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Diritto privato e diritto pubblico

Laddove vi è una società, vi è sempre un ordinamento giuridico, insieme delle regole di condotta che disciplinano le relazioni tra i membri della collettività. Norma giuridica è una disposizione in forma di precetto comando, nel senso che essa impone o proibisce ai suoi destinatari un determinato comportamento. L’osservanza delle regole morali è affidata alla spontanea adesione degli individui che ne riconoscono il valore. Le norme giuridiche sono coercibili con i mezzi che la collettività ha predisposto per garantirne il rispetto. Il diritto, inteso in questo significato di ordinamento statale, si divide in due grandi settori:

  • Diritto pubblico complesso di norme che regola il modo di esercizio della potestà di supremazia, si suddivide in:
    • Diritto costituzionale pubblico norme che regolano l'organizzazione dello Stato ed i modi di funzionamento degli organi cui spetta la funzione legislativa o giudiziale.
    • Diritto penale norme che regolano l'esercizio della potestà punitiva dello Stato nei confronti dei cittadini che commettono reati.
    • Diritto processuale penale, civile ed amministrativo norme che regolano le procedure in base alle quali i giudici applicano ai casi concreti il diritto nelle sue varie branche.
    • Diritto tributario regola il modo con cui lo Stato preleva i gettiti fiscali al fine di esercitare le proprie funzioni.
  • Diritto privato diritto che regola i rapporti tra privati e lo Stato ed i suoi apparati che non siano improntati all'esercizio di poteri autoritativi. In mancanza di una legge che autorizzi l’esercizio del potere di supremazia, lo Stato e gli enti pubblici sono sottoposti al diritto privato, quindi, si può definire il diritto privato come diritto comune, che si applica sempre, nei casi in cui una legge non preveda diversamente.

Fonti del diritto privato

Fonti italiane e Fonti UE

  • Costituzione e leggi costituzionali;
  • Leggi ordinarie dello Stato o atti avente forza di legge:
    • Decreto legislativo emanato dal Governo sulla base e nei limiti di una specifica legge di delega approvata dal Parlamento.
    • Decreto legge emanato dal Governo per regolare una materia in caso di necessità o urgenza. Deve essere convertito in legge dal Parlamento entro 60 gg., altrimenti decadono tutti i suoi effetti.
  • Leggi regionali la Costituzione individua specifiche materie su cui le Regioni possono legiferare e hanno la stessa forza di una legge ordinaria.
  • Regolamenti atti normativi emanati dal Governo, che specificano in maggior dettaglio norme contenute in atti avente forza di legge ordinaria.
  • Usi e consuetudini fonti normative composte da due elementi:
    • Comportamento protratto nel tempo;
    • Comportamento percepito come doveroso, legalmente dovuto.

La Costituzione è la prima fonte poiché è di tipo rigido, e può essere modificata solo attraverso uno speciale provvedimento previsto nell’art. 138 Cost. tale norma prevede che le leggi di revisione della Costituzione siano adottate da ciascuna Camera con una speciale maggioranza e quindi non con il procedimento ordinario di approvazione delle leggi. Una legge dello Stato che sia in contrasto con la Costituzione può essere dichiarata illegittima dalla Corte Costituzionale, la quale ha tra le sue funzioni quella di controllare la corrispondenza alla Costituzione delle altre leggi dello Stato.

La Costituzione ed i principi fondamentali del diritto privato

La Costituzione italiana contiene soprattutto il diritto costituzionale pubblico norme che disciplinano l’organizzazione dello Stato e dei suoi apparati. Contiene anche disposizioni che hanno rilevanza nel campo del diritto privato. Si tratta, in primo luogo, di alcuni principi fondamentali che si trovano collocati all’inizio della Costituzione. Alla solenne affermazione della garanzia dei diritti inviolabili dell’uomo segue la Parte I della Costituzione, dedicata a Diritti e doveri dei cittadini, in cui è individuata specificatamente una serie di libertà fondamentali che vengono garantite in singoli precetti costituzionali.

