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SCIOPERO E RETRIBUZIONE
Il contratto di lavoro è sinallagmatico, vi è uno scambio tra lavoro e retribuzione. Però con l'astensione dal lavoro, si pone un problema in termini di retribuzione, ma soprattutto di ferie.
In forza del principio sinallagmatico, l'effettuazione di uno sciopero sospende, per il lavoratore che vi abbia partecipato, il diritto alla retribuzione. Occorre fare delle precisazioni:
- Tale sospensione non si estende a diritti diversi da quelli relativi alla retribuzione, in particolare, essa non incide sulla sfera dei diritti sindacali e sul diritto di assemblea.
- La sospensione della retribuzione deve essere riferita a tutti gli elementi della stessa e, quindi, anche agli elementi accessori che abbiano carattere retributivo, quali la tredicesima mensilità.
- Si ritiene, poi, che anche il periodo di ferie vada ridotto proporzionalmente alla durata dello sciopero -> il diritto alle ferie retribuite risponde all'esigenza di
reintegrare le energie del lavoratore spese durante un anno di lavoro, ma non avendo questi, durante il periodo di sciopero, speso alcuna energia ricollegabile alla prestazione di lavoro, ne consegue che il periodo di ferie vada congruamente ridotto.
LE ATTIVITÀ STRUMENTALI ALL'ESERCIZIO DELLO SCIOPERO
Nel momento in cui l'ordinamento riconosce come diritto lo sciopero, fa rientrare nell'art.40 tutte quelle attività che saranno strumentali per l'esercizio del diritto di sciopero, pertanto tutte le attività godano della copertura costituzionale:
- Propaganda, intesa a far aderire allo sciopero tutti i componenti del gruppo professionale coinvolto nell'azione sindacale.
- Manifestazioni pubbliche, previste per indurre l'opinione pubblica a solidarizzare con gli scioperanti.
- Cortei interni, purché questi non siano occasione per la commissione di fatti illeciti.
- Picchettaggio, ossia l'organizzazione, da parte dei sindacati o
Determinati elementi ritenuti essenziali per l'esercizio del diritto di sciopero: attinenza ad un rapporto di lavoro subordinato, completezza temporale e pernumero dei partecipanti, funzionalizzazione alla contrattazione collettiva (limiti interni). Furono poi elaboratori dei limiti esterni: contemperamento del diritto di sciopero con altri valori costituzionalmente garantiti. Tecnica peraltro ripresa dalla l. n.146/90.
La Corte di Cassazione con la sentenza n.711 del 1980 si distingue da questa parte della dottrina: rifiuta la teoria sui limiti interni, lo sciopero non può essere definito aprioristicamente ma deve essere desunto dalla prassi, da come lo sciopero nei fatti si svolge.
1 PARTE: I LIMITI AL DIRITTO DI SCIOPERO DALLA CORTE COSTITUZIONALE
LA MANIPOLAZIONE DELLE NORME SULLO SCIOPERO DEL CODICE PENALE
Delle norme del codice penale repressive dello sciopero, solo gli artt.330 e 333 sono stati espressamente abrogati. Gli articoli del codice penale che qualificavano lo sciopero
sciopero comereato non sono mai stati abrogati o riformulati dal legislatore. Ciò creava una gravecontraddizione nell'ordinamento -> erano formalmente in vigore sia la normacostituzionale che riconosce la legittimità del conflitto sindacale e il diritto di sciopero; siale norme penali che negavano tale legittimità. Solo l'art.502 c.p, che puniva la serrata e lo sciopero per fini contrattuali, fu integralmenteeliminato dalla Corte Costituzionale; tutte le altre norme penali sullo sciopero, la Corte,decise di non dichiararle integralmente incostituzionali, ma di manipolarle, condichiarazioni d'incostituzionalità parziale, in maniera tale da modificarne profondamenteil significato.
LO SCIOPERO POLITICOLo sciopero politico era prevista nel codice Rocco ed è stato sottoposto all'attenzione dellaCorte Costituzionale. In un primo momento, l'astensione dal lavoro per fini politici venneconsiderata illegittima per
L'impossibilità di qualificare come economico-professionale l'interesse degli scioperanti e perché la rivendicazione avanzata dagli stessi non è nella disponibilità del datore di lavoro.
Un'altra dottrina superò questa impostazione restrittiva e fu affermato che era necessario distinguere lo sciopero politico puro, attinente al prevalere di questa o quella scelta introno a specifici problemi politici, dallo sciopero economico-politico, diretto ad ottenere o contrastare interventi della pubblica autorità che riguardino le condizioni socio-economiche dei lavoratori.
