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2) OPERAZIONI CON LA BCE
- operazioni su iniziativa delle controparti: su libera iniziativa delle banche
- operazioni di mercato aperto: decise dalla BCE nell’ambito della politica monetaria
Operazioni di impiego
1) ISTRUTTORIA DI FIDO: insieme di indagini destinate a fornire elementi di valutazione alla banca
per formulare un giudizio sul richiedente di affidamento (capacità di rimborso e rischi
dell’operazione):
1. Richiesta di affidamento (su moduli) con informazioni base per analisi qualitativa e
quantitativa del cliente vengono scritti importo richiesto, la durata e le eventuali
→
garanzie
2. Analisi delle qualità personali del richiedente: accertare la validità e l’esattezza dei dati
forniti e integrare con informazioni aggiuntive→ la centrale dei rischi della banca
d’Italia dice alle banche quanto il cliente è indebitato verso il sistema creditizio
3. Verifica degli aspetti formali della documentazione: situazione giuridica del cliente o
regolarità dei bilanci per le imprese
4. Analisi qualitativa: politiche aziendali, strategie adottate, business plan
5. Analisi di tipo quantitativo: elaborare indicatori di sintesi, interpretazione dei valori del
bilancio, ricavare informazioni dalla situazione patrimoniale, dal conto economico, dal
1
rendiconto finanziario. (analisi di bilancio : redditività e liquidità, indebitamento e
2
utilizzo di capitale; tecnica dei flussi finanziari : indagare i flussi finanziari; analisi di tipo
3
previsionale : quantificazione della capacità di rimborso, si creano bilanci preventivi)
6. Valutazione in sintesi e monitoraggio delle posizioni in essere: relazione dove si
mettono in evidenza aspetti negativi e positivi rating=giudizio di valore riassuntivo
→
sulle capacità del cliente di rimborsare il debito
1
NB segue una valutazione delle garanzie (reali : privilegi, pegni su cosa mobile o crediti, le
2
ipoteche su cose immobili, ...; personali : avvallo e fideiussione di terzi coobbligati in caso
di mancato buon fine, qualora questi possiedano un patrimonio adeguato con il quale
3
rispondere all’obbligazione assunta; garanzia collettiva di fidi (confidi): operato di consorzi
e di cooperative di garanzia collettiva fidi→ questi organismi hanno come scopo l’aumento
della forza contrattuale nei rapporti con le istituzioni finanziarie attraverso una garanzia
che forniscono in forma mutualistica in favore delle imprese facenti parte). 12
AUTOLIQUIDABILI FIRMA CASSA BREVE P. MEDIO LUNGO P.
SMOBILIZZO PRO SOLVENDO: FIDEIUSSIONE APERTURA CREDITO IN CC: MUTUO
-sconto bancario -ordinaria
-anticipo ri.ba sbf -scoperto di credito
-anticipo fatture sbf -sconfinamento
-factoring
ANT FINEXPORT SBF AVVALLO ANTICIPI SU PEGNO LEASING
ACCETTAZIONE BANCARIA RIPORTO FINANZIARIO POOL
CREDITO SOVVENZIONE CAMBIARIA CREDITI AL
DOCUMENTARIO CONSUMO
SMOBILIZZO/FACTORING pro
soluto
CREDITI PER CASSA: la banca mette a disposizione fondi liquidi= apertura di credito in conto
corrente; quando la banca rilascia un’apertura di credito in cc. Offrendo la possibilità di
beneficiare di una linea di credito
CREDITI AUTOLIQUIDABILI: il soggetto che restituirà il finanziamento sarà diverso dal soggetto a
cui è stato concesso
CREDITI PER FIRMA: esborso finanziario solo eventuale per la banca, la quale sta dando una
garanzia, si fa garante per il cliente stesso e dovrà esborsare denaro solo ne caso di sua insolvenza
(es. fideiussione)
0 sconfinamento
→
linea di credito: fido accordato dalla banca 13
PRESTITI PER CASSA NEL BREVE: la banca mette a disposizione del cliente del denaro→ a breve
1
termine : inferiore ai 18 mesi, consistono in un esborso certo da parte della banca.
1) APERTURA CREDITO IN CC: contratto con cui la banca si obbliga a tenere a disposizione del
cliente una somma di denaro (utilizzabile anche poco per volta).
- ordinaria: flussi costantemente movimentati, motivo per cui un’azienda chiede la possibilità di
andare in rosso, visto che può succedere spesso (chiede quindi l’apertura di una linea di credito).
La linea di credito costituisce un tetto massimo entro cui si può andare in rosso.
- Linea di credito nella forma di scoperto di conto: prelievi di importi limitati che sforano le
disponibilità presenti nel conto per un breve periodo→ la banca ti anticipa quei soldi e tu li dovrai
andare a rimettere pagando una commissione di istruttoria veloce
- Sconfinamento: devono essere eventi eccezionali, avviene quando si supera il tetto della linea di
credito per brevi periodi. Quando avviene la banca, oltre a farci pagare la commissione in
accordato sulla parte concessa, ci fa pagare anche una commissione di istruttoria urgente/veloce
(dobbiamo pagare questa commissione anche ogni volta che andiamo in rosso senza avere linea di
credito).
2) ANTICIPAZIONE SU PEGNO: si sottoscrive un contratto principale di prestito, e un contratto
accessorio di pegno. Il debitore cede dei beni a garanzia dell’adempimento degli obblighi assunti,
perdendone la disponibilità ma non la proprietà, la banca invece si impegna a conservare i beni
senza disporne, per poi restituirli in seguito.
