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MEMORIA).
Tre elementi fondamentali di una società: conferimenti e cioè ciascun socio entrando in società si obbliga a
partecipare alla formazione del patrimonio sociale con un conferimento di beni o in servizi, il conferimento segna la
misura della partecipazione del socio alla società. Di regola la partecipazione segna la misura nella quale il socio
partecipa agli utili ed è soggetto alle perdite della società. Il secondo elemento è l’esercizio in comune di una attività
economica, la società deve esercitare attività d’impresa in modo collettivo. Perché si parli di impresa non solo
bisogna produrre o scambiare servizi ma bisogna farlo con metodo economico cioè in modo tale che, in linea di
massima, i ricavi pareggino le perdite. L’ultimo elemento è lo scopo lucrativo cioè produrre ma anche dividere tra i
soci gli utili. Seconda distinzione è enti con scopo lucrativo, con scopo consortile e con scopo mutualistico.
Quelle con scopo lucrativo si suddividono in società di persone e società di capitali. Vige in materia societaria un
principio di tassatività dei tipi sociali, ART 2249. Questi tipi sono sei, tre corrispondono alle società di persone e tre
alle società di capitali. I primi tre tipi sono la società semplice(SS), società in nome collettivo(SNC) e società in
accomandita semplice(SAS). Gli altri tre tipi sono la società responsabilità limitata(SRL), società operazioni(SPA)e
società in accomandita operazioni(SAPA).
Società di persone e società di capitali di erenze: la prima riguarda l’autonomia patrimoniale dell’ente che nel caso
di società di persone è imperfetta mentre nel caso di società di capitali è perfetta. La società come ente collettivo ha
un suo patrimonio formato all’inizio con i conferimenti dei soci, dire di un determinato ente che ha autonomia
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patrimoniale signi ca dire che questo ente risponde con il proprio patrimonio a delle obbligazioni assunte dall’ente
stesso cioè dei debiti. Si tratta di un principio generale enunciato all’ART 2740 in combinato disposto con ART
2910(da imparare a memoria) stabilisce che il creditore per conseguire quanto gli è dovuto può far espropriare i beni
del debitore secondo le regole di procedura civile. Ogni società ha un proprio patrimonio con quello risponde
dell’adempimento delle sue obbligazioni, il problema è se delle obbligazioni sociali, la società risponda solo con il
suo patrimonio oppure in aggiunta con il patrimonio personale dei singoli soci. Si parla di autonomia patrimoniale
perfetta ed imperfetta. Le società che hanno una autonomia imperfetta come per la società semplice ART 2267
signi ca che per le obbligazioni sociali rispondono personalmente e solidalmente i soci che hanno agito in nome e
per conto della società, c’è un temperamento a questa regola ART 2268 secondo cui il socio richiesto del
pagamento di debiti sociali può domandare la preventiva escussione del patrimonio sociale indicando i beni sui quali
il creditore può agevolmente soddisfarsi. Ad ex. se Tizio è creditore della società gamma con tre soci che sono Caio,
Sempronio e Medio, Tizio può aggredire il patrimonio di Medio ma lui può far valere grazie al 2268 il bene cium
excussionis cioè purché indichi quali sono i beni della società gamma sui quali il creditore Tizio può soddisfarsi può
ottenere che prima Tizio escuta il patrimonio di gamma e solo se sarà insu ciente possa poi escutere anche il suo
personale.
Inoltre nella SS si pone un problema inverso cioè se la società deve rispondere dei debiti dei singoli soci, se il
singolo socio si indebita la società di cui faccio parte risponde dei miei debiti o no? Se è perfetta no, se è imperfetta
nella società semplice l’ART 2270 primo e secondo comma stabilisce che il creditore particolare del socio può far
valere i suoi diritti sugli utili spettanti al debitore, poi se i beni del socio non sono su cienti può chiedere la
liquidazione della quota del suo debitore, e quindi il socio cessa di far parte della società.
Nella SNC non è così perché i soci rispondono delle obbligazioni contratte dalla società ma il creditore particolare
del socio nché dura la società non può chiedere la liquidazione della quota del socio, ART 2305.
Nella SAS vige la distinzione tra soci accomandatari e soci accomandanti, i primi rispondono solidalmente ed
illimitatamente per le obbligazioni sociali, i secondi rispondono limitatamente alla quota conferita. Rispondere
solidalmente signi ca che qualunque dei debitori solidali può essere richiesto dal creditore di adempiere per la
totalità, ad ex. se il debito è mille e ciò sono due debitori solidali a questi può essere richiesto di pagare mille e non
solo 500.
Nelle società di capitali invece l’autonomia patrimoniale è perfetta perché delle obbligazioni sociali risponde sempre
e soltanto la società con il patrimonio sociale. In una società di capitali il socio rischia di perdere il valore del
conferimento perché questo compone il patrimonio. In una società di persone oltre a rischiare il conferimento rischia
anche di essere personalmente aggredito.
