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IL POSSESSO

La nozione del possesso.

Definizione di possesso: potere sulla cosa che si manifesta in un’attività

corrispondente all’esercizio della proprietà o di un altro diritto reale.

Nel suo significato tecnico-giuridico il possesso è un concetto nettamente

distinto da quello di proprietà, perché non indica l’appartenenza giuridica ad

avere la disponibilità, indipendentemente dalla circostanza che abbia o non

abbia il diritto di farlo.

Rilevanza e tutela del possesso.

Al possesso sono collegati due ordini di effetti:

- Un sistema di protezione dello stato di fatto esistente contro spoliazioni,

turbative e molestie;

- La possibilità di trasformare la situazione di possesso senza diritto nella

titolarità del diritto corrispondente.

La tutela giudiziale del possesso trova ragione nell’interesse generale a

conservare una pacifica convivenza. La protezione del possesso si prospetta

quindi come una “tecnica” di soluzione dei conflitti per la disponibilità delle

cose utili a chi sia titolare di un diritto.

Gli effetti sostanziali del possesso.

L’articolo 1153 prevede che la persona, a cui è alienato un bene mobile (non

registrato), ne acquisti la proprietà, anche se l’alienante non era proprietario

della cosa, purché ricorrano due condizioni:

- Che vi sia stato acquisto del possesso in buona fede;

- Sulla base di un titolo astrattamente idoneo.

La regola non si applica alle universalità e ai beni mobili registrati.

Inoltre, è possessore di buona fede colui che possiede ignorando di ledere

l’altrui diritto. Quanto all’espressione “titolo astrattamente idoneo”:

- Titolo significa atto giuridico;

- Astrattamente idoneo vuol dire che l’atto deve avere tutti i requisiti

necessari, in astratto, perché sia idoneo a trasferire la proprietà, cioè

deve essere valido.

L’AUTONOMIA CONTRATTUALE

Il contratto: realtà e definizione.

Definizione di contratto: accordo di due o più parti per costruire, regolare o

estinguere tra loro un rapporto giuridico patrimoniale. Perciò:

- Qualsiasi accordo è qualificabile come contratto se il rapporto su cui

verte ha carattere patrimoniale ogni volta che un accordo abbia ad

oggetto un bene in senso ampio: cose, denaro, diritti;

- Il contratto è lo strumento per avviare l’attività di ordine culturale,

politico, religioso (es: associazione, convenzione matrimoniale, divisione

ereditaria);

- Non è un contratto, ad esempio, il matrimonio, perché ha ad oggetto un

rapporto in cui gli aspetti personali sono assolutamente prevalenti. È un

contratto la convenzione matrimoniale, con cui si stabilisce il regime

patrimoniale della famiglia.

Funzione ed efficacia del contratto.

“Il contratto ha forza di legge tra le parti”. La formula dà il senso dell’esercizio

della auto-nomia, cioè della possibilità di darsi legge nei propri rapporti. Effetto

del contratto è dunque di regolare certi interessi patrimoniali e i rapporti

giuridici che li realizzano: di stabilire cioè un regolamento di interessi.

Il contratto in generale può essere considerato sotto vari punti di vista:

- Contratto-atto: se guardiamo all’accordo contrattuale, il contratto appare

come un atto giuridico, formato con il consenso di due o più parti;

- Contratto-rapporto: se guardiamo alle conseguenze giuridiche

dell’accordo, viene in evidenza il regolamento di interessi che ne nasce

quindi il rapporto contrattuale che si stabilisce fra le parti.

Il contratto come atto giuridico.

Il contratto è un accordo. Concludere un accordo significa manifestare una

volontà comune, quella di realizzare un certo regolamento di interessi.

L’accordo non è l’incontro di due interne volontà, ma la convergenza di

dichiarazioni o manifestazioni di volontà, i cui significati combaciano.

Il contratto è necessariamente un atto giuridico bi o plurilaterale, cioè si

compone di manifestazioni di volontà di due o più parti. È da sottolineare che la

distinzione poggia sull’idea di parte e non di persona o di soggetto. Si intende

quindi riferirsi alla dualità o pluralità di centri di interesse. Inoltre, le parti di

regola si presentano come controinteressati, cioè titolari di interesse in

conflitto, che nel contratto trovano la loro composizione.

Il principio di buona fede.

La buona fede è una regola fondamentale in tutte le fasi di realizzazione del

contratto. Nelle trattative e nella formazione dell’accordo, le parti sono tenute

a comportarsi secondo buona fede. È un dovere di correttezza (o buona fede

oggettiva) che la legge obbliga a tenere una condotta da persone oneste e

leali, in tutte le fasi del contratto.

La violazione del dovere di correttezza in sede di contrattazione non incide di

per sé sulla validità del contratto. La condotta di malafede è però fonte di una

particolare responsabilità per i danni cagionati all’altra parte.

L’autonomia contrattuale e i suoi limiti.

Affermare il principio dell’autonomia contrattuale significa, in qualche misura,

accogliere l’idea che gli interessi economici (la circolazione delle ricchezze, la

produzione di beni e servizi, ecc) siano un terreno lasciato alla auto-

regolamentazione dei privati: il diritto non impone soluzioni, ma stabilisce le

regole del gioco.

