Riassunto di diritto privato
Il codice civile e le altre fonti del diritto privato
Il codice civile è un insieme chiaro e ordinato di regole, necessario per la composizione dell'ordinamento giuridico. Queste regole prendono il nome di norma giuridica, una disposizione in forma di comando che impone o proibisce un comportamento determinato.
Il diritto dell’ordinamento statale si divide in due grandi settori: pubblico e privato. L’insieme di regole presenti in un determinato stato in senso oggettivo prende il nome di diritto privato, per dare ordine alla convivenza dei suoi consociati.
La distinzione tra diritto pubblico e privato si fonda sulla natura del rapporto a cui partecipa lo Stato o un ente pubblico, a seconda che sia di parità con i privati o su un piano di esercizio del potere di supremazia e sovranità. Il diritto pubblico è il complesso di norme che regola il modo di esercizio della potestà di supremazia dello Stato. Il diritto privato è anche definibile come il diritto comune che viene applicato sempre, quando la legge non prevede diversamente.
È bene utilizzare la parola istituto per alludere ai gruppi vari di norme proposti dall’ordinamento, come l'istituto del matrimonio, del contratto, della responsabilità civile.
Le fonti del diritto privato
Con il termine fonti si intendono le fonti di produzione del diritto, quindi tutti gli atti e fatti idonei a produrre diritto. La Costituzione è la fonte di rango superiore, seguita dalle norme emanate dalla Comunità Europea, dal Codice Civile, dalle Leggi ordinarie, Leggi Regionali, Regolamenti e, infine, dagli Usi.
La modificazione della Costituzione prevede una precisa procedura di revisione costituzionale: l'articolo 138 Cost. prevede due deliberazioni a distanza non inferiore di tre mesi l'una dall'altra. Se nella seconda deliberazione viene raggiunta la maggioranza assoluta, ma non quella qualificata dei 2/3 dei componenti, allora la legge dovrà essere sottoposta a referendum costituzionale (non prevede quorum costitutivo, ma 50%+1 dei consensi).
La Costituzione e i principi fondamentali
Entrata in vigore il 1º gennaio 1948, la Costituzione fu redatta da un’assemblea costituente e una commissione specifica di 75 membri per i principi fondamentali, a partire dal giugno 1946. Contiene principalmente il diritto pubblico costituzionale, ossia le norme che compongono l'organizzazione dello Stato apparato.
- Principi fondamentali (artt. 1-12)
- Prima Parte: I diritti e doveri dei cittadini (artt. 13-54)
- Seconda Parte: L’ordinamento della Repubblica (artt. 55-139)
- Disposizioni transitorie e finali (18 disposizioni)
La Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo, adottata dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 10 dicembre 1948, deriva in realtà dalla Magna Charta Liberthatum del 1215 concessa dal Re Giovanni Senza Terra in Inghilterra. Venivano praticamente riconosciute libertà ai grandi feudatari e ai nobili verso la monarchia. Fu il seme delle prime libertà costituzionali. Solo successivamente nacquero i diritti pubblici soggettivi e i diritti sociali.
Nel dicembre 2000 è iniziata l’elaborazione della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, scritta in un apposito vertice a Nizza per ampliare ulteriormente i diritti umani e le libertà concesse a livello comunitario.
Le leggi comunitarie, il codice civile e le altre leggi statali
Il Trattato C.E.E., reso esecutivo in Italia nel 1957 e trasformato in Trattato sull’Unione europea firmato a Maastricht il 7 febbraio 1992, contiene fonti di diritto privato sovranazionale. Le fonti del diritto comunitario sono i Regolamenti e le Direttive.
L'art. 249 Trattato CE prevede che il regolamento ha portata generale ed è direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri, e la direttiva vincola gli stati a cui è rivolta al raggiungimento del risultato in essa indicato, ma lasciando flessibilità su mezzi e forma. I regolamenti possono prevalere su disposizioni dettate da leggi statali contrastanti.
