Anteprima
Vedrai una selezione di 10 pagine su 117
Riassunto esame Diritto Privato, prof. De Franceschi, libro consigliato Nozioni giuridiche fondamentali, Visintini Pag. 1 Riassunto esame Diritto Privato, prof. De Franceschi, libro consigliato Nozioni giuridiche fondamentali, Visintini Pag. 2
Anteprima di 10 pagg. su 117.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Riassunto esame Diritto Privato, prof. De Franceschi, libro consigliato Nozioni giuridiche fondamentali, Visintini Pag. 6
Anteprima di 10 pagg. su 117.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Riassunto esame Diritto Privato, prof. De Franceschi, libro consigliato Nozioni giuridiche fondamentali, Visintini Pag. 11
Anteprima di 10 pagg. su 117.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Riassunto esame Diritto Privato, prof. De Franceschi, libro consigliato Nozioni giuridiche fondamentali, Visintini Pag. 16
Anteprima di 10 pagg. su 117.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Riassunto esame Diritto Privato, prof. De Franceschi, libro consigliato Nozioni giuridiche fondamentali, Visintini Pag. 21
Anteprima di 10 pagg. su 117.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Riassunto esame Diritto Privato, prof. De Franceschi, libro consigliato Nozioni giuridiche fondamentali, Visintini Pag. 26
Anteprima di 10 pagg. su 117.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Riassunto esame Diritto Privato, prof. De Franceschi, libro consigliato Nozioni giuridiche fondamentali, Visintini Pag. 31
Anteprima di 10 pagg. su 117.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Riassunto esame Diritto Privato, prof. De Franceschi, libro consigliato Nozioni giuridiche fondamentali, Visintini Pag. 36
Anteprima di 10 pagg. su 117.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Riassunto esame Diritto Privato, prof. De Franceschi, libro consigliato Nozioni giuridiche fondamentali, Visintini Pag. 41
1 su 117
D/illustrazione/soddisfatti o rimborsati
Disdici quando
vuoi
Acquista con carta
o PayPal
Scarica i documenti
tutte le volte che vuoi
Estratto del documento

Promessa di pagamento e riconoscimento di debito

Il sistema del diritto privato è fondato sul principio che ogni attribuzione patrimoniale deve essere sorretta da una giustificazione economica socialmente accettata. Così, nel contratto, uno dei requisiti che si richiedono è la causa se le prestazioni sono corrispettive, la promessa di una parte si appoggia su quella reciproca dell'altra parte (repromissione); se, invece, dal contratto scaturisce un'obbligazione soltanto a carico del proponente, è necessario trovare in qualche interesse meritevole di tutela la ragione del vantaggio promesso alla controparte.

Questa impostazione traduce in norme giuridiche la dottrina economica liberale, dell'individualismo proprietario, secondo la quale i soggetti che agiscono nel mercato sono mossi da interessi egoistici e aspirano ciascuno a rendere massimo il proprio guadagno.

L'art. 1987 fornisce un'ulteriore riprova.

