Economia aziendale II
Il bilancio (cap. 1) -
Il bilancio è un modello, cioè una rappresentazione semplificata, della dinamica gestionale dei
valori economico finanziari verificatisi nell’esercizio, è quindi un documento che rileva due fasi della
vita dell’impresa: una reale ma passata e l’altra prospettica, e quindi ideale, ma importante per le
decisioni sul futuro della vita dell’azienda.
Il bilancio è dunque lo strumento di conversione della dinamica in cifre e di riconversione delle
cifre in andamenti.
I bilanci redatti dalle aziende possono essere classificati:
• In relazione ai soggetti a cui è destinato il bilancio, possiamo distinguere tra:
o bilancio interno: è rivolto a soggetti interni all’azienda; non è soggetto a regolamentazione
esterna; la forma di rappresentazione, i criteri di valutazione e la tempistica (cioè se annuale,
semestrale, trimestrale o mensile) dipendono solo dalle richieste dei destinatari interni; il
controllo sull’attendibilità dei dati viene svolto da unità organizzative interne;
o bilancio esterno: è rivolto a soggetti esterni all’azienda; è soggetto a regolamentazione
esterna, dato che esso può influire sulle decisioni dei destinatari esterni; il controllo
sull’attendibilità dei dati viene svolto da soggetti esterni indipendenti come i revisori; i tempi
e le modalità di approvazione e pubblicazione del bilancio sono regolamentati per legge.
• In base al momento di vita dell’azienda, o in funzione di alcune situazioni operative in cui essa si
può ritrovare, è possibile redigere bilanci ordinari o straordinari:
o Bilancio di esercizio (o ordinario): viene redatto in condizioni di funzionamento al termine di
ogni periodo amministrativo per rilevare il reddito prodotto e il capitale di funzionamento.
o Bilancio straordinario: viene redatto per particolari eventi eccezionali come la cessione del
complesso produttivo o di un ramo di esso.
• Rispetto all’orizzonte temporale al quale il bilancio è orientato è possibile distinguere: bilanci di
previsione (redatto in precedenza rispetto allo svolgersi dell’esercizio per programmarne le future
dinamiche) e bilanci consuntivi (compilato dopo l’effettuazione delle operazioni aziendali e la sua
funzione è quella di controllo e verifica rispetto a quanto detto nel precedente bilancio di
previsione).
• E, rispetto all’unità economica a cui il bilancio si riferisce, si può distinguere in: bilanci d’impresa
(si riferiscono alla singola impresa e quindi ad un’unica unità economica) e bilanci consolidati (si
riferiscono ai gruppi, quindi riguarda un complesso di unità giuridiche che hanno in comune il
medesimo soggetto economico).
La funzione principale del bilancio di esercizio è quella di determinare il reddito di esercizio e il
capitale di funzionamento, esprimere cioè il livello di ricchezza prodotto per effetto della gestione.
Inoltre ci sono altre funzioni secondarie del bilancio:
Funzione di rendiconto: assegna al bilancio lo scopo di portare a conoscenza dei proprietari l’esito
dell’operato svolto dagli amministratori.
Funzione informativa interna: consente di prendere delle informazioni per il futuro (strumento
decisionale)
Funzione informativa esterna: in modo che il bilancio sia il mezzo di apporto di nuovi investitori
per l’azienda (stakeholder), ma anche per informare dell’andamento dell’azienda qualsiasi
soggetto esterno interessato, come i clienti, i fornitori o le banche.
Per permettere quest’ultima finalità è necessario che il bilancio d’esercizio sia:
• attendibile e affidabile sulle informazioni, cioè idoneo a rappresentare i fatti aziendali
• corretto (redatto ottemperando alle norme legislative)
• imparziale (non deve privilegiare né penalizzare nessun portatore d’interesse)
• comparabile (deve essere possibile comparare i vari bilanci per capire nel corso del tempo
come si è evoluto l’andamento dell’azienda)
I postulati del bilancio di esercizio (cap. 2) -
Impianto normativo del bilancio d’esercizio
Il bilancio, per avere le caratteristiche suddette, deve attenersi a delle regole:
• Codice Civile (artt. 2423 e ss.):
Nel 1991 fu applicata, a livello nazionale, la IV Direttiva CEE, recepita dal D. Lgs. 27.04.1991 n. 127.
