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➜ART
formalità prescritte dalla legge vale come scrittura privata se vi è la sottoscrizione delle parti, fenomeno che prende il
nome di conversione formale.
Scrittura privata: documento sottoscritto dal suo autore o dai suoi autori, non è necessario che la scrittura provenga
da chi poi sottoscrive cioè rma ma è necessaria e su ciente la rma che deve essere fatta a mano dal soggetto,
non è necessario che la scrittura sia fatta a mano. Nel testamento invece si richiede la ologra a cioè deve essere
scritto per intero a mano dal testatore e datato e sottoscritto dal testatore. Strumento che è stato inventato
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dall’ordinamento per attribuire ad un soggetto la paternità ideologica di un certo scritto, chi sottoscrive se ne
assume la paternità.
E cacia probatoria scrittura privata: ART 2702(imparo) stabilisce che la scrittura privata fa piena prova, no a
querela di falso, della provenienza delle dichiarazioni da chi l’ha sottoscritta, se colui contro il quale la scrittura è
prodotta ne riconosce la sottoscrizione.
Ha e cacia di prova legale, no a querela di falso, della provenienza delle dichiarazione dal sottoscrittore cioè del
fatto che il sottoscrittore è l’autore del documento in due ipotesi: la prima riguarda scrittura privata semplice e si ha
quando la scrittura prodotta in giudizio da chi ha interesse a provare un certo fatto giuridico viene riconosciuta dalla
controparte cioè dalla parte contro la quale la scrittura è prodotta, la sottoscrizione viene riconosciuta.
Se c’è una controversia tra Tizio e Caio e Caio riconosce che la rma è sua allora scatta l’e cacia di prova legale
della scrittura privata.
Seconda ipotesi riguarda scrittura privata legalmente riconosciuta, si divide in due sotto ipotesi: la prima è scrittura
privata con sottoscrizione giudizialmente veri cata, si realizza quando per e etto del disconoscimento della
sottoscrizione da parte di colui contro il quale la scrittura è prodotta (quindi Caio dice che non è la sua rma)
promuove una veri ca della sottoscrizione che si conclude in senso positivo cioè in giudizio si veri ca la validità
della rma. Seconda sotto ipotesi è la scrittura privata autenticata da notaio ART 2703 stabilisce che si ha per
riconosciuta la sottoscrizione autenticata da notaio e l’autenticazione consiste nell’attestazione da parte del notaio
che la sottoscrizione è stata posta in sua presenza quindi notaio attesta identità del sottoscrittore, Caio rma alla
presenza di un notaio che attesta che è lui a rmare. Questa fa piena prova anche della data e del luogo perché
notaio a erma anche giorno e luogo.
Ci può essere querela di falso, non quando la sottoscrizione non è autentica perché il rimedio è disconoscere la
sottoscrizione e scrittura privata non ha e cacia di prova legale a meno che la controparte promuova la veri ca
della sottoscrizione.
Quando la rma è autentica ma è il testo a non esserlo si parla di falsità materiale per contra azione e quindi si può
promuovere querela di falso per dimostrare che la scrittura è falsa.
La falsità della sottoscrizione richiede la querela di falso cioè che si provi che il notaio ha attestato falsamente
l’identità del sottoscrittore(perché c’è scrittura privata autenticata da notaio).
La scrittura privata autenticata comporta vantaggi in parte paragonabili a quelli dell’atto pubblico, anzitutto perché
ha una data certa anche verso i terzi mentre quella semplice non ce l’ha, inoltre perché è titolo idoneo a trascrizione,
titolo esecutivo con riguardo alle obbligazioni di somme di denaro in esse contenute.
La data della scrittura privata semplice non è certa rispetto a terzi e infatti l’ART 2704 stabilisce che la data è certa
riguardo ai terzi solo dal giorno in cui la scrittura è stata registrata o dal giorno della morte o sopravvenuta
incapacità sica di chi l’ha sottoscritta o dal giorno in cui il contenuto della scrittura è stato riprodotto in un atto
pubblico.
(In ne il codice dell’amministrazione digitale distingue il documento informatico nell’ambito di questo disciplina varie
tipologie di rma elettronica o digitale e prevede l’equivalenza tra determinate rme elettroniche e la rma
autografata, accanto al documento cartaceo può esserci quello informativo con rma elettronica).
Dopo aver parlato della forma ad sustantiam parliamo della forma ad probationem cioè per la prova.
È prevista talvolta dalla legge per determinati tipi contrattuali, ad ex. ART 1888 per il contratto di assicurazione,
ART 1967 per contratto di transazione, il primo stabilisce che contratto di assicurazione deve essere provato per
iscritto, contratto può essere stipulato dalle parti in una qualsiasi forma, non necessariamente scritta. Tuttavia a
questi contratti si applica un regime speciale dal punto di vista probatorio, contratti non possono essere provati per
testimoni o per presunzioni se non nel caso di smarrimento incolpevole del documento contrattuale, ART 2725. A
di erenza di quelli formali, possono essere provati per confessione e giuramento.
