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RACCOLTA INTERBANCARIA

Gli importi minimi delle operazioni sono molto più alti di quelli che riguardano le operazioni con

privati e cambiano i tassi di interesse:

1. Depositi interbancari: fondi che una banca deposita presso un’altra su conti liberi o vincolati

a un tasso di interesse di volta in volta negoziato. I principali tipi di depositi sono:

a. Overnight: scambio dei fondi il giorno stesso del contratto e rimborso il giorno

successivo

b. Tomorrow-next: scambio dei fondi il giorno dopo il contratto e rimborso il giorno

successivo

c. Spot-next: scambio dei fondi 2 giorni dopo il contratto e rimborso il giorno

successivo

d. Depositi a tempo: scambio dei fondi 2 giorni dopo il contratto e rimborso tra la

settimana e l’anno

e. Term deposit: scambio dei fondi il giorno del contratto e rimborso tra 1 e 15 giorni

2. Certificati di deposito interbancari: titoli a breve di taglio molto elevato rappresentativi di un

deposito vincolato emessi da banche e la cui circolazione può avvenire solo tra

contropartite bancarie. Utili per le banche che presentano una carenza strutturale di

liquidità.

3. Operazioni pronti contro termine: taglio minimo 2.500.000 euro.

OPERAZIONI CON LA B.C.

1. Operazioni su iniziativa delle controparti: attivabili su libera iniziativa delle banche che vi

possono ricorrere, tra l’altro, per immettere ed assorbire liquidità a brevissimo termine.

2. Operazioni di mercato aperto: svolte su iniziativa della BCE nell’ambito dell’esercizio della

politica monetaria (manovre espansive e restrittive per regolazione della liquidità in circolo).

RATING

Giudizio di valore, formulato da apposite società, sull’emittente in relazione alla sua capacità

attuale (rating) o futura (outlook) di tenere fede agli impegni assunti nei confronti degli investitori in

termini di rimborso del capitale e pagamento degli interessi. Le agenzie di rating sono:

1. Standard and Poor’s

2. Moody’s

3. Fitch

Notch: variazione di uno scalino tra le valutazioni di due diverse agenzie.

OPERAZIONI DI IMPIEGO

Come vengono impiegate le risorse raccolte dalla banca.

Somma di denaro messa a disposizione dalla banca che può essere utilizzata in una o più

soluzioni. Per cassa A revoca

UTILIZZO RIENTRO

Per firma Scadenziati

Garantiti Breve termine

GARANZIE SCADENZA

In bianco Medio/lungo termine

Autoliquidabili Domestica

RIMBORSO VALUTA

Rimborso diretto Estera

PRESTITI PER CASSA A BREVE

1. Apertura di credito in c/c (artt. 1842 ss. C.c. e ABI): linea di credito a disposizione del

cliente, che può utilizzarla nei tempi, nei modi e negli importi a lui più confacenti (molto

flessibile) concordati nella lettere di contratto.

Tempi: periodo determinato (<18 mesi) o indeterminato (valido sino a revoca di una delle

parti).

Modi: con o senza garanzie collaterali.

Importi: prelievi parziali e successivi versamenti a ripristino.

Elementi di costo: interessi (Tasso Prime Rate per i migliori clienti, Top Rate per i peggiori –

variano per condizioni di mercato e merito del cliente), commissioni su accordo,

commissione di istruttoria veloce (eventuale), spese di tenuta, spese in somma fissa, bollo.

a. Apertura di credito semplice: diritto di disporre del credito erogato è concesso una

sola volta (NO versamenti successivi a ripristino della disponibilità originaria).

b. Apertura a credito ordinaria: diritto di usufruire del credito a più riprese e di

effettuare versamenti ed accreditamenti per ricostituire la disponibilità originaria

ottenuta

c. Credito per elasticità di cassa (scoperto di conto): il prelievo è limitato per gli importi

eccedenti le disponibilità in c/c e ad un periodo limitato di tempo. Elementi di costo:

interessi sui prelievi, commissione di istruttoria veloce.

d. Sconfinamento: prelievo eccedente la somma messa a disposizione con una

precedente apertura di credito per un limitato periodo di tempo. Elementi di costo

(alto): commissione sull’accordato, commissione di istruttoria veloce.

2. Anticipazione su pegno (artt. 1846 ss. C.c.): contratto di prestito monetario a breve

garantito da un pegno su bene fisico. Contratto principale + contratto di pegno (il cliente

perde temporaneamente la disponibilità, ma non la proprietà, del bene).

Garanzia: la banca si tutela dal possibile deprezzamento del bene applicando uno scarto

percentuale sul valore corrente del bene e il valore del prestito.

3. Riporto finanziario: contratto che comporta il trasferimento della proprietà dal riportato

(cliente) a riportatore (istituto finanziario) di titoli di credito. Alla scadenza il riportatore deve

trasferire al riportato altrettanti titoli della stessa specie dietro rimborso del prezzo. Al

riportato spettano i diritti accessori (tranne quello di voto) sui titoli ceduti, anche se non ne

ha la proprietà effettiva.

4. Sovvenzione cambiaria: il cliente può chiedere l’anticipo del valore di un credito verso terzi

(“sconto” ) alla banca, prima della scadenza del credito. Costi di commissione e interesse.

