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La rescissione del contratto

La rescissione del contratto è un rimedio che si applica ai contratti conclusi in circostanze anomale tali da costringere uno dei contraenti ad accettare condizioni molto svantaggiose. Devono esserci due requisiti fondamentali, uno interno al contratto cioè un grave squilibrio economico che penalizza un contraente e ne avvantaggia un altro, e uno esterno al contratto che consiste nelle circostanze anomale entro cui il contratto viene fatto (possono essere di due tipi: uno stato di pericolo o uno stato di bisogno). Per l'operare del rimedio occorre che siano presenti entrambi.

Il contratto concluso in stato di pericolo è rescindibile quando ricorrono i seguenti requisiti:

  • una parte fa il contratto solo perché vi è costretta dalla necessità di salvare sé o altri dal pericolo attuale di un danno grave alla persona
  • la necessità creata dal pericolo è nota alla controparte e come risultato il contratto viene concluso a condizioni
interesse particolare. Nel caso dei contratti invalidi, il trattamento può variare a seconda del tipo di invalidità. Nel caso di nullità assoluta, il contratto è considerato nullo fin dall'origine e non produce alcun effetto giuridico. Le parti possono richiedere la dichiarazione di nullità del contratto e chiedere il ripristino dello stato delle cose antecedente alla stipula del contratto. Nel caso di nullità relativa, il contratto è valido fino a quando non viene dichiarato nullo da un giudice. Solo la parte lesa può richiedere la dichiarazione di nullità e chiedere il risarcimento dei danni subiti. Nel caso di annullabilità, il contratto è valido fino a quando non viene annullato da una delle parti. Solo la parte lesa può richiedere l'annullamento del contratto e chiedere il risarcimento dei danni subiti. È importante sottolineare che la nullità e l'annullabilità di un contratto possono essere dichiarate solo da un giudice, mentre le parti possono richiedere la risoluzione del contratto per inadempimento o per altre cause previste dalla legge. In conclusione, i contratti invalidi sono soggetti a un trattamento specifico a seconda del tipo di invalidità. È sempre consigliabile consultare un avvocato specializzato in diritto contrattuale per valutare la validità di un contratto e per prendere le giuste misure legali in caso di invalidità.

interesse particolare: questa differenza di fondamento spiega le differenze di trattamento giuridico dei due rimedi. Di regola, la nullità può scattare in una serie di casi, mentre l'annullabilità scatta solo nei casi tipici previsti dalla legge. Le differenze di trattamento giuridico dei contratti nulli e annullabili riguarda quattro aspetti: la legittimazione ad attivare il rimedio, la prescrizione del diritto di attivarlo, il recupero del contratto difettoso, le conseguenze dell'applicazione del rimedio.

Una prima differenza riguarda l'individuazione di chi ha il diritto di far valere l'invalidità del contratto: il rimedio della nullità può essere invocato da chiunque vi abbia interesse: sia l'una e l'altra parte, sia un terzo che può ricavare un vantaggio giuridico. Inoltre può essere applicato d'ufficio dal giudice. L'annullabilità può essere invocata solo dalla parte nel

cui interesse la legge lo prevede (l'incapace, chi ha commesso l'errore, chi è stato ingannato); non può invocarlo l'altra parte, né un terzo: non può applicarlo il giudice d'ufficio. Ci sono tuttavia eccezioni: da un lato l'annullabilità assoluta, in cui il rimedio può essere invocato da chiunque vi abbia interesse (il contratto dell'interdetto legale), dall'altro la nullità relativa, in cui la nullità può farsi valere solo da una delle parti (quando derivano dalla violazione di norme imperative poste a tutela di una determinata categoria di contraenti -> nei contratti bancari). La prescrizione del diritto di invocare l'invalidità; anche su questo abbiamo una contrapposizione. Il diritto di far accertare e dichiarare dal giudice la nullità è imprescrittibile, per agevolare al massimo la scoperta dei contratti nulli. Peraltro, gli effetti pratici della regola possono

Essere neutralizzati in due modi: 1) perché resta soggetta a prescrizione l'azione del contratto nullo, e inoltre per l'operare dell'usucapione (non lo porta a riavere la proprietà della cosa venduta, se questa nel frattempo è stata posseduta da qualcuno per il tempo necessario a usucapirla). Invece l'azione per far valere l'annullabilità del contratto si prescrive in cinque anni. Si prescrive l'azione, ma non si prescrive l'eccezione di annullabilità (ad esempio se il bene non è stato pagato 6 anni dopo, Y può paralizzare questa pretesa opponendogli che essa si fonda su un contratto annullabile).

Una terza differenza riguarda la possibilità o meno di convalidare il contratto invalido, rendendolo valido: il contratto viziato da nullità non può diventare valido: la convalida non è ammessa. Un'eccezione è prevista per la donazione nulla, che può essere convalidata.

