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Il vincolo contrattuale

Una volta concluso, il contratto getta un vincolo sopra le parti, nel senso che esse non possono più sottrarsi ai suoi effetti. È il principio espresso dall'antica formula pacta sunt servanda (i patti devono essere rispettati) e che l'ordinamento richiama tramite l'art. 1372, per cui il contratto ha forza di legge tra le parti. Questo principio riceve senso da un altro principio: quello del contratto come atto di volontà e di autonomia, ovvero della libertà contrattuale.

La liberazione dal vincolo contrattuale

Il principio appena visto non è un principio rigido, per cui non è vero che le parti non possono in alcun modo sottrarsi al vincolo contrattuale. In diverse ipotesi il vincolo contrattuale può essere sciolto. Esistono una serie di casi in cui la legge permette alle parti di sottrarsi dal vincolo contrattuale: possono applicarsi rimedi contrattuali che hanno il

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compito di far emergere il difetto del contratto e di conseguenza cancellarne gli effetti. Esistono poi altri casi in cui le parti possono sottrarsi al vincolo benché il contratto non sia difettoso: sono i casi di mutuo dissenso e recesso contrattuale.

Il mutuo dissenso

Il mutuo dissenso è l'accordo con cui le parti di un contratto decidono di scioglierlo, cancellandone gli effetti. Si chiama anche risoluzione convenzionale ed è un contratto volto ad estinguere il rapporto giuridico patrimoniale.

Il recesso unilaterale del contratto: recesso convenzionale e caparra penitenziale

All'interno di un contratto, normalmente, non può ammettersi il suo scioglimento per recesso contrattuale, cioè quell'atto unilaterale con cui una parte manifesta all'altra la volontà di sciogliere il vincolo contrattuale. Questo non vale nel caso di recesso convenzionale, cioè quando il recesso unilaterale è previsto in una clausola del contratto.

contratto stesso. È possibile, inoltre, che la parte che ha subito l'altro recesso ottenga qualcosa in cambio. All'interno della clausola che prevede il recesso convenzionale, infatti, le parti possono accompagnare una caparra penitenziale, cioè una somma consegnata da una parte all'altra come corrispettivo del recesso. Sorge però il problema di stabilire le conseguenze del recesso, cioè come il recesso gioca sugli effetti contrattuali. La legge distingue: nei contratti ad esecuzione continuata o periodica, il recesso può esercitarsi in ogni momento, ma se interviene quando ci sono prestazioni già eseguite o in corso di esecuzione, esso non tocca queste; negli altri contratti, il recesso può esercitarsi solo finché il contratto non abbia avuto un principio di esecuzione. I recessi legali Il recesso legale è il potere di recedere unilateralmente, attribuito alla parte direttamente dalla legge. Il tipo di contratti

in cui si verifica questa ipotesi sono i contratti di durata a tempo indeterminato. Chi recede devedare un preavviso all'altra parte e il contratto si conclude quando scade il termine di preavviso. Il recessosenza preavviso si chiama recesso in tronco.

Ius variandi

Il ius variandi è il potere di modificare unilateralmente l'oggetto del contratto o qualche altro aspetto del regolamento contrattuale. La legge conferisce questo potere in casi nei quali c'è l'esigenza di flessibilità del rapporto contrattuale. Quando non previsto dalla legge, lo ius variandi a favore di una parte potrebbe essere convenzionale e cioè previsto da una clausola del contratto.

La relatività degli effetti del contratto

Il principio della relatività degli effetti contrattuali è espresso dall'art. 1372 per cui il contratto non produce effetto rispetto ai terzi, e ciò è ragionevole, poiché il contratto nasce fra

l'accordo delle parti, quindi è giusto che vincoli solo ed esclusivamente le parti, tenendo i terzi estranei a quell'accordo. Esso non esclude, però, che gli effetti di un contratto possano incidere indirettamente sugli interessi di un terzo. Ciò significa che il contratto non può: creare obbligazioni a carico di un terzo; impedire l'acquisto di un diritto da parte di un terzo; disporre un diritto del terzo. La promessa del fatto del terzo La disciplina della promessa fatta del terzo applica la regola per cui il contratto non può creare obbligazioni a carico di un terzo. Se A fa un contratto con B, promettendo che X darà o farà qualcosa in cambio, X non è obbligato a dare o fare e se egli rifiuta, del rifiuto risponderà il promittente A nei confronti del promissario B. Il patto di non alienare L'art. 1379 stabilisce che il divieto di alienare stabilito per contratto ha effetto solo tra le parti. Se A

proprietariodi una cosa si impegna contrattualmente con B a non cederla a terzi, ma poi A la vende ad X, l'acquisto di Xnon viene toccato in quanto estraneo al contratto, bensì ciò fa nascere un'obbligazione di A verso B. i limitatieffetti del patto di non alienare si producono a due condizioni: che l'inalienabilità risponda a qualcheapprezzabile interesse della parte a favore della quale è pattuita e che sia contenuta entro convenienti limitidi tempo.

Il contratto a favore di terzo

Il contratto a favore di terzo è il contratto con cui una parte si obbliga a fare una prestazione in favore di unterzo indicato dall'altra parte. La parte che si obbliga si chiama promittente, l'altra parte stipulante, il terzo èil beneficiario. Si ha contratto a favore di terzo quando il contratto tocca direttamente la sfera giuridica delterzo, attribuendogli un diritto. Dal contratto nasce immediatamente un diritto azionabile del terzo.