Le dichiarazioni costituzionali dei diritti dell'uomo e la riforma sul giusto processo

La Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo è stata il testo di più alta importanza morale e teorica ed è il frutto di un processo quasi millenario. Le varie libertà fondamentali indicate nelle Costituzioni vengono costruite concettualmente come diritti pubblici soggettivi, cioè diritti che si pongono nei confronti dello Stato. Ai tradizionali diritti di libertà, si affiancano i cosiddetti diritti sociali, diritti che mirano ad ottenere dall’autorità pubblica un intervento per la soddisfazione di determinate esigenze dei cittadini considerate essenziali. I diritti sociali trovano allora la loro fonte nel principio di eguaglianza, ampliato in senso sostanziale, ossia che lo Stato debba rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che impediscono il pieno sviluppo della persona umana.

Ricapitolando, in breve, le fasi più importanti del movimento di idee in materia di dichiarazioni dei diritti sono state tre:

  • Affermazione di una serie di libertà fondamentali del cittadino nei confronti dello Stato, portando alla nascita del diritto soggettivo pubblicistico, nel quale si chiede allo Stato di NON interferire in una sfera di libertà dei cittadini.
  • Ai diritti di libertà si affiancano i diritti sociali, caratterizzati dal principio di eguaglianza inteso in senso sostanziale, affinché lo Stato elimini gli ostacoli.
  • I diritti dell’uomo possono essere violati dai poteri privati e quindi si richiede allo Stato una protezione anche nei confronti delle lesioni provenienti dai privati.

Oggi è iniziata la quarta fase, con l’elaborazione di una Carta dei diritti fondamentali dell’UE.

Le leggi comunitarie, il codice civile e le altre leggi statali

Il trattato CE contiene delle norme comuni agli Stati membri della UE che si pongono come fonti di diritto privato sovranazionale. Le fonti del diritto comunitario sono essenzialmente:

  • Regolamenti hanno valore direttamente nell’ambito dello Stato membro, senza alcuna ratifica.
  • Direttive provvedimenti che hanno l’obiettivo di portare ad un riavvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri in specifici settori.
    • Leggi di attuazione o recepimento opere di adattamento del diritto interno alle direttive comunitarie attraverso leggi dei singoli Stati, i quali sono obbligati ad emanare le leggi di adattamento nel termine temporale fissato da ciascuna direttiva.

Il codice civile e le altre leggi dello Stato vengono definiti leggi ordinarie. Codice civile fonte principale del diritto privato italiano, emanato nel 1942. Leggi speciali leggi statali che costituiscono fonti del diritto privato integrative del codice civile.

L’idea di codificazione e la collocazione storica del codice civile vigente

Il movimento di idee che ha preceduto la prima grande codificazione si è avuto nella Francia rivoluzionaria; infatti il primo codice civile dei francesi risale al 1804 ed è stato chiamato “Code Napoléon”. Ad esso si è ispirato largamente il primo codice civile italiano nel 1865, al quale si affiancava un codice del commercio. A far prevalere l’idea dell’unificazione, alle soglie del 1942, contribuì l’ideologia del tempo, che caratterizzava l’esperienza autoritaria del periodo fascista negli anni ’40.

Leggi regionali, regolamenti e usi

  • Leggi regionali possono essere emanate dalle Regioni in virtù del potere legislativo loro accordato dalla Costituzione. Solo nelle materie di legislazione concorrente alle Regioni è attribuita competenza a legiferare nel quadro di principi fondamentali determinati dallo Stato.
  • Regolamenti si distinguono in varie categorie ed è argomento che appartiene al diritto pubblico studiarne l’efficacia e la materia regolata.
  • Usi fonti di diritto solamente nelle materie NON regolate dalle leggi. Consistono in una pratica costante ed uniforme di tenere un certo comportamento, accompagnata dalla convinzione che questo comportamento sia obbligatorio. Perché ricorra un uso o una consuetudine come fonte di produzione del diritto, occorrono due elementi:
    • Soggettivo convinzione che la pratica cui corrisponde costantemente quel comportamento sia obbligatoria;
    • Oggettivo pratica costante, ed uniformemente tenuta da una determinata collettività nell’ambito di determinati rapporti.

