DIRITTO PRIVATO
CAP. I IL DIRITTO PRIVATO
Cos’è il diritto sistema di regole predeterminate per soluzione conflitti queste formano un
sistema essi mutano nel tempo e nello spazio (es. transizione da modo di produzione basato su
sfruttamento terra ad un altro reso possibile grazie a tecnologia)
Per ordinare la società secondo il diritto è necessaria organizzazione (muta anch’essa)
_riconosciuta all’autorità superiore la funzione di creare regole
_riconosciuta all’autorità superiore la funzione di applicarle
Esistono altri sistemi di regole (es. morale, religione) a volte coincidono con diritto (es.
uccidere, rubare), altre volte no (es. matrimonio è indissolubile per religione) a questi sistemi si
ubbidisce per interiore adesione, mentre al diritto per coercitività: sistema organizzato per imporre
osservanza delle proprie regole se no previste sanzioni/pene
Cosa lo legittima: formalmente è legittimato in virtù del potere di cui sono investite le autorità che
lo emanano/fanno applicare, ma esso vige perché è accettato dalla maggioranza la sua
legittimazione non è autorità, ma consenso (spiegato dalla storia: regimi dispotici e regimi
democratici)
NORMA GIURIDICA unità elementare del sistema del diritto il sistema nel complesso
prende il nome di ordinamento giuridico
Testo diviso in articoli articoli possono essere divisi in commi
Caratteristiche norme:
_sono generale non si rivolgono a singole persone
_sono astratte non riguardano fati concreti
_sono precostituite non sono create a conflitto già insorto come invece è sentenza giudice
in caso di controversia (questa caratteristica permette certezza diritto)
Il grado di generalità e astrattezza può essere più o meno elevato:
_diritto comune/generale norme rivolte a chiunque
_diritto speciale norme con limitato grado di generalità e astrattezza
CIVIL LAW E COMMON LAW
_common law (paesi anglosassoni) norma creata dal giudice finisce con l’assumere, per i casi
analoghi, lo stesso valore di una norma generale e astratta
_civil law (sistema continentale) la fonte primaria del diritto è la legge
DIRITTO PRIVATO E DIRITTO PUBBLICO
Tutto il diritto si compone di 2 sistemi di norme
nella storia:
_dir. priv. regola rapporti fra privati + protegge interessi particolari
_dir. pubb. regola rapporti in cui partecipa stato + protegge interesse generale
attualmente:
_dir. priv. è il diritto comune, applicabile in entrambi i rapporti
_dir. pubb. riguarda i rapporti dove lo stato/ ente pubblico sono dotati di sovranità in
particolare regola: 1
• organizzazione stato
• rapporti autoritativi cioè basati su esercizio poteri sovrani
Il diritto pubblico si articola in sotto-sistemi:
_dir. Costituzionale attiene alle regole fondamentali dello stato-comunità (collettività di persone
stanziata su uno stesso luogo e sottoposta ad un medesimo potere) e dello stato apparato (ai
quali organi/regole spetta esercizio funzioni sovrane)
_dir. Amministrativo riguarda compiti/attività degli apparati dell’esecutivo e degli enti pubblici
(pubblica amministrazione)
_dir. Penale regola potestà punitiva stato
_dir. Processuale attiene all’esercizio della giurisdizione (attività giudici di applicazione del
diritto ai casi concreti)
—> si distingue in: . civile di applicazione del diritto privato
. penale di applicazione del diritto penale
. amministrativo di applicazione del diritto amministrativo
In Italia vige modello stato a diritto amministrativo attività apparati dell’esecutivo dello stato e di
quella degli enti pubblici si svolge per atti amministrativi, regolati dal diritto amministrativo
comunque i principi dello stato di diritto esigono che la pubblica amministrazione non possa
fare uso di poteri autoritativi, se non quando la legge lo autorizzi se no resta sottoposta a diritto
privato comune
DIRITTO OGGETTIVO E DIRITTI SOGGETTIVI
_dir. oggettivo indica le norme che prescrivono agli individui dati comportamenti imponendo
doveri (obblighi o divieti)
Ogni rapporto regolato dal dir. oggettivo è un rapporto giuridico possiamo distinguere tra
soggetto passivo (al quale una norma impone un dovere) e un soggetto attivo (nell’interesse del
