Diritto sindacale
Introduzione
Il diritto sindacale è quella parte del diritto del lavoro che concerne il sistema di norme strumentali, poste dallo Stato o dalle stesse organizzazioni dei lavoratori e degli imprenditori, che, nelle economie di mercato, disciplinano la dinamica del conflitto di interesse derivante dalla ineguale distribuzione del potere nei processi produttivi.
Il diritto sindacale emerge e si evolve in parallelo alla storia del movimento operaio, ossia una contrapposizione tra capitale e lavoro che fu una delle conseguenze della rivoluzione industriale. Il diritto sindacale si è sviluppato a partire dalla seconda metà del XIX secolo, come manifestazione e come regolamentazione dell'autonomia dei gruppi professionali.
Con l'espressione conflitto industriale si definisce il conflitto tra capitale (proprietà dei mezzi di produzione) e lavoro (forza lavoro), e può essere applicato anche ai settori produttivi diversi da quello industriale.
In alcune correnti di pensiero è visto come un elemento della lotta di classe tra chi ha la proprietà dei mezzi di produzione e chi, non avendola, è obbligato a cedere ai primi la propria forza lavoro.
Dahrendorf: la vede come un conflitto con l'autorità che viene esercitata nell'organizzazione del lavoro, qualunque sia il fine produttivo della stessa e indipendentemente dal titolo di proprietà, pubblica o privata. Gli studi di diritto sindacale hanno lo stesso oggetto di un'altra disciplina che ha preso il nome di relazioni industriali.
Relazioni industriali
Le relazioni industriali sono un insieme delle interrelazioni tra:
- Imprenditori
- Prestatori di lavoro organizzati
- Pubblici poteri
che agiscono in un contesto ampio e complesso di variabili economiche, politiche, tecnologiche e normative il cui risultato è un sistema di norme dirette a regolare il sistema produttivo o a creare un meccanismo di controllo sullo stesso.
L'effettività nel diritto sindacale assume una rilevanza primaria, in quanto poggia sulla costanza del consenso sociale e dell'opera di mediazione politica, che contribuisce a dare ad esso stabilità e continuità.
Conflitto tra ordinamenti
Nell'ordinamento intersindacale ci consente di leggere le costanti di comportamento tipiche di ciascun sistema di relazioni industriali come effetto dell'applicazione di norme proprie di quest'ultimo.
Può accadere che la stessa materia sia regolata sia da norme dell'ordinamento statale sia da norme dell'ordinamento intersindacale. Finché le due valutazioni coincidono, il problema non sussiste, ma quando ciò non accade, si crea quel conflitto di lealtà che rende ineffettiva la norma dell'uno e dell'altro ordinamento, nonostante la sua validità per l'ordinamento cui appartiene.
Esempio: Il contratto collettivo per l'ordinamento giuridico dello Stato è un contratto regolato, come gli altri dal libro IV del c.c. per le relazioni industriali e l'ordinamento intersindacale è l'atto fondamentale che regola i rapporti tra imprenditori e sindacati.
Il diritto comunitario attinente all'organizzazione degli Stati membri e sono diritti riservati alla loro competenza, ha trovato approdo nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (Nizza 2000). Le nostre relazioni industriali storicamente erano incerte e fragili, si è sentita l'esigenza di regolarizzarle in tre grandi Confederazioni:
- CISL
- UIL
- CGIL
Il problema della formalizzazione di queste regole ha comportato:
- Rappresentanza: rapporto tra il sindacato e la totalità del gruppo professionale di riferimento
- Organizzazione: rapporti tra base e vertice, tra aderenti e dirigenti
La CGIL è forte la tendenza a privilegiare l'autonomia della base (sindacato-movimento) e ad interpretare come base non solo quella composta dai soli iscritti, ma l'intero gruppo professionale di riferimento. La CISL è più orientata a privilegiare il dato organizzativo (sindacato-associazione o istituzione).
La libertà sindacale
Il principio giuridico fondamentale sul quale poggia il nostro sistema di diritto sindacale è quello contenuto nel primo comma dell'art 39 della Costituzione, dove stabilisce che "l'organizzazione sindacale è libera."
