Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
vuoi
o PayPal
tutte le volte che vuoi
IMPUTAZIONE DEL PAGAMENTO
più debiti medesima specie
Se un soggetto, che ha della nei confronti della
stessa persona, fa un pagamento che non comprenda la totalità di quanto
quale,
complessivamente dovuto, può avere importanza stabilire tra i vari
debiti, viene estinto.
L’art.1193 c.c. riconosce al debitore la facoltà di dichiarare quale debito
intende soddisfare. Peraltro, in ipotesi di pagamento parziale di un’obbligazione
liquida esigibile, solvens
pecuniaria ed il non può imputare il pagamento stesso
al capitale, piuttosto che agli interessi ed alle spese: sicché, salvo diverso
accordo fra le parti, i pagamenti parziali vanno imputati prima agli interessi e
poi al capitale. In ogni caso, la facoltà del debitore di indicare a quel debito
debba imputarsi il pagamento va esercitata e si consuma all’atto del
solvens,
pagamento stesso. In mancanza di imputazione operata dal il
pagamento deve essere imputato al debito scaduto; tra più debiti scaduti, a
quello meno garantito; tra più debiti egualmente garantiti, al più oneroso per il
debitore; tra più debiti ugualmente onerosi, al più antico. Se tali criteri non
soccorrono, l’imputazione va fatta proporzionalmente ai vari debiti. Qualora il
debitore abbia accettato senza contestazioni una quietanza nella quale il
creditore abbia dichiarato di imputare il pagamento ricevuto ad un determinato
debito, il debitore non può più pretendere un’imputazione diversa.
criteri legali carattere suppletivo.
I di imputazione di cui all’art.1193 c.c. hanno
IL PAGAMENTO CON SURROGAZIONE
sostituzione, surrogazione,
Il pagamento può anche dar luogo alla c.d. del
l’obbligo non si estingue,
creditore con altra persona: in tal caso, ma muta
direzione, in quanto all’originario creditore si sostituisce un altro creditore.
successione nel lato attivo del rapporto
La surrogazione dà luogo ad una
obbligatorio. La differenza tra pagamento con surrogazione, da un lato, e
cessione del credito e delegazione attiva, dall’altro, sta in questo: la
surrogazione l’obbligazione adempiuta,
suppone che sia che il creditore sia
soddisfatto; la cessione del credito e la delegazione attiva che l’adempimento,
invece, non si sia ancora verificato. La finalità della surrogazione è quella di
agevolare l’adempimento a favore del creditore originario, con attribuzione al
terzo dei diritti inerenti al rapporto obbligatorio. La surrogazione può avvenire:
Per volontà del creditore
a. che, ricevendo l’adempimento da un terzo,
in modo espresso e contestualmente al pagamento,
può dichiarare, di
volerlo far subentrare nei propri diritti nei confronti del debitore
Per volontà del debitore
b. che, prendendo a mutuo una somma di
denaro al fine di pagare il debito, può surrogare il mutuante nella
posizione del creditore
Per volontà della legge surrogazione legale)
c. (c.d. nei vari casi indicati
dall’art.1203 c.c.
La surrogazione legale opera anche senza la volontà di debitore e creditore. La
surrogazione per volontà del debitore ha sempre avuto applicazione molto
portabilità dei mutui
scarsa. L’istituto pare oggi rivitalizzato per favorire la c.d.
intermediari bancari e finanziari
conclusi fra, da un lato, e, dall’altro, clienti
persone fisiche o microimprese. Invero, al fine di agevolare il cliente che
intenda chiudere un rapporto di finanziamento in essere con la propria banca
per trasferirlo presso un’altra banca può avvalersi del meccanismo di cui
all’art.1203 c.c.: può, cioè, stipulare con la nuova banca un contratto di
finanziamento grazie al quale estinguere il proprio debito nei confronti della
vecchia banca, surrogando la nuova nel precedente rapporto.
LA PRESTAZIONE IN LUOGO DI ADEMPIMENTO (c.d. datio in solutum)
diversa
Il creditore può legittimamente rifiutare una prestazione da quella
può
dedotta in obbligazione. Il creditore accettare che il debitore si liberi
prestazione diversa datio in solutum
eseguendo una da quella dovuta: c.d. (o
dazione in pagamento).
Quando la prestazione eseguita in luogo di adempimento consiste nel
trasferimento della proprietà di una cosa, il debitore è tenuto alla garanzia per
l’aviazione e per i servizi della cosa, salvo che il creditore preferisca esigere la
prestazione originaria ed il risarcimento del danno. oggetto di dazione in
dare,
pagamento può essere non solo una prestazione di ma anche una
fare non fare.
prestazione di o di accordo creditore debitore.
