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DIRITTO PRIVATO

CAP. I IL DIRITTO PRIVATO

Cos’è il diritto sistema di regole predeterminate per soluzione conflitti queste formano un

 

sistema essi mutano nel tempo e nello spazio (es. transizione da modo di produzione basato su

sfruttamento terra ad un altro reso possibile grazie a tecnologia)

Per ordinare la società secondo il diritto è necessaria organizzazione (muta anch’essa)

_riconosciuta all’autorità superiore la funzione di creare regole

_riconosciuta all’autorità superiore la funzione di applicarle

Esistono altri sistemi di regole (es. morale, religione) a volte coincidono con diritto (es.

uccidere, rubare), altre volte no (es. matrimonio è indissolubile per religione) a questi sistemi si

ubbidisce per interiore adesione, mentre al diritto per coercitività: sistema organizzato per imporre

osservanza delle proprie regole se no previste sanzioni/pene

Cosa lo legittima: formalmente è legittimato in virtù del potere di cui sono investite le autorità che

lo emanano/fanno applicare, ma esso vige perché è accettato dalla maggioranza la sua

legittimazione non è autorità, ma consenso (spiegato dalla storia: regimi dispotici e regimi

democratici)

NORMA GIURIDICA unità elementare del sistema del diritto il sistema nel complesso

 

prende il nome di ordinamento giuridico

Testo diviso in articoli articoli possono essere divisi in commi

Caratteristiche norme:

_sono generale non si rivolgono a singole persone

_sono astratte non riguardano fati concreti

_sono precostituite non sono create a conflitto già insorto come invece è sentenza giudice

 

in caso di controversia (questa caratteristica permette certezza diritto)

Il grado di generalità e astrattezza può essere più o meno elevato:

_diritto comune/generale norme rivolte a chiunque

_diritto speciale norme con limitato grado di generalità e astrattezza

CIVIL LAW E COMMON LAW

_common law (paesi anglosassoni) norma creata dal giudice finisce con l’assumere, per i casi

analoghi, lo stesso valore di una norma generale e astratta

_civil law (sistema continentale) la fonte primaria del diritto è la legge

DIRITTO PRIVATO E DIRITTO PUBBLICO

Tutto il diritto si compone di 2 sistemi di norme

nella storia:

_dir. priv. regola rapporti fra privati + protegge interessi particolari

_dir. pubb. regola rapporti in cui partecipa stato + protegge interesse generale

attualmente:

_dir. priv. è il diritto comune, applicabile in entrambi i rapporti

_dir. pubb. riguarda i rapporti dove lo stato/ ente pubblico sono dotati di sovranità in

 

particolare regola: 1

• organizzazione stato

• rapporti autoritativi cioè basati su esercizio poteri sovrani

Il diritto pubblico si articola in sotto-sistemi:

_dir. Costituzionale attiene alle regole fondamentali dello stato-comunità (collettività di persone

stanziata su uno stesso luogo e sottoposta ad un medesimo potere) e dello stato apparato (ai

quali organi/regole spetta esercizio funzioni sovrane)

_dir. Amministrativo riguarda compiti/attività degli apparati dell’esecutivo e degli enti pubblici

(pubblica amministrazione)

_dir. Penale regola potestà punitiva stato

_dir. Processuale attiene all’esercizio della giurisdizione (attività giudici di applicazione del

diritto ai casi concreti) 

—> si distingue in: . civile di applicazione del diritto privato

. penale di applicazione del diritto penale

. amministrativo di applicazione del diritto amministrativo

In Italia vige modello stato a diritto amministrativo attività apparati dell’esecutivo dello stato e di

quella degli enti pubblici si svolge per atti amministrativi, regolati dal diritto amministrativo

comunque i principi dello stato di diritto esigono che la pubblica amministrazione non possa

fare uso di poteri autoritativi, se non quando la legge lo autorizzi se no resta sottoposta a diritto

privato comune

DIRITTO OGGETTIVO E DIRITTI SOGGETTIVI

_dir. oggettivo indica le norme che prescrivono agli individui dati comportamenti imponendo

 

doveri (obblighi o divieti)