Le direttive devono essere applicate attraverso decreti legislativi per materie di legge delega conferita dal Parlamento, contenente oggetto, tempo e forma. Il codice civile e le altre leggi dello Stato vengono definiti leggi ordinarie. Il codice civile rappresenta la fonte principale del diritto privato italiano. Contiene 2969 articoli, distribuiti in sei parti che prendono il nome di Libri.
Il testo completo è stato emanato nel 1942, unendo il codice civile del 1865 e il codice di commercio del 1882.
- Il primo Libro è dedicato alle persone e alla famiglia;
- Il secondo Libro è dedicato alle successioni a causa di morte;
- Il terzo Libro è dedicato alla proprietà;
- Il quarto Libro è dedicato alle obbligazioni e ai contratti;
- Il quinto Libro è dedicato al lavoro;
- Il sesto Libro è dedicato alla tutela dei diritti.
Il codice si compone di Preleggi (31 articoli) ed è seguito da disposizioni transitorie e di attuazione. In fondo ci sono alcune leggi speciali integrative dell’ordinamento, tra cui la Legge fallimentare, la Legge sul divorzio ecc.
L'idea di codificazione e la collocazione storica del codice civile vigente
I testi unici sono raggruppamenti di leggi che coordinano la normativa in vari settori: es. TU in materia bancaria e creditizia, TU delle imposte sui redditi e così via. Nel periodo più recente però si utilizzano i cosiddetti codici di settore, come il codice in materia di protezione dei dati personali, codice del consumo, ecc. Sono le legislazioni più disordinate a necessitare la presenza di un codice dedicato.
Il codice civile dei francesi risale al 1804, il Code Napoléon a cui si è largamente ispirato il primo codice civile italiano emanato dopo l’Unificazione d’Italia nel 1865. Tale codice era suddiviso in Tre Libri fondamentali: persone e famiglia, proprietà e modificazioni, proprietà e modi di acquisto. Questo codice era dunque riservato ai proprietari terrieri. Non si occupava degli istituti tipici del diritto commerciale che erano invece inseriti nel codice di commercio.
Leggi regionali, regolamenti e usi
Le leggi regionali possono essere emanate dalle Regioni in virtù del potere legislativo loro accordato dalla Costituzione. Possono trattare diverse materie ma in alcuni casi la competenza rimane alla legge statale (leggi quadro).
I regolamenti sono fonti di diritto privato di scarso rilievo. Si distinguono in varie categorie, principalmente si considerano i regolamenti di esecuzione di leggi statali come i DPCM (Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri).
Gli usi sono fonti di diritto solo nelle materie non regolate dalle leggi. Occorrono due elementi perché ricorra un uso o una consuetudine:
- Elemento soggettivo: la convinzione che un comportamento sia obbligatorio;
- Elemento oggettivo: la ripetizione sistematica nel tempo di tale comportamento.
Un esempio di uso è la provvigione spettante al mediatore, o gli usi locali in base ai quali si determinano le distanze sulla piantagione di alberi presso il confine. L’unico settore in cui gli usi sono rimasti di notevole rilievo è il campo marittimo. Gli usi marittimi non prevalgono rispetto alle norme di leggi speciali dettate in materia di navigazione, anche se prevalgono rispetto alle comuni norme del diritto civile e commerciale.
L'applicazione della legge da parte dei giudici
Si chiama attore giudiziale colui che prende l’iniziativa citando in giudizio il convenuto, ovvero colui che subisce. La citazione è l’atto con cui l’attore propone la sua domanda di giustizia. Il convenuto può non presentarsi in giudizio oppure opporsi, costituendosi in giudizio.
Il giudice deve analizzare i fatti, accertarli e prendere una decisione chiamata sentenza. Il codice di procedura civile detta delle regole per disciplinare la competenza dei giudici basandosi su due principi:
- Avvicinare il giudice alle parti in lite;
- Assicurare una pluralità dei gradi di giudizio.
Si parla in questo caso di giurisdizione civile, che viene svolta a protezione dei diritti dei privati nei confronti di altri privati o della pubblica amministrazione quando quest’ultima è sottoposta alle norme di diritto privato.
