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Capitolo Undicesimo
Nella Costituzione, la norma fondamentale in materia di sciopero è l'art. 40, il quale garantisce l'esercizio del diritto di sciopero nell'ambito delle leggi che lo regolano.
Il diritto di sciopero conferisce effettività al principio di libertà di organizzazione, perché proprio lo sciopero consente all'organizzazione sindacale di operare nel sistema economico. Difficoltà interpretative sorgono dalla espressione "leggi che lo regolano". Questa infatti può considerarsi come un rinvio alle leggi future o come rinvio alle norme preesistenti.
Nelle intenzioni dei costituenti era la prima interpretazione a dover prevalere, visto che si pensava all'emanazione a breve scadenza di una legge ordinaria che doveva disciplinare il diritto di sciopero.
Il diritto di sciopero può essere inteso come diritto pubblico di libertà. Tale qualificazione ha importanti implicazioni sia nel rapporto Stato-cittadino.
comportando l'impossibilità dello Stato di emanare provvedimenti che contrastino con il diritto di sciopero, sia nei rapporti tra datore di lavoro e lavoratore, implicando l'impossibilità del datore di lavoro a compiere atti diretti a limitare il diritto di sciopero. Da questo punto di vista deve ricordarsi che l'art. 4 L.604/1966 dichiarò nullo il licenziamento determinato dalla partecipazione ad attività sindacali e tale tutela venne estesa dallo Statuto dei Lavoratori nei confronti di ogni discriminazione del lavoratore basata sulla sua partecipazione allo sciopero. La partecipazione allo sciopero costituisce un fatto lecito e non un inadempimento contrattuale. A tal proposito il riconoscimento del diritto allo sciopero determina l'esclusione di ogni responsabilità contrattuale, prevedendo una prevalenza dell'interesse del lavoratore alla sua autotutela sul diritto dell'imprenditore ad ottenere la prestazione.diritto di sciopero può essere esercitato collettivamente dalle organizzazioni sindacali. La giurisprudenza ha stabilito che l'esercizio del diritto di sciopero comporta la sospensione delle due obbligazioni fondamentali del rapporto di lavoro: l'obbligo di prestazione del lavoratore e l'obbligo di retribuzione del datore di lavoro. Se lo sciopero non fosse riconosciuto come diritto, il lavoratore potrebbe subire sanzioni disciplinari per mancato adempimento della prestazione. È importante sottolineare che il diritto di sciopero non è limitato alle organizzazioni sindacali dei lavoratori. Anche i lavoratori non organizzati in sindacato possono esercitare il diritto di sciopero. Pertanto, non si può affermare che solo i sindacati siano titolari del diritto di sciopero. Se così fosse, anche i lavoratori non iscritti al sindacato sarebbero esentati dall'obbligo di prestazione durante lo sciopero. In realtà, il diritto di sciopero può essere considerato come un diritto individuale ad esercizio collettivo. Ogni singolo lavoratore è titolare di questo diritto, anche se viene riconosciuto per la tutela di un interesse collettivo. Le organizzazioni sindacali svolgono un ruolo importante nell'esercizio collettivo del diritto di sciopero, ma non sono le uniche ad avere questa titolarità.Il tuo esercizio si esplica collettivamente. Ciò che rileva è la natura collettiva dell'interesse, infatti una astensione anche massiccia che non tenda a perseguire un interesse collettivo non potrà essere definita sciopero.
Un altro problema riguarda se i titolari del diritto di sciopero siano solo i lavoratori subordinati o anche i lavoratori autonomi. Visto che lo strumento dello sciopero è finalizzato ad un miglioramento delle condizioni dei lavoratori, non rileva il dato formale, ma la reale situazione di sottoprotezione sociale.
Tale lettura estensiva fu compiuta dalla Corte costituzionale che dichiarò legittimo lo sciopero degli esercenti piccoli commerci privi di lavoratori alle proprie dipendenze. Infatti l'astensione di essi non può essere qualificata come serrata, visto che svolgendo questi la loro attività di impresa solo con il proprio lavoro non erano qualificabili come datori di lavoro ma come lavoratori e quindi la
loroastensione dal lavoro è qualificabile come sciopero.Successivamente la Cassazione affermò la sussistenza della titolarità del diritto di sciopero in capo a tutti i lavoratori autonomi in condizione di parasubordinazione.Tuttavia deve dirsi che lo sciopero è storicamente strumento di lotta di gruppi sociali subalterni che con esso cercano di riequilibrare il loro deficit di forza sociale. Se dunque tale disuguaglianza non sussiste, l'astensione dal lavoro non può essere configurata come sciopero.Alcuni autori qualificano lo sciopero come diritto potestativo del lavoratore e l'esercizio di tale diritto costituirebbe un negozio giuridico che produce l'effetto di far venir meno il diritto del datore di lavoro alla prestazione lavorativa.Secondo tale impostazione tale diritto potrebbe esercitarsi solo in funzione di una pretesa diretta contro il datore di lavoro e quindi lo sciopero per essere legittimo deve essere praticato solo a sostegno
di uno sciopero da parte di un sindacato o di un'organizzazione, ma è sufficiente che un gruppo di lavoratori si astenga dal lavoro in modo coordinato per perseguire un interesse comune. Lo sciopero può assumere diverse forme, come lo sciopero generale, lo sciopero a tempo determinato, lo sciopero a sorpresa, ecc. In ogni caso, l'obiettivo dello sciopero è quello di mettere in evidenza una situazione di disagio o di protesta e di ottenere delle concessioni o dei cambiamenti da parte del datore di lavoro o delle autorità competenti. È importante sottolineare che lo sciopero è un diritto riconosciuto a livello internazionale e nazionale, e che i lavoratori hanno il diritto di organizzarsi e di scioperare per difendere i propri interessi. Tuttavia, il diritto di sciopero non è assoluto e può essere limitato da determinate condizioni, come ad esempio il rispetto delle leggi e dei regolamenti, la tutela dei diritti degli altri lavoratori e la salvaguardia dell'ordine pubblico. In conclusione, lo sciopero è un mezzo di lotta e di protesta utilizzato dai lavoratori per difendere i propri diritti e per ottenere delle migliorie nelle condizioni di lavoro. È un diritto fondamentale che deve essere garantito e rispettato, pur nel rispetto delle leggi e dei diritti degli altri.Dello sciopero in quanto questa ha solo il significato di un invito a scioperare. Sebbene l'esercizio del diritto di sciopero non può incidere sui diritti sindacali dei lavoratori, si stabilisce che l'effettuazione di uno sciopero sospende per il lavoratore che vi abbia aderito il diritto alla retribuzione.