Fu una grande svolta perché da quel momento tutti i bilanci si sono messi in linea con quelli
europei, sono diventati, cioè, bilanci tassonomici (ci vanno iscritte delle cose stabilite), e questo
servì molto per arrivare alla possibilità di una comparazione di bilanci di diverse aziende anche di
Paesi differenti.
L’impianto normativo regola dunque tutti gli aspetti della redazione del bilancio. Il Codice Civile
traccia una sorta di gerarchia tra le norme:
Postulati di bilancio o clausole generali (che sanciscono le regole di informazione del bilancio,
cioè deve essere redatto in modo chiaro, veritiero e corretto)
Principi di redazione (più importanti delle clausole generali e hanno un contenuto
maggiormente specifico)
Criteri di redazione (forniscono le regole specifiche per la vera e propria redazione del bilancio).
• I principi contabili del CNDC – CNR (OIC):
Sono di supporto agli articoli del c.c. che li integrano e li interpretano. Tali principi erano emessi dal
Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e dal Consiglio Nazionale dei Ragionieri (CNDC-CNR)
che davano una guida sull’interpretazione di varie poste di bilancio. Ma nel 2001 prende il posto
del CNDC-CNR, l’OIC, Organismo Italiano di Contabilità, questo perché c’era un’esigenza di
costituire uno standard setter nazionale dotato di ampia rappresentatività, capace di esprimere le
richieste nazionali in materia contabile. Nello svolgimento della sua attività l’OIC provvede a:
- emanare i principi contabili per la redazione dei bilanci per i quali non è prevista l’applicazione
dei principi contabili internazionali (settore pubblico, privato e non profit);
- fornire supporto in relazione all’applicazione in Italia dei principi contabili internazionali,
operando in stretto contatto con l’EFRAG, lo IASB e gli altri standard setter europei;
- collaborare col legislatore nell’emanazione della normativa in materia contabile e connessa;
- promuovere la cultura contabile.
• I principi contabili dello IASB:
Lo IASB, l’Iternational Accounting Standard Board, è l’organismo responsabile dell’emanazione dei
principi contabili internazionali.
Il campo applicativo in Italia è regolamentato all’art. 25 della legge n. 306/2003 (Linee guida) e
D.Lgs. 38/2005 con cui il Governo ha esercitato la delega:
Società quotate, società aventi strumenti finanziari diffusi presso il pubblico, banche e
intermediari finanziari:
- Obbligo di applicare lo IASB nel bilancio consolidato dal 1 gennaio 2005;
- Facoltà di applicazione per il Bilancio individuale nell’esercizio 2005;
- Obbligo di applicazione per il Bilancio individuale nell’esercizio 2006.
Società assicurative:
- Obbligo IASB nel bilancio consolidato dal 1 gennaio 2005;
- Obbligo di applicazione per il Bilancio individuale delle imprese quotate che non
redigono bilancio consolidato nell’esercizio 2006;
- Divieto di applicazione negli altri casi.
Società che redigono il Bilancio in forma abbreviata
- Non possono applicare le regole IASB.
Le clausole generali
La norma di riferimento per la redazione del bilancio d’esercizio è l’art. 2423 che stabilisce:
≪Gli amministratori devono redigere il bilancio di esercizio, costituito dallo Stato Patrimoniale, dal
Conto Economico, dal Rendiconto Finanziario e dalla Nota Integrativa≫ (art. 2423 c.c., co. I).
Il bilancio comprende:
• lo Stato Patrimoniale (S.P.): rappresenta le attività, le passività e il patrimonio netto, che verranno
rinviati ai futuri esercizi;
• il Conto Economico (C.E.): rappresenta i ricavi, i costi e il reddito, cioè la ricchezza prodotta
nell’esercizio trascorso;
• la Nota Integrativa (N.I.): dà le informazioni per spiegare l’adozione di certi comportamenti
contabili o di alcuni criteri di valutazione;
• il Rendiconto Finanziario (R.F.): rappresenta le entrate, le uscite e il flusso finanziario, ricavato per
differenza tra le prime e le seconde (prima del 09/2015 veniva allegato alla N.I., ma non era
obbligatorio).
≪Il bilancio deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la
situazione patrimoniale e finanziaria della società ed il risultato economico dell’esercizio≫ (art. 2423
c.c., co. II).
Quindi le clausole generali del bilancio sono quelle che dicono che il bilancio deve essere chiaro
(cioè deve essere comprensibile a chi ha necessarie conoscenze in materia), deve essere veritiero e
corretto (cioè il bilancio deve essere attendibile grazie alla buona fede degli amministratori nel
redigerlo, inoltre deve riflettere sia le norme che i principi contabili).