Corte Costituzionale
La Corte Costituzionale è l’organo previsto dall’art. 134 Cost., con il compito di giudicare sulla questione di legittimità di una legge, in via diretta o accidentale, per esempio durante un processo sospeso fino al giudizio. Il giudice deve valutare anche la non manifestata infondatezza della richiesta e successivamente proporre la modificazione che il Parlamento dovrà effettuare nella norma dichiarata anticostituzionale.
Il modello di una sentenza prevede le seguenti parti:
- Intestazione: con indicazione dell’autorità giudiziaria, della data, del nome del giudice, del nome delle parti e dei loro difensori;
- Sommario: consiste in una sintesi della decisione;
- Massima: contiene il dispositivo, cioè la decisione;
- Sentenza: contiene la descrizione dei fatti e dello svolgimento del processo, la motivazione e la decisione.
Interpretazione
Per interpretazione si intende un’operazione logica volta ad attribuire un significato al linguaggio legislativo. Il legislatore deve immaginare i fatti che nella vita possono presentarsi infinite volte e assumerli in uno schema chiamato fattispecie (immagine del fatto). L’interpretazione deve tener conto del vocabolario comune (interpretazione letterale) e delle finalità perseguite con quella determinata regolamentazione (interpretazione teleologica).
Diritto soggettivo, potestativo, onere, potestà, interesse legittimo, aspettativa
Il diritto soggettivo può essere definito come un complesso di poteri e facoltà che l’ordinamento giuridico riconosce al singolo, e che può dunque esercitare nella pretesa che gli altri si astengano dal turbarne il libero esercizio.
I diritti soggettivi si distinguono in assoluti e relativi, a seconda che la pretesa del titolare si rivolga all’assolutezza dei soggetti o ad un singolo soggetto.
- I diritti assoluti si distinguono in:
- Della personalità: diritto alla vita, integrità fisica, onore, riservatezza ecc.
- Reali: i diritti sulla cosa, quindi di godimento o di garanzia.
- Un esempio di diritto relativo è il diritto di credito.
Figure del diritto soggettivo
- Diritto potestativo: Potere riconosciuto a un soggetto di incidere nella sfera giuridica altrui con atto proprio unilaterale di volontà. Per esempio il diritto di recesso ed il potere di licenziamento del datore di lavoro.
- Onere: Posizione di vantaggio che il titolare dell’onere (l’onerato) può ottenere se pone in essere un determinato comportamento. Non è obbligatorio, ma richiesto per raggiungere il vantaggio equivalente. Per esempio l’onere della prova.
- Potestà: Figura prevista nel diritto di famiglia, dove ai genitori viene riconosciuta la potestà di educare e provvedere agli interessi dei figli minori.
- Interesse legittimo: È un interesse individuale connesso con l’interesse pubblico a cui l’ordinamento riconosce tutela solo in coincidenza con la tutela dell’interesse pubblico. Siamo nel caso dello stato di diritto.
- Aspettativa legittima: Si ha quando vi è un diritto in fase di formazione, ovvero quando l’acquisto del diritto dipende dal verificarsi di un evento dedotto in condizione.
La nozione di soggetto di diritto: persona fisica e giuridica
Per soggetto di diritto si intende ogni soggetto che l’ordinamento giuridico considera come possibile titolare di diritti e doveri. Anche un ente può essere soggetto di diritto, e prende il nome di persona giuridica.
Capacità giuridica e capacità di agire delle persone fisiche
La capacità giuridica si acquista al momento della nascita. È l'astratta idoneità ad essere titolari di diritti e di doveri, essere dunque titolari di un assetto giuridico personale. La capacità giuridica non è attributo innato degli uomini ma una concessione dell’ordinamento.
Il soggetto concepito ottiene capacità giuridica prima della nascita. Il figlio nascituro infatti può ricevere donazioni ed essere erede.
La capacità di agire è la capacità di modificare validamente la propria sfera giuridica. Presuppone dunque che il soggetto abbia maturità sufficiente, e per cui si acquisisce al raggiungimento dei 18 anni. Il diritto protegge l’incapace dal pericolo che egli si danneggi con atti a sé pregiudizievoli.