La sospensione della retribuzione si riferisce a tutti gli elementi che la compongono. Si ritiene che anche il periodo di ferie vada ridotto proporzionalmente alla durata dello sciopero, infatti poiché le ferie hanno la finalità di reintegrare le energie del lavoratore spese durante un anno di lavoro, non avendo il lavoratore speso alcuna energia ricollegabile alla prestazione di lavoro, ne consegue che il periodo di ferie vada ridotto.
Inoltre non è dovuta la corresponsione neanche per le giornate festive che cadono durante i giorni di sciopero perché la retribuzione per le festività viene attribuita solo quando l'assenza dal lavoro non è dovuta a sciopero.
servizio sia da considerare effetto diretto della festività stessa.Per quanto riguarda gli scioperi brevi, cioè di durata inferiore ad un giorno, è stato ritenuto che la trattenuta sulla retribuzione deve essere proporzionata non alla durata dello sciopero, ma alladiminuita utilità della prestazione lavorata. Si è ritenuto che al lavoratore nulla spetti nel momento in cui, in conseguenza dello sciopero breve, il lavoratore non abbia raggiunto la minima unità tecnico-temporale, cioè quel minimo al di sotto del quale la prestazione lavorativa non ha determinato alcuna utilità.
Il riconoscimento del diritto di sciopero implica il riconoscimento del diritto a porre in essere tutte icomportamenti strumentali affinché tale diritto possa essere esercitato.
Si consente quindi lo svolgimento di attività di propaganda e di pubbliche manifestazioni o di cortei interni, che sono esplicazioni del diritto di sciopero. Quanto al c.d.
picchettaggio, e cioè all'organizzazione da parte dei lavoratori in sciopero di una vigilanza all'ingresso dei luoghi di lavoro, esso è lecito a condizione che non si traduca in comportamenti penalmente rilevanti. È illegittima la condotta diretta ad impedire con violenza o minaccia l'esecuzione della prestazione da parte dei lavoratori non scioperanti; ed è stato ritenuto illecito anche il blocco delle merci in quanto comportamento idoneo a violare il diritto dei non aderenti a svolgere l'attività lavorativa.
I LIMITI DEL DIRITTO DI SCIOPERO
Con la sentenza 124/1962 la Corte costituzionale affermò la illegittimità costituzionale dell'art. 1105 del codice della navigazione che prevede il reato di ammutinamento, configurato in modo da farvi rientrare anche lo sciopero, ove consiste nel rifiuto di obbedienza agli ordini del comandante, da parte di almeno 1/3 dell'equipaggio.
La Corte così
riconobbe ai marittimi il diritto di sciopero, ma affermò che ogni sospensione delle prestazioni di lavoro a bordo della nave dopo l'inizio del viaggio e durante il periodo della navigazione, comportava un pericolo per la sicurezza del patrimonio navigante e per l'integrità fisica delle persone. E quindi la Corte su tale premessa affermò l'impossibilità di far ricorso allo sciopero quando dall'astensione dal lavoro discendessero situazioni di pericolo per persone o cose. Tuttavia la giurisprudenza affermò la legittimità dello sciopero anche durante la navigazione laddove fosse garantito dal parte dei marittimi il funzionamento dei servizi essenziali e adottate tutte le misure idonee ad evitare rischi alla nave stessa e alle persone trasportate. Lo sciopero politico in un primo momento venne considerato illegittimo perché non supportava un interesse economico-professionale dei lavoratori e perché le rivendicazioni.Le esigenze avanzate dai lavoratori non potevano essere soddisfatte dal datore di lavoro. In dottrina tuttavia si affermò la necessità di distinguere tra sciopero politico in senso stretto, cioè finalizzato a far prevalere questa o quella scelta politica, e sciopero economico-politico, cioè diretto ad ottenere dalla pubblica autorità interventi che riguardino le condizioni socio-economiche dei lavoratori.
In una serie di sentenze, la Corte costituzionale precisò che nel diritto di sciopero rientrano anche gli scioperi che ineriscono le rivendicazioni che abbiano ad oggetto i diritti sanciti dal titolo III Costituzione. Tali scioperi sono finalizzati a tutelare interessi di natura economica che possono essere soddisfatti solo con provvedimenti legislativi, ed anche se tali scioperi sono politici, con essi i partecipanti perseguono comunque un interesse economico. Neanche lo sciopero politico puro costituisce puro reato in quanto secondo la Corte costituzionale la
riprese è stato garantito il diritto di sciopero.