CAPITOLO I
DIRITTO, GIUSTIZIA, DIRITTI
DEFINIZIONE DEL DIRITTO
Cos’è il diritto? Nel suo senso oggettivo, serve solo ad orientamento per una
teoria del diritto, su cosa il diritto è, e una filosofia del diritto, su cosa deve
essere.
Per la teoria, il diritto si è evoluto in 3 fasi:
Stato giurisdizionale
Stato legislativo
Stato costituzionale.
Per la filosofia, il diritto deve garantire la giustizia: tutelare aspettative dette
diritti, nel senso soggettivo della parola “diritto”.
Il termine diritto acquista significato solo se usata entro un enunciato:
un’espressione in lingua formata almeno da soggetto e predicato. Gli enunciati
possono esprimere 4 tipi di significati:
Definizioni
Proposizioni analitiche
Proposizioni empiriche
Norme
Gli enunciati che esprimono norme giuridiche si dicono disposizioni.
Definizioni
Enunciati dalla forma “Il termine x per significa y”: x sta per definiendum (ciò
che va definito) e y per definiens (ciò che lo definisce). Sono proprio i giuristi a
criterio dell’oggetto
poter definire il diritto. In base al , si distinguono
definizioni reali (cose) e definizioni nominali (parole). Tutte le definizioni sono
tecnica definitoria
nominali. In base al criterio della , si distinguono definizioni
connotative (predicati dell’oggetto) e denotative (oggetto dei predicati). La
distinzione più importante è sulle loro funzioni:
Definizioni lessicali
Definizioni stipulative
Ridefinizioni
Definizioni stipulative
Tipiche delle scienze esatte, sono invece usate per prescrivere cosa una
parola deve significare. Le definizioni stipulative che fissano un senso
completamente diverso, detto tecnico.
Definizioni lessicali
Come quelle dei dizionari, sono usate per informare i suoi diversi significati
che è una parola ha già: ad esempio la parola diritto ha 2 significati principali,
un oggettivo aperta parentesi la tutela dei diritti da parte di giudici chiusa
parentesi, l’altra soggettiva aperta parentesi i diritti stessi tutelati dei giudici
chiusa parentesi. 1
Ridefinizioni
Servono a scegliere uno o più significati ordinari, elencati dalla definizione
lessicale, e a precisarli, a scopi sia teorici sia pratici. Nel diritto le parole non
hanno il mutevole senso ordinario né un rigido senso tecnico, ma un senso
tecnicizzato. È una ridefinizione anche la definizione di diritto qui fornita,
come amministrazione della giustizia da parte dei giudici. Questa precisa il
senso oggettivo, in base a esigenze cognitive e normative. Una esigenza
cognitiva, o esplicativa, tipica della teoria del diritto, si capisce più del
fenomeno giuridico, se ne spiegano meglio i vari aspetti, si definisce diritto così.
Poi un’esigenza normativa o giustificativa, tipica della sua filosofia del
diritto: l’aspetto del diritto più importante, significativo e dotato di maggior
valore è quello così definito.
Proposizioni analitiche
Sono significati di enunciati la cui verità/falsità dipende solo dalle
definizioni dei termini. Esse sono infatti necessariamente vere/false, se
rispettano o no le definizioni: dove “necessariamente” significa per definizione.
Quando si parla della natura del diritto si possono intendere due cose molto
diverse: se si intende che in natura esiste una cosa chiamata diritto, allora si
confondono cose e parole, proposizione empiriche e proposizioni analitiche; le
cose sono quel che sono solo in virtù dei nomi dati loro. Le affermazioni sulla
natura del diritto devono essere dunque intese diversamente: come proposizioni
analitiche implicite, vere/false perché corrispondenti alla definizione della
parola “diritto”.
Proposizioni empiriche
Sono significati di enunciati la cui verità/falsità dipende dall’esperienza.
la verità/falsità di una proposizione empirica non è così ovvia; benché
l'enunciato “piove” non sia ambiguo, il suo significato può essere vago, incerto
in certi casi di applicazione. Ma pensiamo a un pianeta dove piove sempre, qui
dire che piove sarebbe generico, poco informativo; occorre specificare quale
pioggia appunto c'è: ciò mostra un’indeterminatezza del linguaggio
ulteriore ad ambiguità e vaghezzala genericità, ma anche la relatività
della distinzione analitico/empirico.