Tale principio si contrappone a quello che fu proprio del sistema corporativo fascista, che le sottoponeva ad un controllo costante, che prevedeva un sistema estraneo ad una libera, diretta ed attiva partecipazione dei soggetti interessati.
Nel nostro ordinamento democratico invece, la facoltà d'agire a tutela e promozione degli interessi viene attribuita agli stessi soggetti che ne sono portatori. Ad essi viene riconosciuta la facoltà di coalizzarsi al fine di provvedere alla tutela dei propri interessi, scegliendo, in propria autonomia i mezzi più congrui.
Il diritto di organizzarsi liberamente sancito dall'art 39 Cost. visto come diritto soggettivo pubblico di libertà, inibendo allo Stato di compiere atti che potrebbero ledere tale libertà. La norma opera anche nei rapporti intersoggettivi privati, infatti le forme più visive di manomissione della libertà sindacale posso avvenire anche nei rapporti tra i singoli e lo Stato, in quelli tra i lavoratori e datore di lavoro, ma il legislatore per garantire l'effettività della norma soprattutto nel secondo caso sentì il bisogno di consolidare il principio di libertà sindacale nei rapporti interprivati con lo statuto dei lavoratori del 1970.
Il confronto tra l'art 39, co. 1, con l'art 18 Cost (libertà di associazione), ci consente di fare alcune precisazioni sull'art 39.
- Il riconoscimento della libertà di associazione (art 18) non è incondizionato, viene meno quando l'associazione persegue fini vietati ai singoli dalla legge penale, invece, il fine sindacale (art 39) è riconosciuto come lecito, e perciò può essere vietato da una legge penale ordinaria.
- Differenza tra il termine "organizzazione" (art 39) ed "associazione" (art 18), dove il primo implica una nozione più ampia del fenomeno sindacale, che comprende anche forme di organizzative diverse da quelle associative, purché idonee ad avere qualificazione di "sindacali".
Al termine organizzazione fa seguito il termine sindacale, che può essere inteso sia in senso tecnologico, sia in senso strutturale:
- Senso tecnologico: è sindacale un atto o un'attività diretti all'autotutela di interessi connessi a relazioni giuridiche in cui sia dedotta l'attività di lavoro.
- Senso strutturale: la qualificazione sindacale presuppone un'aggregazione di soggetti. (per taluni anche un singolo può svolgere un'attività sindacale, per altri è sempre necessaria una forma solidale).
L'ordinamento dell'Unione europea, una normativa meno ampia sui rapporti di lavoro. La Carta dei diritti fondamentali sottoscritta a Nizza contempla la libertà sindacale, ma come semplice libertà di associazione. La libertà sindacale è anche oggetto di numerose norme di diritto internazionale.
- Le convenzioni nn. 87 e 98 dell'OIL (Organizzazione Internazionale del Lavoro) per accordi internazionali
- N°87 dispone che i lavoratori e datori di lavoro senza discriminazioni hanno diritto di costruire organizzazioni sindacali e di aderire alle stesse, esclude inoltre la possibilità di sottoporle a provvedimenti amministrativi di scioglimento o di sospensione.
- N°98 stabilisce che i lavoratori debbano godere di una protezione adeguata contro qualsiasi atto di discriminazione antisindacale posto in essere dai datori di lavoro.
- ONU è stato stipulato il Patto internazionale sui diritti economici, sociali e culturali, il quale prevede, l'impegno per gli Stati membri di garantire oltre la libertà sindacale, anche, il diritto di sciopero.
Diritto di sciopero salvaguardato a livello nazionale. La Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, e soprattutto la Carta sociale europea.
Tutte le fonti internazionali obbligano gli Stati membri all'adeguamento del proprio ordinamento interno, con controlli. La fonte ordinaria normativa interna di tutela della libertà sindacale è costituita dallo Statuto dei lavoratori, legge 20 maggio 1970.
Tale legge persegue tre obiettivi:
- Tutela alla libertà e della dignità del lavoratore con riferimento a situazioni repressive che possono verificarsi nell'impresa.
- Mira a rafforzare l'effettività del principio di libertà sindacale all'interno dei luoghi di lavoro ed è perseguito vietando all'imprenditore di utilizzare i poteri che gli derivano dal contratto di lavoro per ostacolare, anche indirettamente i lavoratori nell'esercizio dell'attività di autotutela dei propri interessi.