quale quel dovere è posto)
_dir. soggettivo indica la pretesa di un soggetto che gli altri assumano comportamenti dettati
dalle norme esso è protetto dal diritto oggettivo
Il soggetto portatore dell’interesse protetto coincide con il soggetto titolare del diritto ma non
sempre: può accadere che il dir. ogg. attribuisca ad un soggetto una pretesa a protezione di un
interesse altrui (potestà)
Non sempre le norme di diritto oggettivo che prescrivono doveri sono traducibili in norme che
riconoscono diritti soggettivi ovvero le norme che impongono interessi generali (es. obbligo
spese pubbliche, obbligo servizio militare) in questo caso al soggetto passivo si contrappone un
potere sovrano del soggetto attivo detto anche potestà di imperio spesso tuttavia queste
proteggono anche l’interesse particolare dei suoi singoli membri (es. acqua e razionale
utilizzazione del suolo)
I diritti soggettivi si distinguono in:
• diritti assoluti riconosciuti ad un soggetto nei confronti di tutti (es. diritto di proprietà)
1. diritti reali: diritti assoluti sulle cose
2. diritti della personalità: diritti assoluti riconosciuti a tutela della persona umana
• diritti relativi riconosciuti ad un soggetto nei confronti di una o più persone determinabili
2
1. dir. di credito: diritto ad una prestazione avente valore economico il dovere correlativo al
diritto di credito assume il nome di obbligazione o di debito e il rapporto tra credito e debito è
detto rapporto obbligatorio
3. dir. di famiglia: diritti reciproci fra i componenti della famiglia (no valore economico) diritti
i
correlativi ai diritti di famiglia si chiamano obblighi
Esistono norme che non espongono i destinatari a obblighi/divieti la cosiddetta soggezione
ricorre quando una norma espone un soggetto a subire passivamente le conseguenze di un atto
altrui la situazione attiva si definisce come potere, che può essere:
• potere sovrano riconosciuto dal diritto pubblico
• diritti potestativi riconosciuto dal diritto privato
Diverso sia da potere, sia da soggezione, è l’onere = comportamento che il soggetto è libero di
osservare o non, ma che deve osservare se vuole realizzare un dato risultato
FATTI/ATTI/NEGOZI GIURIDICI
_fatti giuridici ogni accadimento, naturale (indipendente dall’opera dell’uomo) o umano (effetto
di un consapevole e volontario comportamento dell’uomo), al verificarsi del quale l’ordinamento
giuridico ricollega un qualsiasi effetto giuridico, costitutivo o modificativo o estintivo di rapporti
giuridici
La categoria si distingue in fatti o atti:
• leciti: conformi al diritto
• illeciti: contrari al diritto
• discrezionali: se il soggetto è libero di compierli
• dovuti: se vi è obbligato
_atti giuridici (sottocategoria dei fatti giuridici) atti destinati a produrre effetti giuridici
occorre non sono capacità di intendere/volere, ma anche capacità di agire possono
essere:
• dichiarazioni di volontà si distinguono per lo specifico ruolo che in essi svolge la volontà
dell’uomo (volontà degli effetti)
• dichiarazioni di scienza con questi il soggetto dichiara di avere conoscenza di un fatto
giuridico
_negozio giuridico per indicare gli atti di volontà, ossia quelli che per il codice civile rientrano fra
gli atti giuridici il mondo del common law ignora il concetto di negozio giuridico
CAP. II LE FONTI DEL DIRITTO E L’INTERPRETAZIONE DELLA LEGGE
IL SISTEMA DELLE FONTI DEL DIRITTO
Di fonti del diritto si può parlare in due sensi:
• fonti di produzione modi di formazione delle norme giuridiche
• f. di cognizione testi che compongono le norme giuridiche già formate
Le fonti del diritto interessano il nostro paese in due modi:
• dir. nazionale basate sulla sovranità dello stato italiano
• dir. sovranazionale basate sui poteri dell’ UE
3
Alla indicazione delle fonti del diritto è dedicato l’art. 1 delle <<disposizioni sulla legge in
generale>>, che precedono il codice civile e sono comunemente dette preleggi
Oggi il sistema delle fonti è gerarchico le norme di posizione inferiore non possono contrastare