Il diritto positivo si presta essere conosciuto tramite proposizioni empiriche non
tanto dalla dottrina quanto da parte della teoria del diritto. La stessa teoria
dipende anche da generalizzazioni empiriche su fenomeni giuridici. È
impossibile dire cosa venga prima se le proposizioni empiriche, proposizioni
analitiche o valutazioni ma sappiamo che devono necessariamente stare in
equilibrio fra loro sia nella teoria sia nella filosofia del diritto.
Norme
Sono significati nettamente distinti dalle proposizioni. Nelle società tradizionali
si fa,
quanto fatti descritti da proposizioni empiriche, si distingueva malapena
si deve fare,
da quanto prescritto da norme. L'idea che le norme siano solo
proposizioni (vere/false od oggettivamente giuste/ingiuste), tipica del 2
legge di
giusnaturalismo, è ancora diffusa in filosofia morale. La cosiddetta
Hume vieta di dedurre norme da proposizioni (viceversa). Proposizioni e norme
oggi sono distinte in base ad almeno 3 criteri:
Criterio dell’effetto diretto: le proposizioni hanno l'effetto diretto di
conoscere il mondo, naturale e umano, le norme di guidare e valutare la
condotta. rilevante per distinguere proposizione e norme è solo quello diretto:
indirettamente anche le proposizioni possono servire a guidare la condotta.
Criterio della aponfanticità: le proposizioni possono dirsi vere/false, mentre
le norme si dicono giuste/ingiuste, valide/invalide, efficaci/inefficaci.
Criterio della direzione di adattamento (direction of fit), nelle proposizioni
la direzione di trattamento è linguaggio mondo. Nelle norme invece la
direzione di adattamento è mondo linguaggio. Una variante del terzo criterio
è la distinzione fra aspettative cognitive e aspettative normative. Quando
vengono deluse le nostre aspettative cognitive cambiamo aspettative e
proposizioni rivelatesi false; ma quando a essere deluse sono le aspettative
normative, non solo non le cambiamo ma pretendiamo che vengano rispettate e
chiediamo l'irrogazione di sanzioni contro chi le viola.
Le norme si dividono in norme strettamente intese, tipiche del diritto, e
valutazioni, o giudizi di valore, tipici della morale. Le prime hanno forma “Fa’ x”,
le seconde “X è buono”, che può essere un modo indiretto di indurre a fare x. L
regole che funzionano come norme in senso stretto guidano direttamente la
condotta; i principi, che funzionano piuttosto con i gesti valore, guidando
indirettamente, tramite regole.
STATO GIURISDIZIONALE
Indica la situazione in cui il diritto è prodotto solo o prevalentemente da giuristi
(giudici); uno stato ormai superato dato che il diritto ora viene fatto da
legislatore e costituente; i giudici lo producono solo nei limiti della legge, che è
nei limiti della costituzione. Diritto ha sempre indicato la tutela di aspettative
come vita, libertà e beni da parte di giudici; quando esse entrano in conflitto,
occorre un terzo sogg. imparziale che esamini il caso. Il momento cruciale del
diritto è l’applicazione giudiziale: nel diritto possono mancare i legislatori ma
non i giudici; ovvero i giudici applicano un diritto precostituito rispetto alla
stessa applicazione (finzione costitutiva della funzione giudiziale).
La parola “stato” indica solo uno status, una situazione del diritto. Gli stati
giurisdizionale, legislativo e costituzionale sono fasi di una stessa evoluzione, in
cui il diritto giudiziale incontra limiti prima legislativi poi costituzionali. La parola
“Stato” indica l’organizzazione politica che detiene il monopolio della forza su
ogni territorio e pretende il monopolio della produzione del diritto. “Stato di
diritto” indica l’ideale del governo delle leggi: il gov. di diritto.
