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Estratto del documento

A differenza della clausola penale, con la caparra confirmatoria (1385) le parti non predeterminano,

per l’ipotesi d’inadempimento, una sanzione a carattere risarcitorio. La caparra confirmatoria

consente alla parte non inadempiente di liberarsi dal vincolo negoziale senza ricorrere all’ordinario

rimedio della risoluzione del contratto, accontentandosi di trattenere la caparra ricevuta o di esigere

il doppio di quella versata: essa svolge una funzione affine alla caparra penitenziale, ma se ne

differenzia perché in quest’ultima la caparra è versata da chi intende avvalersi del diritto di recesso.

46. C.d. relatività degli effetti contrattuali . Il principio della relatività degli effetti (1372)

è estraneo agli atti negoziali a struttura unilaterale; gli effetti di tali atti, infatti, possono non

limitarsi alla sfera del solo autore ma incidere anche su quella altrui: così accade nella diffida, nella

donazione obnuziale che si perfeziona senza bisogno dell’accettazione dei nubendi e nella convalida

che, posta in essere dalla parte legittimata, sana il contratto annullabile.

Per il principio della relatività degli effetti il contratto soltanto eccezionalmente può esplicare effetti

diretti nei confronti dei terzi, cioè di coloro che non sono parti. Esso è tuttavia soltanto in apparenza

ribadito nella norma che, in presenza d’interessi apprezzabili, considera il divieto di alienazione

efficace soltanto tra le parti.

L’atto negoziale, contrattuale o no, incidono sulle situazioni soggettive giuridicamente rilevanti, dà

luogo comunque a vicende che indirettamente interessano anche i terzi intendendosi per i terzi tutti

coloro i quali non sono parti, né successori delle parti a titolo universale nel rapporto giuridico e che

nello stesso non hanno in alcun modo partecipato.

Secondo la natura del contratto o del bene che ne è oggetto, sono previsti differenti criteri per

opporre erga omnes l’effetto negoziale. Se un oggetto concede, con successivi contratti, a differenti

contraenti un diritto personale di godimento sullo stesso bene, il godimento spetta a chi per primo lo

ha conseguito; se nessuno dei contraenti ha conseguito il godimento, è preferito chi ha il titolo di

data certa anteriore. Diversamente se il contratto ha efficacia reale: se esso ha per oggetto il

trasferimento di un credito, prevale la cessione che per prima è stata notificata o accettata dal

debitore ceduto, se ha per oggetto un bene mobile prevale l’acquisto di chi, per primo ed in buona

fede, ne acquista il possesso anche in base ad un atto di data posteriore, se ha per oggetto un bene

immobile o un bene mobile registrato prevale l’acquisto di chi per primo trascrive il relativo atto.

47. Stipulazione a favore di terzi. Con il contratto a favore di terzi (1411) gli stipulanti,

negoziando in nome proprio, si accordano affinché l’altra persona acquisti uno dei diritti derivanti

dal contratto. Salvo patto contrario, il terzo acquista il diritto, autonomo rispetto a quello dello

stipulante, contro il promittente per effetto della stipulazione, la quale è consentita soltanto se lo

stipulante vi ha un interesse anche di natura non patrimoniale: si pensi al genitore che stipuli in

favore del figlio una locazione di un immobile in una sede universitaria dove il figlio studia. La

mancanza o l’illiceità dell’interesse dà luogo alla nullità della stipulazione a favore del terzo, ma il

contratto continua a produrre gli effetti fra le parti. L’effetto in favore del terzo si verifica senza che

occorra la sua accettazione; la dichiarazione di “volerne profittare” serve non a perfezionare il

contratto, ma ad impedire la revoca da parte dello stipulante. Nell’ipotesi di revoca (anteriore

all’adesione del terzo), come in quella nella quale il terzo rifiuta di volerne profittare, la prestazione,

di regola, rimane a beneficio dello stipulante. L’adesione del terzo, impedendo la revoca della

stipulazione, determina definitivamente il soggetto destinatario della prestazione.

La stipulazione a favore di terzi, opponibile a qualsiasi tipo di contratto, può essere utilizzata per

attribuire al terzo sia diritti di credito sia diritti reali, perché anche se questi ultimi possono

comportare obblighi a carico del terzo, questi è sempre libero di rifiutare l’attribuzione. Con

l’adesione alla stipulazione, il terzo rende irrevocabile l’acquisto della titolarità del diritto senza con

ciò subentrare nel rapporto contrattuale che, a differenza di quanto accade nella cessione del

contratto, continua ad interessare gli originari contraenti. Tuttavia, poiché egli è titolare di un diritto

che nasce dal negozio concluso tra lo stipulante ed il promittente, quest’ultimo gli può opporre le

eccezioni fondate sul contratto dal quale deriva il suo diritto e non anche quelle che trovano

giustificazione in altri rapporti con lo stipulante.

Il contratto a favore di terzo, soltanto in apparenza, costituisce un’eccezione al principio della

relatività degli effetti negoziali in quanto il destinatario acquista l’effetto a lui favorevole senza che

occorra accettazione. Il contratto produce sempre effetti diretti fra le parti, tanto che, se il terzo

rifiuta di profittarne, la prestazione, di regola, rimane a favore dello stipulante.

