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ATTIVITÀ STRUMENTALI ALL'ESERCIZIO DELLO SCIOPERO
Propaganda, pubbliche manifestazioni e cortei interni, purché non siano occasione per commissione di fatti per sé illeciti, sono tutelati perché rendono possibile l'esercizio del diritto di sciopero. Il picchettaggio, cioè una vigilanza all'ingresso dei luoghi di lavoro organizzata dagli scioperanti, è lecito a condizione che non integri comportamenti autonomamente rilevanti sul piano penale; è illegittimo impedire con violenza o minaccia l'esecuzione della prestazione da parte dei lavoratori non scioperanti, mentre è legittimo il comportamento meramente passivo (rimanere a braccia conserte e impedire la sostituzione).
SCIOPERO E LAVORO AUTONOMO
Il diritto di sciopero è riconosciuto come strumento per realizzare l'eguaglianza sostanziale; per questo rileva la condizione reale di sottoprotezione sociale e non il dato formale della subordinazione. Lo
Lo sciopero è utilizzabile anche dai lavoratori non subordinati. La corte cost. (sent 222/75) ha dichiarato illegittima la norma che puniva la serrata di piccole industrie prive di lavoratori, per contrasto con l'art 40, ritenendo questi imprenditori non datori di lavoro, ma lavoratori (autonomi) e la loro astensione dal lavoro non una serrata, ma uno sciopero. Più tardi la corte cost. ha riconosciuto il diritto di sciopero a tutti i lavoratori autonomi in condizioni di parasubordinazione e il diritto all'azione diretta in base all'art 40 ai medici convenzionati per la modifica della convenzione. Il pericolo di queste posizioni è di estendere il diritto di sciopero oltre le aree di effettiva disuguaglianza contrattuale: questo rischio è chiaro alla corte cost che ha respinto il tentativo di estendere la precedente sentenza 222/75 a piccoli imprenditori con uno o due lavoratori dipendenti. Lo sciopero degli avvocati, cioè le astensioni collettive dalle udienze,
ha generato polemiche: la corte costituzionale ha raccomandato che la situazione sia esaminata dal parlamento, ritenendo lo sciopero degli avvocati non ricompreso nel concetto di sciopero e estraneo all'art 40, né nella disciplina della L 146/90. La commissione di attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali ha affermato l'applicabilità della legge 146/90 ai piccoli imprenditori del trasporto merci, ma non si è pronunciata per l'estensione della legge allo sciopero degli avvocati, in linea con la corte cost. La stessa L 146/90 prevede l'ordinanza di precettazione anche per i lavoratori autonomi e i soggetti di rapporti di collaborazione; anche la dottrina ritiene i lavoratori parasubordinati e autonomi assoggettabili alla disciplina dello sciopero nei servizi essenziali. L'applicabilità della L 146/90 agli avvocati è stata affermata dal pretore di Genova. EFFETTI DELLO SCIOPERO SULLA RETRIBUZIONE: lo scioperosospende il diritto alla retribuzione, riferita a tutti i suoi elementi, compresi quelli accessori di natura retributiva: sono quindi legittime la trattenuta di una quota della tredicesima (retribuzione differita) proporzionale al periodo di sciopero, la riduzione proporzionale del periodo di ferie e del TFR; questo orientamento non è però univoco. Spesso i contratti collettivi prevedono condizioni più favorevoli al lavoratore, che rendono le ferie immuni da riduzioni dovute a scioperi. Le festività che cadono durante i giorni di sciopero non sono retribuite, perché l'assenza non deriva unicamente dalla festività. GLI SCIOPERI BREVI: sono quelli di durata inferiore alla giornata di lavoro. La trattenuta sulla retribuzione non deve essere necessariamente proporzionale alla durata dello sciopero; infatti al lavoratore non spetta nulla quando la prestazione, a causa dello sciopero breve, è scesa a un livello al di sotto del qualel'attività lavorativa non ha significato. Anche nel pubblico impiego il dipendente non ha diritto alla retribuzione per le giornate di sciopero. Per quanto riguarda le trattenute in caso di scioperi brevi, Consiglio di Stato e Corte dei Conti avevano opinioni contrastanti: per la Corte dei Conti le trattenute non potevano essere inferiori alla retribuzione giornaliera; per il Consiglio di Stato la retribuzione era frazionabile in ore e la trattenuta poteva essere proporzionale alle ore di effettiva astensione, a condizione che la prestazione fosse utile per l'amministrazione, altrimenti la prestazione non utile era equiparata a una astensione per tutto il giorno. Apparentemente il problema fu risolto da una norma del 1980, priva di regolamenti di attuazione, per la quale le trattenute possono essere limitate alla effettiva durata della astensione, tranne nel caso in cui lo sciopero produca effetti superiori alla limitata interruzione. Negli enti locali invece lo sciopero breve.comporta comunque una trattenuta proporzionale alla durata delle astensioni.
SCIOPERO E SERVIZI ESSENZIALI
Nei servizi di interesse pubblico, lo sciopero danneggia non solo il datore, ma anche l'utenza.