Lo stato giurisdizionale conosce tre forme di questo ideale:
Iurisdictio
Rechtstaat
Rule of law
Iurisdictio
Indica la funzione di dire il diritto al fine di risolvere una lite. Il giudice è appunto
il soggetto che dice ius, che trova la soluzione (il quid iuris) per risolvere una 3
controversia. Essa passa dai sacerdoti a giuristi laici che trovano il ius e
incaricano un iudex privato di applicarlo alle parti. Il diritto consiste di
consuetudini non scritte, e i giuristi (dottrina e giudici) lo usano per risolvere le
liti. Si specializzarono figure sociali incaricate di amministrare la giustizia in base
al ius civile, reperito dalla iurisprudentia e applicato da un iudex. Anche il
common law è un insieme della giurisprudenza (case law) delle corti regie
inglesi; non vigeva nemmeno la massima giudiziale di seguire i precedenti
(stare decisis). Nel medioevo per iurisdictio si intende la funzione di
amministrare la giustizia nominalmente attribuita al re, ma di fatto esercitata da
giudici regi; al re erano attribuite due funzioni: una politica (governo,
gubernaculum, Parlamento) e una giuridica (iurisdictio, giudici). Parlare di
legislazione giudiziale comporta un anacronismo, perché i giudici vengono prima
del legislatore, e un equivoco sui rapporti legislazione-giurisdizione. Una cosa è
legiferare, ossia produrre norme generali e astratte, altra è formulare decisioni
particolari e concrete. La legislazione è uno strumento di governo che ricade nel
gubernaculum piuttosto che nella iurisdictio. Il giudice non legifera ma
amministra: contribuendo solo indirettamente a produrre diritto.
Rechtstaat
Oggi tradotto “Stato di diritto”, indicava un ideale molto meno esigente. Mentre
“Stato di diritto” indica un ideale di Stato la cui stessa istituzione e tutti i suoi
atti siano subordinati alla legge (Stato legislativo) oppure alla legge e alla
costituzione (Stato costituzionale); Rechtstaat indicava un regime in cui il
monarca governava in virtù di un potere originario, che gli spettava per
tradizione o diritto divino, ma il cui governo autocratico incontrava un limite
esterno: il diritto.
Rule of law
Ovvero governo del diritto. Ad esempio, nel Regno Unito c’è un diritto sospeso
fra stato giurisdizionale e stato legislativo, la legge è virtualmente onnipotente
ma vige anche il common law: diritto prodotto da giudici amministrando la
giustizia, come effetto indiretto della soluzione delle liti. Il giudice mira solo a
risolvere la controversia, ma la soluzione funge da precedente, da principio
decisionale per casi futuri. Il rule of law subordina gli atti dello Stato al diritto sia
legislativo sia giurisdizionale. Albert Dicey sosteneva che la vera costituzione
inglese consiste nella tutela dei diritti degli inglesi da parte delle corti. Ideale
duttile da risultare più adeguato al diritto internazionale: dove uno Stato e una
legge non ci sono, ci si deve rivolgere ai giudici.
STATO LEGISLATIVO
Indica la situazione in cui il diritto è prodotto solo o prevalentemente dal
legislatore. Mira a soddisfare l'ideale dello Stato di diritto legislativo, che a sua
volta è l'applicazione al diritto dell'ideale politico democratico. Ricordiamo la
memorabile formula di Abraham Lincoln: governo del popolo, da parte del
popolo, e per lo stesso popolo. L’ideale democratico è “sovranità del popolo”: il
supremo potere politico attribuito al monarca, con le 3 grandi rivoluzioni
occidentali, passa al popolo. L'art. 1 Cost significa che nessun soggetto diverso
dal popolo può appropriarsi della sovranità: neppure la maggioranza
parlamentare. Nello stato legislativo avviene che l'organo eletto dal popolo fa
suo l’esercizio della sovranità popolare e pretende non solo di rappresentarla 4
ma di creare il diritto dal nulla, in nome e per conto del popolo. A farla entrare
nel senso comune la dottrina di Montesquieu detta divisione dei poteri i: che
però consta di tre dottrine distinte.
Adotta il principio di legalità, il giudice è soggetto alla sola legge. Si è fatto di
tutto per subordinare il giudice alla legge, ma tramite l’interpretazione di essa il
giudice è diventato più potente di prima.
I giudici rendono giustizia tutelando le aspettative delle persone. Il legislatore
regola casi generali e astratti, in base a principio di eguaglianza, poi tocca al
giudice tutelare i diritti delle persone, caso per caso.
La dottrina: Distinzione dei poteri
Ogni Stato esercita tre funzioni principali distribuite diversamente nelle forme
di stato (Repubblicana, monarchica e dispotica), in base a seconda o terza
dottrina.
La funzione statale è il potere di fare le leggi o potere legislativo: unica
funzione attiva. Esempio nella Costituzione inglese la funzione di fare leggi è
attribuita al Parlamento, soprattutto alla camera bassa, eletta dal popolo per
rappresentarlo; la sua funzione originaria era di approvare il bilancio.