Gli usi normativi possono essere di due tipi:

  • Nelle materie NON regolate da leggi l’uso può avere un’efficacia diretta ed è quindi fonte autonoma;
  • Nelle materie ove la legge è fonte del diritto l’uso ha un’efficacia sottordinata alla legge e, quindi, l’uso è fonte del diritto solo in quanto e se richiamato dalla legge.

L’applicazione della legge da parte dei giudici

I giudici devono:

  • Emettere le decisioni;
  • Accertare i casi controversi;
  • Individuare le norme applicabili al caso sottoposto al loro esame;
  • Ricostruire l’esatto significato che si deve attribuire alla fonte legislativa.

Giurisprudenza civile insieme delle sentenze dei giudici che applicano norme di diritto privato. Gli elementi che concorrono al processo civile sono:

  • Attore colui che prende l’iniziativa giudiziale;
  • Convenuto colui che subisce l’iniziativa;
  • Citazione atto con cui l’attore propone la sua domanda di giustizia.

Il convenuto può restare inerte e non presentarsi in giudizio (in tal caso il giudice deve valutare egualmente la fondatezza della pretesa dell’attore e quindi può accoglierla o respingerla), oppure opporsi, costituendosi in giudizio. L'opposizione del convenuto può consistere in una mera contestazione della pretesa dell’attore, allegando eccezioni ragioni su cui il convenuto fonda la sua richiesta di reiezione della domanda dell’attore.

Interpretazione della legge il giudice deve emettere una decisione, ma prima deve accertare i fatti, individuare la norma applicabile al caso concreto sottoposto al suo esame e ricostruire l’esatto significato che si deve attribuire al linguaggio legislativo. I giudici sono distribuiti nel territorio dello Stato secondo un ordine orizzontale e verticale:

  • Giudici di primo grado esaminano le liti una prima volta (giudici di pace o tribunali);
  • Giudici di secondo grado tribunali (se la causa di primo grado è decisa da un giudice di pace) oppure corti d’appello (se la causa è stata decisa da un tribunale).
  • Terzo grado di giudizio Corte Suprema di Cassazione (a Roma, organo supremo della giustizia).

La giurisdizione civile si contrappone alla:

  • Giurisdizione amministrativa esercitata dai TAR o dal Consiglio di Stato, ha competenza a valutare la regolarità e la legittimità dei provvedimenti della PA, quindi a garantire che sia perseguito l’interesse pubblico e a tutelare gli interessi legittimi dei cittadini.
  • Giurisdizione penale serve ad accertare i reati e ad infliggere le pene, anch’essa affidata a giudici specificamente costituiti (Tribunali, Corti d’appello e Cassazione penale).

Per reati molto gravi (ergastolo o pena non inferiore ai 24 anni), la competenza è affidata alle Corti di Assise di primo e secondo grado di cui fanno parte, oltre i giudici togati, anche i giudici popolari. Un discorso a parte si deve fare per la Corte Costituzionale giudice previsto dalla Costituzione, con la specifica funzione di giudicare della legittimità costituzionale delle leggi. La norma illegittima cessa di avere efficacia, lasciando un vuoto che deve essere colmato. Tocca al Parlamento colmare la lacuna con una nuova legge, ma a volte è possibile riempirla con il ricorso ad altre leggi o a principi generali attraverso l’attività interpretativa.

La sentenza e l'interpretazione della legge

Il codice di procedura civile dispone sul modo di formazione delle sentenze, le quali devono contenere:

  • Indicazione del giudice che l’ha pronunciata, delle parti e dei loro difensori;
  • Richieste delle parti;
  • Esposizione dei motivi di fatto e di diritto su cui si fonda la decisione;
  • Dispositivo (ovvero la decisione);
  • Data;
  • Sottoscrizione del giudice.

La Costituzione stabilisce il principio secondo cui tutte le sentenze devono essere motivate. La mancanza di motivazione costituisce un motivo per impugnare la sentenza ed ottenere un riesame della causa da un altro giudice. Il modello della sentenza prevede:

  • Intestazione, con la relativa indicazione dell’autorità giudiziaria;
  • Data;
  • Nome del giudice, delle parti e dei loro difensori;
  • Sommario sintesi della decisione;
  • Massima contiene il dispositivo, ossia la decisione;
  • Testo della sentenza descrizione dei fatti e dello svolgimento del processo;
  • Motivazione e successiva decisione.

