Diritto sindacale
Introduzione al diritto sindacale
Il diritto sindacale emerge e si evolve in parallelo alla storia del movimento operaio, riflettendo quella contrapposizione tra capitale e lavoro che rappresenta una delle più specifiche conseguenze della rivoluzione industriale e che permane anche nella società attuale. Esso rappresenta quella parte del diritto del lavoro che concerne il sistema di norme strumentali che disciplinano la dinamica del conflitto d’interessi derivante dalla ineguale ripartizione dei poteri nei processi produttivi: le parti hanno una diversa forza contrattuale nel momento in cui devono stabilire le condizioni dello scambio, in particolare il datore di lavoro esercita, durante tutto lo svolgimento, un potere di direzione, di controllo e disciplinare, e ciò determina uno squilibrio. Appare chiaro che il diritto sindacale nasce per correggere le asimmetrie che caratterizzano il rapporto individuale di lavoro, limitando il potere del datore di lavoro, affinché il rapporto di subordinazione che intercorre tra quest’ultimo e il lavoratore sia tecnico-funzionale e non personale.
Astensione legislativa e ruolo della dottrina e della giurisprudenza
Dopo la dissoluzione dell’ordinamento corporativo (1926-1944) e l’emanazione della Costituzione nel 1948, in Italia, per un lungo tempo, il legislatore ordinario si è astenuto dall’intervenire in materia sindacale. Dopo questo periodo di “astensione legislativa”, sono state emanate due leggi importanti:
- L.300 del 20 Maggio 1970, conosciuta anche con l’espressione “Statuto dei lavoratori”, recante norme sulla tutela della libertà e dignità dei lavoratori, della libertà e della attività sindacale nei luoghi di lavoro.
- L.146 del 12 Giugno 1990, concernente lo sciopero nei servizi pubblici essenziali.
Altri interventi legislativi riguardarono per lo più aspetti e settori particolare della materia, mentre per ciò che concerne l’architettura del sistema, essa è stata il frutto di un’intensa attività di sistemazione e razionalizzazione svolta dalla dottrina e dalla giurisprudenza: dove si riscontrava una mancanza di norme specifiche, dottrina e giurisprudenza si sono avvalse degli strumenti tecnici che avevano a disposizione, strumenti forniti per lo più dal diritto civile e dal diritto costituzionale. Infatti, anche prima dello statuto dei lavoratori, nella quasi totale assenza di dati legislativi, fu la giurisprudenza a costruire il complesso edificio di un diritto sindacale liberato dall’impostazione pubblicistica del periodo corporativo e saldamente ancorato al diritto privato.
Diritto sindacale e Unione Europea
In un primo momento vi è una sostanziale indifferenza del diritto comunitario per il diritto sindacale; infatti sono esclusi dalla competenza comunitaria alcuni aspetti fondamentali della disciplina come il diritto di associazione, lo sciopero e la serrata (anche se rientra nella competenza comunitaria la rappresentanza e la difesa collettiva degli interessi dei lavoratori e dei datori di lavoro), aspetti strettamente collegati all’organizzazione degli stati membri, e pertanto riservati alla loro competenza.
Nel 2004, con l’ammissione nell’UE di 12 nuovi paesi con sistemi economici più deboli e con trattamenti retributivi e normativi dei lavoratori deteriori rispetto a quelli dei paesi che già facevano parte dell’Unione in precedenza, si è assistito a una tendenza delle imprese ad utilizzare le differenti condizioni dei mercati del lavoro per una concorrenza al ribasso (dumping sociale). I tentativi delle organizzazioni sindacali di impedire questo processo ha trovato un freno nella giurisprudenza della Corte di Giustizia, la quale, pur riconoscendo la natura di diritti fondamentali alla contrattazione collettiva e allo sciopero, ha affermato che il loro esercizio va bilanciato con le libertà economiche, dando prevalenza a queste ultime.