quelle superiori (illegittimità) dalla posizione superiore:
1. i trattati e i regolamenti dell’UE
superiori anche alla Costituzione tranne per le norme sui diritti dell’uomo
L’ UE rivolge direttive vincolanti ai singoli stati membri per la formazione di un diritto europeo
uniforme e, perciò, esercita anche una ulteriore indiretta funzione creatrice del diritto
2. Costituzione legge fondamentale della repubblica
É rigida per modificarla occorre uno speciale procedimento
Leggi costituzionali leggi emanate in materia per le quali la Costituzione formula una riserva di
legge costituzionale, ossia dispone che solo con la legge costituzionale si possono regolare
determinate materie
Legge giudicata costituzionalmente illegittima dalla corte costituzionale se dichiarata tale
smette di avere efficacia dal giorno successivo alla pubblicazione della sentenza
3. leggi ordinarie dello stato processo formazione norme giuridiche alcune sono state
formate in epoca anteriore alla Costituzione
Alle leggi ordinarie sono equiparati atti del governo aventi forza di legge ordinaria:
.decreti-legge emanati dal governo, ma perdono efficacia se entro 60gg il parlamento non li
converte in legge
.decreti legislativi emanati dal governo per delega del parlamento
4. leggi regionali portato dell’autonomia che la Costituzione riconosce alle regioni ciò
comporta limitazione interna della sovranità dello stato, che può dettare solo i <<principi
fondamentali>>
5. regolamenti fonte normativa sottordinata alla legge distinta tra:
• regolamenti governativi di esecuzione emanati per regolare nei particolari materie già
regolate dalla legge
• reg. gov. Indipendenti destinati a regolare materie non regolate da alcuna legge
6. usi/consuetudini fonte non scritta e non statuale di produzione di norme giuridiche occorre
la convinzione che un comportamento generalizzato sia ubbidienza ad una non scritta norma del
diritto
EFFICACIA DELLA LEGGE NEL TEMPO
_entrata in vigore solo dopo pubblicazione (gazzetta ufficiale) e il 15esimo giorno successivo
ad essa per renderle conoscibili conoscibilità astratta (obbligano anche chi non ne è a
conoscenza)
_abrogazione espressa .per espressa disposizione di una legge successiva
.referendum
.illegittimità
_tacitamente abrogata .incompatibilità con una nuova disposizione di legge
.una nuova legge regola l’intera materia
La legge non è retroattiva per quelle penali
INTERPRETAZIONE DELLA LEGGE operazione condotta secondo criteri fissati dalla legge
L’unico senso da attribuire alla legge è quello palese: 4
• dal <<significato proprio delle parole secondo la connessione di esse>> (interpretazione
letterale)
• dalla <<intenzione del legislatore>> (interpretazione teleologica) può essere
un’interpretazione estensiva o restrittiva + in caso di lacune esiste applicazione analogica del
diritto, che può essere diretta o analogica, ovvero non può essere applicata a leggi penali o
eccezionali in caso di assenza anche di casi simili, il legislatore deve decidere <<secondo
principi generali dell’ordinamento giuridico dello stato>> principi non scritti che si ricavano per
induzione da una pluralità di norme e che rappresentano le direttive fondamentali cui appare
essersi ispirato il legislatore
Esiste anche interpretazione dottrinale quella dei giuristi + interpretazione secondo diritto
dell’UE interpretazione <<effettuata in base ai principi dell’ordinamento delle comunità europee
in materia di disciplina della concorrenza>>
DIRITTO INTERNAZIONALE PRIVATO
_rinvio alla legge straniera principio statualità diritto non comporta necessariamente che si
debba applicare diritto di quello stato la materia è regolata dal diritto privato, stabilendo quando
giudice italiano deve applicare diritto italiano o di altri stati
Ciascuno stato forma proprie norme di diritto internazionale si possono creare conflitti per
superarli spesso stipulate convenzioni internazionali concordano criteri in base ai quali
ciascuno stato applica il proprio diverso diritto
_le nostre norme adottano:
• legge nazionale criterio per il quale giudice italiano applica dir. italiano o dir.