Verso il promittente. L'acquisto del diritto non è subordinato all'adesione del terzo, la cui eventuale adesione è serve solo a rendere definitivo l'acquisto del diritto. Prima dell'adesione del terzo, lo stipulante può revocare la stipulazione a suo favore.

La cessione del contratto. Si immagini che A e B abbiano concluso un contratto: successivamente A può cedere il suo contratto al terzo X, con la conseguenza che X subentra al posto di A nel vincolo contrattuale con B. A si chiama cedente, X cessionario e B contraente ceduto. La cessione richiede due presupposti: che il contratto ceduto sia un contratto a prestazioni corrispettive, non ancora completamente eseguite e che oltre al consenso del cedente ci sia il consenso del contraente ceduto, questo perché egli si ritroverà ad avere una nuova controparte. Un contraente può anche dare consenso preventivo alla cessione, per cui questa è efficace nei suoi confronti.

nel momento in cui gli viene notificata. La cessione del contratto è un contratto plurilaterale che dà luogo a treserie di rapporti.

RAPPORTI FRA LE PARTI ORIGINARIE DEL RAPPORTO: vale la regola che il cedente è liberato dalle sueobbligazioni verso il contraente ceduto nel momento in cui la cessione risulta efficace versoquest'ultimo.

RAPPORTI FRA LE ATTUALI PARTI DEL RAPPORTO: per cui il contraente ceduto può opporre alcessionario le eccezioni fondate sul contratto oggetto di cessione.

RAPPORTI FRA LE PARTI DELLA CESSIONE: per cui il cedente è tenuto a garantire la validità delcontratto ceduto.

Il subcontratto

Il subcontratto ricorre quando la parte di un contratto fa, con una diversa controparte, un altro contratto, ilcui oggetto si identifica, almeno in parte, con l'oggetto del primo o lo presuppone. Esempi ne sono lasublocazione e il subappalto.

CAPITOLO XXIX – EFFETTI DEL CONTRATTO, INTERESSI DELLE PARTI ED

AUTONOMIA PRIVATA Le manovre delle parti sugli effetti contrattuali Esistono strumenti con cui le parti possono fare sì che la produzione degli effetti operi secondo modalità diverse da quelle normali. 1. CONDIZIONE: le parti influiscono sull'esistenza degli effetti del loro contratto. 2. TERMINE: le parti influiscono sulla dimensione temporale degli effetti contrattuali. 3. CONTRATTO PRELIMINARE: le parti rinviano al futuro gli effetti finali programmati e producono nell'immediato solo effetti preparatori. 4. CONTRATTO FIDUCIARIO: le parti realizzano loro interessi tramite una combinazione di effetti reali ed effetti obbligatori. 5. SIMULAZIONE DEL CONTRATTO: le parti perseguono i propri obiettivi sovrapponendo agli effetti contrattuali un'apparenza di effetti contrattuali diversi. La condizione: sospensiva e risolutiva La condizione è la clausola che subordina gli effetti contrattuali al verificarsi di un avvenimento futuro e certo. Facciamo un esempio: A

È un imprenditore e vuole acquistare il terreno di B, solo che non è edificabile. Ad Asi aprono quindi due strade: o accetta di fare il contratto, ma poi eventualmente andrà a perderci poiché quell’area non verrà mai resa edificabile; oppure può aspettare che quell’area venga resa edificabile, ma in quel lasso di tempo B potrebbe decidere di non vendere più o di vendere ad un altro. A può salvarsi inserendo una clausola nel contratto, per cui gli effetti della vendita si realizzano solo se e quando il nuovo piano regolatore avrà reso edificabile quel terreno. Distinguiamo due tipi di condizione.

  1. CONDIZIONE SOSPENSIVA: è quella che blocca gli effetti del contratto, in attesa di vedere se l’evento da essa previsto si verificherà.
  2. CONDIZIONE RISOLUTIVA: è quella che consente l’immediata produzione degli effetti contrattuali, ma li farà venire meno se l’evento da essa previsto si verificherà.

previsto si verificherà. La disciplina della condizione nel contratto può applicarsi anche agli atti unilaterali fra vivi con contenuto patrimoniale. Esistono poi alcuni atti su cui non si può porre alcuna condizione: sono i cosiddetti actus legitimi, come ad esempio il matrimonio. Si parla, inoltre, di condizione legale, per indicare l'evento futuro e incerto al quale la legge subordina la produzione degli effetti contrattuali.

Altre qualificazioni della condizione:

  • CONDIZIONE POTESTATIVA: se l'avveramento del fatto dipende dalla volontà delle parti.
  • CONDIZIONE CASUALE: se il verificarsi dell'evento è indipendente dall'iniziativa delle parti.
  • CONDIZIONE MISTA: se al verificarsi dell'evento concorrono sia la volontà di una parte sia circostanze esterne.
  • CONDIZIONE MERAMENTE POTESTATIVA: se il

verificarsi dell'evento dipende dal puro e semplice arbitrio di una parte. La condizione può presentare due patologie.

  1. ILLECITA: se la condizione risulta contraria
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SSD Scienze giuridiche IUS/01 Diritto privato

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher raf123456 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto privato e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Roma La Sapienza o del prof Messinetti Raffaella.