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La violazione e la responsabilità per danni

La violazione può avvenire attraverso impossessamento della cosa, o con atto di disposizione che sottrae il godimento all'avente diritto. La responsabilità per danni si ha quando si possa dimostrare la mala fede e la colpa di colui che si sia impossessato abusivamente della cosa.

Un'altra ipotesi è quella legata alla lesione degli interessi legittimi, definiti dall'art. 24, 103 e 113 della Costituzione, sancendo il concetto di Stato di Diritto. Si tratta degli interessi individuali strettamente connessi ad interessi pubblici, tutelati solo occasionalmente o indirettamente, in coincidenza con la tutela di questi ultimi.

I diritti affievoliti sono quei diritti soggettivi che degradano ad interessi legittimi, in presenza di un procedimento amministrativo improntato ad un potere di supremazia della pubblica amministrazione nei confronti dei cittadini.

Tra gli atti lesivi di interessi patrimoniali, dobbiamo considerare le ipotesi degli illeciti concorrenziali.

L'art. 2598 c.c. menziona gli atti di concorrenza sleale come atti idonei a creare confusione fra la propria attività e i propri prodotti con attività e prodotti concorrenti, oppure, come atti idonei a determinare il discredito dei prodotti dell'attività del concorrente e così via.

Imputabilità e colpa. Gli illeciti dolosi e la colpa professionale. Le cause di giustificazione.

La legge italiana vuole che imputabile sia chi è capace di intendere e di volere, e che sia dimostrata la colpevolezza dell'autore dell'azione dannosa. La colpevolezza si scompone in due forme: dolo e colpa.

Il dolo implica l'intenzione di nuocere ad altri, la colpa indica un comportamento negligente, imprudente che cagiona danno ad altrui.

Imputabilità del fatto dannoso: "Non risponde delle conseguenze del fatto dannoso chi non aveva la capacità di intendere o di volere al momento in cui lo ha commesso, a meno che lo stato di"

La "incapacità" deriva da sua colpa". Tuttavia, il soggetto non imputabile può essere assoggettato ad un obbligo di riparazione pecuniaria.

"Il delitto è doloso, o secondo intenzione, quando l'evento dannoso o pericoloso, è dall'agente preveduto e voluto come conseguenza della propria azione o omissione". Il dolo consiste quindi nella coscienza e nella volontà di cagionare l'evento dannoso. Può anche assumere l'aspetto dell'inganno.

"Il delitto è colposo, o contro l'intenzione, quando l'evento non è voluto dall'agente e si verifica a causa di negligenza o imprudenza o imperizia, ovvero per inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline". La colpa consiste nella mancanza di diligenza, prudenza o di perizia, ovvero nell'inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline. Può essere:

  • Generica: comprende comportamenti imprudenti e negligenti

correlati a uno standard di normalità;

b) Specifica: consiste nell'infrazione ad una regola codificata.

Le cause di giustificazione sono circostanze che escludono la colpevolezza, e giustificano quei comportamenti che altrimenti sarebbero antigiuridici.

L'art. 2044 c.c. fa riferimento alla legittima difesa: "Non è responsabile chi cagiona il danno per legittima difesa di sé o di altri".

La difesa deve sempre essere proporzionale all'offesa.

L'art. 2045 c.c. fa riferimento allo stato di necessità: "Quando chi ha compiuto il fatto dannoso vi è stato costretto dalla necessità di salvare sé o altri dal pericolo attuale di un grave danno alla persona, e il pericolo non è stato da lui volontariamente causato né era altrimenti evitabile, al danneggiato è dovuta un'indennità, la cui misura è rimessa all'equo apprezzamento del giudice".

L'art. 50 del

Il codice penale prevede il consenso dell'avente diritto come causa di giustificazione, disponendo che non è responsabile chi lede un diritto con il consenso della persona che può validamente disporne. Vi sono diritti esclusi da questa sfera, tra cui la vita e l'integrità fisica.

Responsabilità per fatto altrui

Art. 2048 c.c.: "Il padre e la madre, o il tutore, sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei figli minori non emancipati o delle persone soggette alla tutela, che abitano con essi". Essi sono liberati dalla responsabilità soltanto se provano di non avere potuto impedire il fatto.

I giudici esigono la dimostrazione da parte dei genitori di aver impartito al figlio una buona educazione e di aver esercitato su di lui una vigilanza adeguata. La responsabilità dei genitori prevede quindi una presunzione di colpa.

Nel secondo comma dello stesso articolo, si parla anche di "precettori e di coloro che insegnano."

un mestiere o un'arte, per fatti illeciti dei loro allievi ed apprendisti commessi nel tempo in cui sono sotto la loro vigilanza". Un'altra ipotesi è quella della responsabilità del proprietario per danno da circolazione di veicolo, quando la sua persona non coincide con quella del conducente. I rischi sono accollati al proprietario quando il veicolo circola con il suo consenso, e non quando il veicolo circola contro la sua volontà. L'art. 2049 c.c. prevede la responsabilità dell'imprenditore per il fatto illecito commesso dai suoi dipendenti. Questo articolo, parlando di committente e commesso si riferisce al lavoro subordinato. La responsabilità per danni da cosa in custodia Art. 2051 c.c. "Ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito". Caso fortuito è un concetto molto elastico. La giurisprudenza lo interpreta come avvenimento estraneo al

rischio e all'attività del custode. Se non viene identificato il caso fortuito o il fatto del terzo, la causa dell'incidente rimane ignota e la responsabilità è a carico del custode.

