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DIRITTI REALI DIRITTI DI OBBLIGAZIONE
Sono diritti sulle cose. Sono diritti ad una prestazione personale,
cioè diritti ad ottenere un preciso
comportamento di un soggetto che è tenuto a
dare, fare o non fare.
Sono diritti assoluti, cioè, spettano ad un Sono diritti relativi, cioè, spettano ad un
soggetto nei confronti di chiunque. soggetto nei confronti di uno o più soggetti
determinati o determinabili.
La difesa di questi diritti è assoluta, infatti La difesa di questi diritti è relativa, infatti il
sia il proprietario che il titolare di un diritto titolare può agire in giudizio solo nei confronti
reale minore ha azione in giudizio contro della persona interessata.
chiunque ne contesti l’esercizio.
I diritti reali, e solo i diritti reali, sono I diritti di obbligazione, o di credito, si
suscettibili di possesso e si possono possono acquistare solo a titolo derivativo.
acquistare anche a titolo originario.
Il rapporto obbligatorio L’obbligazione si presenta come un rapporto, o un vincolo, che lega
un soggetto ad un altro per l’esecuzione di una specifica prestazione. Vanno distinti:
1. Il soggetto attivo nella prestazione, detto creditore, al quale spetta il diritto di esigere la
prestazione;
2. Il soggetto passivo nella prestazione, detto debitore, il quale è tenuto ad eseguire la
prestazione;
3. L’oggetto dell’obbligazione, che sarebbe la prestazione dovuta al creditore da parte del
debitore.
I soggetti possono essere, sia dal lato attivo che passivo, più di uno: dunque, possono esserci più
creditori (ad esempio, nel caso in cui i comproprietari di un bene l’hanno venduto ad un soggetto) o
più debitori (ad esempio, nel caso inverso al precedente, più soggetti hanno acquistato insieme un
bene e sono debitori del pagamento di un prezzo nei confronti del creditore che gliel’ha venduto).
L’oggetto dell’obbligazione, dunque la prestazione dovuta al creditore da parte del debitore, deve
avere carattere patrimoniale, ossia deve essere suscettibile di valutazione economica: dunque,
deve consistere o nel pagamento di una somma di danaro oppure in un comportamento del debitore
traducibile in una somma di danaro che ne rappresenti il valore economico (ad esempio 2
imprenditori che si sono obbligati, tramite contratto, a non farsi concorrenza. Il valore economico di
questa prestazione, che in particolare è una prestazione di non fare, consiste nel maggior profitto
che entrambi gli imprenditori possono ricavare per effetto della non concorrenza dell’altro).
La prestazione può essere:
Di dare o consegnare, quindi, ad esempio, il pagamento di una somma di danaro o
consegnare un bene;
Una sottospecie è la cosiddetta prestazione di restituzione, quindi, ad esempio, chi ha
ricevuto una somma di danaro a mutuo o una cosa in locazione dovrà eseguire, alla scadenza
del contratto, la restituzione della somma di danaro o della cosa ricevuta in locazione;
Di fare, che dà luogo ad un’obbligazione di mezzi e di risultato:
-l’obbligazione di mezzi è il caso in cui il debitore è obbligato a svolgere la sua prestazione
nei confronti del creditore senza garantirne, tuttavia, il risultato;
-l’obbligazione di risultato è il caso in cui il debitore è obbligato a svolgere la sua
prestazione nei confronti del creditore garantendone, però, il risultato.
La distinzione fra questi 2 tipi di obbligazioni è importante perché da qui dipende il rischio
per la mancata realizzazione del risultato: nel primo caso il rischio incombe sul creditore,
nel secondo sul debitore. Rientrano nelle obbligazioni di mezzi il caso delle obbligazioni del
professionista intellettuale: ad esempio, il medico si obbliga a curare un malato, l’avvocato
si obbliga a difendere il cliente, ma non garantiscono la guarigione del malato o la vittoria
della causa. Rientrano, invece, nelle obbligazioni di risultati i casi, ad esempio, di appaltatori
che si obbligano ad eseguire un’opera (come la costruzione di un edificio). La sua
prestazione non consiste solo nella semplice attività di esecuzione dell’opera (quindi nei
lavori di costruzione, ma consiste nell’opera terminata, quindi nella realizzazione del
risultato.
Di non fare, è il caso dell’imprenditore che si obbliga a non fare concorrenza ad un altro.
Di garanzia: tutte le altre prestazioni già menzionate sono dette “di comportamento”,
mentre quelle di garanzia è il caso in cui il debitore non si obbliga ad assumere un preciso
comportamento, ma si obbliga ad assumere un rischio che potrebbe essere provocato da un
evento non dipendente dalla sua volontà.
Le fonti delle obbligazioni le fonti delle obbligazioni sono gli atti o i fatti dai quali
l’obbligazione trae origine. In particolare, il Codice civile indica 3 grandi categorie di fonti, le
prime 2 specifiche, mentre la terza è generica.
Il contratto è l’accordo di 2 o più parti, è una fonte volontaria;
Il fatto illecito cioè, ogni fatto che può causare ad altri un danno ingiusto e per questo va
previsto un risarcimento di un danno che crea il rapporto obbligatorio, è, dunque, una fonte
non volontaria;
Ogni altro atto o fatto che l’ordinamento giuridico considera come fonte di
obbligazione. Questa terza categoria generica può comprendere sia fonti volontarie diverse
dal contratto, sia fonti non volontarie diverse dal fatto illecito (come l’obbligazione del
possessore di mala fede nel restituire i frutti).