Ogni rapporto regolato dal dir. oggettivo è un rapporto giuridico possiamo distinguere tra

soggetto passivo (al quale una norma impone un dovere) e un soggetto attivo (nell’interesse del

quale quel dovere è posto)

_dir. soggettivo indica la pretesa di un soggetto che gli altri assumano comportamenti dettati

dalle norme esso è protetto dal diritto oggettivo

Il soggetto portatore dell’interesse protetto coincide con il soggetto titolare del diritto ma non

sempre: può accadere che il dir. ogg. attribuisca ad un soggetto una pretesa a protezione di un

interesse altrui (potestà)

Non sempre le norme di diritto oggettivo che prescrivono doveri sono traducibili in norme che

riconoscono diritti soggettivi ovvero le norme che impongono interessi generali (es. obbligo

spese pubbliche, obbligo servizio militare) in questo caso al soggetto passivo si contrappone un

potere sovrano del soggetto attivo detto anche potestà di imperio spesso tuttavia queste

proteggono anche l’interesse particolare dei suoi singoli membri (es. acqua e razionale

utilizzazione del suolo)

I diritti soggettivi si distinguono in:

• diritti assoluti riconosciuti ad un soggetto nei confronti di tutti (es. diritto di proprietà)

1. diritti reali: diritti assoluti sulle cose

2. diritti della personalità: diritti assoluti riconosciuti a tutela della persona umana

• diritti relativi riconosciuti ad un soggetto nei confronti di una o più persone determinabili

 2

1. dir. di credito: diritto ad una prestazione avente valore economico il dovere correlativo al

diritto di credito assume il nome di obbligazione o di debito e il rapporto tra credito e debito è

detto rapporto obbligatorio

3. dir. di famiglia: diritti reciproci fra i componenti della famiglia (no valore economico) diritti

i

correlativi ai diritti di famiglia si chiamano obblighi

Esistono norme che non espongono i destinatari a obblighi/divieti la cosiddetta soggezione

 

ricorre quando una norma espone un soggetto a subire passivamente le conseguenze di un atto

altrui la situazione attiva si definisce come potere, che può essere:

 

• potere sovrano riconosciuto dal diritto pubblico

• diritti potestativi riconosciuto dal diritto privato

Diverso sia da potere, sia da soggezione, è l’onere = comportamento che il soggetto è libero di

osservare o non, ma che deve osservare se vuole realizzare un dato risultato

FATTI/ATTI/NEGOZI GIURIDICI

_fatti giuridici ogni accadimento, naturale (indipendente dall’opera dell’uomo) o umano (effetto

di un consapevole e volontario comportamento dell’uomo), al verificarsi del quale l’ordinamento

giuridico ricollega un qualsiasi effetto giuridico, costitutivo o modificativo o estintivo di rapporti

giuridici

La categoria si distingue in fatti o atti:

• leciti: conformi al diritto

• illeciti: contrari al diritto

• discrezionali: se il soggetto è libero di compierli

• dovuti: se vi è obbligato

_atti giuridici (sottocategoria dei fatti giuridici) atti destinati a produrre effetti giuridici

occorre non sono capacità di intendere/volere, ma anche capacità di agire possono

 

essere:

• dichiarazioni di volontà si distinguono per lo specifico ruolo che in essi svolge la volontà

dell’uomo (volontà degli effetti)

• dichiarazioni di scienza con questi il soggetto dichiara di avere conoscenza di un fatto

giuridico

_negozio giuridico per indicare gli atti di volontà, ossia quelli che per il codice civile rientrano fra

gli atti giuridici il mondo del common law ignora il concetto di negozio giuridico

CAP. II LE FONTI DEL DIRITTO E L’INTERPRETAZIONE DELLA LEGGE

IL SISTEMA DELLE FONTI DEL DIRITTO

Di fonti del diritto si può parlare in due sensi:

• fonti di produzione modi di formazione delle norme giuridiche

• f. di cognizione testi che compongono le norme giuridiche già formate

Le fonti del diritto interessano il nostro paese in due modi:

• dir. nazionale basate sulla sovranità dello stato italiano

• dir. sovranazionale basate sui poteri dell’ UE

 3

Alla indicazione delle fonti del diritto è dedicato l’art. 1 delle <<disposizioni sulla legge in

generale>>, che precedono il codice civile e sono comunemente dette preleggi

Oggi il sistema delle fonti è gerarchico le norme di posizione inferiore non possono contrastare

quelle superiori (illegittimità) dalla posizione superiore:

1. i trattati e i regolamenti dell’UE

superiori anche alla Costituzione tranne per le norme sui diritti dell’uomo

L’ UE rivolge direttive vincolanti ai singoli stati membri per la formazione di un diritto europeo

uniforme e, perciò, esercita anche una ulteriore indiretta funzione creatrice del diritto

2. Costituzione legge fondamentale della repubblica

É rigida per modificarla occorre uno speciale procedimento

Leggi costituzionali leggi emanate in materia per le quali la Costituzione formula una riserva di

legge costituzionale, ossia dispone che solo con la legge costituzionale si possono regolare

determinate materie

Legge giudicata costituzionalmente illegittima dalla corte costituzionale se dichiarata tale

smette di avere efficacia dal giorno successivo alla pubblicazione della sentenza

3. leggi ordinarie dello stato processo formazione norme giuridiche alcune sono state

 

formate in epoca anteriore alla Costituzione

Alle leggi ordinarie sono equiparati atti del governo aventi forza di legge ordinaria:

.decreti-legge emanati dal governo, ma perdono efficacia se entro 60gg il parlamento non li

converte in legge

.decreti legislativi emanati dal governo per delega del parlamento

4. leggi regionali portato dell’autonomia che la Costituzione riconosce alle regioni ciò

 

comporta limitazione interna della sovranità dello stato, che può dettare solo i <<principi

fondamentali>>

5. regolamenti fonte normativa sottordinata alla legge distinta tra:

 

• regolamenti governativi di esecuzione emanati per regolare nei particolari materie già

regolate dalla legge 

• reg. gov. Indipendenti destinati a regolare materie non regolate da alcuna legge

6. usi/consuetudini fonte non scritta e non statuale di produzione di norme giuridiche occorre

 

la convinzione che un comportamento generalizzato sia ubbidienza ad una non scritta norma del

diritto

EFFICACIA DELLA LEGGE NEL TEMPO

_entrata in vigore solo dopo pubblicazione (gazzetta ufficiale) e il 15esimo giorno successivo

ad essa per renderle conoscibili conoscibilità astratta (obbligano anche chi non ne è a

 

conoscenza)

_abrogazione espressa .per espressa disposizione di una legge successiva

 .referendum

.illegittimità

_tacitamente abrogata .incompatibilità con una nuova disposizione di legge

 .una nuova legge regola l’intera materia

La legge non è retroattiva per quelle penali

INTERPRETAZIONE DELLA LEGGE operazione condotta secondo criteri fissati dalla legge

L’unico senso da attribuire alla legge è quello palese: 4

• dal <<significato proprio delle parole secondo la connessione di esse>> (interpretazione

letterale)

• dalla <<intenzione del legislatore>> (interpretazione teleologica) può essere

un’interpretazione estensiva o restrittiva + in caso di lacune esiste applicazione analogica del

diritto, che può essere diretta o analogica, ovvero non può essere applicata a leggi penali o

eccezionali in caso di assenza anche di casi simili, il legislatore deve decidere <<secondo

principi generali dell’ordinamento giuridico dello stato>> principi non scritti che si ricavano per

induzione da una pluralità di norme e che rappresentano le direttive fondamentali cui appare

essersi ispirato il legislatore

Esiste anche interpretazione dottrinale quella dei giuristi + interpretazione secondo diritto

dell’UE interpretazione <<effettuata in base ai principi dell’ordinamento delle comunità europee

in materia di disciplina della concorrenza>>

DIRITTO INTERNAZIONALE PRIVATO

_rinvio alla legge straniera principio statualità diritto non comporta necessariamente che si

debba applicare diritto di quello stato la materia è regolata dal diritto privato, stabilendo quando

giudice italiano deve applicare diritto italiano o di altri stati

Ciascuno stato forma proprie norme di diritto internazionale si possono creare conflitti per

 

superarli spesso stipulate convenzioni internazionali concordano criteri in base ai quali

ciascuno stato applica il proprio diverso diritto

_le nostre norme adottano:

• legge nazionale criterio per il quale giudice italiano applica dir. italiano o dir.