Interpretazione operazione logica, volta ad attribuire un significato al linguaggio legislativo. Il giudice deve trovare, tra le tante, la regola legislativa entro il cui ambito di applicazione deve farsi rientrare il caso sottoposto a suo giudizio, deve ricostruire il significato da attribuire alla norma che deve essere applicata e, se esclude l’applicazione di altre norme, deve attribuire un significato anche a queste ultime.

Legislatore insieme di organi che esercitano la funzione di produrre le leggi. Il legislatore deve immaginare i fatti, sussumerli in uno schema che si chiama fattispecie e regolarli. Caratteri essenziali della norma giuridica astrattezza e generalità. Facendo riferimento all’art. 12 Preleggi, si desume che:

  • L’indagine volta a ricostruire il senso della legge deve tener conto del significato proprio del vocabolario comune (interpretazione letterale) e delle finalità perseguite con quella determinata regolamentazione (interpretazione teleologica);
  • Quando manchi una precisa disposizione si può far ricorso ad una disciplina giuridica dettata con riferimento a fattispecie simili o ai cosiddetti principi generali, che non sono estraibili da una singola disposizione, ma dall’intero complesso dalla legislazione statale (interpretazione per analogia legis o per analogia iuris).

Diritto internazionale privato

Nelle Preleggi, oltre alle regole sull’interpretazione, è contenuto anche il diritto internazionale privato complesso di disposizioni destinate a risolvere il problema di quale sia la legge applicabile ai rapporti che si instaurano tra soggetti di nazionalità diversa, agli stranieri che svolgono attività commerciale in Italia o sono ivi proprietari di beni e viceversa. In altre parole, è il diritto che disciplina gli effetti della legge statale nello spazio. Inoltre, va ricordato un principio generale che funziona da limite generale all’applicazione di norme straniere in Italia, quello secondo cui in nessun caso la legge straniera può essere applicata se i suoi effetti sono contrari all’ordine pubblico. In sostanza, ciò significa che il giudice italiano non può applicare norme contrarie ai principi fondamentali accolti dalla nostra Costituzione e in generale ai principi fondamentali che sono alla base degli ordinamenti delle società più evolute.

Diritto soggettivo, diritto potestativo, onere, potestà, interesse legittimo, aspettativa

Diritto soggettivo complesso di poteri e di facoltà che l’ordinamento riconosce al singolo, il quale, in quanto titolare del diritto, può esercitare la pretesa che gli altri soggetti si astengano dal turbarne il libero esercizio o adempiano ad un dovere che la legge impone per la soddisfazione di un suo interesse. I diritti soggettivi si suddividono in:

  • Diritti assoluti la pretesa del titolare si rivolge alla generalità, si tratta di diritti che posso far valere nei confronti di tutti i soggetti, i quali si devono astenere dal ledere questi diritti; si suddividono in:
    • Diritti della personalità (come diritto alla vita, all’onore, alla riservatezza, all’integrità fisica, ecc.);
    • Diritti reali diritti sulle cose “res” (come proprietà, usufrutto, ecc.).
  • Diritti relativi la pretesa del titolare è rivolta ad un singolo soggetto, il debitore.

Ciò che caratterizza la figura del diritto soggettivo è la sfera di libertà ed autonomia che l’ordinamento riconosce al soggetto titolare del diritto. Le altre posizioni soggettive sono:

  • Diritto potestativo potere riconosciuto ad un soggetto di incidere nella sfera giuridica altrui con un proprio atto di volontà. A tale potere è correlativa una posizione di soggezione del soggetto che subisce le conseguenze dell’atto in modo passivo. Esempi sono l’esercizio del diritto di recesso unilaterale del contratto ed il potere di licenziamento.
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Scienze giuridiche IUS/01 Diritto privato

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher caterina.cicciu di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Istituzioni di diritto privato e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Ferrara o del prof De Franceschi Alberto.
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