48. Scioglimento del vincolo contrattuale: rinvio . La stessa norma (1372) secondo la

quale il contratto ha “forza di legge tra le parti”, riconosce a queste la facoltà di scioglierlo “per

mutuo consenso” o meglio “mutuo dissenso”.

49. Differimento ed eliminazione dell’efficacia . Il contratto, di regola, produce gli effetti

dal momento nel quale è concluso. Le parti, tuttavia, possono disporre clausole idonee a

circoscrivere gli effetti nel tempo e a condizionarli.

La produzione di effetti contrattuali può essere subordinata al verificarsi di un determinato fatto

stabilendo che gli effetti o decorrano da una certa data o perdurino per un determinato periodo. A tal

fine sono utilizzabili la condizione ed il termine. Entrambi, specificando gli interessi delle parti,

incidono sugli effetti del contratto senza concorrere, tuttavia, alla formazione della sua struttura

(composta dai soli requisiti essenziali nel 1325). Essi, pur essendo elementi accidentali (nel senso

che possono anche non esserci) divengono essenziali per la conclusione del contratto perché,

specificando l’assetto d’interessi secondo gli intendimenti dei contraenti, sono parti integranti

dell’accordo.

50. Condizione. L’ avvenimento dedotto, anche per fatti concludenti, nella condizione consiste

in un fatto futuro ed incerto al quale le parti intendono subordinare l’efficacia del contratto concluso

con l’eliminazione degli effetti che il contratto ha già prodotto (1353); la condizione nella prima

ipotesi è sospensiva, nella seconda è risolutiva. Con quella sospensiva gli effetti tipici del contratto

sono, in tutto od in parte, sospesi finché la condizione non si avvera; con quella risolutiva gli effetti

prodotti dal contratto vengono meno all’avverarsi della condizione. Futurità ed incertezza devono

concorrere per caratterizzare adeguatamente l’evento condizionante. Vi possono essere fatti futuri

ma certi, come l’evento della morte, o fatti già verificatesi, ma egualmente incerti in quanto

soggettivamente sconosciuti: in entrambe le ipotesi l’evento considerato non può essere dedotto in

condizione perché la norma richiede che il fatto contemplato sia obiettivamente incerto. Un fatto

soggettivamente incerto, soltanto perché sconosciuto alle parti, non è deducibile in condizione:

agisce, invece, come presupposto, cioè come requisito attuale di efficacia e pertanto, secondo che il

fatto si sia già verificato, il negozio è definitivamente o efficace inefficace.

Per il periodo di pendenza della condizione, che va dalla conclusione del contratto fino a quando

l’evento, pur non verificatosi, si può ancora verificare, il contratto anche se condizionato, non è

privo di effetti in quanto da esso origina una situazione soggettiva della quale l’interessato può

disporre e per la quale può reclamare un’appropriata tutela giurisdizionale: chi ha un diritto

subordinato a condizione sospensiva o risolutiva può disporne in pendenza di questa, ma l’effetto

dell’atto dispositivo è egualmente subordinato alla stessa condizione; chi ha acquistato un diritto di

pendenza della condizione sospensiva può compiere atti conservativi; chi è titolare di un diritto

soggetto condizione risolutiva, in pendenza di questa, può esercitarlo, ma all’altro contraente è

riconosciuto il diritto di compiere atti conservativi.

Le parti utilizzando la condizione, possono dare rilevanza alle ragioni individuali che le inducono a

concludere il contratto con la conseguenza che interessi soggettivi, normalmente irrilevanti,

determinano l’efficacia del contratto che dipende dal sopravvenire o dal persistere di quelle

circostanze che ciascuna parte considera essenziali.

L’evento futuro ed incero dedotto in condizione deve corrispondere ad un interesse meritevole, che,

per espressa clausola contrattuale o per elementi univoci, può appartenere anche ad una sola delle

parti (condizione c.d. unilaterale). La condizione si presume prevista dell’interesse di entrambe

(condizione c.d. bilaterale).

L’evento dedotto in condizione deve essere possibile e lecito: la possibilità è per lo più carattere

naturale dell’evento dedotto in condizione (ad es. si subordina l’efficacia del negozio al fatto che la

Ferrari vinca il gran premio di Monza); la liceità è attributo della clausola condizionale che dipende

dalla sua conformità alle norme imperative, all’ordine pubblico ed al buon costume ( ad es. manca

se si fa dipendere l’efficacia del negozio dal fatto che Tizio uccida Sempronio); la condizione

illecita, tanto sospensiva quanto risolutiva, rende nullo il contratto, mentre la condizione

impossibile, di fatto o di diritto, se è sospensiva rende nullo il contratto; se è invece risolutiva si ha

per non apposta.

Per analoghe ragione è nulla l’alienazione di un diritto o l’assunzione di un obbligo subordinata ad

una condizione sospensiva (c.d. condizione meramente potestativa) l’avverarsi della quale dipenda

dalla mera volontà dell’alienante, o rispettivamente, da quella del debitore. Mancherebbe una seria

volontà: gli effetti dipenderebbero dall’arbitrio di una delle parti, che escluderebbe l’esistenza di

una definitiva volontà a che l’evento si verifichi. Relativamente alla natura dell’evento la

condizione può essere dis

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A.A. 2013-2014
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SSD Scienze giuridiche IUS/01 Diritto privato

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher diehard1987 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto privato e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università della Calabria o del prof Perlingieri Pierluigi.