- È quello di una politica di sostegno delle organizzazioni sindacali dei lavoratori.
Si realizza così un effetto sinergico per cui ciascun gruppo di norme rafforza gli altri due obiettivi. L'art 14 dello Statuto afferma che: "il diritto di costituire associazioni sindacali, di aderirvi e disvolgere attività sindacale è garantito a tutti i lavoratori all'interno dei luoghi di lavoro". Tale norma va a ribadire il principio dell'art 39, che garantisce la libertà sindacale e di renderla effettiva soprattutto nei luoghi di lavoro, anche nella sfere dei rapporti interprivati.
L'art 15 dello Statuto sancisce la nullità degli atti discriminatori riproducendo, la disposizione dell'art 1 della convenzione OIL n°98. Esso fissa due punti:
- Stabilisce la nullità di qualsiasi patto o atto diretto a subordinare l'occupazione di un lavoratore alla condizione che aderisca o non aderisca ad un'associazione sindacale, è prevista anche l'applicazione di una sanzione penale.
- Sancisce la nullità di qualsiasi atto o patto diretto a licenziare un lavoratore, a discriminarlo nell'assegnazione di mansioni a causa di attività sindacale, affiliazione o a causa della partecipazione a uno sciopero, per tali atti non è prevista una sanzione penale.
Sanzione civile su domanda dei lavoratori nei cui confronti è stata attivata la discriminazione. Pagamento a favore dei fondi pensione INPS, nessun beneficio ai lavoratori.
L'art 16 che richiama l'art 15, non si applica solo alle discriminazioni per ragioni sindacali, ma anche a quelle per motivi politici o religiosi. Secondo il principio sancito nella convenzione n°98, all'art 17 dello Statuto dei lavoratori, vieta la costituzione di sindacati di comodo, cioè di sindacati (di lavoratori) costituiti e sostenuti, qualunque sia il mezzo a tal fine adoperato dai datori di lavoro o dalle associazioni. Chiamati "gialli" in quanto costituisce un modo indiretto di compiere la libertà sindacale, limitando lo spazio dell'organizzazione. (a comando del datore di lavoro). In caso di violazione, il giudice dovrà interdire al datore di lavoro l'azione di sostegno, ma non potrà ordinare lo scioglimento dell'associazione.
La libertà negativa, cioè la libertà del lavoratore di non aderire ad alcuna organizzazione sindacale, le fonti internazionali sono ambigue su questo punto. Nella legislazione italiana un riferimento esplicito a questa libertà lo fa l'art 15 lettera a dello Statuto dei lavoratori, dove si dichiara illecita la discriminazione ai danni del lavoratore che non aderisca ad un'associazione sindacale. La norma usa il termine di "occupazione", più ampia di quello di assunzione, in quanto rende illecite non solo le discriminazioni compiute ai danni del lavoratore che non vogliono aderire al momento dell'assunzione, ma anche a quelle che derivano dalla subordinazione della continuazione del rapporto di lavoro all'iscrizione al sindacato.
L'organizzazione sindacale dei militari: spettano i diritti che la Costituzione riconosce ai cittadini, "per garantire l'assolvimento dei compiti propri delle forze armate la legge impone ai militari limitazioni nell'esercizio di alcuni diritti. Tra cui:
- I militari non possono esercitare il diritto di sciopero,
- Costruire associazioni professionali a carattere sindacale, aderire ad altre associazioni sindacali. La legge però istituisce organi elettivi di rappresentanza, ai vertici abbiamo i Consigli centrali di rappresentanza.
L'organizzazione dei corpi di polizia non militari: (corpo forestale dello Stato, polizia di Stato e polizia Penitenziale) hanno diritto di associarsi in sindacati, ma in regime di separatezza, l'art 83 precisa, che sia formati, diretti e rappresentati esclusivamente da appartenenti alla Polizia di Stato. Infine anch'essi divieto del diritto di sciopero.
