Estratto del documento

Capitolo 1

Il diritto sindacale

Il diritto sindacale è quella parte del diritto del lavoro che concerne il sistema delle norme strumentali poste dallo Stato o dalle organizzazioni dei lavoratori e degli imprenditori che disciplinano la dinamica del conflitto di interessi derivante dalla ineguale distribuzione dei poteri dei processi produttivi. Il diritto sindacale è un fenomeno moderno; in passato si era ritenuto di porre qualche analogia con il diritto autonomo dei gruppi professionali; tuttavia questa analogia apparve presto errata perché le organizzazioni della produzione nelle due epoche appaiono radicalmente diverse: l'economia medievale si strutturava attorno alle corporazioni mercantili o artigiane che costituivano coalizioni tra produttori o mercanti all'interno delle quali non si riscontrava un contrasto di interessi. Caratteristica essenziale della vita produttiva dell’epoca moderna è l’esistenza di un conflitto di interessi tra i lavoratori e gli imprenditori da cui dipendono, che hanno una posizione di preminenza.

Con l’espressione conflitto industriale viene designato il conflitto tra capitale e lavoro; alcune correnti di pensiero lo inquadrano come elemento della lotta di classe di chi ha la proprietà dei mezzi di produzione e chi è obbligato a cedere ai primi la propria forza lavoro; dottrine più recenti hanno ampliato il concetto ricomprendendovi tutte le ipotesi di conflitto con l’autorità pubblica o privata.

Gli studi del diritto sindacale hanno lo stesso oggetto della disciplina denominata relazioni industriali, in cui centrale è la nozione di sistema di relazioni industriali ossia l’insieme delle interrelazioni tra imprenditori, prestatori di lavoro organizzati e pubblici poteri. Materia degli studi di relazioni è il contratto normativo dei rapporti tra interessi organizzati nei loro aspetti strutturali e nei loro effetti sugli squilibri politici, economici e sociali.

Il diritto sindacale appartiene all’ambito della scienza giuridica, tuttavia il profilo dell’effettività della norma assume una rilevanza primaria; nuove leggi sono spesso il frutto di negoziazione tra soggetti del sistema di relazioni industriali, ciò avviene quando si ritiene che solo l’ampio consenso sociale possa garantire alla legge un tasso elevato di osservanza spontanea. Il diritto sindacale poggia la sua effettività sulla costanza del consenso sociale e dell’opera di mediazione politica.

Dopo l’abrogazione dell’ordinamento corporativo e l’emanazione della Costituzione del 1948, che ha introdotto i principi fondamentali tra cui la libertà sindacale e il diritto di sciopero, in Italia per un lungo periodo il legislatore ordinario si è astenuto dall’intervenire in materia di rapporti sindacali; solo dopo più di 20 anni è stata emanata la legge n.300 nel 1970 (c.d. Statuto dei lavoratori) recante norme sulla tutela della libertà dei lavoratori; sono poi trascorsi altri 20 anni per l’emanazione della legge n.146/1990 sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali.

Dove si riscontrava la mancanza di norme specifiche, dottrina e giurisprudenza si sono avvalse degli strumenti forniti dal diritto civile, sia pur interpretato e ricostruito con uno spirito innovativo. La soluzione del problema interpretativo comporta una serie di opzioni che l’interprete compie in base a valutazioni di carattere generale (c.d. politica del diritto).

Il sistema di relazioni industriali è formato dalle interazioni tra imprenditori, organizzazioni dei lavoratori e pubblici poteri. Queste relazioni possono essere studiate da un punto di vista economico, sociologico, politologico e psicologico sociale; un’altra prospettiva è quella giuridica-normativa: le relazioni industriali possono essere viste sia in senso oggettivo che soggettivo.

La nozione di ordinamento intersindacale ci consente di leggere le costanti di comportamento tipiche di ciascun sistema di relazioni industriali come effetto dell’applicazione di norme. Può accadere che una stessa materia sia regolata da norme dell’ordinamento statale e contemporaneamente da norme dell’ordinamento intersindacale: se le due valutazioni non coincidono si crea un conflitto di lealtà che rende ineffettiva la norma dell’uno e dell'altro ordinamento; può accadere anche che le due valutazioni, ancorché diverse, non siano in conflitto. Così ad esempio il contratto collettivo è, per l’ordinamento giuridico dello Stato, un normale contratto regolato dal codice civile; ma nell’ambito delle relazioni industriali è l’atto fondamentale che regola i rapporti tra imprenditori e sindacati.