La libertà sindacale
Abbiamo già accennato che con la Costituzione si introduce una profonda modifica della regolazione dei contratti collettivi, ma non si rinuncia all’obiettivo di estendere erga omnes i contratti collettivi. I tre capisaldi del diritto sindacale sono:
- La libertà sindacale
- Il contratto collettivo
- Lo sciopero
Art.39 Cost. - Libertà sindacale
“L’organizzazione sindacale è libera. Ai sindacati non può essere imposto altro obbligo se non la loro registrazione presso uffici locali o centrali, secondo le norme di legge. È condizione per la registrazione che gli statuti dei sindacati sanciscano un ordinamento interno a base democratica. I sindacati registrati hanno personalità giuridica. Possono, rappresentati unitariamente in proporzione dei loro iscritti, stipulare contratti collettivi di lavoro con efficacia obbligatoria per tutti gli appartenenti alle categorie alle quali il contratto si riferisce.”
Sindacato durante il corporativismo fascista
- Sindacato unico, considerato come persona giuridica e pertanto sottoposto ad un penetrante controllo da parte dello Stato, ad esso erano riconosciuti poteri sia nei confronti dei nuovi iscritti che dei non iscritti.
- Aveva la rappresentanza legale di tutti i componenti della categoria - efficacia erga omnes dei contratti collettivi.
- Sciopero e serrata configurati come reati.
L’art. 39 Cost. introduce una modifica dei rapporti collettivi senza rinunciare all’obiettivo di estendere a tutti l’efficacia dei contratti collettivi. Il primo comma rappresenta la parte assertiva del disegno complessivo del legislatore; il secondo, terzo e quarto comma invece avrebbero necessitato della legge ordinaria per la loro attuazione. Questa seconda parte, se attuata, avrebbe portato alla efficacia erga omnes dei contratti collettivi; poiché non vi è stata questa attuazione, abbiamo avuto una struttura, un’evoluzione della contrattazione collettiva che si è dovuta costruire su principi diversi, di natura privatistica.
Primo comma - L’organizzazione sindacale è libera
ORGANIZZAZIONE: si intende per “organizzazione” qualsiasi soggetto organizzato, qualsiasi coalizione, anche temporanea. Il concetto importante è che con il termine “organizzazione” la Costituzione non si riferisce ad una specifica forma di aggregazione: è necessaria un’aggregazione, anche solo potenziale, di soggetti, infatti l’azione individuale è tutelata solo se è finalizzata alla costituzione di un gruppo organizzato nel luogo di lavoro. Non necessariamente un’associazione, non è necessario che il sindacato si doti un’organizzazione associativa, la protezione costituzionale, la libertà di cui stiamo parlando non è caratteristica solo del soggetto collettivo che si costituisce in associazione, ma è garantita a qualsiasi soggetto che si organizza.
La protezione costituzionale è relativa a qualunque soggetto collettivo che sia caratterizzato da un elemento di coalizione non necessariamente associativo; affinché si parli di organizzazione è evidente la necessità che vi siano più soggetti.
SINDACALE: Mancini “Tutto ciò che attiene alla tutela di un interesse collettivo, comune a più lavoratori.”
Giugni “Attività o singolo atto volto all’autotutela di interessi collettivi, connessi a relazioni giuridiche in cui sia dedotta l’attività di lavoro.”
Ciò che accomuna queste due definizioni è la presenza di un interesse collettivo, o meglio la tutela di un interesse collettivo comune a più lavoratori; quindi il vero nucleo dell’azione sindacale è la tutela di interessi riconosciuti ad una comunità di lavoratori. Per interesse collettivo si intende l’interesse di più persone ad un bene idoneo a soddisfare non il bisogno individuale, ma i loro bisogni comuni (indivisibilità dell’interesse collettivo). Rappresenta una combinazione, mediazione, sintesi di interessi e non somma o media di interessi individuali.
