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Diritto privato

Capitolo 1

Il diritto privato si occupa di fenomeni della vita economico-sociale, delle organizzazioni create per obiettivi comuni a più persone che il singolo individuo non sarebbe capace di realizzare agendo in modo isolato, di associazioni, fondazioni, società, assemblee, amministratori. Si occupa di debiti e di crediti, dei beni e del loro uso, dei contratti, dei danni, delle attività economiche organizzate, della famiglia e delle successioni per causa di morte. Insomma, il diritto privato ricopre gran parte dei lati della nostra vita, privata e non. Il diritto privato si occupa quindi di regolare tali fenomeni, e cioè cerca di indirizzare i comportamenti degli uomini coinvolti in tali fenomeni, in un senso che sia socialmente desiderabile e quindi di indirizzare i comportamenti umani verso conseguenze socialmente desiderabili. Ossia il diritto privato, cerca di tutelare gli interessi degli individui, e di risolvere i conflitti che tra questi possono nascere, e se possibile anche prevenirli. Tale funzione di risoluzione dei conflitti è molto importante, proprio perché evita che le persone facciano giustizia da sole, e così assicura la pace sociale; senza tale funzione del diritto privato, la società sarebbe sennò disordinata e violenta. Tale forma di diritto viene detta "diritto oggettivo", inteso come complesso sistema di norme giuridiche che regolano la vita privata; ma esiste anche un’altra forma di diritto, quella che viene chiamata "diritto soggettivo", ossia il potere di azione o pretesa che uno ha verso qualcun altro, complesso di poteri che l’ordinamento (e quindi il diritto oggettivo) riconosce al singolo, il quale, in quanto titolare del diritto può esercitare la pretesa che gli altri soggetti si astengano dal turbarne il libero esercizio. Fra i due termini c’è una connessione molto stretta, poiché i diritti soggettivi dipendono dal diritto oggettivo, che stabilisce quali sono e a chi spettano.

Per svolgere i suoi compiti, il diritto privato influisce sul comportamento umano attraverso la norma giuridica, strumento di fondamentale importanza. La norma giuridica funziona attraverso la combinazione di due elementi fondamentali: regola e sanzione. Una regola di condotta indirizzata agli uomini per orientarne il comportamento nel senso desiderato, ed una sanzione conseguenza derivata dalla violazione della regola. In alcuni casi la sanzione serve a ripristinare l’interesse leso, cancellando l’effetto indesiderato prodotto dalla violazione della regola (ruolo satisfativo, poiché soddisfa colui che è stato danneggiato), in altri serve a compensare la vittima della violazione con qualcosa che non ripristina l’interesse leso, ma semplicemente lo sostituisce con un surrogato di valore economico equivalente (ruolo compensativo), e in altri ancora a colpire un comportamento riprovevole attraverso una sanzione che a valore preventivo (ruolo punitivo).

L’insieme delle norme giuridiche che organizzano la vita di una determinata società, viene chiamato ordinamento o sistema giuridico, e ha valore fondamentale per regolare la vita sociale ed economia di una determinata società. L’applicazione della norma implica dunque l’incrocio fra un dato empirico (cosa è successo nella realtà) e un dato giuridico (che cosa prevede la norma in tal caso). Le norme infatti, rispettano il principio di generalità ed astrattezza; generalità in quanto indirizzate a una moltitudine indeterminata di destinatari e non ad un determinato individuo o ad un gruppo di individui specifico, e astratte in quanto applicabili a un numero indeterminato di situazioni concrete, applicabili a qualsiasi soggetto che incappa in tale situazione giuridica, e vi è quindi una ripetibilità sempre valida ed imparziale. La situazione concreta viene in evidenza nel momento in cui la norma va applicata, e quindi nel momento in cui l’evento accaduto nella realtà (fattispecie concreta) combacia con quanto previsto dalla norma (fattispecie astratta). L’interpretazione delle norme giuridiche è l’attività volta ad identificare il giusto significato delle parole, e dei loro collegamenti sintattici, che la norma usa per descrivere la fattispecie astratta (è quel fenomeno che interpreta l’enunciato linguistico della norma). Tale attività viene svolta da un legislatore che segue determinati criteri (sempre esplicitati in altre norme volte a regolare proprio tale fenomeno), e che attraverso criteri letterari e logici, e privo di una qualsiasi soggettività, da un significato a quella norma, e a ciò che essa conteneva, interpretata.

