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ILCONTRATTO COLLETTIVO
Alle origini della contrattazione collettiva nel sistema anglosassone le norme poste
attraverso questo strumento erano affidate ai reciproci rapporti tra Sindacati e datori
di lavoro; in FRANCIA e in GERMANIA il rispetto delle norme contrattuali viene
affidato all’individuazione della loro effecacia giuridica. Il problema dell’efficacia del
CONTRATTO COLLETTIVO andava all’individuazione dei soggetti vincolati che
erano gli aderenti alle associazioni sindacali firmatorie (profilo soggettivo); sotto il
profilo soggettivo il problema consisteva nell’individuare i meccanismi attraverso i
quali il contratto collettivo avrebbe vincolato i contratti individuali stipulati tra
imprenditore e singoli lavoratori. In Italia si perviene ad una SOLUZIONE
LEGISLATIVA nel 1926 con la legge sul SISTEMA CORPORATIVO----> Nel
periodo pre-corporativo MESSINA (civilista) affermava l’inderogabilità del contratto
collettivo spiegando il rapporto tra aderente e soggetto stipulante in termini di
rappresentanza ma vi era un limite in quanto se le associazioni agiscono in nome e per
conto dei soci si potrebbe modificare quando pattuito tra le parti collettive; in questo
modo Messina ritiene che non si poteva affermare la prevalenza automatica delle
clausole COLLETTIVE su quelle del contratto individuale ma era possibile assicurare
al contratto collettivo una sanzione obbligatoria; l’autore riuscì così ad identificare una
sanzione giuridica del contratto collettivo. La legislazione del 1926 prevedeva che per
ciascuna categoria di datori , lavoratori o professionisti potesse essere riconosciuto una
sola associazione che in seguito al riconoscimento diventava persona giuridica di
diritto pubblico.
Il SINDACATO aveva il potere di rappresentanza di tutti i soggetti e il contratto
collettivo che stipulava era vincolante per tutti gli appartenenti alla categoria ed era
inderogabile; se le organizzazioni dei lavoratori e dei datori non raggiungono
l’accordo ciascuno poteva far ricorso alla magistratura del lavoro.
Con il codice civile del 1942 il contratto collettivo venne inserito nelle norme
corporative ed inquadrato tra le fonti del diritto; nel 1944 con la soppressione del
SISTEMA CORPORATIVO venne meno anche il CONTRATTO COLLETTIVO
CORPORATIVO. Venuto meno l’ordinamento corporativo e ripristinata la libertà
sindacale il contratto collettivo ritornò nell’autonomia privata. L’art 39.4 della Cost.
stabiliva che i sindacati registrati e riuniti in rappresentanze unitarie hanno il potere di
stipulare contratti collettivi con efficacia generale-----> questa norma non fu attuata ma
ciò non impedi che i sindacati liberi potessero stipulare contratti collettivi e
svilupparono un sistema di contrattazione.
Il legislatore italiano del 1959 escogitò una soluzione per attribuire un EFFICACIA
GENERALE ai contratti collettivi, infatti la legge delega n.741/1959 attribuì al
governo il potere di emanare entro un anno dall’entrata in vigore della leggedei decreti
legislativi aventi come contenuto la determinazione di trattamento minimi di lavoro; il
governo era però vincolato alle CLAUSOLE dei contratti collettivi esistenti alla data
dell’entrata in vigore della legge, inoltre il governo dettava una disciplina sui MINIMI
DI TRATTAMENTO ECONOMICO E NORMATIVO. La delega del 1959 venne
prorogata di 15 mesi ed esteso ai contratti collettivi stipulati entro i 10 mesi successivi
all’entrata in vigore della legge prorogata.
Con la sentenza n.106/1962 la Corte Costituzionale respinse l’ eccezioni di
incostituzionalità proposte contro la LEGGE VIGORELLI ed accolse quello della
legge n.1027 del 1960 che estendeva la delega anche ai contratti stipulati dopo la legge
del 1959. Con questa sentenza la Corte ha fissato importanti principi:
-l’art.39 Cost. non pone una riserva in favore dei contratti collettivi per regolare i
rapporti di lavoro;
-l’art.39 conferisce l’efficacia erga omnes ai contratti collettivi stipulati dai soggetti
forniti di specifici requisiti.
L’art.1 della legge 741 individuava il fine ‘’di assicurare minimi inderogabili nei
confronti degli appartenenti ad una stessa categoria''----> questa rappresentava il
problema della determinazione dell’ambito di applicazione dei decreti.
I contratti collettivi erano qualificati come espressione del potere di
AUTOREGOLAMENTAZIONE dei soggetti di diritto privato. Attualmente è il
contratto collettivo di diritto che regola i rapporti individuali di lavoro e le relazioni
sindacali, essa è espressione di AUTONOMIA PRIVATA e non può essere
annoverata tra le fonti di diritto; questi contratti realizzano la composizione di interessi
in conflitto attraverso l’accordo delle parti. Il contratto collettivo trae fondamento dal
parere dei soggetti privati di regolare autonomamente i propri rapporti. Il dec. legis.