CAP.10
L’adempimento L’adempimento è l’esatta esecuzione della prestazione da parte del debitore al
creditore. In seguito all’adempimento vi è l’estinzione dell’obbligazione e, di conseguenza, la
liberazione del debitore. La prestazione va valutata in seguito a dei criteri specifici che sono:
Le modalità di esecuzione della prestazione: il debitore deve usare nell’adempiere
all’obbligazione la diligenza del buon padre di famiglia (art. 1176), cioè dell’uomo medio
(quella che l’uomo medio presta per l’assolvimento dei suoi impegni). La prestazione deve
essere eseguita per intero, infatti il creditore può sempre rifiutare un adempimento parziale
anche nel caso in cui la prestazione fosse divisibile, come nel caso del pagamento di una
somma di danaro. Il creditore può comunque accettare il pagamento parziale come un
acconto.
Il tempo di esecuzione della prestazione La prestazione deve essere eseguita dal
debitore su richiesta del creditore o, se è fissato un termine, alla scadenza del termine.
Nel primo caso il creditore può richiedere la prestazione in qualunque momento, quindi è a
favore del creditore, mentre nel secondo caso è a favore del debitore perché il creditore non
può richiedere la prestazione prima della scadenza del termine.
Il luogo di esecuzione della prestazione La prestazione deve essere eseguita nel luogo
stabilito dalle parti e, se le parti non hanno stabilito un luogo valgono 3 regole:
-Se si deve consegnare una cosa determinata si deve adempiere nel luogo in cui si
trovava la cosa;
-Se si tratta di pagare una somma di danaro si adempie al domicilio del creditore
-Ogni altra prestazione si adempie al domicilio del debitore.
La persona che esegue la prestazione Chi è tenuto ad eseguire la prestazione è, per
giusta regola, il debitore. Ma, in base alla natura della prestazione, ci sono alcuni casi in
cui è indifferente che a adempiere sia lo stesso debitore o un terzo, ad esempio come nel
caso di consegnare una somma di danaro o altre cose fungibili (il danaro di una persona è
del tutto equivalente al danaro di un’altra). In questi casi il creditore non ha alcun interesse a
rifiutare l’adempimento di un terzo, e quest’ultimo libera il debitore dall’obbligazione. Il
creditore può rifiutare l’adempimento di un terzo solo in 2 casi:
-se ha un particolare interesse che sia proprio il debitore ad eseguire personalmente la
prestazione, è il caso, ad esempio, della prestazione di dare cose infungibili e delle
prestazioni di fare (ad esempio, non è la stessa cosa in un posto di lavoro si presenti un
terzo al posto del dipendente
-se lo stesso debitore ha manifestato al creditore un’opposizione all’adempimento di un
terzo.
Il destinatario dell’adempimento Il destinatario dell’adempimento è, ovviamente, il
creditore, ma la situazione è diversa nel caso si tratti di un creditore incapace, perché il
debitore deve rivolgersi al suo legale rappresentante, genitore, tutore o curatore a seconda
dei casi.
L’adempimento deve essere eseguito nelle mani del creditore o in quelle del suo legale
rappresentate o di un’altra persona autorizzata a riceverlo (ad esempio, si paga nelle mani di
un commesso il prezzo delle merci che si comprano nei negozi). Può, però, capitare che si
paghi solo a chi sia apparentemente legittimato a ricevere il pagamento, e, nonostante ciò,
comunque il debitore è liberato dall’obbligazione perché non può essere costretto a pagare
2 volte, ma questo vale solo a 2 condizioni:
-che ci siano delle circostanze, cioè degli elementi obiettivi (ad esempio il cliente ha
pagato la merce a chi stava dietro il banco del negozio che aveva la scritta “cassa”);
-che il debitore, nel pagare al non legittimato, fosse in buona fede (cioè, non poteva saperlo,
utilizzando l’ordinaria diligenza, che alla cassa di quel negozio sedeva una persona non
autorizzata che ha preso il danaro).
L’identità della prestazione Il debitore è liberato solo dopo aver eseguito l’esatta
prestazione al creditore, non se ha eseguito una prestazione diversa. Ci sono dei casi in
cui, però, questa opzione è possibile, come nel caso in cui il debitore sia in difficoltà
finanziaria (un esempio è l’imprenditore in crisi finanziaria e può chiedere ai creditori più
insistenti di accettare, in sostituzione al danaro, le merci del proprio magazzino o degli
immobili ecc..).
N.B. Il debitore che adempie una prestazione di danaro ha diritto alla “quietanza”, ossia
ad un’attestazione, da parte del creditore, che riconosca l’avvenuto pagamento.
Le obbligazioni pecuniarie Le obbligazioni pecuniarie (chiamate anche “debiti di valuta”) sono
quelle obbligazioni che hanno per oggetto la consegna di una determinata quantità di denaro, che
può essere sia il prezzo di una cosa venduta, o la restituzione di una somma ricevuta in prestito, o la
retribuzione di una prestazione di lavoro ecc. Esse si adempiono con la