Analogia principio per il quale è possibile applicare ad un caso per cui non è prevista nessuna noma che ne regoli la materia; ciò avviene attraverso l’applicazione di una norma che regola un caso simile o di materia analoga.

Capitolo 2

Le fonti del diritto sono i fattori capaci di creare norme giuridiche in un dato ordinamento giuridico; creando norme giuridiche, esse permettono al diritto di rinnovarsi, e così adeguarsi alle condizioni e alle esigenze della vita sociale, che cambiano continuamente. Questo rinnovamento deve però avvenire in modo ordinato e controllabile, ed è per questo che le fonti del diritto rispondono anche a questa esigenza: definire chi è abilitato a creare norme giuridiche, e in che modo deve procedere. Nel nostro ordinamento, vale il principio di pluralità di fonti: non esiste un solo tipo di fonte del diritto, ma ne esistono tanti tipi diversi, create da autorità diverse; prima di tutto ci sono le fonti costituzionali, poi le fonti primarie e infine le fonti secondarie. Tali fonti vengono definite fonti scritte, e la loro caratteristica è infatti proprio quella di poter essere facilmente conoscibile, ma ne esistono altre, dette fonti non scritte, cui individuazione diventa quindi più complessa. Le consuetudini rientrano in tali fonti non scritte, poiché norme, azioni sociali e morali radicate in una determinata società, e che non hanno bisogno di avere un enunciato linguistico scritto, poiché comunemente assimilata ed accettata dagli individui di loro spontanea volontà. Le fonti scritte del diritto privato sono invece: il codice civile (principale fonte del diritto privato anche se dal punto di vista della gerarchia delle fonti è posta al medesimo piano delle fonti primarie e quindi delle leggi di rango ordinario) e la costituzione.

Si dice codice il testo normativo complesso che raccoglie l’insieme delle norme relative a una determinata materia. Il codice civile italiano è preceduto dalle disposizioni sulla legge in generale (o preleggi) che riguardano le fonti del diritto, l’efficacia delle norme, i criteri per la loro interpretazione. Gli articoli vanno da 1 a 2969 e il codice a sua volta è suddiviso in sei libri: il primo libro è intitolato "Delle persone e della famiglia", il secondo "Delle successioni", il terzo "Della proprietà", il quarto "Delle obbligazioni", il quinto "Del lavoro" e il sesto "Della tutela dei diritti".

L’armonizzazione internazionale del diritto privato è l’esigenza di superare le differenze dei diritti privati nazionali in favore di un diritto uniforme, attraverso convenzioni internazionali, ossia testi normativi stipulati tra più Stati aderenti e cui norme vengono direttamente assimilate. Lex mercatoria riguarda i rapporti internazionali commerciali abituali che formano corpi di regole non scritte.

Capitolo 3

Le situazioni giuridiche sono quelle situazioni soggettive (e cioè appartenenti a soggetti) che esprimono il modo in cui le norme regolano le possibilità dei soggetti, in conformità con la graduatoria stabilita fra i loro confliggenti interessi. Il soggetto cui appartiene una determinata situazione giuridica si chiama "titolare" di essa. Le situazioni giuridiche possono essere di due fondamentali tipi: le situazioni giuridiche attive, ossia quelle che esprimono la prevalenza dell’interesse del titolare, sull’interesse di altri soggetti, e quindi sono quelle situazioni o diritti soggettivi cui nessun altro individuo può intaccare ed invadere e che possono essere fatti valere su tutti, quelle situazioni che fa prevalere l’interesse del titolare ad usarla, rispetto all’analogo interesse di qualcun’altro (è tale ad esempio la situazione di proprietà, cosi come quella di diritto personale di una cosa come nel caso dell’inquilino); le situazioni giuridiche passive invece sono l’opposto, e sono quindi quelle situazioni che esprimono la subordinazione dell’interesse del titolare rispetto all’interesse di altri soggetti, cui si dà prevalenza. Tutti quelli che non hanno la proprietà né qualcun’altra situazione giuridica attiva su di una cosa, hanno il dovere di rispettare la proprietà altrui, e quindi la situazione giuridica attiva altrui: la loro è una azione passiva.