È LIBERA: La libertà sindacale postula una serie di conseguenze, distinte in:
a) Conseguenze nei confronti dello Stato - rappresenta l’aspetto più tradizionale della libertà sindacale come diritto soggettivo pubblico di libertà nei confronti dello stato. Il diritto di organizzarsi liberamente inibisce lo Stato dal compiere atti che risultino lesivi di tale libertà: sarebbe quindi incostituzionale una legge ordinaria che determinasse in modo vincolante i fini o le forme organizzative del sistema sindacale. Tale libertà si declina in:
- Libera scelta di obiettivi, strumenti, forme organizzativi;
- Libera scelta nella individuazione del gruppo o categoria di riferimento, quindi negazione della categoria ontologica o eterodeterminata e libertà di costituire sindacati che tutelano interessi anche di gruppi ristretti;
- Garanzia del pluralismo organizzativo, quindi la possibilità di costituire più sindacati per la medesima categoria professionale (possibile concorrenza tra sindacati, che interpretano in modo differente l’interesse collettivo);
- Dimensione individuale della libertà sindacale, quindi libertà per i singoli di scegliere fra i vari sindacati esistenti e di recedere da un sindacato;
- Libertà sindacale negativa, libertà di non aderire ad alcun sindacato, che rappresenta una garanzia del dissenso e strumento per garantire il pluralismo organizzativo. Un riferimento a tale libertà lo si trova nell’art. 15 dello Statuto dei lavoratori, dove si considera illecita anche la discriminazione ai danni del lavoratore che non aderisca ad un sindacato.
- Libertà non solo di esistere, ma anche di agire a tutela degli interessi professionali - libertà di azione sindacale e libertà di contrattazione, quindi l’art.39 non prevede solo la libertà del sindacato di esistere ma prevede anche la sua libertà d’azione, per cui ogni legge che limita i contenuti del contratto collettivo pone il problema della incostituzionalità degli interventi legislativi ma vi possono essere alcune norme limitative giustificate costituzionalmente.
b) Conseguenze nei rapporti intersoggettivi privati (datore di lavoro/lavoratore), ivi compresi quelli che si sviluppano nei luoghi di lavoro: proprio nei luoghi di lavoro, nei luoghi ove si esercita il potere, storicamente, il contropotere esercitato dall’organizzazione sindacale sorge. Mentre una previsione costituzionale, quale “l’organizzazione sindacale è libera”, si presta ad una fruizione in ogni contesto nel quale la legge dello stato violi eventualmente quel principio; viceversa è molto più complicato utilizzare una previsione costituzionale nei rapporti intersoggettivi privati:
- Libertà di costituire soggetti collettivi, di aderirvi e di esercitare l’azione sindacale nei luoghi di lavoro, senza condizionamenti o impedimenti da parte dei datori di lavoro.
Principio, questo, attuato con la L.300/1970 (statuto dei lavoratori), il cui titolo II riguardava l’attuazione del principio di libertà sindacale nei luoghi di lavoro.
c) Nel progetto complessivo del costituente, l’azione sindacale è uno strumento di riequilibrio dei poteri nei rapporti di produzione, ed è quindi uno strumento di realizzazione dell’uguaglianza sostanziale. Nel sistema costituzionale si sancisce la libertà di costituzione e di azione o lo si considera come lo strumento attraverso cui realizzare la previsione dell’art.3.2 Cost. (nella sua proiezione prospettica affida alla repubblica il compito di rimuovere ostacoli che di fatto limitano l’uguaglianza dei cittadini e impediscono non solo il pieno sviluppo della persona umana ma anche l’effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all’organizzazione politica, economica e sociale del paese). È chiaro che in questa situazione l’organizzazione sindacale ha un ruolo di supporto, nella prospettiva di rimozione di quegli ostacoli. Questo collegamento contribuisce a giustificare interventi legislativi promozionali dell’attività sindacale:
- Promozione e garanzia dell’effettivo svolgimento della libertà d’azione sindacale sancito dall’art.39, in connessione con gli obiettivi dell’art.3.2 Cost.
La normativa dell'Unione Europea
L’ordinamento dell’UE detta una normativa tutt’altro che insignificante in materia di rapporti di lavoro, tuttavia sul piano dei rapporti collettivi di lavoro è ancora valido il giudizio di insufficienza espresso nel 1986 da Mancini. Ed infatti la Carta dei diritti fondamentali, anche se contempla la libertà sindacale, la considerata come una semplice libertà di associazione, in quanto ai sensi dell’art.153.5 TFUE la libertà sindacale è esclusa dalla competenza europea. In realtà, l’aver escluso dalla competenza europea la libertà sindacale appare una cattiva interpretazione del principio di sussidiarietà, per cui l’Unione interviene solo se gli obiettivi dell’azione prevista non possono essere conseguiti in maniera sufficiente dagli Stati membri; ed in effetti, ex Art.6.3 TUE, l’Unione Europea si impegna a rispettare i diritti fondamentali comuni agli Stati membri, e tra questi è annoverata anche la libertà di associazione sindacale – si tratta di una disposizione che rompe un lungo periodo di assenza legislativa sui temi del diritto sindacale.