di questo ordine di principi, affermando che:
La promessa unilaterale di una prestazione non produce effetti obbligatori fuori dai casi ammessi dalla legge.
La regola è perciò che la promessa isolata non vincola chi la enuncia, salvo che la dichiarazione venga fatta in conformità ad uno degli schemi tipici ai quali il sistema legale riconnette forza obbligatoria.
È facile constatare come il principio della tipicità delle promesse unilaterali si contrapponga a quello della libertà di concludere contratti, anche senza conformarsi ai tipi espressamente nominati dal codice o dalle leggi speciali.
Vi sono principalmente due schemi tipici:
1. Promessa di pagamento e della ricognizione di debito si tratta di una dichiarazione scritta, mediante la quale un soggetto si professa debitore di una certa somma di denaro, o di una certa quantità di beni fungibili; più raramente si enuncia di dovere una prestazione di dare, o di fare.
dichiarazione giova al destinatario, che può esigere la prestazione senza dovere dimostrare che ricorre una causa giustificatrice della sua pretesa, la cui esistenza si presume. Sicché incombe al promittente l'onere di dimostrare che la pretesa di chi agisce è priva di fondamento. Si ricordi che, come regola generale, chi vuole far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento e perciò, in base a questa norma, toccherebbe al promissario l'onere di dimostrare la causa della sua pretesa. Ma, se egli esibisce la dichiarazione del promittente, si rovescia il compito di dimostrare la causa della promessa e tocca all'autore di essa dimostrare che la sua promessa o la sua ricognizione risultano attualmente prive di giustificazione. → Si descrive questo fenomeno come astrazione processuale. → 2. Promessa al pubblico dichiarazione di volontà, rivolta ad un insieme indeterminato di destinatari chepuò essere più o meno ampio. L'ambito viene fissato individuando i soggetti che si trovano in una determinata situazione o che sono disposti a compiere una determinata azione. Se la promessa è gratuita, il promittente assume l'impegno di fare una prestazione o di tollerare una certa situazione. Più sovente, l'obbligazione promessa consiste in una somma di denaro o nella dazione di un altro bene, ovvero in un'attribuzione patrimoniale mediante la disposizione di un diritto. La promessa al pubblico può essere a titolo oneroso, ed allora al destinatario si richiede in cambio una prestazione. Altre volte la promessa al pubblico, pur presentandosi come gratuita, corrisponde ad un interesse egoistico del promittente è questo il caso molto diffuso dei buoni premio. La promessa al pubblico come atto unilaterale vincola il promittente, una volta resa nota. Tuttavia, i suoi effetti si verificano solamente allorché chi compie l'azione,o viene a trovarsi nella situazione contemplata, comunica al promittente tale circostanza. Di conseguenza, perché la promessa al pubblico consegua i suoi effetti, occorre pur sempre una volontà del promissario. In questo senso la situazione sembra sovrapporsi a quella che, mediante l'accettazione di chi aderisce ad un'offerta pubblica, conduce alla stipulazione del contratto. Si hanno due fattispecie giuridiche: - Offerta al pubblico: il destinatario (oblato) prima accetta e poi esegue la prestazione concordata. Come ogni proposta contrattuale, può essere di regola liberamente revocabile. - Promessa al pubblico: il destinatario (promissario) può avvantaggiarsene in quanto ha già eseguito. Siccome è diretta a promuovere certi comportamenti, non può essere liberamente ritirata. La legge vincola il promittente a mantenerla ferma fino al termine da lui stesso indicato e, se non è stata apposta una scadenza, per 1

anno.Durante questo periodo la revoca della promessa è possibile solo per giusta causa, purché ne sia data notizia nella stessa forma usata per pubblicizzare la promessa o in forma equivalente.Se entro il termine indicato o in quello annuale imposto dalla legge, nessuno comunica ai promittenti di avere compiuto l'azione richiesta o di essersi venuto a trovare nella situazione indicata, la promessa non è più vincolata, senza che ne occorra pubblicizzarne la caduta.

11.2. I TITOLI DI CREDITO: CARATTERI E DISCIPLINA GENERALEIl più importante e folto gruppo di schemi è costituito da quei documenti di carta che il codice civile designa cumulativamente come titoli di credito.→Essi hanno uno scopo comune quello di facilitare la circolazione della ricchezza mobiliare e di permettere le attribuzioni patrimoniali e i pagamenti a distanza, senza bisogno di spostare fisicamente i beni dagli alienanti agli acquirenti o la moneta dal debitore al creditore.

→Immaginiamo ora di collegare indissolubilmente il diritto di credito al documento (incorporazione), come se esso nascesse dal possesso della carta. Questa acquista un valore economico, corrispondente al diritto da essa menzionato. Il documento che incorpora la pretesa può essere quindi valutato e trasferito come se fosse un benemobile. La sua circolazione riesce agevole e sicura.

Chi in buona fede ottiene la consegna della carta, in virtù di un titolo idoneo, ne diventa comunque proprietario:

  • A titolo derivativo se chi gliela cede ne era il possessore legittimo.
  • A titolo originario se l’acquirente lo riceve dal possessore illegittimo, di cui, senza colpa grave, ignora il difetto di titolarità.

