IURA PARIA
CAPITOLO 1: LO STATO DI DIRITTO TRA PASSATO E FUTURO
Due modelli di stato di diritto
L'espressione "stato di diritto" viene usata di solito con due significati diversi: 1) in
senso DEBOLE O FORMALE, essa designa qualunque ordinamento nel quale i
pubblici poteri sono conferiti dalla legge ed esercitati nelle forme e con le procedure
da questa stabilite. In questo senso sono stati di diritto tutti gli ordinamenti giuridici
moderni, nei quali i pubblici poteri hanno una fonte e una forma legale; 2) in un
secondo senso, FORTE O SOSTANZIALE, essa designa quei soli ordinamenti nei quali
i pubblici poteri sono soggetti alla legge, non solo quanto alle forme ma anche
quanto ai contenuti del loro esercizio. In questo significato sono stati di diritto quegli
ordinamenti in cui tutti i poteri, incluso quello legislativo, sono vincolati al rispetto di
principi sostanziali, stabiliti da norme costituzionali, quali la divisione dei poteri e i
diritti fondamentali. Questi due diversi significati corrispondono a due distinti
modelli normativi di diritto, relativi a due diverse esperienze storiche, sviluppatesi
entrambe nel continente europeo: a) IL MODELLO PALEO-GIUSPOSITIVISTA DELLO
STATO LEGISLATIVO DI DIRITTO, prodottosi con la nascita dello stato moderno e con
l'affermazione del principio di legalità, quale norma di riconoscimento del diritto
esistente; b) IL MODELLO NEO-GIUSPOSITIVISTA DELLO STATO COSTITUZIONALE DI
DRITTO, prodottosi all'indomani della seconda guerra mondiale, delle costituzioni
rigide, quali norme di riconoscimento del diritto valido, e del controllo di
costituzionalità sulle leggi ordinarie.
Stato legislativo di diritto e positivismo giuridico
Ciò che caratterizzava il diritto premoderno era la sua forma non legislativa, ma
prevalentemente giurisprudenziale e dottrinale. Non esisteva un sistema unitario di
fonti positive. Esistevano, certamente, anche fonti statutarie; leggi, ordinanze,
decreti, statuti e simili. Ma queste fonti facevano capo a istituzioni diverse e tra loro
concorrenti (l’Impero, la Chiesa, i principi, i Comuni, le corporazioni) nessuna delle
quali deteneva il monopolio della produzione giuridica. I conflitti tra queste diverse
istituzioni furono conflitti per la sovranità nella produzione giuridica. Ma essi non si
risolsero mai univocamente, fino alla nascita dello stato moderno, con il
sopravvento di un'istituzione e del relativo ordinamento su tutte le altre. In assenza
di un sistema unitario di fonti e in presenza di una pluralità di ordinamenti
concorrenti, l'unità del diritto era perciò assicurata dalla dottrina e dalla
giurisprudenza, tramite lo sviluppo e l'aggiornamento della vecchia tradizione
romanistica. E' evidente che un simile paradigma ha implicazioni enormi: a) la prima
implicazione riguarda la teoria della validità, ossia l'identificazione della norma di
riconoscimento del diritto esistente. Entro un sistema giuridico dottrinale e
giurisprudenziale, una norma esiste ed è valida non in forza della sua fonte formale,
ma della sua intrinseca razionalità. Veritas, non auctoritas facit legem è la formula
con la quale può esprimersi il fondamento della validità del diritto premoderno. Una
norma giuridica è valida non in forza dell'autorità di chi la pone, ma
dell'autorevolezza di chi la propone; sicchè la sua validità si identifica con la sua
verità, nel senso di conformità ai precedenti e alla tradizione. b) la seconda
implicazione riguarda la natura della scienza giuridica e del suo rapporto con il
diritto. Entro un sistema di diritto dottrinale e giurisprudenziale la scienza giuridica
è immediatamente normativa e s'identifica di fatto con lo stesso diritto. Non esiste,
infatti, un diritto positivo che della scienza giuridica sia oggetto e di cui la scienza
sia interpretazione, ma solo il diritto tramandato dalla tradizione e rielaborato dalla
sapienza dei dottori. c) ne deriva una terza implicazione: anche la giurisdizione
consiste nell'applicazione di un diritto dato, secondo il principio moderno della
soggezione del giudice alla legge, bensì nella produzione giurisprudenziale del
diritto medesimo. Con tutte le conseguenze che il difetto di legalità comporta,
soprattutto in materia penale: l'assenza di certezze, l'enorme discrezionalità dei