Lo statuto dei lavoratori
La fonte ordinaria più importante in materia di libertà sindacale è il cosiddetto Statuto dei lavoratori, il cui Titolo II è dedicato appunto alla libertà sindacale. Tale legge persegue 3 obiettivi:
- Tutela della libertà e della dignità del lavoratore con riferimento a situazioni repressive della libertà e della dignità di chi lavora in posizione subordinata che si possono verificare nell’impresa (es., polizia privata nelle fabbriche, perquisizioni).
- Rafforzare l’effettività del principio di libertà sindacale all’interno dei luoghi di lavoro ed è perseguito vietando all’imprenditore di utilizzare i poteri che gli derivano dal contratto di lavoro per ostacolare i lavoratori nell’esercizio dell’attività di autotutela dei propri interessi.
- Realizzare una politica di sostegno delle organizzazioni sindacali dei lavoratori.
Tra le norme del Titolo II che si riferiscono alla libertà sindacale troviamo:
- ART. 14 tutela Il diritto di costituire associazioni sindacali, di aderirvi e di svolgere attività sindacale è garantito a tutti i lavoratori all’interno dei luoghi di lavoro.” -> viene ribadita l’intenzione di garantire la libertà sindacale soprattutto nei luoghi di lavoro e nei confronti del datore di lavoro.
- ART. 15 sancisce la nullità degli atti discriminatori, in particolare: a) sancisce la nullità di qualsiasi atto o patto diretto a subordinare l’occupazione di un lavoratore alla condizione che aderisca o meno ad un sindacato; b) sancisce la nullità di qualsiasi atto o patto diretto a licenziare un lavoratore, a discriminarlo nell’assegnazione di qualifiche o mansioni a causa della sua affiliazione o meno ad un’attività sindacale, oppure a causa della partecipazione ad uno sciopero. La discriminazione di carattere sindacale può avvenire o privando il lavoratore di particolari benefici oppure attribuendo particolari benefici ai lavoratori che tengono un determinato comportamento, condizionandoli così nell’esercizio della libertà sindacale.
- ART.16 vieta trattamenti economici discriminatori, ovvero qualsiasi beneficio, vantaggio o utilità, che sia valutabile in termini economici e che sia attribuito dal datore di lavoro allo scopo di avvantaggiare alcuni dipendenti in modo discriminatorio.
Due questioni
L’art.39 copre anche l’associazionismo dei datori di lavoro? L’associazionismo datoriale rientra nella tutela costituzionale? (CAPITOLO 2 PARAGRAFO 9) Probabilmente se ci dovessimo soffermare, limitare, a leggere il termine “sindacale”, pensando alle origini del movimento sindacale e leggendo la definizione di Mancini e Giugni, la risposta dovrebbe essere “NO”> l’associazionismo datoriale è un associazionismo prevalentemente di risposta, non ha una funzione di garanzia, di tutela di soggetti che sono in una posizione di debolezza. Però proprio l’evoluzione che nel corso del tempo ha caratterizzato l’associazionismo degli imprenditori, che si è strutturato in maniera quasi simmetrica a quella dell’organizzazione dei lavoratori, ha fatto sì che in realtà, nel corso del tempo, alla concezione unilaterale (la concezione che attribuisce la natura di organizzazione sindacale solo al sindacato dei lavoratori) si contrapponesse una concezione bilaterale/simmetrica secondo la quale in realtà anche l’associazionismo dei datori di lavoro avrebbe connotazioni sindacali. In merito alla concezione unilaterale possiamo dire che è assolutamente minoritaria anche se autorevolmente sostenuta (ad es, da Giugni), ma non è suffragata dalla Corte Costituzione che sposa invece la concezione simmetrica della libertà sindacale, in particolare la tesi legge nell’associazionismo imprenditoriale una proiezione della libertà di iniziativa economica sancita dall’art.41 Cost.
Autotutela organizzata dei lavoratori autonomi? O solo dei lavoratori subordinati? (CAPITOLO 2 PARAGRAFO 10) La costituzione del soggetto collettivo tiene conto di certe caratteristiche.
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