La libertà sindacale degli imprenditori, nasce in passato come sindacalismo imprenditoriale di "risposta" che si forma come funzione di resistenza nei confronti dell'organizzazione dei lavoratori. Quindi non viene negato agli imprenditori di godere della libertà sindacale di organizzarsi, ma indicano come fondamento nel diritto interno della Carta fondamentale, una tutela di minor intensità. La libertà sindacale degli imprenditori può anche assumere aspetti collettivi, ma è pur sempre una proiezione dell'iniziativa economica privata e come tale è una libertà individuale. (può anche agire come singolo)
La libertà sindacale dei lavoratori autonomi, esiste un sindacalismo di lavoratori autonomi agevolmente riferibili all'autotutela finalizzata alla promozione di condizioni di uguaglianza effettiva. Al contrario quando non emergono indici rivelatori di condizioni di squilibrio economico-sociale, si rientrerà nel campo delle comuni garanzie di libertà di associativa, non qualificabile in senso giuridico come libertà sindacale.
Il sindacato
Il fenomeno storico
1. I modelli
Il sindacato è una forma di organizzazione collettiva dei lavoratori nata per contrastare e riequilibrare la disparità di potere individuale nei confronti del datore di lavoro da cui dipendono. Il sindacato svolge un ruolo di protezione del lavoro dal libero e incondizionato funzionamento del mercato, con lo scopo di porre al retribuzioni e le altre condizioni di lavoro al riparo dalla concorrenza sia fra gli stessi lavoratori che tra i datori di lavoro.
Il primo tipo di organizzazione sindacale emerge nei paesi a più antico sviluppo industriale, il sindacato di mestiere, il mestiere esercitato dai lavoratori come criterio individua il gruppo professionale da organizzare, in ogni impresa operano tanti sindacati, quante sono le professionalità (i mestieri) necessarie al processo produttivo.
Ad esempio, in un'impresa edile si avrà un sindacato dei muratori, uno dei falegnami, uno degli idraulici, ecc.
Successivamente, con la diffusione dell'industria a produzione di massa e altamente meccanizzata (basata sull'organizzazione tayloristica) si determina la scomparsa dei vecchi mestieri, e progressivamente si va ad affermare quello del sindacato per ramo d'industria. In base a questo modello, il sindacato organizza i lavoratori non più in base alla professionalità posseduta ma all'attività produttiva esercitata dall'impresa da cui dipendono e, quindi, dal settore produttivo. Ad esempio anche i lavoratori dipendenti dell'impresa metal meccaniche che svolgono la mansione di chimici, vengono organizzati nei sindacati metalmeccanici.
Ciò non significa che il sindacato di mestiere sia del tutto scomparso. A partire dagli anni '70, a seguito della terza rivoluzione industriale e del massiccio impiego delle nuove tecnologie, si sono diffuse nel mercato del lavoro figure di lavoratori con funzioni professionali più elevate e complesse. Questi lavoratori, ritenendo che i propri interessi fossero sacrificati dalle politiche contrattuali delle Confederazioni, hanno costituito organizzazioni "autonome" (ossia che non aderiscono a nessuna delle tre maggiori Confederazioni sindacali). Si è diffusa così (soprattutto nel settore pubblico) una variante importante del sindacato di mestiere, il sindacato occupazionale. In Italia sono stati costituiti, ad esempio i sindacati dei quadri dell'industria (Ciu, Unionquadri, Cup) dei macchinisti delle ferrovie, dei medici ospedalieri ecc.
Nell'ultimo decennio, si sono poi sviluppati dei modelli di rappresentanza diversi dal sindacalismo industriale.
- La prima soluzione consiste nella fusione di organizzazioni di categoria preesistenti e nella creazione di veri e propri sindacati multi-industriali o conglomerati. La fusione consente di razionalizzare l'organizzazione, di diminuire i costi e di potenziare l'offerta dei servizi ai lavoratori iscritti.
- La seconda soluzione adottata è stata quella di creare strutture di rappresentanza ad hoc prima per i pensionati, poi per i lavoratori occupati con particolare tipologia contrattuale. Si ha però la totale mancanza di rappresentanza e di copertura contrattuale collettiva dei lavoratori autonomi e parasubordinati.
2. L'organizzazione
La struttura organizzativa delle maggiori Confederazioni sindacali dei lavoratori in Italia (Cisl, Cgil, Uil) si articola in due linee organizzative: una detta verticale, basata sul criterio della categoria produttiva e, cioè, dell'attività produttiva esercitata dall'impresa da cui dipendono i lavoratori.
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