Le merci vengono custodite presso i magazzini generali che rilasciano un titolo rappresentativo
delle stesse, composto da “fede di deposito” e nota di pegno.
L’oggetto del pegno (merci o valori mobiliari) deve essere valutato→ operazione importante. La
banca si cautela applicando uno scarto percentuale che diminuisce il valore delle merci in
relazione al tipo di bene.
L’anticipazione può avvenire in conto corrente (durata dai 3 ai 6 mesi) mediante l’apertura di una
linea di credito e il conteggio degli interessi avviene in via posticipata. interessi maggiori per via
→
dell’elasticità concessa + commissione su accordato ed eventuale commissione d’istruttoria
veloce.
Nell’anticipazione per somma e scadenza fissa (tra 6 e 12 mesi) invece al cliente viene accreditato
il valore diminuito degli interessi (in via anticipata) indipendentemente dall’utilizzo del credito.
3) RIPORTO FINANZIARIO: contratto con cui il riportato trasferisce in proprietà al riportatore
(banca) dei titoli di credito di una data specie per un tot prezzo. Alla scadenza il riportatore (banca)
dovrà restituire al riportato la proprietà di altrettanti titoli della stessa specie dietro rimborso del
prezzo che può essere maggiore o minore a quello di partenza. (il cliente si priva
momentaneamente dei titoli per procurarsi disponibilità liquide che poi dovrà restituire pagando
per riavere i titoli ceduti) Operazione di credito a scadenza determinata assistita dal rilascio
4) SOVVENZIONE CAMBIARIA:
di un pagherò emesso dal cliente, affidato direttamente all’ordine della banca finanziatrice;
è un credito assistito da un effetto sottoscritto dal debitore e sovente accompagnato, per maggior
garanzia della banca, da firme di avallanti.
L’ammontare dell’effetto rappresenta l’importo nominale della sovvenzione cambiaria, ma il
cliente riceve il netto ricavo, ottenuto detraendo l’interesse calcolato in via anticipata, le
commissioni d’uso ed il costo del bollo della cambiale. 14
5) SMOBILIZZO DI CREDITI COMMERCIALI: anticipo effettuato da un ente creditizio a favore di
imprese che detengono crediti mercantili pro soluto.
6) FACTORING: imprenditore (cedente) si impegna a cedere i propri crediti ad un operatore
(cessionario o factor) che può essere una banca che a fronte di un compenso si assume l’impegno
di curarne la gestione e l’incasso garantendone il buon fine anche in caso di insolvenza del
debitore. Clausola pro soluto.
CASSA MEDIO LUNGO:
7) MUTUO: operazioni che prevedono l’erogazione di una somma di denaro la cui restituzione da
parte del beneficiario avverrà secondo un piano di rimborso, che stabilisce periodicità e
ammontare delle rate. (mutuo a tasso fisso, tasso variabile, tasso variabile con cap (max di
interesse), tasso variabile e rata costante (quindi si allunga il periodo), mutuo offset (più la somma
rimane in cc meno si paga di interessi), mutuo misto (fisso e variabile), con tasso d’ingresso (tasso
iniziale ridotto). Il ritardo di pagamento o la mancanza di pagamento fanno scattare interessi di
mora e la banca può decidere di risolvere il contratto.
Il tasso di interesse di un mutuo è importante per stabilire l’onerosità del finanziamento ma anche
per determinare la tipologia di mutuo:
• mutuo a tasso fisso: tassi interesse invariato per tutta la durata
• mutuo a tasso variabile: il tasso di interesse varia in base all’andamento del mercato (la
rata varia)
• mutuo a tasso variabile con cap: interesse variabile con tetto massimo non superabile
• mutuo a tasso variabile con rata costante: tasso varia ma non cambia la rata quindi si
allunga il periodo
• mutuo offset: rata che varia in base al denaro presente in conto corrente, più soldi hai in
giacenza meno paghi di interessi.
• mutuo misto: fisso per tot tempo e poi variabile (predefinito)
• mutuo con tasso di ingresso: per i primi mesi si paga un tasso ridotto, alla scadenza si paga
tasso fisso/variabile.
Inoltre il mutuatario ha la facoltà di recedere dal contratto e di estinguere il mutuo tutto insieme
senza penali. Scadenza compresa tra i cinque e i trenta anni.
Richieste garanzie di tipo reale per assicurare la restituzione del prestito.
(L’importo massimo erogabile è pari all’80% del valore dei beni ipotecati, al 100% solo se ci sono
altre garanzie)
costo di un mutuo: tasso di interesse, spese notarili, spese di istruttoria, spese di perizia, imposta
sostitutiva, premio assicurativo (contro incendio e/o furto del bene, sulla vita che servono alla
banca come garanzia ulteriore)
8) LEASING: il cliente (utilizzatore) ottiene disponibilità di un bene (strumentale alla propria
attività), potendone acquistare la proprietà al termine del contratto dietro pagamento di rate e di
un riscatto finale.
• Leasing finanziario: una società finanziaria acquista un bene per concederlo in uso ad
un soggetto (utilizzatore/locatario) per un periodo di tempo prefissato e mediante
pagamento di rate periodiche. Alla fine del contratto l’utilizzatore può decidere se
divenire proprietario del bene dietro pagamento di una somma oppure no (e restituire
il bene, oppure rinnovare il contratto). Possibile presenza di un maxicanone iniziale. 15
• Leasing operativo: utilizzatore e produttore/concedente→solitamente usato per avere
disponibilità temporanea di un bene
• Lease back: il cliente è colui che fornisce il bene ad una società finanziaria (non banca!)
e che