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SISTEMI GIURIDICI: DOTTRINA E SISTEMATICHE
Il diritto è da sempre un insieme disordinato di materiali normativi (fonti) usati dai giudici per amministrare la giustizia; sistemare tali materiali è il principale compito della dottrina. Attività cognitive: - Formulando proposizioni empiriche su norme. La dottrina prende in prestito da altre discipline proposizioni empiriche su fatti. Per Ross e Kelsen, se si limitasse a questo, la dottrina sarebbe già una scienza, un'attività meramente cognitiva e valutativa. Ma non può limitarsi a questo e non dovrebbe diventare una scienza. Essa svolge attività di critica, interpretazione e sistemazione del diritto al meglio. Attività normative: - Formula giudizi di valore su norme. Chiamata da Bentham critica del diritto, e da Kelsen politica del diritto. La tradizione giuspositivista ha chiesto ai giuristi di distinguere fra conoscenza e valutazione, scienza e politica del diritto. In teoria, Bastaregistrare tutti i significati attribuiti a una disposizione, valutare che tutti sono poco funzionali e chiedere al legislatore di cambiarla. In pratica, conoscendo l'inefficienza/lentezza del legislatore, il giurista ha sempre la tentazione di attribuire alla disposizione il significato migliore. Questo diventa un dovere nello stato costituzionale.
Attività debolmente normative:
- Interpretazione e sistemazione del diritto. Solo la dottrina può sistemare il diritto; la sistemazione è essenziale anche per la funzione sociale della dottrina.
- Ogni singolo docente esercita questa funzione costruendo sistemi parziali, le sistematiche.
- Oggi la dottrina costituisce l'attività di una pluralità di ricercatori ognuno dei quali porta la propria sistematica a un'impresa collettiva di sistemazione del diritto.
Prima tappa: scelta dei materiali normativi da sistemare
- Materiali di diverse origini: disposizioni di legge, disposizioni costituzionali, decisioni
Può dedursi. Si tratta di un sistema logico-deduttivo che presenta gli stessi caratteri della sistematica secondo Alchourrón e Bulygin, ma predicati di ogni diritto in quanto tale. Le norme giuridiche sono concepite come regole appartenenti al sistema e ordinate gerarchicamente in base a rapporti di deduzione. Le filosofie dei grandi autori giusrazionalisti si presentano come sistemi di regole che ogni autore deduce da regole ultime differenti. Tali sistemi traggono autorevolezza dal loro stesso ordine deduttivo: che spesso occulta mere argomentazioni.
Questo modello influì sulle sistematiche dottrinali e sulle sistematiche legislative dei grandi codici sette-ottocenteschi. Von Savigny presentò la propria sistematica come un tentativo di cogliere l'unico sistema intrinseco al diritto: sistema deduttivo, unitario, coerente e completo.
Inizialmente per "diritto" s'intendeva un diritto al contempo particolare e universale, la teoria generale del
sistema statico era un modello teorico per ogni sistematica. Poi apparve chiaro che nessuna sistematica comune avrebbe più potuto raffigurarle tutte. La teoria generale del diritto nacque come studio dei concetti comuni a sottosistemi differenti.
Il modello: Ordinamento giuridico
Nel modello dinamico le norme giuridiche sono legate fra loro da relazioni di delegazione. Il costituente delega il potere di produrre leggi al legislatore, che delega ai giudici/funzionari amministrativi il potere di produrre sentenze e atti. Il rapporto fra norma superiore e inferiore è mediato da un potere. Solo il potere competente, delegato da quello superiore, può produrre la norma inferiore deducendola. Il legislatore può attuare la costituzione, e il giudice applicare la legge, anche solo scegliendo la norma superiore entro la cornice della norma superiore. Con la cornice kelseniana si indica l'insieme dei significati attribuiti o attribuibili a una disposizione; entro questi
Il legislatore, attuando la costituzione, e il giudice, applicando la legge, scelgono discrezionalmente. Questa teoria è tipica dello stato legislativo, ma considera produzione di diritto anche le attività costituente e giurisdizionale.
Nell'evoluzione della propria teoria, Kelsen ha opposto nettamente sistemi statici e dinamici; ha sostenuto che fra norme non sarebbe possibile deduzione: sicché tutti i sistemi normativi potrebbero essere solo dinamici.
III modello: Misto statico-dinamico
Nel quale alla validità di una norma possono concorrere deduzione e delegazione. Il sistema vero e proprio è formato da regole: il nucleo del diritto. Entro cui, leggi e sentenze possono essere conformi alle norme superiori per mera delegazione, poste da organi competenti seguendo le procedure o per delegazione/deduzione.
Nello stato costituzionale è importante chiedersi quale sia lo status di altri due insiemi di norme. Le norme indipendenti/fondamentali fondano le
regole del sistema. Le norme indipendenti non sono giustificate dai giudizi di valore morali o politici, esterni al sistema, di cui costituiscono la formulazione giuridica. Il cerchio più ampio è rappresentato dalla morale o dall'etica/pratica: l'insieme dei valori diffusi in società. Il diritto è un caso speciale dell'etica. Fonti formali come costituzione e leggi, fonti non formali come giurisprudenza e dottrina. Il cerchio intermedio a etica e diritto è rappresentato dalla costituzione: dai principi costituzionali, sia espressa sia non espressi. Nello stato costituzionale tali principi regolano l'equilibrio fra diritto ed etica, i rapporti diritto-morale sociale. Il cerchio più ristretto, delimitato dai principi costituzionali, è rappresentato dalle regole. E' solo fra regole che possono darsi anche rapporti di deduzione, oltre che di delegazione; solo a proposito di regole si può parlare di sistema misto.
Il modello comprensivo divalori etici e principi costituzionali appena presentato è solo un'estensione del sistema statico-dinamico.
VALIDITÀ
Il primo problema è la validità: quali norme appartengono al sistema, e in che modo gli appartengono? La validità si predica solo delle regole: queste possono appartenere al sistema anche per deduzione, oltre che per delegazione. Come il sistema misto è formato solo da regole, così il problema della validità riguarda solo l'appartenenza di regole al sistema. Queste possono appartenere ad esso in tre modi: validità, vigenza e applicabilità.
Validità
Per essa si intende la sua appartenenza al sistema in base a entrambi i criteri di appartenenza del sistema statico-dinamico, delegazione e deduzione. I giuristi parlano di validità non solo formale (delegazione), ma anche