L’istituto dell’interdizione è per i soggetti che si trovano in stato di abituale infermità di mente, incapaci di provvedere ai propri interessi. Il soggetto interdetto è totalmente incapace di agire ed è affidato ad un tutore. La sentenza di interdizione stabilisce che gli atti giuridici da lui stipulati sono invalidi.
L’istituto dell’inabilitazione e dell’amministrazione di sostegno
L’istituto dell’inabilitazione è per i soggetti infermi di mente non in condizioni di totale incapacità di intendere o di volere. Il soggetto è assistito da un curatore con limitazione della capacità di agire.
L’istituto dell’amministrazione di sostegno si propone di valorizzare le capacità residue del soggetto, offrendo sostegno solo per le attività che non è in grado di svolgere autonomamente, con minore limitazione possibile della capacità di agire. È un istituto più flessibile e può essere pronunciato anche in casi di impossibilità parziale o temporanea di provvedere ai propri interessi.
L’incapacità naturale può invece derivare da un’infermità mentale non riconosciuta, da malattie fisiche, ubriachezza, stato ipnotico, stato di shock ecc. La legge prevede che l’incapacità naturale costituisca una causa di invalidità dell’atto giuridico eventualmente compiuto dall’incapace. Il contratto però può essere annullato se risulta la malafede dell’altro contraente, o per il pregiudizio causato all’incapace o per la qualità del contratto.
L’atto unilaterale è annullabile se si prova che esso reca grave pregiudizio all’incapace.
I diritti della personalità
I diritti della personalità sono i seguenti: integrità fisica, diritto al nome, all’immagine e all’onore.
- Integrità fisica (art. 5 c.c.): La norma si ispira alla considerazione che esistono numerosi contratti con cui la persona dispone del proprio corpo più o meno direttamente e fissa per cui il divieto di una diminuzione permanente dell’integrità fisica. Riguarda solo gli atti di disposizione in vita. Rientra fra gli atti di disposizione del proprio corpo anche il consenso a sottoporsi ad un trattamento sanitario. I medici non possono senza il consenso dei paziente, sottoporli a determinati trattamenti sanitari.
- Diritto al nome (art. 6 e 7 c.c.): Non sono ammessi cambiamenti, aggiunte o rettifiche al nome, se non nei casi e con le formalità dalla legge indicati. La legge permette procedure amministrative particolari per cambiamento di nome o cognome. Nel caso si tratti di nomi o cognomi ridicoli o vergognosi e la legge sul transessualismo. Il relativo giudizio di accoglimento della richiesta è compito del Prefetto della provincia del luogo di residenza del richiedente.
- Diritto all’immagine (art. 10 c.c.): Qualora l’immagine di una persona o dei genitori, del coniuge o dei figli sia stata esposta o pubblicata fuori dei casi in cui l’esposizione o la pubblicazione è dalla legge consentita, o con pregiudizio al decoro o alla reputazione della persona stessa o dei detti congiunti, l’autorità giudiziaria, su richiesta dell’interessato può disporre che cessi l’abuso. A questo diritto si lega il diritto all’onore.
Le persone giuridiche e gli enti non riconosciuti
Le persone giuridiche sono soggetti di diritto diversi dagli esseri umani singoli. Il patrimonio è necessariamente distinto e separato, per così creare un soggetto completamente indipendente e separato come volontà e come patrimonio.
La teoria della finzione postula che la qualifica di persona spetti solo all’uomo e che le persone giuridiche siano dei soggetti artificiali creati dal legislatore per parità di regolamentazione delle persone fisiche.
La teoria antropomorfica dice che le organizzazioni collettive sono persone non per finzione ma per realtà. Sono entità pari all’uomo che danno esecuzione alla volontà attraverso degli organi. Le persone giuridiche hanno responsabilità limitata nelle quote versate. I creditori sociali non potranno intaccare il patrimonio personale dei singoli soci. È il concetto di autonomia patrimoniale perfetta dell’ente.
Associazioni, fondazioni e comitati diventano persone giuridiche dopo il riconoscimento determinato dall’iscrizione nel registro delle persone giuridiche, presso le Prefetture. Si allega la copia dello statuto e dell’atto costitutivo, ed il riconoscimento se tutto è conforme.
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