Un ruolo importante nella formazione del diritto sindacale è stato svolto dalla giurisprudenza che ha espresso indirizzi interpretativi che hanno costituito componenti essenziali dell’esperienza giuridica del diritto sindacale. Anche prima della legge n.300/1970 fu la giurisprudenza a costituire un diritto sindacale libero da ogni impostazione pubblicistica.

Per lungo tempo il diritto sindacale rimase indifferente al diritto comunitario; l’art. 153 comma 5 del TFUE esclude dalla competenza comunitaria alcuni aspetti come il diritto di associazione, sciopero e serrata. Nel 2004 sono stati ammessi dall’UE dodici nuovi paesi con sistemi economici più deboli rispetto ai paesi che già vi appartenevano; in questo modo le imprese utilizzavano le differenti condizioni di mercato attraverso il dumping sociale, cioè una concorrenza al ribasso; la Corte di Giustizia ha affermato che l’esercizio di queste condizioni deve essere bilanciato con le libertà economiche.

Nelle nostre relazioni industriali sono incerte o fragili le regole per individuare i soggetti legittimati alla trattativa, alla composizione delle controversie, alla proclamazione o svolgimento degli scioperi; l’esigenza di regole non formalizzate non era avvertita quando la rappresentanza dei lavoratori era in mano alle 3 grandi confederazioni che agivano unitariamente. Il problema della formalizzazione delle regole ha acquistato rilievo tra la fine degli anni ’70 e l’inizio degli anni ’90, dove la posizione delle confederazioni è stata insidiata dall’insorgere di sindacati autonomi.

Tra i lavoratori sono sorti 2 grandi problemi:

  • Di rappresentanza, cioè il rapporto tra sindacato e gruppo professionale di riferimento;
  • Di organizzazione, cioè di rapporti tra base e vertice, tra aderenti e dirigenti.

Questi problemi si intrecciano con il dilemma sulla distinzione tra democrazia rappresentativa e democrazia diretta.

Il sindacalismo italiano presenta due posizioni di principio, poiché mentre la CGIL promuove l’autonomia della base (sindacato-movimento), dove per base si intende il gruppo professionale di riferimento, la CISL privilegia il dato organizzativo (sindacato-associazione); per la CISL democrazia sindacale e democrazia nell’associazione sono sinonimi, per la CGIL il problema della democrazia sindacale è relativo ai rapporti tra le organizzazioni e i lavoratori.

Il protocollo del 1993 individuò con precisione i soggetti titolari dei poteri di rappresentanza e il sistema dei contratti collettivi; l’accordo ''quadro'' del 2009 invece ha designato le regole della contrattazione collettiva nel dissenso della CGIL, la quale non è più vincolata alle regole poste dagli accordi e può disporre della propria capacità conflittuale anche in violazione di queste regole.

Capitolo 2

La libertà sindacale

L’art.39 Cost. stabilisce che l'organizzazione sindacale è libera. Nel nostro ordinamento la facoltà di agire a tutela e promozione degli interessi che nascono dal lavoratore in favore di un’organizzazione altrui viene attribuita ai soggetti che ne sono portatori ai quali viene riconosciuta la facoltà di coalizzarsi per la tutela dei propri interessi. Il diritto di organizzarsi liberamente è un diritto soggettivo pubblico di libertà, impedendo allo Stato di compiere atti lesivi di tale libertà.

L’art.39 Cost. viene confrontato con l’art.18 Cost. che sancisce la libertà di associazione e viene meno quando l’associazione persegue fini vietati dalla legge penale; il fine sindacale è ritenuto lecito dall’art.39 perciò non è vietato dalla legge penale. Una differenza emerge dall’impiego nell’art.39 del termine ''organizzazione'' e nell’art.18 del termine ''associazione'' che implica una nozione più ampia del fenomeno sindacale comprende forme organizzative ''sindacali''.

Il termine organizzazione può essere inteso in 2 sensi:

  • Teleologico: è sindacale un atto diretto all’autotutela di interessi comuni a relazioni giuridiche in cui sia dedotto l’attività di lavoro;
  • Strutturale: la qualifica ''sindacale'' presuppone un’aggregazione dei soggetti.

