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FONTI DEL DIRITTO

Fonti del diritto. Gerarchia e competenza.Sono fonti del diritto gli atti o i fatti considerati dall’ordinamento idonei a creare, modificare o estinguere norme giuridiche. Le fonti sono a loro volta individuate da altre norme (sulla produzione giuridica). Ogni norma è posta da una superiore: al vertice della gerarchia è la Costituzione, il fondamento della quale risiede nella sua legittimità. La pluralità e l’eterogeneità delle fonti ha il suo momento unificante nell’ordinamento che concorre a produrre. Le fonti sono ordinate nella gerarchia:a) fonti costituzionali (Costituzione e leggi costituzionali);b) fonti comunitarie (atti normativi dell’Unione europea) e talune fonti internazionali;c) fonti primarie (leggi ordinarie statali, decreti legislativi e decreti legge, regolamenti parlamentari, referendum abrogativi di leggi ordinarie e atti con forza di legge, leggi regionali);d) fonti secondarie (regolamenti amministrativi);e) fonti terziarie (consuetudini).La Costituzione vigente è rigida, cioè non può essere modificata da leggi ordinarie del Parlamento; al contrario, le fonti primarie, poiché sono subordinate alla Costituzione, devono avere un fondamento costituzionale.La gerarchia indica la forza attiva (capacità di creare, modificare o estinguere norme) e la forza passiva (capacità di resistere all’abrogazione) della fonte, collocandola in una scala gerarchica ove il livello inferiore cede rispetto alla forza di ogni livello superiore. La competenza indica la materia o il rapporto sul quale la fonte è abilitata a porre norme giuridiche. L’unica fonte a competenza generale è la legge ordinaria dello Stato, abilitata a regolare qualsiasi materia o rapporto, salvo che dalla Costituzione non si evinca l’attribuzione di competenza ad altre fonti.

Costituzione, Codice Civile, leggi ordinarie.

Le norme costituzionali sono in una situazione di supremazia rispetto alle altre, al vertice nella gerarchia delle fonti. Tali norme (regole o princîpi) sono direttamente applicabili. La legge, dunque, è subordinata alla Costituzione. La Costituzione è rigida: può essere modificata soltanto con maggioranza qualificata del Parlamento, diversamente da quanto previsto per le norme c.d. ordinarie; tuttavia, la “forma repubblicana” non è modificabile da nessuna maggioranza. La Costituzione repubblicana risale al 1948 e si inserisce nell’ottica del rispetto dei diritti fondamentali della persona, al contrario del Codice Civile, in vigore dal 1942, la cui ottica di fondo è essenzialmente produttivistica. Esso è una fonte (del rango di legge ordinaria) contenente un insieme di proposizioni prescrittive raccolte in modo coerente e sistematico al fine di disciplinare in maniera tendenzialmente completa un settore.

Fonti del diritto della Unione europea.

L’ordinamento giuridico comunitario, distinto da quello statale, ha proprie fonti e un insieme di competenze ristrette alla materia economica, e, in minor misura, sociale. La specificità dell’ordinamento comunitario non sottrae le fonti comunitarie al vincolo della legalità e della legittimità dello Stato italiano, altrimenti la loro forza normativa non avrebbe alcuna giustificazione all’interno del territorio nazionale. I cittadini italiani sono destinatari delle norme comunitarie e i giudici nazionali devono applicarle. Le fonti comunitarie operanti sul territorio nazionale devono essere ordinate con tutte le altre fonti nazionali fino a formare un sistema tìtalo-comunitario. La Comunità agisce nei limiti delle competenze che le sono conferite e degli obiettivi che le sono assegnati. Nei settori che non sono di sua esclusiva competenza la Comunità interviene, secondo il principio della sussidiarietà, soltanto se e nella misura in cui gli obiettivi dell’azione prevista non possono essere sufficientemente realizzati dagli Stati membri e possono dunque, a motivo delle dimensioni o degli effetti dell’azione in questione, essere realizzati meglio a livello comunitario. Tra le fonti comunitarie si rilevano i regolamenti e le direttive. I regolamenti hanno portata generale.

FONTI DEL DIRITTO.

Fonti del diritto. Gerarchia e competenza.Sono fonti del diritto gli atti o i fatti considerati dall'ordinamento idonei a creare, modificare oestingue norme giuridiche. Le fonti sono a loro volta individuate da altre norme (sulla produzionegiuridica). Ogni norma è posta da una superiore: al vertice della gerarchia è la Costituzione, ilfondamento della quale risiede nella sua legittimità. La pluralità e l’eterogeneità delle fonti ha il suomomento unificante nell’ordinamento che concorre a produrre. Le fonti sono ordinate nellagerarchia:

  • a) fonti costituzionali (Costituzione e leggi costituzionali);
  • b) fonti comunitarie (atti normativi dell’Unione europea) e talune fonti internazionali;
  • c) fonti primarie (leggi ordinarie statali, decreti legislativi e decreti legge, regolamentiparlamentari, referendum abrogativo di leggi ordinarie e atti con forza di legge, leggiregionali);
  • d) fonti secondarie (regolamenti amministrativi);
  • e) fonti terziarie (consuetudini).

La Costituzione vigente è rigida, cioè non può essere modificata da leggi ordinarie del Parlamento;al contrario, le fonti primarie, poiché sono subordinate alla Costituzione, devono avere unfondamento costituzionale.La gerarchia indica la forza attiva (capacità di creare, modificare o estinguere norme) e la forzapassiva (capacità di resistere all’abrogazione) della fonte, collocandola in una scala gerarchica oveil livello inferiore cede rispetto alla forza di ogni livello superiore. La competenza indica la materiao il ra

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I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher Manulela91 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto privato e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli studi Gabriele D'Annunzio di Chieti e Pescara o del prof Gambini Marialuisa.
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