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RACCOLTA INTERBANCARIA
Gli importi minimi delle operazioni sono molto più alti di quelli che riguardano le operazioni con
privati e cambiano i tassi di interesse:
1. Depositi interbancari: fondi che una banca deposita presso un’altra su conti liberi o vincolati
a un tasso di interesse di volta in volta negoziato. I principali tipi di depositi sono:
a. Overnight: scambio dei fondi il giorno stesso del contratto e rimborso il giorno
successivo
b. Tomorrow-next: scambio dei fondi il giorno dopo il contratto e rimborso il giorno
successivo
c. Spot-next: scambio dei fondi 2 giorni dopo il contratto e rimborso il giorno
successivo
d. Depositi a tempo: scambio dei fondi 2 giorni dopo il contratto e rimborso tra la
settimana e l’anno
e. Term deposit: scambio dei fondi il giorno del contratto e rimborso tra 1 e 15 giorni
2. Certificati di deposito interbancari: titoli a breve di taglio molto elevato rappresentativi di un
deposito vincolato emessi da banche e la cui circolazione può avvenire solo tra
contropartite bancarie. Utili per le banche che presentano una carenza strutturale di
liquidità.
3. Operazioni pronti contro termine: taglio minimo 2.500.000 euro.
OPERAZIONI CON LA B.C.
1. Operazioni su iniziativa delle controparti: attivabili su libera iniziativa delle banche che vi
possono ricorrere, tra l’altro, per immettere ed assorbire liquidità a brevissimo termine.
2. Operazioni di mercato aperto: svolte su iniziativa della BCE nell’ambito dell’esercizio della
politica monetaria (manovre espansive e restrittive per regolazione della liquidità in circolo).
RATING
Giudizio di valore, formulato da apposite società, sull’emittente in relazione alla sua capacità
attuale (rating) o futura (outlook) di tenere fede agli impegni assunti nei confronti degli investitori in
termini di rimborso del capitale e pagamento degli interessi. Le agenzie di rating sono:
1. Standard and Poor’s
2. Moody’s
3. Fitch
Notch: variazione di uno scalino tra le valutazioni di due diverse agenzie.
OPERAZIONI DI IMPIEGO
Come vengono impiegate le risorse raccolte dalla banca.
Somma di denaro messa a disposizione dalla banca che può essere utilizzata in una o più
soluzioni. Per cassa A revoca
UTILIZZO RIENTRO
Per firma Scadenziati
Garantiti Breve termine
GARANZIE SCADENZA
In bianco Medio/lungo termine
Autoliquidabili Domestica
RIMBORSO VALUTA
Rimborso diretto Estera
PRESTITI PER CASSA A BREVE
1. Apertura di credito in c/c (artt. 1842 ss. C.c. e ABI): linea di credito a disposizione del
cliente, che può utilizzarla nei tempi, nei modi e negli importi a lui più confacenti (molto
flessibile) concordati nella lettere di contratto.
Tempi: periodo determinato (<18 mesi) o indeterminato (valido sino a revoca di una delle
parti).
Modi: con o senza garanzie collaterali.
Importi: prelievi parziali e successivi versamenti a ripristino.
Elementi di costo: interessi (Tasso Prime Rate per i migliori clienti, Top Rate per i peggiori –
variano per condizioni di mercato e merito del cliente), commissioni su accordo,
commissione di istruttoria veloce (eventuale), spese di tenuta, spese in somma fissa, bollo.
a. Apertura di credito semplice: diritto di disporre del credito erogato è concesso una
sola volta (NO versamenti successivi a ripristino della disponibilità originaria).
b. Apertura a credito ordinaria: diritto di usufruire del credito a più riprese e di
effettuare versamenti ed accreditamenti per ricostituire la disponibilità originaria
ottenuta
c. Credito per elasticità di cassa (scoperto di conto): il prelievo è limitato per gli importi
eccedenti le disponibilità in c/c e ad un periodo limitato di tempo. Elementi di costo:
interessi sui prelievi, commissione di istruttoria veloce.
d. Sconfinamento: prelievo eccedente la somma messa a disposizione con una
precedente apertura di credito per un limitato periodo di tempo. Elementi di costo
(alto): commissione sull’accordato, commissione di istruttoria veloce.
2. Anticipazione su pegno (artt. 1846 ss. C.c.): contratto di prestito monetario a breve
garantito da un pegno su bene fisico. Contratto principale + contratto di pegno (il cliente
perde temporaneamente la disponibilità, ma non la proprietà, del bene).
Garanzia: la banca si tutela dal possibile deprezzamento del bene applicando uno scarto
percentuale sul valore corrente del bene e il valore del prestito.
3. Riporto finanziario: contratto che comporta il trasferimento della proprietà dal riportato
(cliente) a riportatore (istituto finanziario) di titoli di credito. Alla scadenza il riportatore deve
trasferire al riportato altrettanti titoli della stessa specie dietro rimborso del prezzo. Al
riportato spettano i diritti accessori (tranne quello di voto) sui titoli ceduti, anche se non ne
ha la proprietà effettiva.
4. Sovvenzione cambiaria: il cliente può chiedere l’anticipo del valore di un credito verso terzi
(“sconto” ) alla banca, prima della scadenza del credito. Costi di commissione e interesse.