Il diritto soggettivo è la più importante situazione giuridica attiva, poiché si pone come potere di agire nel proprio interesse, o di pretendere che qualcun altro tenga un determinato comportamento nell’interesse del titolare del diritto (ad esempio la proprietà, il credito, l’onore); il contenuto dei diritti soggettivi corrisponde al tipo di poteri che essi danno ai titolari e al tipo di interessi che gli consentono di realizzare. Tutti i diritti soggettivi hanno un elemento in comune, quello per cui qualsiasi diritto soggettivo riserva al suo titolare uno spazio di autonomia giudiziaria, e quindi di giudizio e di decisione, entro il quale il titolare è libero di valutare quale sia il proprio interesse e quale il modo migliore di perseguirlo (il proprietario di un bene quale un immobile può decidere personalmente e liberamente di sfruttare tale proprietà come meglio pensa, allocandola ad esempio, vendendola o semplicemente anche regalandola). I diritti soggettivi possono essere suddivisi in: diritti soggettivi pubblici (affermati dalla costituzione stessa), che attribuiscono al titolare poteri che gli consentono di incidere sull’organizzazione politica attivamente (diritto di voto, libertà di pensiero, di associazione etc.), in diritti soggettivi privati, che riguardano invece i poteri e interessi del titolare che non toccano l’organizzazione politica e quindi pubblica della società (diritto di proprietà, diritto di credito, diritto all’onore etc.).

Una seconda distinzione riguarda il tipo di interesse servito dal diritto soggettivo: i diritti patrimoniali sono quelli che procurano al titolare utilità di natura economica, mentre i diritti non patrimoniali procurano invece un’utilità non economica, ma morale o ideale o comunque attinente alla sfera personale. Una terza distinzione riguarda il tipo di poteri dati al titolare per realizzare o proteggere il suo interesse: i diritti assoluti sono quelli che il titolare può far valere nei confronti non solo di qualche soggetto particolare, ma anche di tutti gli altri soggetti, i quali hanno una corrispondente situazione passiva di dovere ed obbligo (proprietà, art. 382 C.C.), mentre i diritti relativi sono quelli che il titolare può far valere solo nei confronti di qualche soggetto determinato, ossia quel soggetto o quei soggetti verso il quale grava la corrispondente situazione passiva di obbligo verso il titolare (ad esempio diritto di credito con l’inquilino, diritto di dare e di ricevere, rapporto collaborazione tra creditore di denaro o di una prestazione e il suo debitore).

Un’altra distinzione ha a che fare con le modalità dei poteri che formano il contenuto del diritto: i diritti disponibili sono quelli che il titolare può liberamente trasferire o autolimitare o addirittura cancellare (come regola sono diritti disponibili tutti i diritti patrimoniali), mentre i diritti indisponibili sono quei diritti che il titolare non può liberamente trasferire, autolimitare o cancellare, poiché esistono valori ed interessi così importanti per la persona umana che una loro menomazione, fosse anche per volontà della persona stessa, sarebbe inammissibile (accade in generale con i diritti non patrimoniali, ma può verificarsi anche per certi diritti patrimoniali). Infine, vi è anche il diritto potestativo, ossia il potere di incidere sulle situazioni soggettive altrui senza che il titolare della situazione incisa possa impedirlo (il diritto ad esempio di dare le dimissioni).

C’è poi il problema di impedire che il titolare del diritto lo eserciti, nel proprio interesse, in modo contrastante con altri interessi meritevoli di tutela. Bisogna quindi fare subito una distinzione tra due concetti, quello di abusare del proprio diritto e quello di superare i limiti del proprio diritto. Quando le norme dicono che il titolare di un diritto può, nell’esercizio di esso, fare determinate cose e azioni, ma che non ne può fare una specifica, e nonostante ciò egli la fa lo stesso, il titolare non sta semplicemente abusando del suo diritto, ma ne sta superando addirittura i limiti. Un problema di abuso può invece avvenire quando un soggetto fa qualcosa o intraprende azioni previste direttamente dalle norme, ma in circostanze tali, che questo suo comportamento danneggia in modo irragionevole un altro interesse meritevole di tutela. La facoltà è il riconoscimento di un diritto al suo titolare, e quindi il riconoscimento di tenere un determinato comportamento, che è compreso nel contenuto del diritto e che non si esaurisce.

