Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
vuoi
o PayPal
tutte le volte che vuoi
TRA LA REMISSIONE DEL DEBITO E RINUNCIA DEL CREDITO.IMPOSSIBILITA' SOPRAVVENUTA DELLA PRESTAZIONE
Altra causa di estinzione dell'obbligazione che non consegue all'adempimento anche se la maggior parte dei debiti si estinguono con l'ADEMPIMENTO (reminder). Infatti stiamo sempre parlando di casieccezionali: REMISSIONE DEL DEBITO, NOVAZIONE, IMPOSSIBILITA' SOPRAVVENUTA, LACOMPENSAZIONE.
1. L'impossibilità della prestazione (1256 C.C.) comporta l'estinzione dell'obbligazione purché essa non sia imputabile al debitore. Es. ti dovevo consegnare la mia auto usata, abbiamo fatto un preliminare ma ieri la mia auto l'ho buttata giù da una rupe. È distrutta, quindi non posso pagare ma sono liberato, dato che c'è un'impossibilità sopravvenuta! NOOOOO!!! In questo caso L'IMPOSSIBILITA' SOPRAVVENUTA è IMPUTABILE AL DEBITORE e quindi egli è obbligato a rispondervi.
comunque perché è un INADEMPIMENTO a tutti gli effetti.
2. Se un fulmine questa notte ha colpito l'auto e l'ha danneggiata: questa è causa NONIMPUTABILE AL DEBITORE.
3. Nel caso di impossibilità temporanea (1257) il debitore è semplicemente non responsabile del ritardo fino a che perduri tale situazione. L'obbligazione si estingue però se l'impossibilità dura sino al punto che al debitore non può essere ragionevolmente richiesta l'esecuzione della prestazione in relazione al titolo o alla natura dell'oggetto, o se il creditore non ha più interesse a conseguirla ES. stagione operistica allo sferisterio: io devo cantare, sono un famoso baritono, ma mi sopraggiunge un mal di gola che mi impedisce di cantare fino alla fine della stagione. Impossibilità temporanea ma che diventa definitiva poiché il tempo passa e la stagione finisce.
4. Impossibilità parziale (1258):
IL DEBITORE si libera eseguendo la parte che gli è possibile. Es. volevo consegnare una serie intera di francobolli purtroppo sono stato vittima di un incendio a casa che me ne ha distrutta una parte. Mi posso liberare subendo una decurtazione del valore del prezzo della parte che è rimasta integra della collezione.
5. Il creditore subentra nei diritti del debitore se la prestazione ha per oggetto una cosa determinata (1259) "Se la prestazione che ha per oggetto una cosa determinata è divenuta impossibile, in tutto o in parte, il creditore subentra nei diritti spettanti al debitore indipendentemente dal fatto che ha causato l'impossibilità e può esigere dal debitore la prestazione di quanto questi abbia conseguito a titolo di risarcimento". Opera una Surrogazione della posizione che il debitore aveva prima, per esempio del furto dell'auto che doveva al creditore. Può anche esistere rispetto ad obbligazioni nate senza contratto.
RISARCIMENTO DEL DANNO, Es.debbo risarcire in natura una determinata prestazione perché condannato dal giudice, ma il bene che dovevo consegnare in natura, che era quello che era stato contestato, viene rubato, la prestazione è impossibile. Si applicherà allora un criterio diverso: il RISARCIMENTO PECUNIARIO non esiste più, il bene allora dammi i soldi. Quel tipo di prestazione non la posso più eseguire perché mi è impossibile.
LA COMPENSAZIONE serve a attuare la moltiplicazione degli adempimenti in presenza di rapporti reciproci. Un creditore è debitore, e l'altro debitore è anche creditore. Es. Nero Giardini consegna pellame alla ZONE, ditta che fa lavorazione e restituisce semilavorati, le tomaglie utilizzate per cucirle sulle suole e fare le scarpe. Il pellame, ovvero il materiale grezzo, viene comprato da Nero Giardini. Quando mi consegna la merce io pago, quando restituisco il materiale lavorato vengo pagato.
Sicuramente tra le due ditte ci sono delle convenzioni che a fine mese si fa un calcolo e si va a pagare la differenza, corrisponde alla CONPENSAZIONE. La COMENSAZIONE è un modo di estinzione dell'obbligazione diverso dall'ADEMPIMENTO, con il quale in presenza di alcuni presupposti i reciproci debiti o crediti si estinguono per la parte relativa all' ammontare minore. Es. Devo dare 100 euro a ciascuno di voi, ciascuno di voi dovete darmi 80 euro, la compensazione opera in modo tale da far rimanere in vita soltanto un debito di 20 euro.
Come devono essere i debiti/crediti affinché operi la COMPENSAZIONE?
- È totale o parziale a seconda che le obbligazioni reciproche abbiano o meno lo stesso ammontare.
- È basata su un criterio di economia e praticità, giacché è inutile che una persona, contemporaneamente creditrice e debitrice di un'altra, paghi per riavere indietro quanto ha dato.
- Si distinguono tre tipi di
- La compensazione legale. Ci devono essere tutti i presupposti che il codice fissa:
- Allorché i debiti reciproci abbiano per oggetto una somma di denaro o una quantità di cose fungibili dello stesso genere (omogenei): Tu mi devi dare la farina io ti devo dare del denaro, non sono omogenei i debiti. Farina con Farina si. Denaro con Denaro si (DEBITI OMOGENEI).