La seconda di erenza riguarda l’amministrazione perché nelle società di persone l’amministrazione spetta ai soci
che possono esercitare una amministrazione disgiuntiva o congiuntiva secondo le regole della SS ART 2257 e 2258.
Nelle società di capitali le funzioni amministrative si ripartiscono tra una assemblea di soci e amministratori
professionali che possono anche non essere soci.
Le società di persone sono organizzate sulla base di un intuitus personae cioè rapporto duciario tra le persone che
la compone, le società di capitali invece sono organizzate in funzione dei capitali e seguono regole diverse.
Terza distinzione tra enti privati è tra enti con personalità giuridica e privi di personalità giuridica. I primi sono società
di capitali, associazioni riconosciute, fondazioni; i secondi sono le associazioni non riconosciute e comitati.
La personalità giuridica per i secondi si acquista grazie ad un provvedimento di riconoscimento della personalità
emesso dalla pubblica autorità su istanza dell’ente interessato, l’istanza di riconoscimento si fa alla regione se l’ente
opera in un campo coincidente con le materie nelle quali le regioni hanno competenza legislativa ART 117 della
Costituzione e se l’ente è intenzionato ad operare sul territorio di quella regione, se invece l’ente opera in un campo
che non rientra nelle materie nelle quali le regioni hanno competenza legislativa e intende comunque operare su
territorio nazionale, l’istanza si fa alla prefettura che rappresenta lo Stato sul territorio. Il procedimento di
riconoscimento è disciplinato dal DPR e cioè decreto del presidente della Repubblica 361 del 2000 che prevede che
la prefettura veri chi il rispetto delle norme di legge per la costituzione dell’ente, la possibilità e la liceità degli scopi
da questo perseguiti e l’adeguatezza del patrimonio allo scopo perseguito. L’ente rilascia un documento di
riconoscimento e poi l’ente si iscrive nel registro delle persone giuridiche tenuto dalla regione o dalla prefettura.
(Sistemi di riconoscimento non concessori perché si ritiene che la pubblica autorità non abbia discrezionalità nel
dare o negare il riconoscimento, dovendo semplicemente veri care gli elementi detti prima; l’unico margine di
discrezionalità ci può essere nella veri ca della congruenza del patrimonio allo scopo.)
Per quanto riguarda le associazioni possono chiedere o no il riconoscimento. Se lo chiede e lo ottiene diventa una
associazione riconosciuta, se non lo chiede o non lo ottiene resta una associazione non riconosciuta. Per le
fondazioni il riconoscimento è necessario a nché l’ente si costituisca come tale.
(Nelle società di capitali il regime di riconoscimento è diverso, è normativo e cioè del tutto non concessorio perché
segue solo le regole di legge senza discrezionalità dell’autorità, la società che voglia istituirsi come società di capitali
fa istanza di riconoscimento presso l’u cio del registro delle imprese tenuto a livello locale presso ciascuna camera
di commercio e sorvegliato dal tribunale, se le condizioni richieste dalla legge per l’acquisto della personalità
giuridica sussistono, l’ente acquista la capacità giuridica e si costituisce come società di capitali, iscrizione
costitutiva perché in mancanza l’ente non può operare come società di capitali).
La personalità giuridica implica due di erenze: la prima è che gli enti con personalità giuridica hanno sempre
autonomia patrimoniale perfetta e gli enti senza personalità giuridica hanno una autonomia patrimoniale imperfetta,
ad ex. per le associazioni non riconosciute l’ART 38 stabilisce che gli associati che abbiano stipulato l’atto con il
quale è stata assunta l’obbligazione, hanno una responsabilità solidale per l’obbligazione assunta, priva del
bene cium escussionis che invece sussiste nella società semplice(ART 2268).
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Per i comitati l’ART 41 stabilisce che rispondono tutti i componenti che hanno agito in nome e per conto della
società. Sia nelle associazioni non riconosciute sia nei comitati, delle obbligazioni assunte personalmente dai
componenti l’ente non risponda, a somiglianza della SNC e a di erenza della SS.
La seconda di erenza riguarda pubblicità delle principali vicende relative all’ente. Se l’ente ha personalità giuridica,
una serie di dati come data dell’atto costitutivo, decreto di riconoscimento, denominazione dell’ente, la sede, durata,
le generalità degli amministratoti devono esseri menzionati nel registro delle persone giuridiche nel quale, al
momento del riconoscimento, l’ente viene iscritto. Si tratta di una pubblicità legale con funzione di opponibilità ai
terzi, la pubblicità rende questi dati conoscibili e quindi si deve presumere che chiunque li conosca per il fatto che
sono stati pubblicati, ogni modi ca di questi elementi come la variazione della sede o il cambio di amministratori
deve a sua volta essere pubblicizzata nel registro delle persone giuridiche per essere opponibile ai terzi, se non lo è
non potrà essere fatta valere quest