straniero, a seconda che si tratti di gestire rapporti relativi a cittadini o stranieri
si applica dir. straniero per ciò che attiene allo stato e alla capacità della persona e
per i rapporti di famiglia
Le cose si complicano nei rapporti misti:
• in linea di principio a ciascuno si applica la propria legge nazionale
• matrimonio e divorzio vale legge luogo in cui vita coniugale è situata
• successioni a causa di morte dove si trovano beni defunto
_legge del suolo in materia di possesso, proprietà ed altri diritti reali su cose mobili o
immobili, vale la legge del luogo nel quale le cose si trovano fatto salvo per diversa
volontà delle parti non è però illimitato, infatti vale solo per contratti internazionali
Per le obbligazioni da fatto illecito vale, invece, la legge del suolo in cui si è verificato
l’evento
_a queste si aggiungo altre 2 norme:
• trattamento dello straniero pone un generale limite all’applicazione del dir. Italiano al cittadino
straniero infatti egli è ammesso a fruire dei diritti civili riconosciuti dall’ordinamento italiano,
solo a condizione di reciprocità, ossia solo se la sua legge nazionale ha norme di diritto
internazionale privato che consentono allo straniero di fruire dei diritti civili da essa riconosciuti
ai propri cittadini
• ordine pubblico internazionale generale limite all’applicazione nel territorio italiano del diritto
straniero, il quale non è applicabile in Italia quando i suoi effetti siano contrari all’ordine pubblico
internazionale
_conoscenza del diritto straniero il giudice può essere tenuto ad applicare il diritto straniero ed
è altresì tenuto a conoscerlo
CAP. III LE PERSONE
5
CONDIZIONE GIURIDICA DELLA PERSONA
Per il diritto l’uomo è: per il codice civile, una persona; nell’uso dottrinale, un soggetto di diritto
Alla nascita esso acquisisce capacità giuridica (è titolare di diritti e doveri) fino alla morte, anche
se muore poco dopo la nascita essa è dichiarata da uno dei genitori o una persona presente al
parto questa dichiarazione dà luogo all’atto di nascita, iscritto nei registri dello stato civile, dove
vengono iscritti tutti gli atti che influiscono sullo stato civile della persona gli atti dello stato civile
hanno forza probatoria (provano il vero/falso)
Ogni persona è identificata con un nome prenome + cognome:
_prenome scelto da chi dichiara la nascita o dall’ufficiale di stato
_cognome se figlio di genitori coniugati, è quello del padre, se no di chi lo riconosce per primo;
se figlio di ignoti gli è dato dall’ufficiale di stato, se poi successivamente riconosciuto, vale la
regola precedente; se minorenne, il giudice decide circa l’assunzione del cognome del genitore,
previo ascolto del minore
La persona, da maggiorenne, può cambiare sia prenome, sia cognome
Domicilio = luogo in cui la persona ha stabilito la sede principale dei suoi affari o interessi
Residenza = luogo della dimora abituale della persona (non sempre coincide con domicilio)
Domicilio speciale = può essere eletto dalla persona, con atto scritto, per determinati atti o affari
Dimora = luogo in cui la persona attualmente soggiorna (es. seconda casa) diverso da
soggiorno
Se una persona scompare dal suo ultimo domicilio o residenza, si può chiedere al tribunale la
nomina di un curatore dello scomparso
dopo 2 anni: il tribunale può dichiarare l’assenza della persona e immettere nel possesso
temporaneo dei beni gli eredi ne hanno l’amministrazione e riscuotono rendite, ma non
possono alienarli/ipotecarli/darli in pegno se l’assente ricompare i beni gli vengono restituiti, ma
non le rendite
dopo 10 anni: tribunale può dichiarare morte presunta (anche senza prima assenza) la
sentenza produce gli stessi effetti della morte naturale: successione ereditaria + coniuge può
contrarre nuovo matrimonio se l’assente ricompare i beni gli vengono restituiti nello stato in cui
si trovano + nuovo matrimonio è nullo
CAPACITA’ DI AGIRE attitudine de
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