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ILCONTRATTO COLLETTIVO

Alle origini della contrattazione collettiva nel sistema anglosassone le norme poste

attraverso questo strumento erano affidate ai reciproci rapporti tra Sindacati e datori

di lavoro; in FRANCIA e in GERMANIA il rispetto delle norme contrattuali viene

affidato all’individuazione della loro effecacia giuridica. Il problema dell’efficacia del

CONTRATTO COLLETTIVO andava all’individuazione dei soggetti vincolati che

erano gli aderenti alle associazioni sindacali firmatorie (profilo soggettivo); sotto il

profilo soggettivo il problema consisteva nell’individuare i meccanismi attraverso i

quali il contratto collettivo avrebbe vincolato i contratti individuali stipulati tra

imprenditore e singoli lavoratori. In Italia si perviene ad una SOLUZIONE

LEGISLATIVA nel 1926 con la legge sul SISTEMA CORPORATIVO----> Nel

periodo pre-corporativo MESSINA (civilista) affermava l’inderogabilità del contratto

collettivo spiegando il rapporto tra aderente e soggetto stipulante in termini di

rappresentanza ma vi era un limite in quanto se le associazioni agiscono in nome e per

conto dei soci si potrebbe modificare quando pattuito tra le parti collettive; in questo

modo Messina ritiene che non si poteva affermare la prevalenza automatica delle

clausole COLLETTIVE su quelle del contratto individuale ma era possibile assicurare

al contratto collettivo una sanzione obbligatoria; l’autore riuscì così ad identificare una

sanzione giuridica del contratto collettivo. La legislazione del 1926 prevedeva che per

ciascuna categoria di datori , lavoratori o professionisti potesse essere riconosciuto una

sola associazione che in seguito al riconoscimento diventava persona giuridica di

diritto pubblico.

Il SINDACATO aveva il potere di rappresentanza di tutti i soggetti e il contratto

collettivo che stipulava era vincolante per tutti gli appartenenti alla categoria ed era

inderogabile; se le organizzazioni dei lavoratori e dei datori non raggiungono

l’accordo ciascuno poteva far ricorso alla magistratura del lavoro.

Con il codice civile del 1942 il contratto collettivo venne inserito nelle norme

corporative ed inquadrato tra le fonti del diritto; nel 1944 con la soppressione del

SISTEMA CORPORATIVO venne meno anche il CONTRATTO COLLETTIVO

CORPORATIVO. Venuto meno l’ordinamento corporativo e ripristinata la libertà

sindacale il contratto collettivo ritornò nell’autonomia privata. L’art 39.4 della Cost.

stabiliva che i sindacati registrati e riuniti in rappresentanze unitarie hanno il potere di

stipulare contratti collettivi con efficacia generale-----> questa norma non fu attuata ma

ciò non impedi che i sindacati liberi potessero stipulare contratti collettivi e

svilupparono un sistema di contrattazione.

Il legislatore italiano del 1959 escogitò una soluzione per attribuire un EFFICACIA

GENERALE ai contratti collettivi, infatti la legge delega n.741/1959 attribuì al

governo il potere di emanare entro un anno dall’entrata in vigore della leggedei decreti

legislativi aventi come contenuto la determinazione di trattamento minimi di lavoro; il

governo era però vincolato alle CLAUSOLE dei contratti collettivi esistenti alla data

dell’entrata in vigore della legge, inoltre il governo dettava una disciplina sui MINIMI

DI TRATTAMENTO ECONOMICO E NORMATIVO. La delega del 1959 venne

prorogata di 15 mesi ed esteso ai contratti collettivi stipulati entro i 10 mesi successivi

all’entrata in vigore della legge prorogata.

Con la sentenza n.106/1962 la Corte Costituzionale respinse l’ eccezioni di

incostituzionalità proposte contro la LEGGE VIGORELLI ed accolse quello della

legge n.1027 del 1960 che estendeva la delega anche ai contratti stipulati dopo la legge

del 1959. Con questa sentenza la Corte ha fissato importanti principi:

-l’art.39 Cost. non pone una riserva in favore dei contratti collettivi per regolare i

rapporti di lavoro;

-l’art.39 conferisce l’efficacia erga omnes ai contratti collettivi stipulati dai soggetti

forniti di specifici requisiti.

L’art.1 della legge 741 individuava il fine ‘’di assicurare minimi inderogabili nei

confronti degli appartenenti ad una stessa categoria''----> questa rappresentava il

problema della determinazione dell’ambito di applicazione dei decreti.

I contratti collettivi erano qualificati come espressione del potere di

AUTOREGOLAMENTAZIONE dei soggetti di diritto privato. Attualmente è il

contratto collettivo di diritto che regola i rapporti individuali di lavoro e le relazioni

sindacali, essa è espressione di AUTONOMIA PRIVATA e non può essere

annoverata tra le fonti di diritto; questi contratti realizzano la composizione di interessi

in conflitto attraverso l’accordo delle parti. Il contratto collettivo trae fondamento dal

parere dei soggetti privati di regolare autonomamente i propri rapporti. Il dec. legis.

