ff fi fi fi ff

Costituzione del pegno su beni suscettibili di possesso accordo contrattuale—> si costituisce mediante fra creditore e debitore o terzo datore di pegno (ci si interroga se il pegno possa essere costituito atto unilaterale). verbale.mediante Il negozio costitutivo di pegno potrebbe anche essere meramente In ogni caso il pegno si perfeziona con la consegna della cosa al creditore o ad un terzo designato dalle contratto (o negozio) reale. reso parti: si tratta dunque di un Però è indispensabile che il pegno sia opponibile ai terzi. A questo ne, è altresì necessario che:- la volontà di costituire il pegno, quando il credito garantito eccede la somma di euro 2,58 (praticamente atto scritto; sempre) risulti da data certa;

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A.A. 2020-2021
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SSD Scienze giuridiche IUS/01 Diritto privato

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher eli28.amadori di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto privato e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli studi "Carlo Bo" di Urbino o del prof Morozzo della Rocca Paolo.