All'opposto della nullità, nei casi di annullabilità la regola è che il contratto può essere convalidato. La convalida è un atto unilaterale ricettizio, che rende il contratto valido e recupera pienamente i suoi effetti. Ha queste caratteristiche: può compierla solo la parte legittimata a invocare l'annullabilità, la parte legittimata deve manifestare la volontà di convalidare (attraverso la convalida espressa o tacita). Quando il contratto è annullabile per errore, c'è un altro modo per salvarlo: l'annullamento non può essere pronunciato, se la parte non in errore offre di eseguire il contratto alle condizioni che aveva in mente la parte in errore. Questi meccanismi riflettono il principio generale di conservazione degli atti, per cui l'ordinamento favorisce il salvataggio degli atti di autonomia privata. E' vero che il contratto nullo non si può convalidare, tuttavia èpossibile un certo recupero di essi attraverso la conversione, in base al contratto nullo può produrre gli effetti di un contratto diverso. Ciò può accadere a due condizioni: il contratto nullo deve avere i requisiti di forma e sostanza, deve risultare che le parti avrebbero voluto il contratto diverso, se avessero saputo della nullità del contratto. Quando è nulla una singola clausola del contratto, la nullità è solo parziale, cioè elimina dal regolamento contrattuale solo la clausola direttamente colpita; ma può diventare totale, e determinare la nullità dell'intero contratto, se risulta che i contraenti non lo avrebbero concluso senza quella parte. Può tuttavia accadere che il contratto resti in piedi, anche se la clausola è essenziale; ciò si verifica quando le clausole nulle sono sostituite di diritto da norme imperative, e cioè quando opera il meccanismo della sostituzione automatica.

conseguenze dell'invalidità fra le parti; nei rapporti interni fra le parti, i due rimedi hanno un trattamento tendenzialmente omogeneo: sia la sentenza con cui il giudice dichiara che il contratto è nullo, sia quella con cui lo riconosce annullabile, operano retroattivamente: ciò significa che il contratto invalido si considera, fin dal principio, incapace di produrre effetti, e quindi è come se i suoi effetti non fossero mai prodotti.

La regola per cui nullità e annullamento retroagiscono fra le parti conosce però alcune eccezioni: una riguarda il contratto nullo per violazione del buon costume (il contraente che vi ha dato esecuzione non può ripetere la prestazione fatta), un'altra riguarda l'annullamento per incapacità (l'incapace non è tenuto a restituire all'altro contraente la prestazione ricevuta), e infine una terza eccezione riguarda entrambi i tipi di invalidità: la nullità e

l'annullamento del contratto di lavoro non opera retroattivamente, perché gli effetti del contratto sono salvi per il periodo in cui il rapporto ha avuto esecuzione, e quindi il lavoratore conserva il diritto alla retribuzione. Le conseguenze dell'invalidità rispetto ai terzi: la nullità del contratto è sempre opponibile ai terzi, si può dire che la nullità opera retroattivamente sia fra le parti, sia verso i terzi (A che vende una cosa a B, che successivamente vende a X; viene dichiarata nulla). Invece l'annullamento del contratto è inopponibile ai terzi (opera retroattivamente fra le parti, ma non rispetto ai terzi). Risulta eccezionalmente opponibile ai terzi solo se: il terzo è in mala fede, se il terzo ha acquistato a titolo gratuito e se dipende da incapacità legale. La sentenza con cui il giudice riconosce la nullità del contratto è una sentenza dichiarativa, mentre quella con cui il giudice annulla.il contratto annullabile è una sentenza costitutiva. Il trattamento giuridico della rescissione si avvicina a quello dell'annullabilità: come l'azione di annullamento, anche quella di rescissione; può essere proposta solo dalla parte protetta, è soggetta a prescrizione (un anno dal contratto), ma a differenza dell'annullabilità qui si prescrive anche l'eccezione. Un altro dato in comune: gli effetti fra le parti cadono, ma se il contratto è stato concluso in stato di pericolo, il giudice può assegnare un compenso all'altra parte per l'opera prestata. Invece la rescissione non è opponibile ai terzi. Con la nullità la rescissione ha in comune che il contratto rescindibile non può essere convalidato (salvo modificazione del contratto tale da eliminare lo squilibrio economico). Risoluzione del contratto, e altri rimedi Risoluzione significa scioglimento: con la risoluzione, il contratto si scioglie; esiscioglie (liberando le parti dal vincolo) per qualche difetto di funzionamento che sopravviene dopo la conclusione del contratto. La fondamentale differenza che esiste fra la risoluzione e le impugnazioni: le impugnazioni reagiscono a difetti originari, che viziano il contratto fin dall'inizio, la risoluzione invece riguarda contratti che nascono senza vizi. Essa reagisce a difetti sopravvenuti, che toccano non il contratto come atto, ma il contratto come rapporto contrattuale generato dall'atto: ed è il rapporto contrattuale che viene sciolto con la risoluzione, non l'atto. La risoluzione non è l'unico meccanismo che determina lo scioglimento del contratto (si giunge con il mutuo dissenso, recesso unilaterale, con la condizione risolutiva). La risoluzione ha qualcosa in comune con l'annullabilità e la rescissione: serve a proteggere l'interesse particolare di uno dei contraneti. Le cause generali di risoluzione sono tre: l'inadempimento.Un contraente non riceve la prestazione attesa, per causa imputabile all'altro contraente, l'impossibilità s
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Publisher
A.A. 2020-2021
71 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/01 Diritto privato

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher lorenzoloru42 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto privato e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Pisa o del prof Bargelli Elena.