40/2006 ha introdotto la violazione o falsa applicazione ‘’tra i contratti e accordi

collettivi nazionali di lavoro'’ aggiungendoli alla violazione o falsa applicazione della

norma di diritto. Per risolvere il problema dell’interpretazione delle norme dei

contratto collettivi nazionali, il legislatore ha ritenuto opportuno l’intervento della

Cassazione per assicurare un unità di interpretazione tra i diversi giudici. Il contratto

collettivo si distingue in base alla sua funzione e tipicità sociale che lo rendono

giuridicamente rilevante, il contratto collettivo si colloca nella categoria del contratto

normativo di quel contratto cioè che determina i contenuti di una futura produzione

contrattuale. Le parti, nel contratto normativo, si accordano sulle condizioni alle quali

si atterrano per lo svolgimento dell’attività; almeno una delle parti deve essere un

SOGGETTO COLLETTIVO, infatti il contratto può essere stipulato anche da un solo

imprenditore ma con una coalizione di soggetti sindacali. Il contratto predetermina le

clausole di contratti individuali sia futuri che in corso.

Alcuni studiosi hanno inquadrato il contratto collettivo come CONTRATTO TIPO

perchè dettagli elementi a cui si dovranno attenere i contratti futuri predisponendo una

serie di clausole raccolte in uno schema. Il problema giuridico del contratto collettivo è

quello della sua efficacia sia sotto il profilo soggettivo sia sotto quello oggettivo:

-per quanto riguarda quello OGGETTIVO nel nostro ordinamento il rapporto di

autonomia collettiva e individuale è regolata dall’INDEROGABILITA’ in PEJUS: il

contratto individuale che regola il singolo rapporto di lavoro non può disporre

trattamenti economici e normativi peggiori per il lavoratore, rispetto a quelli previsti

dal contratto collettivo a questo rapporto; qualora ciò si verifichi, la conseguenza sarà

la sostituzione delle clausole peggiorative con quelle più favorevoli.

-l’ INDEROGABILITA’ del contratto collettivo corporativo risiede nell’art.2077 del

codice civile mentre per quella di diritto comune l’inderogabilità ha costituito per anni

tema di acceso dibattito. La dottrina distingue due orientamente:

°Risolve il problema con soluzioni interne al SISTEMA dei principi di diritto civile e

al suo interno vi è l’elaborazione della tesi di ‘’PASSARELLI'’ che affermava: ‘’il

contratto collettivo è un fenomeno di autoregolamentazione di privati interessi fra

gruppi contrapposti ‘’la c.d AUTONOMIA COLLETTIVA in cui i soggetti sono

portatori dell’interesse di una pluralità di persone ad un bene idoneo a soddisfare il

bisogno comune.

Anche il contratto collettivo privatistico è inderogabile perchè il singolo datore o

lavoratore non può revocare il mandato prima della sua esecuzione e dopo che il

contratto è stato concluso non possono nemmeno sottrarsi alla sua osservanza o

derogarsi ad esso.

Alcuni autori ritengono che la prevalenza del contratto collettivo su quella individuale

debba essere individuato nell’ atto di adesione del sindacato; altri auttori hanno

obiettato che l’art 2017 attiene ai contratti collettivi corporativi e resta in vigore solo

per questi contratti. Il contratto collettivo ha trovato una precisa definizione con

l’art.2133 cod.civ. il quale stabiliva che :'’ le rinunzie e le transazioni che hanno per

oggetto diritti del prestatore derivanti da disposizioni inderogabili della legge e dei

contratti collettivi, non sono valide'’.

E’ possibile che il contratto individuale si discosti da quello collettivo in MEJUS,

questo principio è sancito sall’art.2077.2 del codice civile; non sempre è agevole

stabilire se il trattamento del contratto individuale sia più favorevole per i lavoratori

rispetto a quello previsto dal contratto collettivo; la soluzione è semplice se varia un

solo elemento ma avvolte variano più elementi. Sulla COMPARAZIONE dei

trattamenti si sono delineati due orientamenti:

-la prima tesi è quella del CONGLOBAMENTO i cui sostenitori sostengono che la

comparazione debba essere operata tra i trattamenti previsti da ciascuna fonte ,

applicando una regolamentazione più favorevole per il lavoratore;

-la seconda tesi è quella del CUMOLO i cui sostenitori ritengono che debbano essere

confrontate le singole clausole delle regolamentazioni estraendo quelle piu favorevoli

tra loro.

L’efficacia soggettiva del contratto collettivo di diritto comune si estende solo agli

iscritti delle associazioni stipulanti e questo contratto è efficace solo per i soggetti che

abbiano conferito all’associazione poteri di rappresentanza per la stipula dei contratti; il

conferimento del mandato rappresentativo è collegato all’adesione dell’associazione.

L’ambito di applicazione dei contratti collettivi di diritto comune viene determinato

dalla volontà delle parti, quindi dal contratto stesso (CATEGORIA

CONTRATTUALE); l’ambito di applicazione dei contratti collettivi corporativi è

individuato in relazione alla natura dell’attività dell’imprenditore.

La giurisprudenza della Cassazione ha sostenuto che il datore aderente all’associzione

firmatoria di un contratto collettivo deve applicare le disposizioni contrattuali a tutti i

dipendenti e anche al lavoratore non iscritto che ne richiede l’applicazione. Il contratto

collettivo è vincolante anche nei confronti del datore che pur non essendovi tenuto ne

abbia applicato il contenuto. La TESI GIURISPRUDENZIALE che ha influito

maggiormente sull’estensione dell’efficacia dei contratti collettivi è quella che ne

estende la determinazione in ordine alle retribuzioni minime (art. 36 Cost./2099.2 del

cod.civ)-----> l’art.36 sancisce che il lavoratore ha diritto ad una retrib

Dettagli
Publisher
A.A. 2013-2014
42 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/07 Diritto del lavoro

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher rednik91 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto del lavoro e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Foggia o del prof D'Onghia Madia.