giudici, la disuguaglianza e l'assenza di garanzie contro l'arbitrio. Si capisce la
straordinaria portata della rivoluzione prodottasi con l'affermazione del principio di
legalità per effetto del monopolio statale della produzione giuridica. Ciò che muta è
il titolo di legittimazione: non più l'autorevolezza dei dottori, ma l'autorità della
fonte di produzione; non più la verità, ma la legalità; non la sostanza ma la forma
degli atti normativi. Auctoritas non veritas facit legem è il principio del positivismo
giuridico espresso da Hobbes. Giusnaturalismo e positivismo giuridico, diritto
naturale e diritto positivo possono concepirsi come le due culture e le due
esperienze giuridiche che stanno alla base di questi due opposti paradigmi. Il
giusnaturalismo non poteva non essere la teoria del diritto premoderno, laddove il
positivismo giuridico espresso dalla formula hobbesiana corrispondeva ad un'istanza
di rifondazione del diritto sul principio di legalità quale metanorma di
riconoscimento del diritto esistente e come primo limite all'arbitrio, garanzia di
uguaglianza, di libertà e certezza. Lo stato di diritto moderno nasce, nella forma
dello stato legislativo di diritto, con l'affermazione del principio di legalità quale
fonte esclusiva del diritto valido ed esistente. Grazie a questo principio e alle
codificazioni che ne sono attuazione, tutte le norme giuridiche esistono e sono
valide, in quanto siano poste da autorità dotate di competenza normativa. La lingua
nella quale esse sono formulate non è più, come nel diritto premoderno una lingua
naturale, bensì una lingua artificiale. Cambia, in primo luogo, con il principio di
legalità, la nozione stessa di validità delle norme, la quale si dissocia da quella di
verità. E cambia quindi il criterio d'identificazione del diritto esistente: una norma
esiste ed è valida, non perché intrinsecamente giusta e vera, ma solo perché
emanata in forma di legge dai soggetti dalla legge abilitati. Cambia, in secondo
luogo, la natura della scienza giuridica, la quale cessa di essere una scienza
immediatamente normativa per divenire una scienza cognitiva, cioè esplicativa di
un oggetto, il diritto positivo, da essa autonomo e separato. Cambia, infine, la
natura della giurisdizione, la quale si assoggetta alla legge e trae da essa la propria
fonte di legittimazione. Ne deriva il carattere cognitivo anche del giudizio: esso si
trasforma in cognizione o accertamento di ciò che dalla legge è prestabilito,
secondo il principio auctoritas non veritas facit, garantendo certezza del diritto,
uguaglianza davanti alla legge e libertà contro l'arbitrio.
Stato costituzionale di diritto e costituzionalismo rigido.
Se questo primo mutamento di paradigma del diritto si è espresso
nell'affermazione del principio di legalità, il secondo mutamento è giunto a
compimento con la subordinazione della legge ad una legge superiore: la
Costituzione, gerarchicamente sovraordinata alla legislazione ordinaria. Ne
conseguono alterazioni del modello dello stato legislativo di diritto: 1) la prima
alterazione riguarda la teoria della validità. Nello stato costituzionale di diritto le
leggi sono sottoposte non solo a norme formali sulla produzione ma anche a norme
sostanziali sul loro significato. Non sono infatti ammesse norme di legge il cui
significato sia in contrasto con norme costituzionali. L'esistenza o il vigore delle
norme, che nel paradigma paleo-giuspositivista si erano dissociate dalla giustizia, si
dissociano ora anche dalla validità, essendo ben possibile che una norma
formalmente valida e quindi vigente sia sostanzialmente invalida per contrasto del
suo significato con norme costituzionali sostanziali come per esempio il principio di
uguaglianza o i diritti fondamentali. Precisamente, mentre la norma di
riconoscimento del vigore resta il vecchio principio di legalità, che riguarda
unicamente la forma della produzione normativa, e che perciò possiamo chiamare
principio di legalità formale o di mera legalità, la norma di riconoscimento della
validità è più complessa, essendo integrata dal principio di legalità sostanziale o di
stretta legalità, dato che vincola anche la sostanza, cioè i contenuti o significati
delle norme prodotte, alla coerenza con i principi e diritti stabiliti dalla costituzione.