I principi di redazione del bilancio
Analizziamo adesso i veri e propri postulati di redazione del bilancio contenuti nell’art. 2423-bis, la
quale osservanza dovrebbe portare ad un bilancio chiaro veritiero e corretto:
≪ Nella redazione del bilancio devono essere osservati i seguenti principi:
1) la valutazione delle voci deve essere fatta secondo prudenza e nella prospettiva della
continuazione dell'attività, nonché tenendo conto della funzione economica dell'elemento dell'attivo
o del passivo considerato;
2) si possono indicare esclusivamente gli utili realizzati alla data di chiusura dell'esercizio;
3) si deve tener conto dei proventi e degli oneri di competenza dell'esercizio, indipendentemente
dalla data dell'incasso o del pagamento;
4) si deve tener conto dei rischi e delle perdite di competenza dell'esercizio, anche se conosciuti
dopo la chiusura di questo;
5) gli elementi eterogenei ricompresi nelle singole voci devono essere valutati separatamente;
≫
6) i criteri di valutazione non possono essere modificati da un esercizio all’altro.
1) Il legislatore ci dice che il primo elemento fondamentale è che l’azienda deve essere posta in
condizioni di funzionamento (Principio della continuità; going concern). Il secondo concetto si
riferisce alla prudenza (Principio della prudenza), che implica che non è possibile iscrivere in bilancio
gli utili non ancora realizzati mentre è necessario inserire tutte le perdite anche se presunte e tutti i
rischi prevedibili. Infine il concetto della funzione economica è intesa come il postulato della
prevalenza della sostanza sulla forma, cioè se un’azienda possiede un bene, anche senza esserne
proprietaria, può iscriverlo in bilancio se ne dispone pienamente come se fosse proprietaria, e quindi
prevale la sostanza sulla forma (prima, invece, il bilancio esponeva solo i beni che erano di proprietà
dell’azienda). Con questi criteri il legislatore vuole evitare l’annacquamento di capitale, cioè vuole
tutelare l’integrità del patrimonio netto.
3) Principio della competenza economica: un ricavo è di competenza quando il processo di scambio
è avvenuto e il ricavo ha avuto la sua manifestazione finanziaria. Un ricavo è di competenza di un
esercizio quando ho una variazione di debiti/crediti (indipendentemente dalla data
d’incasso/pagamento; questa è la manifestazione monetaria). Una volta individuato il ricavo, per
inerenza del costo al ricavo, il costo diventa d’esercizio, quindi sono di competenza i costi relativi alle
prestazioni effettuate.
Un altro criterio di inerenza del costo è il meccanismo di ripartizione degli oneri pluriennali
(ammortamenti).
5) le valutazioni delle voci del bilancio che si differenziano in base alla funzione assolta in azienda
devono essere effettuate mediante processi separati, cioè devono essere adottati criteri diversi per
ognuno.
6) Continuità sostanziale del criterio di valutazione: cioè non si possono modificare i criteri di
valutazione adottati da un esercizio all’altro, perché, dato che il legislatore vuole rendere la
situazione chiara veritiera e corretta, se cambio il criterio non posso più comparare i vari bilanci. Ci
sono però delle eccezioni a questo principio che vengono regolate dall’art. 2423 c.c., co. III e IV:
Postulato della completezza informativa
III ≪non
Il comma mi dice che: occorre rispettare gli obblighi in tema di rilevazione, valutazione,
presentazione e informativa quando la loro osservanza abbia effetti irrilevanti al fine di dare una
IV ≪se
rappresentazione veritiera e corretta≫. Mentre il comma dice: in casi eccezionali,
l’applicazione di una disposizione è incompatibile con la rappresentazione veritiera e corretta, la
disposizione non deve essere applicata≫. Queste deroghe, se applicate, vanno motivate e vanno
evidenziati i riflessi nella N.I.
Altri principi OIC 11:
Principio della neutralità: discende da verità e correttezza. L’amministratore dovrebbe
redigere il bilancio nel modo più imparziale e oggettivo possibile, cioè non ci deve essere un
fine proprio.
Valutazione al costo: le valutazioni di bilancio devono essere fatte al costo perché non è solo
rappresentativo della spesa sostenuta per l’acquisto, ma indica anche l’attitudine funzionale
che un determinato complesso di beni assume per l’azienda in un preciso momento.