La dazione in pagamento presuppone un fra il e il In
l’effetto solutorio solo con l’esecuzione della prestazione.
ogni caso, si si ha Il
consenso all’accettazione di una prestazione diversa da quella originariamente
pattuita non è sufficiente ad estinguere l’obbligazione: si limita ad attribuire al
facoltà
debitore la di estinguete l’obbligazione con una prestazione diversa da
quella originaria. Allo schema della dazione in pagamento sono riconducibili le
figure tipizzate della:
cessione di un credito in pagamento l’obbligazione si estingue con la
riscossione del credito
cessione dei beni ai creditori l’obbligazione di estingue con la
ripartizione del ricavato della liquidazione dei beni e della misura in cui i
creditori sono soddisfatti
La figura della dazione in pagamento si distingue da quella della novazione
oggettiva perché la prima non estingue l’obbligazione originaria, limitandosi a
consentirne l’esecuzione attraverso una prestazione diversa da quella prevista
inizialmente. Più sfumata è la distinzione fra dazione in pagamento e
obbligazione facoltativa: quest’ultima è tale fin dalla sua nascita e non in forza
di un accordo successivo, come avviene nella dazione in pagamento; e
attribuisce al debitore la facoltà di scegliere la prestazione da eseguire anche
prima del suo adempimento.
LA COOPERAZIONE DEL CREDITORE NELL’ADEMPIMENTO E LA MORA
CREDENDI
Normalmente, per la realizzazione dell’adempimento, è necessaria la
cooperazione del creditore. Nella maggior parte dei casi il creditore presta
volentieri questa sua collaborazione. Peraltro, non si può escludere che talora
lo stesso abbia un interesse contrario. La giurisprudenza ritiene configurabile,
in capo al creditore, un dovere di cooperazione all’adempimento ponendo in
essere tutte quelle attività, rispetto a quanto dovuto dal debitore, necessarie
perché quest’ultimo possa realizzare l’obiettivo cui è finalizzato il singolo
rapporto obbligatorio.
senza legittimo motivo,
Qualora, il creditore rifiuti di ricevere l’adempimento
offertogli dal debitore, oppure, trascuri di compiere gli atti preparatori per
offerta
ricevere la prestazione, il debitore può, mediante della prestazione,
mora credendi
costituirlo in mora: c.d. .
L’offerta, consistente nella dichiarazione del debitore di voler effettuare la
prestazione dovuta e così liberarsi dalla propria obbligazione, può essere:
solenne
a. , quando è compiuta da un pubblico ufficiale:
dazione di denaro, titoli di credito
se oggetto dell’obbligazione è la
o o cose mobili da consegnare al domicilio del creditore, occorre che
il pubblico ufficiale porti con sé i beni, in modo che possa essere
offerta reale
eseguito il pagamento: c.d.
l’oggetto diverso
se della prestazione è da quello appena indicato,
o per intimazione
l’offerta si fa a ricevere la prestazione in un
determinato tempo e luogo, oppure a predisporre quanto
necessario per rendere possibile la prestazione. L’offerta per
intimazione deve essere effettuata mediante atto notificato al
creditore nelle forme prescritte per gli atti di citazione (artt.1209,
offerta per intimazione
1216, 1217 c.c.): c.d.
secondo gli usi
b. : effettuata con l’osservanza di prassi generalizzata e
stabilmente seguite in un determinato luogo con riferimento ad un
determinato tipo di affari
In ogni caso, per essere idonea a costituire in mora il creditore, l’offerta deve
totalità
comprendere la della prestazione dovuta. L’offerta è rivolta a sollecitare
il creditore a prestare la necessaria cooperazione all’adempimento. Se il
creditore accetta la prestazione, l’obbligazione si estingue. Se invece non
l’accetta senza legittimo motivo, il creditore dovrà senz’altro ritenersi costituito
offerta solenne,
in mora: in caso di dal giorno dell’offerta stessa, se questa è
successivamente dichiarata valida con sentenza passata in giudicato; in caso di
offerta secondo gli usi, dal giorno in cui sono stati eseguiti il deposito o la
consegna al sequestratario, se successivamente dichiarati validi con sentenza
passata in giudicato.
Va evidenziato che, tra gli effetti della mora del creditore, non vi è quello
dell’estinzione dell’obbligazione. Se intende liberarsi da essa, il debitore deve
altresì procedere: beni mobili,
1. se l’obbligazione ha ad oggetto la consegna di al loro
deposito l’obbligazione si estingue se il deposito è accettato dal
creditore o, in difetto, quando lo stesso è dichiarato valido con sentenza
passata in giudicato beni immobili,
2. se l’obbligazione ha invece ad oggetto la consegna di alla
consegna ad un sequestratario
loro nominato dal tribunale
l’obbligazione si estingue dal momento in cui l’immobile è consegnato al
sequestratario, sempre che il sequestro venga dichiarato valido con
sentenza passata in giudicato facere.
Il codice nulla dice in ordine alle obbligazioni aventi ad oggetti un Si
ritiene che le stesse si estinguano secondo le regole dettate per l’ipotesi di
impossibilità temporanea della prestazione: si estinguono, cioè, nel momento
in cui il debitore non può più essere tenuto ad eseguire la prestazione o il
creditore non ha più interesse a conseguirla. offerta non formale.
Non vale a costituire in mora per il creditore la c.d. Essa
mora debendi.
vale semplicemente ad evitare la
2. I MODI DI ESTINZIONE DIVERSI DALL’ADEMPIMENTO
LA COMPENSAZIONE reciproci,
Quando tra due persone intercorrono rapporti obbligatori nel senso
creditore debitore altro
che il soggetto in un rapporto è, al tempo stesso, in un
rapporto, sempre nei confronti della medesima controparte, i due rapporti
possono estinguersi senza bisogno di procedere ai rispettivi adempimenti:
compensazione.
mediant