5. Smobilizzo crediti commerciali a breve: anticipo a favore di imprese che detengono crediti

in portafoglio. Operazioni auto liquidabili che possono essere pro solvendo o pro soluto.

a. Sconto bancario: contratto con il quale la banca, previa deduzione degli interessi,

anticipa al cliente l’importo di un credito verso terzi (cambiale, crediti vs enti

pubblici, note di pegno, BoT) non ancora scaduto mediante la cessione salvo buon

fine del credito stesso.

b. Anticipo RIBA SBF: accredito su conto anticipi del valore nominale degli effetti

presentati all’incasso con valuta postergata alla scadenza della ricevuta bancaria. Il

cliente può utilizzare immediatamente le somme rese disponibili generando però

uno scoperto di valuta (interessi passivi).

c. Anticipo su fattura: anticipo da parte della banca del 70-80% dell’importo risultante

dalle fatture presentate dall’impresa, con l’obbligo di restituzione in caso di mancato

pagamento alla scadenza prevista per il regolamento delle fatture. La banca, come

nell’anticipo RIBA, fa ricorso all’utilizzo di un conto transitorio fruttifero.

d. Factoring: l’imprenditore cede i propri crediti commerciali a un factor (banca o

società specializzata) che ne cura la gestione e l’incasso, garantendone il buon fine

(maturity factoring) e (eventualmente) finanziando il cedente mediante lo smobilizzo

(anticipo) dei crediti ceduti (convenzional factoring). Varianti dei serivizi:

i. Factoring pro solvendo: non è garantito il buon fine della riscossione

(restituzione delle somme anticipate in caso di inadempimento del debitore).

ii. Non notification factoring: il debitore continua a effettuare i pagamenti al

cedente, che li deve girare al factor. Perché? Ad esempio perché la cessione

del credito può modificare il rapporto commerciale (di fiducia) tra

imprenditore e debitore.

PRESTITI PER CASSA A MEDIO/LUNGO TERMINE (<18 mesi)

Credito di scopo: l’investimento oggetto di finanziamento deve essere noto all’ente erogatore (per

valutarne il rischio).

1. Mutuo: operazione che prevede l’erogazione di una somma di denaro la cui restituzione da

parte del mutuatario avverrà secondo un piano di rimborso che stabilisce periodicità e

ammontare dei pagamenti (rate). Quasi sempre assistito da garanzie reali. Elementi di

costo: tasso di interesse, spese notarili, spese di istruttoria, spese di perizia, imposta

sostitutiva e premio di assicurazione contro furto e incendio del bene in garanzia. Vedi

schemino ammortamenti.

a. Mutuo a tasso fisso

b. Mutuo a tasso variabile: legato di solito a parametri di mercato

c. Mutuo a tasso variabile con cap: tasso variabile con tetto massimo

d. Mutuo a tasso variabile con rata costante: l’incremento eventuale del tasso di

interesse porta ad un allungamento del periodo di pagamento

e. Mutuo offset: importo della rata che varia al variare del denaro detenuto in giacenza

sul c/c (maggiore è la giacenza media, minori sono gli interessi)

f. Mutuo misto: applicazione in tempi determinati sia del tasso fisso che di quello

variabile

g. Mutuo con tasso di ingresso: tasso inizialmente più basso, poi tasso normale (fisso

o variabile)

2. Leasing: operazione di finanziamento attraverso la quale il cliente utilizzatore ottiene la

disponibilità per un periodo di tempo prestabilito di un bene strumentale alla propria attività,

dietro pagamento di un canone periodico. L’utilizzatore al termine del contratto può

acquisire il bene ad un prezzo inferiore al valore di mercato del bene stesso.

a. Leasing finanziario: contratto attraverso il quale una società finanziaria (locatore o

concedente) acquista da fornitori terzi dei beni di qualsiasi natura, mobili o immobili,

per concederli in uso a un soggetto (utilizzatore o locatario).

b. Leasing operativo: si caratterizza per la bilateralità del rapporto, che vede

contrattualmente impegnati l’utilizzatore e il produttore del bene stesso, che risulterà

pertanto anche concedente. Questa tipologia di leasing viene abitualmente utilizzata

per ottenere la disponibilità temporanea di un bene strumentale a produzione

standardizzata.

c. Lease back: il cliente è fornitore e utilizzatore del bene, che viene venduto ad una

società finanziaria (non banca). In questo modo, il cliente ricava la liquidità

necessaria ad implementare un progetto senza precludersi la possibilità di utilizzare

il bene che ha creato (massima personalizzazione).

CREDITO AL CONSUMO

Insieme di tutti i crediti (finalizzati o non finalizzati) accordati a soggetti diversi dalle imprese per il

soddisfacimento di bisogni estranei all’attività imprenditoriale o professionale eventualmente

svolta.

a. Prestiti personali: prestiti il cui versamento avviene in un’unica soluzione e il cui rimborso

segue un piano di ammortamento con rate mensili costanti. Scadenza: 3-60 mesi. Importo

raramente superiore ai 15.000 euro.

b. Prestiti rotativi:

a. Scoperto di doppia mensilità: attribuisce al beneficiario la possibilità di ottenere

credito per un importo massimo pari al doppio della sua retribuzione mensile

b. Ibrido tra mutuo e apertura di credito su c/c: erogazione del prestito in un'unica

soluzione, con rimborso determinato in base ad un piano di ammortamento

prestabilito. Possibilità di riutilizzare i fondi rimborsati dopo un certo numero di

versamenti.

c. Prestiti contro cessione del quinto dello stipendio

TAN (Tasso Annuo Nominale): tasso espresso sul credito concesso senza tener conto di eventuali

oneri accessori.

TAEG: esprime l’effettivo costo del finanziamento a carico del cliente in quanto considera eventuali

oneri accessori quali l

Dettagli
Publisher
A.A. 2013-2014
7 pagine
SSD Scienze economiche e statistiche SECS-P/11 Economia degli intermediari finanziari

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher A.T. di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Economia aziendale e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università Cattolica del "Sacro Cuore" o del prof Fandella Paola.