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L’espansione del ruolo e del potere dei giudici generata dal costituzionalismo
moderno e dal dissesto della legalità, rende inaccettabili gli orientamenti che
teorizzano il carattere “Creativo” della giurisdizione: sia che con “Creatività” della
giurisdizione si intenda la tesi secondo la quale è giusto, o comunque inevitabile, che
i giudici talora creino diritto o l’inevitabile discrezionalità interpretativa
dell’applicazione della legge. Entrambe queste tesi sono inaccettabili: la prima perché
illegittima, essendo la creazione di un nuovo diritto da parte dei giudici in aperto
contrasto con la separazione dei poteri; la seconda perché, configurando come
creazione quella che è semplicemente interpretazione, finisce per non distinguere tra
legittima interpretazione e creazione giudiziaria di nuovo diritto.
Le garanzie costituzionali
Le garanzie costituzionali si suddividono in 2 parti (come già visto):
1. Garanzie negative: che caratterizzano lo stato minimo di tipo liberale, e
possono essere:
1. Primarie: sono quelle che vietano la produzione di norme, da parte del legislatore,
in contrasto con la costituzione, siano esse incondizionate o condizionate dal
processo aggravato di revisione costituzionale.
2. Secondarie: sono le norme sul controllo di costituzionalità (controllo diffuso:
consistente nella disapplicazione della norma limitatamente al caso, ma non
nell’annullamento della norma incostituzionale, che resta quindi in vigore pur dopo il
riconoscimento della sua illegittimità (come ad esempio gli USA); oppure il controllo
accentrato: consistente nell’annullamento delle norme incostituzionali riservato a una
corte costituzionale (come ad esempio in Italia). Esistono paesi (come il Brasile) nei
quali sono previsti entrambi i tipi di controllo).
Dei due modelli è sicuramente più efficace il secondo.
2. Garanzie positive: che caratterizzano lo stato massimo di tipo sociale, come il
diritto alla salute, all’istruzione, all’assistenza e alla previdenza. Queste
garanzie consistono nell’obbligo, in capo alla sfera pubblica, di fornire le
relative prestazioni, come il servizio sanitario pubblico, universale e gratuito,
la scuola pubblica etc.
Le garanzie positive possono essere: forti o deboli. La principale obiezione rivolta
alle garanzie dei diritti sociali è che questi diritti costano e che perciò una loro piena
attuazione equivarrebbe a un’utopia nei paesi poveri, e a un lusso nei paesi ricchi.
Questo luogo comune deve essere sfatato e ribaltato: certamente i diritti sociali
costano, dato che richiedono prestazioni positive a carico della sfera pubblica,
tuttavia costano anche i diritti di libertà, che richiedono apparati polizieschi e
giudiziari organizzati per tutelarli e che comunque le istituzioni politiche non sono
società commerciali con fini di lucro.
La crisi del costituzionalismo
La crisi del costituzionalismo può essere provocata da 2 fenomeni: 1. Lo sviluppo
dell’illegalità: che si manifesta nelle violazioni delle garanzie. 2. Il difetto di legalità:
che si manifesta nell’assenza di garanzie. Sviluppo dell’illegalità e difetto di legalità
quando investono i poteri pubblici danno luogo: il primo ad antinomie, cioè l’indebita
produzione di norme, e il secondo a lacune, cioè l’omessa produzione. Ciò è quanto
sta accadendo oggi, in Italia e in gran parte delle democrazie occidentali. Le ragioni
della crisi sono molteplici: il fatto che la politica non ha mai realmente accettato la
sua soggezione al diritto, la mancata produzione, soprattutto a livello internazionale,
delle garanzie dei diritti stabili nelle tante carte e convenzioni, la sostanziale assenza
di garanzie contro i poteri economici e il mercato, la perdita della memoria delle
tragedie del passato e il trionfo delle ideologie liberiste e populiste, insofferenti dei
limiti e dei vincoli del costituzionalismo.
Il futuro del costituzionalismo
Il costituzionalismo non è solo una conquista del passato, ma è anche un programma
per il futuro. Di fronte alla crisi di sovranità degli stati, la sola alternativa (per quanto
improbabile), è l’allargamento della sovranità nei confronti dei nuovi poteri extra