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IMPUTAZIONE DEL PAGAMENTO

più debiti medesima specie

Se un soggetto, che ha della nei confronti della

stessa persona, fa un pagamento che non comprenda la totalità di quanto

quale,

complessivamente dovuto, può avere importanza stabilire tra i vari

debiti, viene estinto.

L’art.1193 c.c. riconosce al debitore la facoltà di dichiarare quale debito

intende soddisfare. Peraltro, in ipotesi di pagamento parziale di un’obbligazione

liquida esigibile, solvens

pecuniaria ed il non può imputare il pagamento stesso

al capitale, piuttosto che agli interessi ed alle spese: sicché, salvo diverso

accordo fra le parti, i pagamenti parziali vanno imputati prima agli interessi e

poi al capitale. In ogni caso, la facoltà del debitore di indicare a quel debito

debba imputarsi il pagamento va esercitata e si consuma all’atto del

solvens,

pagamento stesso. In mancanza di imputazione operata dal il

pagamento deve essere imputato al debito scaduto; tra più debiti scaduti, a

quello meno garantito; tra più debiti egualmente garantiti, al più oneroso per il

debitore; tra più debiti ugualmente onerosi, al più antico. Se tali criteri non

soccorrono, l’imputazione va fatta proporzionalmente ai vari debiti. Qualora il

debitore abbia accettato senza contestazioni una quietanza nella quale il

creditore abbia dichiarato di imputare il pagamento ricevuto ad un determinato

debito, il debitore non può più pretendere un’imputazione diversa.

criteri legali carattere suppletivo.

I di imputazione di cui all’art.1193 c.c. hanno

IL PAGAMENTO CON SURROGAZIONE

sostituzione, surrogazione,

Il pagamento può anche dar luogo alla c.d. del

l’obbligo non si estingue,

creditore con altra persona: in tal caso, ma muta

direzione, in quanto all’originario creditore si sostituisce un altro creditore.

successione nel lato attivo del rapporto

La surrogazione dà luogo ad una

obbligatorio. La differenza tra pagamento con surrogazione, da un lato, e

cessione del credito e delegazione attiva, dall’altro, sta in questo: la

surrogazione l’obbligazione adempiuta,

suppone che sia che il creditore sia

soddisfatto; la cessione del credito e la delegazione attiva che l’adempimento,

invece, non si sia ancora verificato. La finalità della surrogazione è quella di

agevolare l’adempimento a favore del creditore originario, con attribuzione al

terzo dei diritti inerenti al rapporto obbligatorio. La surrogazione può avvenire:

Per volontà del creditore

a. che, ricevendo l’adempimento da un terzo,

in modo espresso e contestualmente al pagamento,

può dichiarare, di

volerlo far subentrare nei propri diritti nei confronti del debitore

Per volontà del debitore

b. che, prendendo a mutuo una somma di

denaro al fine di pagare il debito, può surrogare il mutuante nella

posizione del creditore

Per volontà della legge surrogazione legale)

c. (c.d. nei vari casi indicati

dall’art.1203 c.c.

La surrogazione legale opera anche senza la volontà di debitore e creditore. La

surrogazione per volontà del debitore ha sempre avuto applicazione molto

portabilità dei mutui

scarsa. L’istituto pare oggi rivitalizzato per favorire la c.d.

intermediari bancari e finanziari

conclusi fra, da un lato, e, dall’altro, clienti

persone fisiche o microimprese. Invero, al fine di agevolare il cliente che

intenda chiudere un rapporto di finanziamento in essere con la propria banca

per trasferirlo presso un’altra banca può avvalersi del meccanismo di cui

all’art.1203 c.c.: può, cioè, stipulare con la nuova banca un contratto di

finanziamento grazie al quale estinguere il proprio debito nei confronti della

vecchia banca, surrogando la nuova nel precedente rapporto.

LA PRESTAZIONE IN LUOGO DI ADEMPIMENTO (c.d. datio in solutum)

diversa

Il creditore può legittimamente rifiutare una prestazione da quella

può

dedotta in obbligazione. Il creditore accettare che il debitore si liberi

prestazione diversa datio in solutum

eseguendo una da quella dovuta: c.d. (o

dazione in pagamento).

Quando la prestazione eseguita in luogo di adempimento consiste nel

trasferimento della proprietà di una cosa, il debitore è tenuto alla garanzia per

l’aviazione e per i servizi della cosa, salvo che il creditore preferisca esigere la

prestazione originaria ed il risarcimento del danno. oggetto di dazione in

dare,

pagamento può essere non solo una prestazione di ma anche una

fare non fare.

prestazione di o di accordo creditore debitore.

La dazione in pagamento presuppone un fra il e il In

l’effetto solutorio solo con l’esecuzione della prestazione.

ogni caso, si si ha Il

consenso all’accettazione di una prestazione diversa da quella originariamente

pattuita non è sufficiente ad estinguere l’obbligazione: si limita ad attribuire al

facoltà

debitore la di estinguete l’obbligazione con una prestazione diversa da

quella originaria. Allo schema della dazione in pagamento sono riconducibili le

figure tipizzate della:

cessione di un credito in pagamento l’obbligazione si estingue con la

 

riscossione del credito

cessione dei beni ai creditori l’obbligazione di estingue con la

 

ripartizione del ricavato della liquidazione dei beni e della misura in cui i

creditori sono soddisfatti

La figura della dazione in pagamento si distingue da quella della novazione

oggettiva perché la prima non estingue l’obbligazione originaria, limitandosi a

consentirne l’esecuzione attraverso una prestazione diversa da quella prevista

inizialmente. Più sfumata è la distinzione fra dazione in pagamento e

obbligazione facoltativa: quest’ultima è tale fin dalla sua nascita e non in forza

di un accordo successivo, come avviene nella dazione in pagamento; e

attribuisce al debitore la facoltà di scegliere la prestazione da eseguire anche

prima del suo adempimento.