Passiamo ora alle situazioni giuridiche passive: quelle del soggetto il cui interesse viene sacrificato all’interesse del titolare di una corrispondente situazione attiva. È una situazione passiva di dovere, che vieta di tenere comportamenti capaci di ledere il diritto soggettivo altrui, e in particolare quel tipo di diritto soggettivo che si definisce assoluto. È così una situazione che ha carattere generale, nel senso che grava su tutti i soggetti diversi dal titolare del diritto (tutti hanno ad esempio il dovere di non danneggiare la proprietà altrui) e carattere negativo poiché impone al soggetto di non fare qualcosa. L’obbligo è la situazione passiva consistente in un vincolo imposto dall’azione del titolare, nell’interesse di chi ha un diritto soggettivo rivolto direttamente ed esclusivamente verso di lui (diritto di credito ad esempio); il titolare dell’obbligo si chiama obbligato, o debitore. L’obbligo ha quindi carattere individuale, poiché grava su un soggetto determinato. La soggezione è la situazione passiva corrispondente al diritto potestativo; grava su chi si trova esposto al diritto potestativo di altri, e quindi a subire modifiche di qualche propria situazione giuridica, senza poterlo impedire.

Consideriamo infine la responsabilità, situazione del soggetto esposto a subire le conseguenze, svantaggiose per lui, previste dalle norme in relazione a qualche suo comportamento o posizione; la responsabilità è dunque la situazione di chi, avendo commesso un illecito, è esposto a subire la sanzione conseguente, consistente essenzialmente nell’obbligo di risarcire il danno causato dal suo illecito. Ma la situazione di responsabilità ha confini più ampi, perché può venire a gravare anche su qualcuno che non ha violato nessuna regola e perciò non ha commesso nessun atto illecito (ad esempio un mio amico che ha investito un pedone con la mia macchina prestata, o la professoressa in caso se quel pedone fosse proprio un alunno a cui avrebbe dovuto badare con maggiore attenzione). L’onere è invece la situazione di chi deve tenere un determinato comportamento, se vuole avere la possibilità di utilizzare qualche sua situazione attiva, come ad esempio per chi compra una cosa e poi scopre che è difettosa, quest’ultimo dovrà infatti denunciare il difetto entro otto giorni dall’acquisto di tale cosa, poiché se non lo fa, la legge non gli consentirà di far valere e di far esercitare il suo diritto ad avere una garanzia.

Esiste quindi sempre un collegamento fra una situazione attiva ed una passiva; tale relazione viene definita con il termine rapporto giuridico. I titolari delle situazioni attive e passive si chiamano "parti" e "controparti" del rapporto; un rapporto giuridico può essere di tipo semplice, ma spesso anche di tipo complesso, ossia quando a ciascuna delle parti interessate fa capo non una singola situazione, bensì un insieme di situazioni diverse, attive e passive, collegate fra loro.

Capitolo 4

La situazione giuridica possono anche essere definite come la posizione di un soggetto nell'ambito di un rapporto (sposato o divorziato ad esempio, proprietario di un usufrutto, creditore o debitore) oppure la relazione di un soggetto con un oggetto (proprietà su di un bene quale un immobile). Continuamente nascono nuove situazioni giuridiche, e le situazioni esistenti si modificano o si estinguono. Viene qui in gioco il concetto di effetti giuridici: che sono i mutamenti che si producono nelle situazioni giuridiche dei soggetti; a seconda del tipo di mutamento che si produce, gli effetti possono consistere nella creazione, modificazione o estinzione di situazioni giuridiche. Ciò che produce tali effetti giuridici, e quindi la causa che li determina, si definisce fattispecie giuridica. Fattispecie giuridica concreta è quell’evento o causa che provoca un cambiamento (effetto giuridico della norma) o una creazione di una situazione giuridica nella realtà, mentre fattispecie giuridica astratta è quell’evento o causa descritta dalla norma stessa e che prevede la creazione, modificazione o estinzione di una situazione giuridica possibile o, anche di possibili sanzioni.

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Scienze giuridiche IUS/01 Diritto privato

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher Federico19997 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto privato e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Pisa o del prof Bargelli Elena.
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