40/2006 ha introdotto la violazione o falsa applicazione ‘’tra i contratti e accordi
collettivi nazionali di lavoro'’ aggiungendoli alla violazione o falsa applicazione della
norma di diritto. Per risolvere il problema dell’interpretazione delle norme dei
contratto collettivi nazionali, il legislatore ha ritenuto opportuno l’intervento della
Cassazione per assicurare un unità di interpretazione tra i diversi giudici. Il contratto
collettivo si distingue in base alla sua funzione e tipicità sociale che lo rendono
giuridicamente rilevante, il contratto collettivo si colloca nella categoria del contratto
normativo di quel contratto cioè che determina i contenuti di una futura produzione
contrattuale. Le parti, nel contratto normativo, si accordano sulle condizioni alle quali
si atterrano per lo svolgimento dell’attività; almeno una delle parti deve essere un
SOGGETTO COLLETTIVO, infatti il contratto può essere stipulato anche da un solo
imprenditore ma con una coalizione di soggetti sindacali. Il contratto predetermina le
clausole di contratti individuali sia futuri che in corso.
Alcuni studiosi hanno inquadrato il contratto collettivo come CONTRATTO TIPO
perchè dettagli elementi a cui si dovranno attenere i contratti futuri predisponendo una
serie di clausole raccolte in uno schema. Il problema giuridico del contratto collettivo è
quello della sua efficacia sia sotto il profilo soggettivo sia sotto quello oggettivo:
-per quanto riguarda quello OGGETTIVO nel nostro ordinamento il rapporto di
autonomia collettiva e individuale è regolata dall’INDEROGABILITA’ in PEJUS: il
contratto individuale che regola il singolo rapporto di lavoro non può disporre
trattamenti economici e normativi peggiori per il lavoratore, rispetto a quelli previsti
dal contratto collettivo a questo rapporto; qualora ciò si verifichi, la conseguenza sarà
la sostituzione delle clausole peggiorative con quelle più favorevoli.
-l’ INDEROGABILITA’ del contratto collettivo corporativo risiede nell’art.2077 del
codice civile mentre per quella di diritto comune l’inderogabilità ha costituito per anni
tema di acceso dibattito. La dottrina distingue due orientamente:
°Risolve il problema con soluzioni interne al SISTEMA dei principi di diritto civile e
al suo interno vi è l’elaborazione della tesi di ‘’PASSARELLI'’ che affermava: ‘’il
contratto collettivo è un fenomeno di autoregolamentazione di privati interessi fra
gruppi contrapposti ‘’la c.d AUTONOMIA COLLETTIVA in cui i soggetti sono
portatori dell’interesse di una pluralità di persone ad un bene idoneo a soddisfare il
bisogno comune.
Anche il contratto collettivo privatistico è inderogabile perchè il singolo datore o
lavoratore non può revocare il mandato prima della sua esecuzione e dopo che il
contratto è stato concluso non possono nemmeno sottrarsi alla sua osservanza o
derogarsi ad esso.
Alcuni autori ritengono che la prevalenza del contratto collettivo su quella individuale
debba essere individuato nell’ atto di adesione del sindacato; altri auttori hanno
obiettato che l’art 2017 attiene ai contratti collettivi corporativi e resta in vigore solo
per questi contratti. Il contratto collettivo ha trovato una precisa definizione con
l’art.2133 cod.civ. il quale stabiliva che :'’ le rinunzie e le transazioni che hanno per
oggetto diritti del prestatore derivanti da disposizioni inderogabili della legge e dei
contratti collettivi, non sono valide'’.
E’ possibile che il contratto individuale si discosti da quello collettivo in MEJUS,
questo principio è sancito sall’art.2077.2 del codice civile; non sempre è agevole
stabilire se il trattamento del contratto individuale sia più favorevole per i lavoratori
rispetto a quello previsto dal contratto collettivo; la soluzione è semplice se varia un
solo elemento ma avvolte variano più elementi. Sulla COMPARAZIONE dei
trattamenti si sono delineati due orientamenti:
-la prima tesi è quella del CONGLOBAMENTO i cui sostenitori sostengono che la
comparazione debba essere operata tra i trattamenti previsti da ciascuna fonte ,
applicando una regolamentazione più favorevole per il lavoratore;
-la seconda tesi è quella del CUMOLO i cui sostenitori ritengono che debbano essere
confrontate le singole clausole delle regolamentazioni estraendo quelle piu favorevoli
tra loro.
L’efficacia soggettiva del contratto collettivo di diritto comune si estende solo agli
iscritti delle associazioni stipulanti e questo contratto è efficace solo per i soggetti che
abbiano conferito all’associazione poteri di rappresentanza per la stipula dei contratti; il
conferimento del mandato rappresentativo è collegato all’adesione dell’associazione.
L’ambito di applicazione dei contratti collettivi di diritto comune viene determinato
dalla volontà delle parti, quindi dal contratto stesso (CATEGORIA
CONTRATTUALE); l’ambito di applicazione dei contratti collettivi corporativi è
individuato in relazione alla natura dell’attività dell’imprenditore.
La giurisprudenza della Cassazione ha sostenuto che il datore aderente all’associzione
firmatoria di un contratto collettivo deve applicare le disposizioni contrattuali a tutti i
dipendenti e anche al lavoratore non iscritto che ne richiede l’applicazione. Il contratto
collettivo è vincolante anche nei confronti del datore che pur non essendovi tenuto ne
abbia applicato il contenuto. La TESI GIURISPRUDENZIALE che ha influito
maggiormente sull’estensione dell’efficacia dei contratti collettivi è quella che ne
estende la determinazione in ordine alle retribuzioni minime (art. 36 Cost./2099.2 del
cod.civ)-----> l’art.36 sancisce che il lavoratore ha diritto ad una retrib