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I PRESTITI PER CASSA
Attraverso il prestiti per cassa, la banca mette a disposizione del cliente una somma di denaro che può
essere utilizzata a più riprese o in una sola soluzione, a seconda di quanto stabilito contrattualmente.
I PRESTITI PER CASSA A BREVE TERMINE. Il “breve termine” fa riferimento alla scadenza contrattuale del
finanziamento che, in base a quanto stabilito dal Comitato Interministeriale per il Credito e il Risparmio,
non deve superare i 18 mesi. Vanno comunque inclusi in questa categoria anche i prestiti a revoca, ovvero i
prestiti che danno la facoltà, incondizionata ed insindacabile, all’istituto finanziatore di richiedere la
restituzione delle somme erogate, e al cliente di rimborsare il prestito ottenuto, con preavvisi molto brevi
(a volte pochi giorni). Definiamo:
Diretti quei prestiti per i quali la banca procede ad un esborso certo e immediato a favore del
♦ cliente, il quale è l’unico soggetto impegnato al rimborso delle somme a scadenza.
Autoliquidabili i prestiti in cui i mezzi necessari al rimborso provengono da un terzo soggetto
♦ (spesso debitore dell’affidato).
I finanziamenti bancari diretti a breve termine possono assumere diverse forme tecniche:
-‐ Apertura di credito in conto corrente
-‐ Anticipazione su pegno
-‐ Riporto finanziario
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-‐ Sovvenzione cambiaria
-‐ Finanziamento di transazioni commerciali con l’estero.
APERTURA DI CREDITO IN C/C. È un contratto in base al quale la banca si obbliga a tenere a disposizione
del cliente, per un certo periodo di tempo determinato o indeterminato, una somma di denaro che può
essere utilizzata anche con prelievi parziali e ripristinata con successivi versamenti (art.1842 e ss C.C. e
norme ABI). Le banche richiedono la sottoscrizione di un apposito modulo standardizzato, detto “lettera
contratto”, nel quale vengono indicate tutte le condizioni che regolano il rapporto. Tra le diverse tipologie
vi è anche l’apertura di credito semplice, oggi poco usata, in cui il diritto di disporre del credito è concesso
una sola volta, anche mediante utilizzi frazionati, ma senza che sia possibile ripristinare la disponibilità
mediante versamenti. Tale credito viene solitamente concesso alle attività con un alto grado di stagionalità.
Le forme di apertura di credito del c/c sono:
Apertura di credito ordinaria. Forma più usata dalle aziende per il soddisfacimento delle proprie
• esigenze di breve periodo. La banca concede al cliente di poter utilizzare il credito a più riprese ed
effettuare accreditamenti successivi sul conto per ricostituire la somma originaria. Il credito non
viene esaurito in un unico prelievo né restituito in un unico versamento, di modo che l’impresa possa
usufruirne per fabbisogni finanziari di tipo oscillante. L’istituto creditore deve vigilare sul corretto
impiego del fondo per assicurarsi che l’alternanza tra prelievi e versamenti sia sufficientemente
frequente, per mantenere la sua natura di finanziamento a breve termine.
Credito per elasticità di cassa (o scoperto di conto). Origina da prelievi di importo limitato eccedenti le
• disponibilità di c/c depositate per un limitato periodo. È una sorta di anticipo che la banca concede al
cliente su liquidità di cui egli verrà a disporre in breve tempo, e si impegnerà a versare prontamente sul
conto. Oltre agli interessi che matureranno sul saldo Dare, il cliente dovrà corrispondere anche una
commissione di istruttoria veloce, addebitata dalla banca alla fine del trimestre per il fatto che il cliente
non affidato si sia comportato come se lo fosse.
Sconfinamento (o debordo). Si verifica invece quando il cliente utilizza una somma superiore
• all’ammontare massimo di credito messo a disposizione con una precedente apertura in conto
corrente. In questo caso il cliente pagherà la commissione sull’accordato e la commissione di istruttoria
veloce.
L’apertura di credito in c/c può avere scadenza:
Determinata (non superiore a 18 mesi)à la banca può recedere dal contratto solo per giusta
causa, come un mutamento delle condizioni patrimoniali dell’affidato.
Indeterminata (valida fino a revoca)à entrambe le parti possono liberamente recedere dal
contratto, e la banca può essere sollevata dall’incarico senza giustificazioni.
Un ulteriore distinzione delle aperture di credito in c/c è rappresentata dalla
presenza o meno di garanzie
collaterali, che possono essere personali o reali e che vengono chieste dalla banca e più raramente offerte
dal cliente. La ragione della richiesta di tali garanzie risiede nel maggior grado di rischio associato a tale
forma tecnica. &nbs