2) la seconda alterazione riguarda il ruolo della giurisdizione. Il giudice è soggetto
anzitutto alla Costituzione, e quindi alla legge solo se valida costituzionalmente.
Sicché l'interpretazione e l'applicazione della legge sono anche un giudizio sulla
legge medesima che il giudice ha il dovere, ove non sia possibile interpretarla in
senso costituzionale, di censurare come invalida tramite la sua denuncia di
incostituzionalità. 3) la terza alterazione riguarda il paradigma della scienza
giuridica. Nel vecchio paradigma dello stato legislativo di diritto non vi era spazio
per antinomie generate da incoerenza tra norme, valendo comunque la legge
posteriormente emanata, né per lacune generate da incompletezza. Viceversa,
entro il sistema normativo dello stato costituzionale, antinomie e lacune sono vizi
connessi ai dislivelli normativi nei quali si articola la sua stessa struttura formale. E'
chiaro che questi vizi retroagiscono sulla scienza del diritto conferendole il ruolo di
accertarli all'interno: precisamente, il ruolo di accertare le antinomie generate dalla
presenza di norme che violano i diritti di libertà, come le lacune generate
dall'assenza di norme che soddisfino i diritti sociali, di sollecitare l'annullamento
delle prime perché invalide e l'introduzione delle seconde perché dovute. 4) C'è,
infine, un quarto mutamento prodotto dal paradigma del costituzionalismo rigido. La
costituzionalizzazione di principi e diritti fondamentali, vincolando la legislazione e
condizionando la legittimità del sistema politico, ha infatti innestato nella
democrazia una dimensione sostanziale in aggiunta alla tradizionale dimensione
politica o formale o meramente procedurale.
Mutamenti istituzionali e mutamenti culturali
Il tratto specifico del positivismo giuridico che differenzia il diritto moderno da
quello pre-moderno, è il carattere positivo proveniente dal principio di legalità
formale o di mera legalità, in forza del quale una norma esiste ed è valida in base
unicamente alla forma legale della sua produzione. Il tratto specifico del
costituzionalismo giuridico è la subordinazione delle leggi al principio di legalità
sostanziale o di stretta legalità, in forza del quale una norma esiste ed è valida in
base unicamente alla forma legale della sua produzione. Il tratto specifico del
costituzionalismo giuridico è la subordinazione delle leggi al principio di legalità
sostanziale o di stretta legalità, in forza del quale una norma è valida solo se i suoi
contenuti non contrastano con i principi e i diritti fondamentali stabiliti dalla
costituzione. Ferrajoli ha espresso la prima di queste due differenze strutturali,
quella tra il diritto premoderno e il diritto positivo dello stato legislativo di diritto,
affermando che mentre la lingua giuridica degli ordinamenti non codificati è una
lingua naturale, quella dei sistemi di diritto positivo è una lingua artificiale,
essendone stipulate e positivamente convenute tutte le regole d'uso. Anche la
seconda differenza strutturale, quella tra il diritto positivo dello stato legislativo di
diritto e il diritto positivo dello stato costituzionale, può essere espressa con
riguardo al linguaggio giuridico. Essa consiste nel fatto che della lingua giuridica
vengono ora codificate e disciplinate, da norme di grado sovraordinato, non solo le
regole sintattiche sulla formazione dei segni, ma anche le regole semantiche che ne
vincolano il significato, precludendo ciò che non può essere validamente deciso ed
imponendo ciò che deve essere deciso. Solo nel secondo dopoguerra, all’indomani
della sconfitta del nazifascismo, si riconosce e si sanziona, con l’introduzione della
garanzia giurisdizionale dell’annullamento delle leggi incostituzionali ad opera di
apposite Corti, e non della loro semplice disapplicazione nel caso concreto, come
nel modello americano, il significato e la portata normativa della rigidità delle
costituzioni quali norme sovraordinate alla legislazione ordinaria. E non è un caso
che questa garanzia sia stata introdotta in Italia e in Germania, e poi in Spagna e in
Portogallo, dove si riscopre, dopo l’esperienza delle dittature fasciste il ruolo della
costituzione quale limite e vincolo ai poteri di maggioranza, secondo la nozione
stipulatane due secoli fa nell’art. 16 della Déclaration del 1789, secondo cui non c’è
costituzione ove non sia assicurata la garanzia dei diritti né stabilita la separazione
dei poteri; che sono esattamente i due principi e valori che erano stati negati dal
fascismo e che del fascismo sono la negazione. Esiste, insomma, un’interazione tra
mutamenti istituzionali e mutamenti culturali: il giusnaturalismo è stata la filosofia
giuridica dominante dell’epoca premoderna, finché è mancato un sistema
formalizzato di fonti; il giuspositivismo lo è stato dopo le codificazioni e la nascita
dello stato moderno; il costituzionalismo lo è oggi dopo l’introduzione della garanzia
giurisdizionale della rigidità delle costituzioni. Dunque, tre culture, tre modelli di
diritto, tre nozioni di validità, corrispondenti ciascuna ad un diverso sistema politico:
l’ancien régime, lo stato legislativo di diritto, lo stato costituzionale di diritto.