La struttura del bilancio d’esercizio (cap. 3) -
La struttura dello Stato Patrimoniale
La struttura e il contenuto dello Stato
Patrimoniale sono indicati negli artt. 2423-ter,
2424, 2424-bis c.c.
Nella sezione di sinistra vengono rappresentati gli
elementi componenti dell’attivo patrimoniale e in
quella di destra gli elementi del passivo. Le voci
sono contraddistinte da lettere maiuscole, numeri
romani, numeri arabi e lettere minuscole,
secondo un grado crescente di analisi, secondo il
criterio di liquidità crescente (dall’alto verso il
basso si va da delle immobilizzazioni che hanno
un grado di ritorno in forma liquida più
prolungato, alla cassa che è istantaneamente in
forma liquida, cioè si può attingere subito senza
alcun tempo di trasformazione in forma liquida).
Secondo i principi contabili internazionali, si
possono inserire nell’attivo risorse controllabili
dall’azienda (a prescindere che sia di proprietà o
meno), che siano risultato di operazioni svolte in
passato, dalle quali sono attesi dei benefici
economici (aumento di un ricavo o riduzione di un costo) e che tali benefici possano essere misurati
in maniera attendibile. Simmetricamente abbiamo le passività, che sono obbligazioni attuali
dell’azienda, siano il risultato di operazioni svolte in passato, dalle quali sono attese fuoriuscite di
risorse che darebbero, se mantenute in azienda, futuri benefici economici e questi sacrifici possono
essere attendibilmente misurati.
Criterio principale delle inserzioni nell’attivo :
• devo indicare il criterio fondamentale, cioè le voci devono essere inserite sulla base del criterio di
destinazione funzionale;
• operano 2 deroghe: per i crediti di natura commerciale (devono essere iscritti sempre nell’attivo
circolante), per i crediti di natura finanziaria (sempre tra le immobilizzazioni finanziarie)
• il legislatore comunque recupera il criterio finanziario dal punto di vista informativo prevedendo
l’iscrizione della parte scadente entro od oltre l’esercizio.
La voce A) dell’attivo patrimoniale riguarda i crediti verso soci per versamenti ancora dovuti. Non
è una macrovoce quindi non ha ulteriori dettagli ma la sua posizione nell’attivo con la voce A) è per
motivi di simmetria con la lettera A) del passivo, infatti, i crediti versi soci per versamenti ancora
dovuti, rappresentano le quote di capitale sociale sottoscritte dai soci ma non ancora liberate con i
relativi conferimenti (infatti i soci sono tenuti a versare, contestualmente alla sottoscrizione, il 25%
dei conferimenti in denaro, il 75% rimanente rappresenterà un credito verso il socio fino al
conferimento).
La voce B) dell’attivo patrimoniale riguarda il gruppo delle immobilizzazioni.
Viene distinto in tre sottoclassi:
I. Nelle immobilizzazioni immateriali troviamo sia beni immateriali (brevetti, marchi ecc..)
che costi di utilità pluriennale (costi d’impianto e ampliamento, costi di pubblicità, ecc..). I
primi hanno un valore intrinseco, mentre i secondi hanno un valore legato alle prospettive
di continuazione dell’attività aziendale.
II. Le immobilizzazioni materiali sono beni di uso durevole destinati a concorrere all’attività
produttiva dell’impresa per un periodo superiore ad un esercizio. Devono essere indicate
(come anche quelle immateriali) al netto dei fondi di ammortamento e di svalutazione.
III. Le immobilizzazioni finanziarie comprendono tutti i finanziamenti di medio/lungo periodo a
titolo di capitale o di credito concessi ad altri soggetti.
La voce C) dell’attivo patrimoniale riguarda l’Attivo circolante.
Viene distinto in 4 sottoclassi ordinate secondo un criterio di liquidità crescente:
I. Nelle rimanenze vengono indicati i beni destinati alla trasformazione o al consumo
(es.materie prime), i beni che hanno iniziato ma non finito il processo di trasformazione
(es.prodotti in corso di lavorazione), e quelli destinati alla vendita (prodotti finiti).
II. I crediti vengono distinti verso imprese controllate, collegate o controllanti. Inoltre
devono essere evidenziati gli importi esigibili oltre l’esercizio successivo.
III. Le attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni riportano tutti i titoli
destina
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