LA COOPERAZIONE DEL CREDITORE NELL’ADEMPIMENTO E LA MORA

CREDENDI

Normalmente, per la realizzazione dell’adempimento, è necessaria la

cooperazione del creditore. Nella maggior parte dei casi il creditore presta

volentieri questa sua collaborazione. Peraltro, non si può escludere che talora

lo stesso abbia un interesse contrario. La giurisprudenza ritiene configurabile,

in capo al creditore, un dovere di cooperazione all’adempimento ponendo in

essere tutte quelle attività, rispetto a quanto dovuto dal debitore, necessarie

perché quest’ultimo possa realizzare l’obiettivo cui è finalizzato il singolo

rapporto obbligatorio.

senza legittimo motivo,

Qualora, il creditore rifiuti di ricevere l’adempimento

offertogli dal debitore, oppure, trascuri di compiere gli atti preparatori per

offerta

ricevere la prestazione, il debitore può, mediante della prestazione,

mora credendi

costituirlo in mora: c.d. .

L’offerta, consistente nella dichiarazione del debitore di voler effettuare la

prestazione dovuta e così liberarsi dalla propria obbligazione, può essere:

solenne

a. , quando è compiuta da un pubblico ufficiale:

dazione di denaro, titoli di credito

se oggetto dell’obbligazione è la

o o cose mobili da consegnare al domicilio del creditore, occorre che

il pubblico ufficiale porti con sé i beni, in modo che possa essere

offerta reale

eseguito il pagamento: c.d.

l’oggetto diverso

se della prestazione è da quello appena indicato,

o per intimazione

l’offerta si fa a ricevere la prestazione in un

determinato tempo e luogo, oppure a predisporre quanto

necessario per rendere possibile la prestazione. L’offerta per

intimazione deve essere effettuata mediante atto notificato al

creditore nelle forme prescritte per gli atti di citazione (artt.1209,

offerta per intimazione

1216, 1217 c.c.): c.d.

secondo gli usi

b. : effettuata con l’osservanza di prassi generalizzata e

stabilmente seguite in un determinato luogo con riferimento ad un

determinato tipo di affari

In ogni caso, per essere idonea a costituire in mora il creditore, l’offerta deve

totalità

comprendere la della prestazione dovuta. L’offerta è rivolta a sollecitare

il creditore a prestare la necessaria cooperazione all’adempimento. Se il

creditore accetta la prestazione, l’obbligazione si estingue. Se invece non

l’accetta senza legittimo motivo, il creditore dovrà senz’altro ritenersi costituito

offerta solenne,

in mora: in caso di dal giorno dell’offerta stessa, se questa è

successivamente dichiarata valida con sentenza passata in giudicato; in caso di

offerta secondo gli usi, dal giorno in cui sono stati eseguiti il deposito o la

consegna al sequestratario, se successivamente dichiarati validi con sentenza

passata in giudicato.

Va evidenziato che, tra gli effetti della mora del creditore, non vi è quello

dell’estinzione dell’obbligazione. Se intende liberarsi da essa, il debitore deve

altresì procedere: beni mobili,

1. se l’obbligazione ha ad oggetto la consegna di al loro

deposito l’obbligazione si estingue se il deposito è accettato dal

creditore o, in difetto, quando lo stesso è dichiarato valido con sentenza

passata in giudicato beni immobili,

2. se l’obbligazione ha invece ad oggetto la consegna di alla

consegna ad un sequestratario

loro nominato dal tribunale 

l’obbligazione si estingue dal momento in cui l’immobile è consegnato al

sequestratario, sempre che il sequestro venga dichiarato valido con

sentenza passata in giudicato facere.

Il codice nulla dice in ordine alle obbligazioni aventi ad oggetti un Si

ritiene che le stesse si estinguano secondo le regole dettate per l’ipotesi di

impossibilità temporanea della prestazione: si estinguono, cioè, nel momento

in cui il debitore non può più essere tenuto ad eseguire la prestazione o il

creditore non ha più interesse a conseguirla. offerta non formale.

Non vale a costituire in mora per il creditore la c.d. Essa

mora debendi.

vale semplicemente ad evitare la

2. I MODI DI ESTINZIONE DIVERSI DALL’ADEMPIMENTO

LA COMPENSAZIONE reciproci,

Quando tra due persone intercorrono rapporti obbligatori nel senso

creditore debitore altro

che il soggetto in un rapporto è, al tempo stesso, in un

rapporto, sempre nei confronti della medesima controparte, i due rapporti

possono estinguersi senza bisogno di procedere ai rispettivi adempimenti:

compensazione.

mediant

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A.A. 2020-2021
365 pagine
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SSD Scienze giuridiche IUS/01 Diritto privato

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher Nicole210 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto privato e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli studi "Carlo Bo" di Urbino o del prof Morozzo della Rocca Paolo.