Perciò l’acquisto del cessionario è autonomo rispetto alla situazione giuridica in cui versa il cedente.

Grazie all’incorporazione, chi ottiene il diritto sul titolo può far valere il diritto risultante dal titolo.

→Colui che ha creato e rilasciato il documento (emittente) può opporre a qualsiasi possessore del titolo di credito solo le eccezioni risultanti dal contesto letterale della carta, ovvero quelle attinenti alla falsità della firma o alla sua non riferibilità a se medesimo.

  • →Eccezioni reali (emergenti dalla res) sono opponibili a chiunque in quanto accertabili documentalmente.
  • →Eccezioni personali sono opponibili solamente ai singoli possessori a cui sono riferibili.

→Siccome il diritto è legato alla carta al punto che sembra nascere da essa (diritto cartolare), il possesso del documento è in genere condizione necessaria e sufficiente per ottenere la prestazione promessa dall’emittente. Questi non può rifiutarsi di pagare, salvo che sia a conoscenza o debba rendersi facilmente conto e possa anche dimostrare prontamente che chi si presenta come possessore non è in realtà il vero titolare del documento.

del diritto in esso menzionato.Il possesso del titolo di credito deve però essere stato conseguito in conformità alla legge di circolazione.Al riguardo si distinguono tre generi di titoli di credito:

  • Al portatore è sufficiente la semplice consegna del documento.
  • All'ordine (risultato intestati ad un certo nominativo) è consentito a colui che per primo riceve il documento (prenditore) di ordinare all'emittente il pagamento ad un altro nominativo, apponendo e sottoscrivendo una dichiarazione in tal senso sulla faccia posteriore della carta (girata il girante ordina al debitore di pagare al giratario).
  • Nominativi risultato intestati ad un certo soggetto, sia sul documento, sia in un registro tenuto dall'emittente. Essi si trasferiscono mediante la richiesta, rivolta all'emittente, di annotare la cessione sia sul registro sia sul documento, ovvero di ritirare il vecchio documento per

Sostituirlo con uno nuovo intestato all'acquirente. Sia nei titoli all'ordine, sia in quelli nominativi, i giratari possono a loro volta girare ulteriormente il titolo, facendolo così circolare: l'importante è che il possessore risulti essere tale in virtù di una serie continua di girate, nella quale cioè ogni girante si identifichi con colui che nella girata precedente ha la posizione di giratario.

Nei titoli all'ordine, la girata può essere anche lasciata in bianco, cioè senza specificare il nome del giratario; in tal caso chiunque riceva il titolo può riempire la girata col proprio nome, per esigere la prestazione dal debitore, o altrimenti consegnare il titolo ad altri senza sottoscriverlo, in modo che a riempirlo sia il concessionario.

Il possesso, conseguito in modo conforme alla legge di circolazione del titolo, attribuisce la legittimazione circolare ossia il diritto di far valere la pretesa menzionata.

sul documento.

11.3. CAMBIALE E VAGLIA CAMBIARIO

La cambiale viene solitamente redatta su un modulo bollato.

Il possessore che non viene pagato alla scadenza è legittimato a promuovere contro il debitore l'espropriazione forzata.

La cambiale in regola con il bollo vale come titolo esecutivo.

La persona designata come debitore lo diventa mediante l'accettazione di questo impegno, che avviene sottoscrivendo da parte sua il documento sulla faccia anteriore.

Di conseguenza, alla scadenza, egli diventa obbligato cambiario principale ed il prenditore (o colui che sia entrato in possesso della cambiale) potrà rivolgersi all'emittente, o ai giranti che nella catena dei possessi vengono prima di lui, soltanto dopo aver fatto accertare il mancato pagamento con un atto formale protesto, redatto da un notaio.

Adempiuta questa condizione, il possessore è legittimato ad agire verso l'emittente.

Dettagli
A.A. 2019-2020
117 pagine
19 download
SSD Scienze giuridiche IUS/01 Diritto privato

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher caterina.cicciu di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Istituzioni di diritto privato e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Ferrara o del prof De Franceschi Alberto.