- Deve essere certo o liquido: Es. Sto facendo una causa mi faccio dire dal giudice qual è il mio credito! Non è CERTO! La CERTEZZA implica una obbligazione con una cifra aritmetica propria nel rapporto di credito.
- Siano liquidi, cioè esistenti e determinati nel loro ammontare, ed esigibili: Il credito mio è immediato, mi devi dare subito la cambiale scaduta, il tuo credito verso di me scadrà nel 2021; Qui manca il criterio dell'ESIGIBILITA'. Il credito non è esigibile perché fino a che non va a termine.
- La compensazione giudiziale.
- La compensazione volontaria.
L'obbligazione non puoi chiedermi il pagamento. Il termine si presume a favore del debitore. Essa si verifica nel momento in cui i debiti abbiano tali requisiti, deve essere eccepita dal debitore, e non può essere rilevata d'ufficio dal giudice. Se mancano questi requisiti di fungibilità/omogeneità, certezza o liquidità, ed esigibilità, non opera la compensazione legale. Nella compensazione ci deve essere la volontà ad eccepirla. (Eccepire = "l'avvocato difensore ha eccepito che la causa rientra sotto la competenza di un altro tribunale").
2. La compensazione giudiziale si verifica quando il debito opposto in compensazione non è liquido, ma è di facile e pronta liquidazione; il giudice procederà a liquidare il debito, e apronunciare la compensazione, che quindi opera dal momento della sentenza. Es. Devo dare 1.000 euro ad una ditta, devo però ricevere da loro un
risarcimento del danno per un incidente precedente che mi era stato causato da un'autovettura coperta dall'assicurazione di 800 euro. Non è stata ancora liquidata ma se in via di liquidazione da parte del giudice, posso a all'esito della sentenza del giudice, eccepire la compensazione in via giudiziale. Il giudice dice 800 io pagherò solo 200 euro di differenza. La compensazione evita il DOPPIO PAGAMENTO. La compensazione opera con effetto retroattivo al momento in cui sono sorte le reciproche obbligazioni. Uno dei rapporti può almeno non essere liquido. 3. La compensazione volontaria deriva da un contratto (accordo tra le parti) appositamente stipulato fra le parti, per estinguere debiti e crediti reciproci, anche ove non vi siano le condizioni richieste (i presupposti/requisiti visti prima) per la compensazione legale o giudiziale: debito non esigibile posso compensarlo con un debito immediatamente esigibile ci mettiamo d'accordo che.la cambiale che scade nel 2021 vale 100, viene valutata oggi 90. Facciamo la compensazione volontaria di 90. Attualizzo il valore nominale della cambiale che scade fra 3 anni.L'INADEMPIMENTO DELL'OBBBLIGAZIONE (ART. 1218)
RICAPITOLIAMO: L'obbligazione è quel rapporto giuridico del diritto relativo che obbliga un soggetto alla restituzione di una prestazione a contenuto patrimoniale (suscettibile quindi di valutazione economica). Normalmente la tecnica necessaria di estinzione dell'obbligazione è l'ADEMPIMENTO, cioè l'ESATTA ESECUZIONE della prestazione. Esatta rispetto alla prestazione che è dedotta nel contratto se essa è di forma contrattuale, o derivante da una sentenza o da qualsiasi altra FONTE DELLE OBBLIGAZIONI che sono diverse: Un FATTO ILLECITO (un incidente), contratto ecc. è possibile che un'obbligazione nasca dall'esecuzione INDEBITA di una prestazione: Es. mi sono sbagliato, pensavo di doverti
100 euro te le ho date ma in realtà il mio creditore era un'altra persona. Il fatto di aver ricevuto la somma non dovuta, fa nascere un'obbligazione al contrario: Hai ricevuto la somma sbagliata la devi restituire. Ci sono obbligazioni che nascono per effetto di un'azione possessoria: ho preso un oggetto credevo fosse mio ma invece non lo era e vengo condannato a restituirlo. Ho l'obbligazione di restituzione. È possibile inoltre in via eccezionale che operino i modi di estinzione delle obbligazioni diverse dall'adempimento ma siamo in un settore di nicchia: in genere si adempiono quasi tutte con l'adempimento. Sono pochissimi i casi in cui operi modi di diversi (già visti). Nella nozione ci siamo occupati dell'indebito in generale, ma in realtà è necessario distinguere due situazioni in cui si sia eseguita questa prestazione non dovuta, vediamole: indebito è il caso di chi esegua un pagamento di un debito chenon esiste né per lui né per altri oggettivo (art. 2033 c.c.) indebito è il caso di paghi un debito altrui ritenendosi debitore in base a un errore scusabile soggettivo (art. 2036 c.c.) chi ha pagato ha diritto alla restituzione di quanto corrisposto, ma se chi ha ricevuto il pagamento era in mala fede dovrà anche corrispondere i frutti e gli interessi dal giorno dell'indebito pagamento, mentre se era in buona fede gli interessi e i frutti saranno dovuti solo dal giorno oggettivo della domanda giudiziale la ripetizione è dovuta solo se l'errore in cui è caduto il solvens sia scusabile indebito se l'errore è scusabile anche qui vi sarà obbligo di restituzione con i frutti e gli interessi nelle stesse modalità dell'indebito oggettivo, ma solo se il creditore non si sia privato in buona fede soggettivo del titolo e delle garanzie del credito Si ha inadempimento dell'obbligazione quando la prestazione non è
eseguita al momento dovuto, oadempiuta nel luogo stabilito o nelle modalità convenute. Le cause di INADEMPIMENTO sono:
- Non pago perché non voglio pagare;