La democrazia costituzionale
Le costituzioni rigide del secondo dopoguerra, a cominciare dalla costituzione italiana, hanno mutato profondamente sia il diritto che la democrazia. Stipulando principi di giustizia attraverso norme costituzionali gerarchicamente superiori a qualunque altra. Conseguentemente, hanno cambiato la natura stessa della democrazia, che non risiede più solamente nella volontà popolare, la quale si manifesta nell’onnipotenza delle maggioranze, ma richiede altresì il rispetto e l’attuazione dei principi costituzionalmente stabiliti.
Ciò ha fatto sì che la vecchia concezione di democrazia come “Potere del popolo senza vincoli” (nozione di democrazia procedurale) sia stata superata. È sempre possibile, in via di principio, che con metodi democratici si sopprimano, a maggioranza, gli stessi metodi democratici. Questo è quanto accadde con il fascismo e il nazismo, che in forme democratiche si impadronirono del potere e poi soppressero la democrazia.
Lezione dal passato
La prima lezione proveniente dalla conquista elettorale del potere da parte del fascismo è che il metodo di formazione delle decisioni politiche basato sulla rappresentanza popolare attraverso il tramite del suffragio universale e del principio di maggioranza designa e garantisce soltanto la forma democratica. Ma questo non implica affatto che le decisioni prese dalla maggioranza abbiano sostanza democratica.
Kelsen ammette che la democrazia e l’autocrazia, non descrivono effettivamente determinate costituzioni, ma rappresentino piuttosto ideal – tipi, e che nella realtà politica non vi è alcuno stato che si conformi pienamente all’uno o all’altro di quest’ultimi. Ma anche questa raffigurazione è illusoria. Come osservato dallo stesso Kelsen, nella democrazia rappresentativa il voto contribuisce soltanto all’elezione di chi è chiamato a decidere, ma non ha nulla a che vedere con le decisioni deliberate dagli eletti.
Anche nella democrazia diretta, d’altra parte, si decide comunque a maggioranza, e chi resta in minoranza è costretto a subordinarsi alla volontà della maggioranza. La sola ipotesi di effettiva autodeterminazione popolare si avrebbe in una democrazia diretta in cui tutte le decisioni fossero prese all’unanimità. Ma questo tipo di unanimismo porta all’omologazione ideologica e alla fine del pluralismo e del conflitto politico e, perciò, della stessa libertà. Ciò che caratterizza la democrazia, infatti, è non solo il libero consenso, quanto il libero dissenso.
Limiti al potere politico
La seconda lezione che i padri del costituzionalismo hanno tratto dalle tragedie del passato è il riconoscimento della necessità di stipulare limiti di carattere sostanziale al potere politico delle istituzioni rappresentative, necessari per garantire, oltre che ai principi di giustizia e ai diritti fondamentali, l’effettività e perfino l’esistenza della stessa democrazia rappresentativa. Questi limiti si esprimono attraverso la rigidità costituzionale e la presenza di determinate condizioni di validità della produzione legislativa. Ne consegue l’idea che è possibile che la volontà popolare non sia né buona né giusta ed è perciò necessario limitarla.
La rigidità costituzionale
La rigidità costituzionale non è una garanzia, bensì un connotato strutturale della costituzione legato alla sua collocazione al vertice della gerarchia delle norme; sicché le costituzioni sono rigide per definizione, nel senso che una costituzione non rigida non è in realtà una costituzione, ma equivale a una legge ordinaria.
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