La responsabilità dell'esercente una attività pericolosa, del gestore di una banca dati e del produttore

L'art. 2050 c.c. prevede la responsabilità per danni connessi all'esercizio di attività pericolosa. L'esercente è esonerato se dimostra di aver adottato le misure idonee ed evitare l'incidente, cioè qualsiasi rimedio anche particolarmente costoso, ma che sia stato individuato dalla tecnica, come sufficiente ed idoneo ad impedire l'insorgere del danno. Non è dunque richiesta la semplice diligenza per ottenere la prova liberatoria.

In materia di attentati tramite banche dati alla riservatezza e alla dignità delle persone anche il codice in materia di protezione dei dati personali contiene

Un riferimento alla disciplina relativa alle attività pericolose dall'art. 2050 c.c.:

"Chiunque cagiona danno ad altri per effetto del trattamento di dati personali è tenuto al risarcimento ai sensi dell'art. 2050 c.c.".

La responsabilità del produttore per danni da prodotto difettoso è un problema tipico della società di produzione e consumo di massa.

Per prodotto difettoso si intende un prodotto insicuro, cioè che non offre la sicurezza che ci si può legittimamente attendere, tenuto conto delle modalità e del tempo in cui il prodotto è stato messo in circolazione, della sua prestazione, delle istruzioni e avvertenze, dell'uso ragionevole.

Per produttore si intende il fabbricante o un suo intermediario, nonché l'importatore del bene nel territorio UE o qualsiasi altra persona fisica o giuridica che si presenta come produttore apponendo al bene il proprio marchio, nome o segno.

distintivo.Il produttore potrà sottrarsi provando che esiste una delle ipotesi di esclusione dellaresponsabilità previste all'art. 118 del codice del consumo, ovvero che il produttorenon ha messo in circolazione il prodotto, che il difetto non sussisteva al momentodella messa in circolazione, che il produttore non ha fabbricato il prodotto per lavendita o per la distribuzione, o comunque lo ha fabbricato al di fuori dell'eserciziodella sua attività professionale.Nel caso di rischio di sviluppo scientifico il produttore si libera provando che lo statodelle conoscenze scientifiche e tecniche, al momento in cui egli ha messo incircolazione il prodotto, non permetteva di considerare il prodotto come difettoso.70La nozione legislativa di imprenditore, di azienda e i segni distintiviArt. 2082 c.c."È imprenditore chi esercita professionalmente un'attività economica organizzata alfine della produzione e dello scambio di beni o di servizi".Art.

2555 c.c. "L'azienda è il complesso dei beni organizzati dall'imprenditore per l'esercizio dell'impresa". L'azienda è un complesso di cose, ma per il giurista è oggetto di diritti, non un soggetto.

L'imprenditore, secondo l'art. 2563 c.c. può scegliere una ditta, ovvero un nome per contraddistinguere la sua attività che deve essere univoco, va completato però col cognome o con la sigla dell'originario titolare.

L'insegna, apposta fuori dal locale in cui si esercita impresa, può essere identica alla ditta ma anche diversa. Prende il nome, assieme alla ditta, di segno distintivo dell'imprenditore.

Il marchio, secondo l'art. 2569 c.c., è un segno distintivo che si applica sui prodotti e che distingue i servizi, per indicare che provengono da una determinata impresa. Il diritto all'uso esclusivo del marchio può essere rafforzato registrandolo.

presso l'apposito Ufficio italiano brevetti e marchi. La definizione di imprenditore parla di professionalità, quindi attività ripetuta e non abituale. Occorre poi un'organizzazione di beni, riferito anche ai dipendenti a cui l'imprenditore impartisce ordini in virtù del potere gerarchico (art. 2086 c.c.).

L'imprenditore organizza anche canali di distribuzione per lo smercio di prodotti attraverso ausiliari esterni: con dei contratti di durata sceglie i suoi agenti. Altrimenti talvolta alcuni dipendenti sono incaricati di visitare i clienti sul territorio e si parla di ausiliari interni.

L'attività economica dell'imprenditore non deve per forza garantire un profitto, ma assicurare almeno il pareggio dei costi.

Non è la natura dell'attività che contraddistingue l'imprenditore, ma il modo in cui viene offerta sul mercato.

Un altro elemento importante è l'assunzione del rischio.

dell'iniziativa economica,
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A.A. 2020-2021
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SSD Scienze giuridiche IUS/01 Diritto privato

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher Govo9318 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto privato e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Ferrara o del prof De Franceschi Alberto.