II funzione statale è il potere di eseguire le leggi o potere esecutivo,
attribuito a monarca o amministrazione statale- È passato progressivamente al
Presidente del Consiglio, il leader della maggioranza parlamentare.
Legislativo ed esecutivo connessi legislativo controlla esecutivo con voto di
fiducia, esecutivo controlla legislativo propendendo leggi approvate a
maggioranza.
III funzione statale è il potere di applicare la legge; provvedimenti concreti
in base a leggi astratte e generali. L’atteggiamento di Montesquieu verso la
magistratura è duplice: da un lato eleva il giudiziario ad autentico potere dello
Stato; dall’altro, lo subordina al legislativo, come potere nullo. Il giudice
dovrebbe solo applicare la legge; il giudizio penale spetterebbe a giurie, formate
da non-giuristi al fine di togliere loro ogni velleità d’interpretarla.
In base a dottrina del sillogismo giudiziale, la soluzione del caso potrebbe essere
meramente dedotta come una conclusione logica, da una premessa maggiore
(legge) e una minore (ricostruzione del fatto)
II dottrina: Bilancia dei poteri (Balance of powers)
Distribuisce fra gli organi dello Stato le funzioni distinte dalla prima; riguarda
solo i due poteri politici, legislativo ed esecutivo. Montesquieu crede che il
potere sia l’unico limite al potere; per libertà i due poteri dovrebbero bilanciarsi
tra loro, limitandosi a vicenda.
Dottrina dei controlli e contrappesi (checks and balances) anticipa l’idea degli
effetti non intenzionali di atti intenzionali, proposta poi da A. Smith come
dottrina della mano invisibile. Nella bilancia ogni organo cerca di acquisire
maggiori poteri, finendo per limitare i poteri altrui; nel mercato ogni individuo
cercando di arricchirsi finisce per aumentare ricchezza della società.
III dottrina: Separazione dei poteri
5
Formula una norma sulla distinzione fra differenti organi delle funzioni distinte
dalla prima dottrina; riguarda il solo potere strettamente giuridico: il giudiziario.
La funzione amministrativa deve essere attribuita a un organo diverso da
legislativo ed esecutivo: un organo tecnico e non politico; ovvero a magistrati,
come terzi imparziali. Il legislatore fa leggi generali, i giudici le applicano ai casi
particolari, ma nessuno dei due può invadere le competenze altrui.
STATO COSTITUZIONALE
L'espressione indica la situazione in cui il diritto continua a essere prodotto da
giudici nei limiti della legge ma la legge stessa rispetta i limiti di una
costituzione rigida e garantita dal controllo di costituzionalità e viene irradiata
dai principi costituzionali. La giurisdizione dovrebbe incontrare un doppio limite,
legislativo e costituzionale: ma i 2 limiti tendono a elidersi a vicenda. Lo stato
costituzionale si sviluppa dopo la II GM: è contro la sistematica violazione dei
diritti umani perpetrata dai totalitarismi tra le 2 guerre che si cercano nuovi
limiti al potere. i diritti umani diventano limiti giuridici al potere: dove giuridici
significa tutelabili dei giudici. si parla sempre più spesso di costituzionalismo. Il
continente aveva ereditato dal diritto romano la tradizione della sovranità, ossia
un legislatore onnipotente; nel mondo del common law si era affermata la
tradizione del rule of law e appunto del constitutionalism.
Il termine inglese constitutionalism viene coniato per indicare l'ideale antico e
moderno del governo delle leggi e non degli uomini: un ideale essenzialmente
giuridico, benché abbia anche versioni politiche. L'italiano “costituzionalismo”,
con le sue varianti “neo-costituzionalismo” e “nuovo costituzionalismo”, è
divenuto uno dei termini più ambigui usati nel lessico giuridico.
costituzionalismo indica le stesse costituzioni: nel costituzionalismo postbellico
indica costituzioni e trattati emanati a partire dalla fine della II GM.
costituzionalismo indica la dottrina giuridica del diritto costituzionale; i
costituzionalisti indica i giuristi che insegnano tale dottrina. costituzionalismo
indica una teoria o filosofia del diritto, chiamata anche neocostituzionalismo.
Così costituzionalismo viene così definito come la teoria e filosofia del diritto
proprio dello Stato costituzionale, generato dal nuovo costituzionalismo
postbellico.
I fase: Approvazione costituzioni rigide
Per costituzione si intende l’insieme delle norme che conferiscono supremi
poteri politici, detto forma di gov
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