Queste due tipologie vengono trattate in maniera diverse:
- Lo sciopero economico-politico rientra nella copertura dell'art.40 -> questi scioperi sono caratterizzati dal fine di tutelare interessi di natura economica, che possono essere soddisfatti o danneggiati da atti legislativi o di governo locale o centrale; gli stessi pertanto si sostanziano effettivamente in
una pressione attuata nei confronti del potere politico e, in questo senso, sono pur sempre scioperi politici; ma, nonostante ciò, sono legittimi ex art.40 Cost. perché con essi gli scioperanti perseguono comunque un interesse economico.
La corte costituzionale si pronuncia anche sullo sciopero politico puro: la Corte costituzionale ha abrogato quasi integralmente l'art.503 c.p., pertanto, anche se lo sciopero politico non è tutelato dall'art.40 Cost. e non è oggetto di un puntuale e specifico diritto, esso non costituisce un reato, un fatto penalmente rilevante purché esso non sia diretto a sovvertire l'ordinamento costituzionale, oppure, oltrepassando i limiti di una legittima forma di pressione, si converta in uno strumento atto ad impedire od ostacolare il libero esercizio di quei diritti e poteri nei quali si esprime direttamente o indirettamente la sovranità popolare.
Pertanto possiamo dire che lo sciopero politico puro
è oggetto di una libertà.SCIOPERO DI SOLIDARIETA’Tutt’ora l’art.505 del c.p. non è stato abrogato, articolo che prevede come reato lo scioperodi solidarietà, il quale avviene quando i lavoratori si pongono in sciopero senza avanzareuna pretesa che influisca sul loro rapporto di lavoro, ma per solidarietà con lerivendicazioni di un gruppo sindacale affine oppure contro la lesione degli interessi di unsingolo lavoratore.La corte si pronuncia nel 62 con la sentenza n.123 e non abroga l’articolo del codice penaleperché subordina la sua legittimità alla sussistenza di una comunione di interessi tra ilavoratori, e rinvia la valutazione circa la sussistenza alla valutazione del giudice di merito,il quale sembra essere in contrasto con il principio di autodeterminazione dell’interessecollettivo, il quale comporta che il gruppo sindacale sia libero di valutare l’esistenza di uninteresse tale da giustificare
lo sciopero e, nel caso di specie, l'intensità del collegamento di interessi. Tuttavia questa sentenza è piuttosto datata, è un retaggio storico, quindi ad aggi scatta in ogni caso l'esimente dell'esercizio di un diritto.
2 PARTE: SCIOPERO E LIBERTÀ D'INIZIATIVA ECONOMICA LE COSIDDETTE FORME ANOMALE DI SCIOPERO
Per un lungo periodo, che va dal dopoguerra fino al 1980, la giurisprudenza ha affermato l'illegittimità dello sciopero praticato secondo modalità anomale. Ne è un esempio il cosiddetto sciopero articolato, che può essere:
- A singhiozzo: consiste in un'astensione dal lavoro frazionata nel tempo in periodi brevi.
- A scacchiera: ha luogo quando l'astensione dal lavoro è effettuata in tempi diversi da differenti gruppi di lavoratori, le cui attività siano interdipendenti nell'organizzazione del lavoro.
Esse sono volte ad alterare i nessi funzionali che collegano i vari
elementi dell'organizzazione produttiva e a produrre il massimo danno per la controparte con la minima perdita di retribuzione per gli scioperanti; d'altro canto, richiedono una notevole compattezza tra i lavoratori e un'organizzazione del lavoro con un alto grado di rigidità.
SCIOPERO ARTICOLATO E DANNO INGIUSTOSullo sciopero articolato, la giurisprudenza elaborò la teoria del cosiddetto danno ingiusto. Tale elaborazione utilizzava la tecnica di definire aprioristicamente la nozione di sciopero inserendo, nella definizione stessa, l'elemento della "totalità", intesa sia come contemporaneità dell'astensione dal lavoro da parte di tutti gli scioperanti, sia come continuità temporale dell'astensione. Ricorrendo questo elemento della totalità, al danno subito dall'imprenditore corrisponde la perdita della retribuzione da parte dei lavoratori. Questo rapporto di corrispettività viene meno in
Uno sciopero articolato, nel quale il datore subirebbe un danno ingiusto (diverso e più grave rispetto a quello creato da uno sciopero normale) derivante dalla mancanza della totalità, quale elemento essenziale dello sciopero.
Ma questa teoria del danno ingiusto è stata superata, in quanto priva di senso è la subordinazione della legittimità di uno sciopero in base alla portata del danno che esso crea; l'entità del danno non è un elemento di qualificazione dello sciopero come legittimo o meno.
Infatti, l'attuazione dello sciopero, in quanto manifestazione del conflitto collettivo, costituisce un comportamento non idoneo ad essere valutato alla luce delle regole che presiedono all'attuazione del rapporto e alla realizzazione della funzione economica del contratto.
Lo sciopero presuppone una volontà di infliggere un danno e non si può rimproverare chi adopera tale mezzo se tenta di rendere l'azione la
più e