Oggi, come in passato, l’idea dell’assoluta signoria del privato sulle risorse

economiche e sul loro impiego cede alla necessità di realizzare e garantire

interessi generali o collettivi, imponendo i tre limiti dell’autonomia contrattuale:

- Tutela di interessi ritenuti prevalenti rispetto alla libertà di mercato. La

libertà di iniziativa economica non può svolgersi in contrasto con l’utilità

sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità

umana;

- Tutela della libertà concorrenza. In un mercato senza altra regola che la

libertà di concorrenza, si sviluppa un fenomeno di concentrazione di

imprese nelle mani di pochi soggetti economici;

- Tutela delle parti deboli del mercato. Nel mercato si affrontano soggetti

più forti e soggetti più deboli. Esistono strumenti di controllo del mercato,

ad esempio, riguardo a particolari beni (prezzi di vendita, tariffe di

servizi).

GLI ELEMENTI DEL CONTRATTO

I requisiti del contratto. L’accordo.

La definizione di contratto indica quattro requisiti: l’accordo tra le parti, la

causa, l’oggetto e la forma.

L’accordo è la sostanza stessa del contratto. Indicandolo come uno dei

requisiti, lo si intende come il nucleo del fenomeno, cioè lo scambio e la

convergenza di manifestazioni di volontà tra due o più ponti: i soggetti che

concludono il contratto e la volontà da essi manifestata.

I soggetti che assumono il ruolo di parte contrattuale devono essere dotati di

capacità giuridica generale o specifica, per assumere su di sé gli effetti del

contratto, e della capacità di agire, per poter validamente manifestare la

volontà di contrarre.

Il secondo aspetto dell’accordo è la volontà manifestata in tutti i modi previsti

dalla legge. Lo strumento di cui ci si serve per manifestare la volontà è la forma

che il contratto assume. Si ha una manifestazione espressa quando la volontà è

esplicitamente dichiarata, mentre si ha una manifestazione tacita quando,

senza dichiarare esplicitamente una volontà, ci si comporta in modo che

implica la volontà di contrarre.

La conclusione del contratto.

Esiste uno schema costante per affrontare i problemi relativi alla conclusione

del contratto: si distinguono due ruoli delle parti, quello del proponente e

dell’accettante e si considera l’accordo come uno scambio di due dichiarazioni

di volontà, la proposta e l’accettazione.

La proposta è la dichiarazione con cui la parte, che assume l’iniziativa, offre

all’altra la conclusione del contratto. L’accettazione è la dichiarazione con cui la

parte, che riceve la proposta, dà il suo consenso al contratto così come risulta

dall’offerta.

La proposta ha l’effetto di esporre il proponente all’accettazione dall’altra

parte. Per valere come proposta, la dichiarazione deve contenere tutti gli

elementi essenziali del contratto che si vuole concludere e manifestare una

volontà attuale di contrarre. Altrimenti non si tratta di proposta, ma di invito a

proporre. L’accettazione, a sua volta, deve corrispondere esattamente alla

proposta. Se è anche in parte diversa, non vale come accettazione, ma come

nuova proposta (controproposta): i ruoli si scambiano, e il contratto non è

concluso finché una proposta non è accettata.

Il contratto è concluso nel momento in cui ha fatto la proposta ha conoscenza

dell’accettazione dell’altra parte. Si afferma così un principio generale, detto

principio di cognizione, per il quale un atto diretto a una persona determinata

ha effetto nel momento in cui quest’ultima ne ha conoscenza. Poiché il

contratto richiede l’accordo delle parti, l’accettazione, anche se tacita,

dev’essere manifestata. Di regola, perciò, il silenzio non vale come

accettazione.

Le trattative e la responsabilità precontrattuale.

Molti contratti si concludono, nelle società evolute, in modo rapido e senza

negoziazioni, ma contratti più importanti sono il risultato di una contrattazione

o trattativa più o meno difficile.

Le parti, nello svolgimento delle trattative e nella formazione del contratto,

hanno il dovere di comportarsi secondo buona fede, ossia con correttezza e

lealtà reciproca. La violazione di questi obblighi costituisce un illecito, le cui

conseguenze, il risarcimento del danno, sono indicate come responsabilità

precontrattuale.

L’oggetto.

Il terzo degli elementi del contratto è l’oggetto. Per oggetto del contratto si

intende la prestazione o le prestazioni su cui verte l’accordo tra le parti.

L’oggetto del contratto dev’essere possibile, lecito, determinato o

determinabile.

La possibilità dell’oggetto equivale alla possibilità delle prestazioni. È

impossibile, infatti, il trasferimento di una cosa inesistente. Il contratto, però,

può avere ad oggetto il trasferimento della proprietà di cose future o la

cessione di diritti futuri.

L’oggetto è lecito quando la prestazione n

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SSD Scienze giuridiche IUS/01 Diritto privato

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher franc.v di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Elementi di diritto privato e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Politecnico di Torino o del prof Mantelero Alessandro.