La crisi odierna dello stato di diritto
Entrambi i modelli di stato di diritto sono oggi in crisi. Tre sono i fattori della crisi,
che investono il primo lo stato legislativo di diritto, il secondo lo stato costituzionale
di diritto, il terzo il ruolo stesso dello stato in quanto tale. Sotto il primo aspetto la
crisi investe il principio di legalità, che è la norma di riconoscimento propria dello
stato legislativo di diritto. Essa è generata dall’inflazione legislativa. Le leggi in tutti
gli ordinamenti avanzati, si contano in decine di migliaia, e sono formulate in un
linguaggio sempre più oscuro dando luogo a inestricabili labirinti normativi; tanto
che in Italia la Corte costituzionale, con la celebre sentenza n. 364 del 1988, ha
dovuto archiviare come irrealistico il principio della non scusabilità dell’ignorantia
legis in materia penale allorquando questa appare inevitabile. Sotto un secondo
aspetto, la crisi investe il ruolo garantista della costituzione nei riguardi della
legislazione, che è il tratto distintivo dello stato costituzionale di diritto. Essa è una
conseguenza della fine dello stato nazionale quale monopolio esclusivo della
produzione normativa. Emblematico è il processo di integrazione dell’Europa. Per un
verso tale processo sta deformando la struttura costituzionale delle democrazie
nazionali, per altro verso esso ha dislocato fuori dai confini degli Stati nazionali gran
parte dei luoghi decisionali e delle fonti normative, tradizionalmente riservate alla
loro sovranità. Rischia così di prodursi lo sviluppo di un incerto diritto comunitario
giurisprudenziale, ad opera di Corti tra loro concorrenti. E la regressione al
pluralismo e alla sovrapposizione degli ordinamenti che furono propri del diritto
premoderno. Del resto, l’intero processo di integrazione economica mondiale, la
globalizzazione, può essere letto come un vuoto di diritto pubblico prodotto dalla
mancanza di limiti, regole e controlli nei confronti della forza degli Stati
militarmente più potenti e, soprattutto, dei grandi poteri economici e finanziari
privati. In mancanza di istituzioni all’altezza dei nuovi poteri, il diritto della
globalizzazione viene sempre più modellandosi, anziché nelle forme pubbliche,
generali ed astratte della legge, in quelle private del contratto. E’ questo il terzo
aspetto della crisi attuale, la mancanza di regole e di limiti giuridici ai poteri
economici e finanziari del mercato, che sta investendo, ancor prima che lo stato di
diritto, lo Stato in quanto tale. Questa crisi si manifesta nella subordinazione della
politica ai poteri della finanza speculativa, i quali, dopo aver provocato la crisi
economica ed essere stati salvati dagli Stati, stanno ad essi imponendo la
distruzione del Welfare State, lo smantellamento del diritto del lavoro, la crescita
delle disuguaglianze e della povertà e la devastazione dei beni comuni. Si è così
capovolto il rapporto tra politica ed economia. Non sono più gli Stati, con le loro
politiche, che disciplinano i mercati, imponendo loro regole, limiti e vincoli, ma sono
i mercati che disciplinano e governano gli Stati. Non sono più i governi e i
parlamenti democraticamente eletti che regolano la vita economica in funzione
degli interessi pubblici e generali, ma sono i mercati che impongono agli Stati
politiche antidemocratiche e antisociali, a vantaggio degli interessi privati della
massimizzazione dei profitti e delle speculazioni finanziarie. E’ una crisi epocale del
ruolo stesso dello Stato; occorre ricordare che la separazione tra società e stato e
tra economia e politica fa parte del costituzionalismo profondo dello Stato moderno,
nato in opposizione allo stato patrimoniale dell’ancien regime. Il ribaltamento del
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