5. Smobilizzo crediti commerciali a breve: anticipo a favore di imprese che detengono crediti
in portafoglio. Operazioni auto liquidabili che possono essere pro solvendo o pro soluto.
a. Sconto bancario: contratto con il quale la banca, previa deduzione degli interessi,
anticipa al cliente l’importo di un credito verso terzi (cambiale, crediti vs enti
pubblici, note di pegno, BoT) non ancora scaduto mediante la cessione salvo buon
fine del credito stesso.
b. Anticipo RIBA SBF: accredito su conto anticipi del valore nominale degli effetti
presentati all’incasso con valuta postergata alla scadenza della ricevuta bancaria. Il
cliente può utilizzare immediatamente le somme rese disponibili generando però
uno scoperto di valuta (interessi passivi).
c. Anticipo su fattura: anticipo da parte della banca del 70-80% dell’importo risultante
dalle fatture presentate dall’impresa, con l’obbligo di restituzione in caso di mancato
pagamento alla scadenza prevista per il regolamento delle fatture. La banca, come
nell’anticipo RIBA, fa ricorso all’utilizzo di un conto transitorio fruttifero.
d. Factoring: l’imprenditore cede i propri crediti commerciali a un factor (banca o
società specializzata) che ne cura la gestione e l’incasso, garantendone il buon fine
(maturity factoring) e (eventualmente) finanziando il cedente mediante lo smobilizzo
(anticipo) dei crediti ceduti (convenzional factoring). Varianti dei serivizi:
i. Factoring pro solvendo: non è garantito il buon fine della riscossione
(restituzione delle somme anticipate in caso di inadempimento del debitore).
ii. Non notification factoring: il debitore continua a effettuare i pagamenti al
cedente, che li deve girare al factor. Perché? Ad esempio perché la cessione
del credito può modificare il rapporto commerciale (di fiducia) tra
imprenditore e debitore.
PRESTITI PER CASSA A MEDIO/LUNGO TERMINE (<18 mesi)
Credito di scopo: l’investimento oggetto di finanziamento deve essere noto all’ente erogatore (per
valutarne il rischio).
1. Mutuo: operazione che prevede l’erogazione di una somma di denaro la cui restituzione da
parte del mutuatario avverrà secondo un piano di rimborso che stabilisce periodicità e
ammontare dei pagamenti (rate). Quasi sempre assistito da garanzie reali. Elementi di
costo: tasso di interesse, spese notarili, spese di istruttoria, spese di perizia, imposta
sostitutiva e premio di assicurazione contro furto e incendio del bene in garanzia. Vedi
schemino ammortamenti.
a. Mutuo a tasso fisso
b. Mutuo a tasso variabile: legato di solito a parametri di mercato
c. Mutuo a tasso variabile con cap: tasso variabile con tetto massimo
d. Mutuo a tasso variabile con rata costante: l’incremento eventuale del tasso di
interesse porta ad un allungamento del periodo di pagamento
e. Mutuo offset: importo della rata che varia al variare del denaro detenuto in giacenza
sul c/c (maggiore è la giacenza media, minori sono gli interessi)
f. Mutuo misto: applicazione in tempi determinati sia del tasso fisso che di quello
variabile
g. Mutuo con tasso di ingresso: tasso inizialmente più basso, poi tasso normale (fisso
o variabile)
2. Leasing: operazione di finanziamento attraverso la quale il cliente utilizzatore ottiene la
disponibilità per un periodo di tempo prestabilito di un bene strumentale alla propria attività,
dietro pagamento di un canone periodico. L’utilizzatore al termine del contratto può
acquisire il bene ad un prezzo inferiore al valore di mercato del bene stesso.
a. Leasing finanziario: contratto attraverso il quale una società finanziaria (locatore o
concedente) acquista da fornitori terzi dei beni di qualsiasi natura, mobili o immobili,
per concederli in uso a un soggetto (utilizzatore o locatario).
b. Leasing operativo: si caratterizza per la bilateralità del rapporto, che vede
contrattualmente impegnati l’utilizzatore e il produttore del bene stesso, che risulterà
pertanto anche concedente. Questa tipologia di leasing viene abitualmente utilizzata
per ottenere la disponibilità temporanea di un bene strumentale a produzione
standardizzata.
c. Lease back: il cliente è fornitore e utilizzatore del bene, che viene venduto ad una
società finanziaria (non banca). In questo modo, il cliente ricava la liquidità
necessaria ad implementare un progetto senza precludersi la possibilità di utilizzare
il bene che ha creato (massima personalizzazione).
CREDITO AL CONSUMO
Insieme di tutti i crediti (finalizzati o non finalizzati) accordati a soggetti diversi dalle imprese per il
soddisfacimento di bisogni estranei all’attività imprenditoriale o professionale eventualmente
svolta.
a. Prestiti personali: prestiti il cui versamento avviene in un’unica soluzione e il cui rimborso
segue un piano di ammortamento con rate mensili costanti. Scadenza: 3-60 mesi. Importo
raramente superiore ai 15.000 euro.
b. Prestiti rotativi:
a. Scoperto di doppia mensilità: attribuisce al beneficiario la possibilità di ottenere
credito per un importo massimo pari al doppio della sua retribuzione mensile
b. Ibrido tra mutuo e apertura di credito su c/c: erogazione del prestito in un'unica
soluzione, con rimborso determinato in base ad un piano di ammortamento
prestabilito. Possibilità di riutilizzare i fondi rimborsati dopo un certo numero di
versamenti.
c. Prestiti contro cessione del quinto dello stipendio
TAN (Tasso Annuo Nominale): tasso espresso sul credito concesso senza tener conto di eventuali
oneri accessori.
TAEG: esprime l’effettivo costo del finanziamento a carico del cliente in quanto considera eventuali
oneri accessori quali l