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A differenza della clausola penale, con la caparra confirmatoria (1385) le parti non predeterminano,
per l’ipotesi d’inadempimento, una sanzione a carattere risarcitorio. La caparra confirmatoria
consente alla parte non inadempiente di liberarsi dal vincolo negoziale senza ricorrere all’ordinario
rimedio della risoluzione del contratto, accontentandosi di trattenere la caparra ricevuta o di esigere
il doppio di quella versata: essa svolge una funzione affine alla caparra penitenziale, ma se ne
differenzia perché in quest’ultima la caparra è versata da chi intende avvalersi del diritto di recesso.
46. C.d. relatività degli effetti contrattuali . Il principio della relatività degli effetti (1372)
è estraneo agli atti negoziali a struttura unilaterale; gli effetti di tali atti, infatti, possono non
limitarsi alla sfera del solo autore ma incidere anche su quella altrui: così accade nella diffida, nella
donazione obnuziale che si perfeziona senza bisogno dell’accettazione dei nubendi e nella convalida
che, posta in essere dalla parte legittimata, sana il contratto annullabile.
Per il principio della relatività degli effetti il contratto soltanto eccezionalmente può esplicare effetti
diretti nei confronti dei terzi, cioè di coloro che non sono parti. Esso è tuttavia soltanto in apparenza
ribadito nella norma che, in presenza d’interessi apprezzabili, considera il divieto di alienazione
efficace soltanto tra le parti.
L’atto negoziale, contrattuale o no, incidono sulle situazioni soggettive giuridicamente rilevanti, dà
luogo comunque a vicende che indirettamente interessano anche i terzi intendendosi per i terzi tutti
coloro i quali non sono parti, né successori delle parti a titolo universale nel rapporto giuridico e che
nello stesso non hanno in alcun modo partecipato.
Secondo la natura del contratto o del bene che ne è oggetto, sono previsti differenti criteri per
opporre erga omnes l’effetto negoziale. Se un oggetto concede, con successivi contratti, a differenti
contraenti un diritto personale di godimento sullo stesso bene, il godimento spetta a chi per primo lo
ha conseguito; se nessuno dei contraenti ha conseguito il godimento, è preferito chi ha il titolo di
data certa anteriore. Diversamente se il contratto ha efficacia reale: se esso ha per oggetto il
trasferimento di un credito, prevale la cessione che per prima è stata notificata o accettata dal
debitore ceduto, se ha per oggetto un bene mobile prevale l’acquisto di chi, per primo ed in buona
fede, ne acquista il possesso anche in base ad un atto di data posteriore, se ha per oggetto un bene
immobile o un bene mobile registrato prevale l’acquisto di chi per primo trascrive il relativo atto.
47. Stipulazione a favore di terzi. Con il contratto a favore di terzi (1411) gli stipulanti,
negoziando in nome proprio, si accordano affinché l’altra persona acquisti uno dei diritti derivanti
dal contratto. Salvo patto contrario, il terzo acquista il diritto, autonomo rispetto a quello dello
stipulante, contro il promittente per effetto della stipulazione, la quale è consentita soltanto se lo
stipulante vi ha un interesse anche di natura non patrimoniale: si pensi al genitore che stipuli in
favore del figlio una locazione di un immobile in una sede universitaria dove il figlio studia. La
mancanza o l’illiceità dell’interesse dà luogo alla nullità della stipulazione a favore del terzo, ma il
contratto continua a produrre gli effetti fra le parti. L’effetto in favore del terzo si verifica senza che
occorra la sua accettazione; la dichiarazione di “volerne profittare” serve non a perfezionare il
contratto, ma ad impedire la revoca da parte dello stipulante. Nell’ipotesi di revoca (anteriore
all’adesione del terzo), come in quella nella quale il terzo rifiuta di volerne profittare, la prestazione,
di regola, rimane a beneficio dello stipulante. L’adesione del terzo, impedendo la revoca della
stipulazione, determina definitivamente il soggetto destinatario della prestazione.