L’ordinamento UE detta un’ampia normativa per i rapporti economici, commerciali e di lavoro. La Carta dei diritti fondamentali (Nizza del 2000) all’art.12 contempla la libertà sindacale solo come libertà di associazione e su di essa gli organi comunitari non possono giudicare (art.153 comma 5 TFUE). Numerose norme comunitarie riconoscono le organizzazioni sindacali e gli riconoscono: competenze di rappresentanza e azione sindacale, riconoscimento e attuazione di direttive, garanzia dei diritti all’informazione e i rinvii che le direttive fanno alle prassi nazionali. L’art.6 comma 3 del TFUE impegna l’unione al rispetto dei diritti fondamentali tra i quali vi è la libertà di associazione sindacale.

La libertà sindacale è oggetto di varie norme di diritto internazionale; vanno menzionate le convenzioni n.87 e 98 dell’ OIL (Organizzazioni Internazionali del Lavoro) che hanno ricevuto ratifica ed esecuzione nel nostro ordinamento; le 2 convenzioni riguardarono la libertà sindacale sotto due aspetti:

  • La n.87 detta la libertà sindacale disponendo che lavoratori e datori hanno diritto di costruire organizzazioni sindacali e di aderirvi ed esclude che queste organizzazioni possano essere sottoposte a scioglimento e sospensione;
  • La n.98 detta il diritto di organizzazione e di contrattazione collettiva e stabilisce che i lavoratori debbano godere di una protezione adeguata contro qualsiasi atto di discriminazione antisindacale.

A queste convenzioni se ne aggiungono altre come ad esempio il Patto internazionale sui diritti economici, sociali e culturali che prevede la libertà sindacale e di sciopero: vanno ricordate anche la CEDU e la Carta Sociale Europea.

La norma interna di tutela della libertà sindacale è costituita dalla legge n. 300/1970 dello Statuto dei Lavoratori; la legge persegue 3 obiettivi:

  • Tutela la libertà e la dignità del lavoratore con il riferimento a situazioni repressive nell’impresa,
  • Rafforza il principio di libertà sindacale nei luoghi di lavoro e vieta all’imprenditore di utilizzare i poteri che derivano dal contratto collettivo;
  • Mira ad una politica di sostegno delle organizzazioni sindacali dei lavoratori.

L’art.14 dello statuto afferma che ''il diritto di costituire associazioni sindacali, di aderirvi e svolgere attività sindacale è garantita a tutti i lavoratori all’interno dei luoghi di lavoro''. L’art.15 sancisce la nullità degli atti discriminatori e di qualsiasi atto diretto a subordinare l’occupazione di un lavoratore alla condizione che aderisca o meno ad una associazione sindacale; la discriminazione può avvenire da parte del datore sia privando il prestatore di particolari benefici e sia attribuendo particolari benefici ai lavoratori con un determinato comportamento; è la previsione dell'art.16 che sancisce il divieto di concedere trattamenti di maggior favore ad una pluralità di persone. Il Giudice, su domanda dei lavoratori discriminati, può condannare il datore al pagamento di una somma pari all’importo dei trattamenti economici di maggior favore corrisposti in un anno. L’art. 15 si applica anche alle discriminazioni per motivi politici, religiosi, sesso o razza.

L’art.17 dello statuto dei lavoratori vieta la costituzione di sindacati di comodo, cioè di sindacati costituiti e sostenuti dai datori di lavoro e dalle loro associazioni; questi sindacati definiti ''gialli'' costituiscono un modo per comprimere la libertà sindacale.

Sussiste il problema dell’esistenza della tutela sindacale negativa cioè la libertà del lavoratore di non aderire ad alcuna organizzazione sindacale. Nel nostro ordinamento l’art.15 dello statuto dei lavoratori dichiara illecita la discriminazione del lavoratore che non aderisce ad una associazione sindacale al momento dell’assunzione (closed shop), nonché quella che derivi dalla subordinazione della continuazione del rapporto di lavoro all’iscrizione al sindacato (union shop).

Tra le discriminazioni vietate non va annoverata la pratica dei benefici che riserva ai soli lavoratori iscritti ai sindacati i vantaggi della contrattazione collettiva.