straniero, a seconda che si tratti di gestire rapporti relativi a cittadini o stranieri 

si applica dir. straniero per ciò che attiene allo stato e alla capacità della persona e

per i rapporti di famiglia

Le cose si complicano nei rapporti misti:

• in linea di principio a ciascuno si applica la propria legge nazionale

• matrimonio e divorzio vale legge luogo in cui vita coniugale è situata

• successioni a causa di morte dove si trovano beni defunto

_legge del suolo in materia di possesso, proprietà ed altri diritti reali su cose mobili o

immobili, vale la legge del luogo nel quale le cose si trovano fatto salvo per diversa

volontà delle parti non è però illimitato, infatti vale solo per contratti internazionali

Per le obbligazioni da fatto illecito vale, invece, la legge del suolo in cui si è verificato

l’evento

_a queste si aggiungo altre 2 norme:

• trattamento dello straniero pone un generale limite all’applicazione del dir. Italiano al cittadino

straniero infatti egli è ammesso a fruire dei diritti civili riconosciuti dall’ordinamento italiano,

solo a condizione di reciprocità, ossia solo se la sua legge nazionale ha norme di diritto

internazionale privato che consentono allo straniero di fruire dei diritti civili da essa riconosciuti

ai propri cittadini

• ordine pubblico internazionale generale limite all’applicazione nel territorio italiano del diritto

straniero, il quale non è applicabile in Italia quando i suoi effetti siano contrari all’ordine pubblico

internazionale

_conoscenza del diritto straniero il giudice può essere tenuto ad applicare il diritto straniero ed

è altresì tenuto a conoscerlo

CAP. III LE PERSONE

 5

CONDIZIONE GIURIDICA DELLA PERSONA

Per il diritto l’uomo è: per il codice civile, una persona; nell’uso dottrinale, un soggetto di diritto

Alla nascita esso acquisisce capacità giuridica (è titolare di diritti e doveri) fino alla morte, anche

se muore poco dopo la nascita essa è dichiarata da uno dei genitori o una persona presente al

parto questa dichiarazione dà luogo all’atto di nascita, iscritto nei registri dello stato civile, dove

vengono iscritti tutti gli atti che influiscono sullo stato civile della persona gli atti dello stato civile

hanno forza probatoria (provano il vero/falso)

Ogni persona è identificata con un nome prenome + cognome:

_prenome scelto da chi dichiara la nascita o dall’ufficiale di stato

_cognome se figlio di genitori coniugati, è quello del padre, se no di chi lo riconosce per primo;

se figlio di ignoti gli è dato dall’ufficiale di stato, se poi successivamente riconosciuto, vale la

regola precedente; se minorenne, il giudice decide circa l’assunzione del cognome del genitore,

previo ascolto del minore

La persona, da maggiorenne, può cambiare sia prenome, sia cognome

Domicilio = luogo in cui la persona ha stabilito la sede principale dei suoi affari o interessi

Residenza = luogo della dimora abituale della persona (non sempre coincide con domicilio)

Domicilio speciale = può essere eletto dalla persona, con atto scritto, per determinati atti o affari

Dimora = luogo in cui la persona attualmente soggiorna (es. seconda casa) diverso da

soggiorno

Se una persona scompare dal suo ultimo domicilio o residenza, si può chiedere al tribunale la

nomina di un curatore dello scomparso

dopo 2 anni: il tribunale può dichiarare l’assenza della persona e immettere nel possesso

temporaneo dei beni gli eredi ne hanno l’amministrazione e riscuotono rendite, ma non

possono alienarli/ipotecarli/darli in pegno se l’assente ricompare i beni gli vengono restituiti, ma

non le rendite

dopo 10 anni: tribunale può dichiarare morte presunta (anche senza prima assenza) la

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sentenza produce gli stessi effetti della morte naturale: successione ereditaria + coniuge può

contrarre nuovo matrimonio se l’assente ricompare i beni gli vengono restituiti nello stato in cui

si trovano + nuovo matrimonio è nullo

CAPACITA’ DI AGIRE attitudine de

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Scienze giuridiche IUS/01 Diritto privato

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher Camo25 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto privato e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Bologna o del prof Tampieri Maura.
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