LEGGE 146/90: "norme sull'esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali e sulla salvaguardia dei diritti della persona costituzionalmente garantiti"
Fino al 1990 la materia dello sciopero nei servizi pubblici essenziali era disciplinata solo dagli art 330 e 333 cp, dall'autoregolamentazione, dalla precettazione e da alcune leggi per settori specifici. La legge ha abrogato questi articoli, ha modificato la disciplina in materia di autoregolamentazione e precettazione e ha introdotto limiti al diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali per contemperarlo con i diritti della persona costituzionalmente tutelati.
ELABORAZIONE GIURISPRUDENZIALE DI ART 330 E 333 CP: questi articoli prevedevano i reati di abbandono collettivo e individuale di un pubblico servizio.
ufficio olavoro. Con vari interventi, la corte ha svuotato di significatole norme e ne ha ristretto l'operatività in modo da limitare losciopero nei servizi pubblici essenziali soltanto da altri diritticostituzionalmente riconosciuti di rango superiore o paritario.Nel 1962 precisò che lo sciopero era reato solo quandodanneggiasse interessi assolutamente preminenti rispetto aquelli di categoria; più tardi dichiarò incostituzionale l'art 330cp, nella parte sullo sciopero che non compromettevafunzioni o servizi pubblici essenziali (annullamento parziale);successivamente precisò che il giudice avrebbe dovutodistinguere tra i servizi quelli essenziali e quelli suscettibili diessere sospesi.
SERVIZI ESSENZIALI: sono i servizi volti a garantire ilgodimento di diritti della persona costituzionalmente tutelati,precisamente i diritti alla vita, alla salute, alla libertà, allasicurezza, all'istruzione, all'assistenza e previdenza
sociale, alla libertà di comunicazione, alla libertà di circolazione. È irrilevante la natura pubblica o privata, autonoma o subordinata, del rapporto di lavoro dal quale si sciopera. La legge elenca in maniera solo esemplificativa i servizi essenziali raggruppati secondo il diritto della persona e indica tre limiti allo sciopero nei servizi essenziali: preavviso, indicazione della durata, misure che consentono l'erogazione di prestazioni indispensabili.
PREAVVISO E OBBLIGO DI INDICARE LA DURATA: la legge prevede un preavviso minimo di 10 giorni, per consentire la predisposizione dell'erogazione di prestazioni indispensabili, favorire la composizione del conflitto e permettere l'utilizzo di servizi alternativi. È previsto l'obbligo di indicare la durata dello sciopero da parte di chi lo organizza; lo sciopero a oltranza non sembra possibile. Le imprese hanno l'obbligo di comunicare agli utenti almeno 5 giorni prima dell'inizio dello
sciopero modi etempi dei servizi erogati e di riattivare prontamente il servizio. Televisioni, radio e giornali con finanziamenti o agevolazioni statali devono diffondere queste comunicazioni. Preavviso e indicazione della durata non si applicano nei casi di sciopero in difesa dell'ordine costituzionale e per protesta di gravi eventi lesivi dell'incolumità o sicurezza dei lavoratori; resta l'obbligo di garantire i servizi minimi. La corte costituzionale (sent 276/93) ha stabilito che preavviso e indicazione della durata si debbano applicare anche allo sciopero economico-politico, ritenuto dalla corte più simile, per la natura degli interessi per i quali si sciopera, allo sciopero contrattuale che alle ipotesi di sciopero in difesa di interessi fondamentali della collettività, per i quali è prevista la deroga di questi obblighi.
ACCORDI SULLE PRESTAZIONI INDISPENSABILI: Le prestazioni indispensabili devono essere garantite. Sono individuate da accordi
sindacali con le imprese erogatrici, contenuti in contratti collettivi o regolamenti di servizio, e devono contenere le prestazioni indispensabili, i modi di erogazione e altre eventuali misure per salvaguardare i diritti costituzionalmente tutelati, come l'astensione dallo sciopero di alcuni lavoratori tenuti alle prestazioni comandate o forme di erogazione periodica. Destinatari dell'obbligo di garantire le prestazioni indispensabili sono sia chi promuove o aderisce allo sciopero, sia i lavoratori, sia le imprese erogatrici. SANZIONI: i lavoratori che non rispettano questi obblighi sono soggetti a sanzioni disciplinari, escluso il licenziamento e altri mutamenti definitivi; in caso di sanzioni pecuniarie, il datore versa le somme all'INPS. Le organizzazioni dei lavoratori che proclamano o aderiscono allo sciopero violando la legge perdono il diritto ai permessi retribuiti e, nel pubblico impiego, ai contributi sindacali; sono esclusi dalle trattative contrattuali in corso per due.mesi dalla cessazione del comportamento.
I rappresentanti legali delle imprese che violano la legge sono soggetti a sanzioni amministrative pecuniarie e, in caso di reiterazione, alla sospensione dell'incarico fino a 6 mesi.
La dottrina ritiene che le sanzioni siano troppo deboli; per dar loro maggiore effettività si è sostenuto che le sanzioni irrogate dal datore sono un dovere e non discrezionali.
RINVIO ALL'AUTONOMIA COLLETTIVA E RISERVA DI LEGGE: è sostenuto da alcuni che il rinvio all'autonomia collettiva violi la riserva di legge dell'art 40, ma viene risposto che la riserva di legge può essere relativa, potendo la legge rinviare ad altra fonte. Inoltre questi accordi sono sindacabili e