La libertà sindacale dei pubblici dipendenti è garantita dalla convenzione n.151 del 1978; esistono dei limiti per i militari, in quanto l’art 3 della legge sancisce che ''per garantire l’assolvimento dei compiti propri delle forze armate, la legge impone ai militari limitazioni per l’esercizio di alcuni diritti'', e l’art.8 sancisce che ''i militari non possono esercitare il diritto di sciopero, costituire associazioni professionali-sindacali, aderire ad altre associazioni sindacali''; ulteriori limiti sono previsti per i corpi di polizia: con la legge n.121 del 1981 la polizia di Stato fu smilitarizzata e fu riconosciuta al personale il diritto di associarsi in sindacati, ma in regime di separatezza, inoltre il personale di polizia può avere rapporti con una delle maggiori confederazioni; la legge prevede inoltre il divieto di sciopero e il riconoscimento di alcuni diritti sindacali. Per il Corpo Forestale dello Stato la legge n.36 del 2004 ha fatto rinvio alla legge n.12 del 1981, per la Polizia Penitenziaria la legge n 395 del 1990 dispone che ''gli appartenenti a questo corpo hanno l’esercizio dei diritti politici, civili e sindacali'' senza porre limitazioni.

Vi è la possibilità di qualificare come sindacale l’attività degli imprenditori svolta per la soddisfazione di alcuni interessi; l’imprenditore può agire a differenza del lavoratore come singolo, ad esempio come nella contrattazione aziendale. Il sindacalismo aziendale è detto di risposta perché si forma in funzione di resistenza nei confronti dell’organizzazione dei lavoratori. Gli imprenditori godono della libertà di organizzarsi ai fini sindacali e gli art. 18 e 41 della Carta fondamentale dispongono una tutela meno intensa; la libertà sindacale dell’imprenditore può assumere aspetti collettivi ma essendo una proiezione dell’iniziativa economico privata è una libertà individuale. Esiste un sindacalismo di lavoratori autonomi che si riferisce all’autotutela finalizzato alla promozione di condizioni di uguaglianza effettiva.

Capitolo 3

Il sindacato

Sezione A (il fenomeno storico)

Il sindacato è una forma di organizzazione collettiva dei lavoratori nata per contrastare e riequilibrare la disparità di potere individuale nella quale questi si trovano nei confronti del datore; il sindacalismo svolge un ruolo di protezione del lavoro dal funzionamento del mercato. Il primo tipo di organizzazione nasce nei paesi a più antico sviluppo industriale come Stati Uniti e Gran Bretagna: assume il mestiere esercitato dai lavoratori come criterio individuante il gruppo professionale da organizzare, e questo è il sindacato di mestiere; progressivamente si afferma un altro criterio, il sindacato per ramo d’industria, cioè quel sindacato che organizza i lavoratori in base all’attività produttiva esercitata dall’impresa da cui dipendono.

In Italia inizialmente furono costituiti numerosi sindacati di mestiere ma successivamente prevalse il secondo modello perché consentiva di creare tra i lavoratori una solidarietà più ampia. Al modello del sindacato di mestiere può essere ricondotta l’organizzazione separata degli impiegati durante il periodo corporativo; dopo la liberazione anche questi lavoratori si sono organizzati sulla base del criterio dell'attività produttiva dell’impresa.

I dirigenti di azienda hanno costituito proprie organizzazioni come ad esempio la C.I.D.A. (Confederazione Italiana dei Dirigenti d’Azienda). A seguito della terza rivoluzione industriale, alla fine degli anni ‘70, si sono diffuse figure di lavoratori con funzioni professionali più elevate e complesse che hanno costituito numerose organizzazioni sindacali ''autonome'' cioè che non derivano da nessuna delle tre maggiori confederazioni sindacali. È emersa soprattutto nel settore pubblico, il sindacato occupazionale come, ad esempio, i sindacati dei quadri dell’industria, dei macchinisti delle ferrovie, degli insegnanti ecc.

Nell’ultimo decennio si è sviluppato un processo di sperimentazione di modelli di rappresentazione diversi dal sindacalismo industriale e le soluzioni prevalentemente adottate sono 2:

  • La prima consiste nella funzione di organizzazione di categoria preesistente e nella creazione di sindacati multi-industriali; la funzione consente di razionalizzare l’organizzazione, diminuire i costi e potenziare l’offerta dei servizi;
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Scienze giuridiche IUS/07 Diritto del lavoro

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher rednik91 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto del lavoro e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Foggia o del prof D'Onghia Madia.
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