L’ART 1352 prevede la forma convenzionale ad sustantiam cioè ammette che le parti con un patto scritto si
vincolino qualora in futuro dovessero stipulare un determinato contratto a farlo in forma scritta quindi non solo la
legge può essere fonte di oneri formali ma anche l’autonomia negoziale dei privati, l’inosservanza di questa forma
determinata la nullità del contratto per mancanza della forma richiesta dalle parti e non dalla legge.
Regolamento contrattuale: insieme delle regole che il contratto pone alle parti, contratto è fonte di regole
impegnative per le parti. ART 1374 secondo cui il contratto obbliga le parti non solo a quanto è nel medesimo
espresso ma anche alle conseguenze che ne derivano secondo la legge o in mancanza secondo gli usi e l’equità.
Contratto innanzitutto obbliga le parti a quanto è nel medesimo espresso, cioè a quanto le parti stesse tramite
accordo hanno stabilito. Le parti si accordano però anche su elementi non essenziali del contratto, arricchendolo
con clausole e possono anche introdurre elementi accidentali e cioè il termine e la condizione sospensiva di e cacia
o risolutiva di e cacia. ART 1374 contratto obbliga le parti non solo a quanto espresso nel medesimo ma anche a
tutte le conseguenze che ne derivano secondo la legge, in mancanza secondo gli usi e l’equità.
L’accordo non è l’unica fonte di regolamento contrattuale perché può darsi che le parti abbiano dimenticato o
ignorato aspetti salienti del regolamento contrattuale. Ecco che vi è l’integrazione del contratto, è una integrazione
suppletiva perché supplisce a una o più lacune del regolamento contrattuale. Vi è integrazione del regolamento
contrattuale in prima battuta tramite la legge, in mancanza gli usi e poi l’equità. Ad ex. compravendita di bene
mobile, dove va consegnato? Se le parti non lo hanno stabilito con una clausola e se il regolamento contrattuale
tace sul pro lo consegna della cosa, quel regolamento è integrato dall’ART 1510 stabilisce che in mancanza di patto
od uso contrario la consegna della cosa deve avvenire nel luogo dove questa si trovava al tempo della vendita
ovvero nel luogo dove il venditore aveva il suo domicilio o la sede dell’impresa.
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Se la legge non vi fosse, potrebbe subentrare come fonte l’uso praeter legem, inoltre potrebbe subentrare un uso
secundum legem quando la stessa norma di legge consenta di essere derogata da un uso, ad ex. 1510 in mancanza
di patto o di uso contrario.
Usi normativi e negoziali: i primi sono quelli ai quali si riferisce il 1374. I negoziali sono previsti all’ART 1340 secondo
cui le clausole d’uso si intendono inserite nel contratto se non risulta che non sono state volute dalle parti.
Usi integrano il regolamento contrattuale a prescindere da una lacuna cioè si inseriscono automaticamente nel
regolamento contrattuale se tali clausole sono comunemente usate dalle parti in contratti simili a quello di cui si
tratta e purché il contratto non li abbia espressamente esclusi, ad ex. uso di un datore di lavoro di attribuire ai propri
dipendenti la 14, una mensilità stipendiale aggiuntiva, un determinato imprenditore riconosce ai suoi dipendenti la
14, se così è la clausola attributiva al dipendente del diritto alla 14 si intende inserita in qualsiasi contratti di lavoro
che l’imprenditore stipuli con i suoi dipendenti a meno che non sia stata espressamente eclissa dal contratto stesso.
Uso negoziale non fonte del diritto Lennon richiede una ripetizione costante di un certo comportamento da parte
della generalità dei consociata ma basta che si osservato d una cerchia anche ristretta.
In mancanza di usi, si inserisce l’equità quindi se su un certo aspetto il contratto è lacunoso, il giudice se sorge una
controversia tra le parti circa quell’aspetto, crea la regola adatta al caso traendo ispirazione dall’equità che non è
una fonte del diritto ma un criterio di giudizio del fatto ispirato alla giustizia del caso concreto e cioè volto a
realizzare l’equo contemperamento dei contrapposti interessi delle parti. Non signi ca che il contratto debba essere
equo perché sono le parti a disporre liberamente dei propri interessi e quindi sono anche le parti a stabilire che cosa
è giusto per loro.
L’integrazione legale del contratto potrebbe essere suppletiva cioè supplire ad una lacuna e potrebbe anche essere
cogente che è antagonistica dell’autonomia privata perché limita l’autonomia, le scelte della parti, si manifesta
tramite norme di legge cogenti che disciplinano un determinato aspetto del contratto in un certo modo ritenuto dal
legislatore il più adatto a tutelare certi interessi. Ad ex. le locazioni commerciali che hanno ad oggetto immobili
destinati ad uso diverso dall’uso abitativo, quindi commerciale, turistico… hanno per scelta del legislatore una
durata minima di 6 anni e 9 se l’immobile è destinato all’esercizio di attività alberghiera e scaduti i 6 o 9 anni il
contratto si rinnova di altri 6 o 9. Ad ex. le parti stipulano una locazione commerciale e in punto di durata con una
clausola prevedono che abbia durata di 3 anni, no lacuna però hanno scelto una durata diversa da quella del
legislatore, fenomeno della integrazione cogente per cui la noma di legge si sostituisce di diritto alla norma