La stipulazione a favore di terzi, opponibile a qualsiasi tipo di contratto, può essere utilizzata per
attribuire al terzo sia diritti di credito sia diritti reali, perché anche se questi ultimi possono
comportare obblighi a carico del terzo, questi è sempre libero di rifiutare l’attribuzione. Con
l’adesione alla stipulazione, il terzo rende irrevocabile l’acquisto della titolarità del diritto senza con
ciò subentrare nel rapporto contrattuale che, a differenza di quanto accade nella cessione del
contratto, continua ad interessare gli originari contraenti. Tuttavia, poiché egli è titolare di un diritto
che nasce dal negozio concluso tra lo stipulante ed il promittente, quest’ultimo gli può opporre le
eccezioni fondate sul contratto dal quale deriva il suo diritto e non anche quelle che trovano
giustificazione in altri rapporti con lo stipulante.
Il contratto a favore di terzo, soltanto in apparenza, costituisce un’eccezione al principio della
relatività degli effetti negoziali in quanto il destinatario acquista l’effetto a lui favorevole senza che
occorra accettazione. Il contratto produce sempre effetti diretti fra le parti, tanto che, se il terzo
rifiuta di profittarne, la prestazione, di regola, rimane a favore dello stipulante.
48. Scioglimento del vincolo contrattuale: rinvio . La stessa norma (1372) secondo la
quale il contratto ha “forza di legge tra le parti”, riconosce a queste la facoltà di scioglierlo “per
mutuo consenso” o meglio “mutuo dissenso”.
49. Differimento ed eliminazione dell’efficacia . Il contratto, di regola, produce gli effetti
dal momento nel quale è concluso. Le parti, tuttavia, possono disporre clausole idonee a
circoscrivere gli effetti nel tempo e a condizionarli.
La produzione di effetti contrattuali può essere subordinata al verificarsi di un determinato fatto
stabilendo che gli effetti o decorrano da una certa data o perdurino per un determinato periodo. A tal
fine sono utilizzabili la condizione ed il termine. Entrambi, specificando gli interessi delle parti,
incidono sugli effetti del contratto senza concorrere, tuttavia, alla formazione della sua struttura
(composta dai soli requisiti essenziali nel 1325). Essi, pur essendo elementi accidentali (nel senso
che possono anche non esserci) divengono essenziali per la conclusione del contratto perché,
specificando l’assetto d’interessi secondo gli intendimenti dei contraenti, sono parti integranti
dell’accordo.
50. Condizione. L’ avvenimento dedotto, anche per fatti concludenti, nella condizione consiste
in un fatto futuro ed incerto al quale le parti intendono subordinare l’efficacia del contratto concluso
con l’eliminazione degli effetti che il contratto ha già prodotto (1353); la condizione nella prima
ipotesi è sospensiva, nella seconda è risolutiva. Con quella sospensiva gli effetti tipici del contratto
sono, in tutto od in parte, sospesi finché la condizione non si avvera; con quella risolutiva gli effetti
prodotti dal contratto vengono meno all’avverarsi della condizione. Futurità ed incertezza devono
concorrere per caratterizzare adeguatamente l’evento condizionante. Vi possono essere fatti futuri
ma certi, come l’evento della morte, o fatti già verificatesi, ma egualmente incerti in quanto
soggettivamente sconosciuti: in entrambe le ipotesi l’evento considerato non può essere dedotto in
condizione perché la norma richiede che il fatto contemplato sia obiettivamente incerto. Un fatto
soggettivamente incerto, soltanto perché sconosciuto alle parti, non è deducibile in condizione:
agisce, invece, come presupposto, cioè come requisito attuale di efficacia e pertanto, secondo che il
fatto si sia già verificato, il negozio è definitivamente o efficace inefficace.
Per il periodo di pendenza della condizione, che va dalla conclusione del contratto fino a quando
l’evento, pur non verificatosi, si può ancora verificare, il contratto anche se condizionato, non è
privo di effetti in quanto da esso origina una situazione soggettiva della quale l’interessato può
disporre e per la quale può reclamare un’appropriata tutela giurisdizionale: chi ha un diritto
subordinato a condizione sospensiva o risolutiva può disporne in pendenza di questa, ma l’effetto
dell’atto dispositivo è egualmente subordinato alla stessa condizione; chi ha acquistato un diritto di
pendenza della condizione sospensiva può compiere atti conservativi; chi è titolare di un diritto
soggetto condizione risolutiva, in pendenza di questa, può esercitarlo, ma all’altro contraente è
riconosciuto il diritto di compiere atti conservativi.
Le parti utilizzando la condizione, possono dare rilevanza alle ragioni individuali che le inducono a
concludere il contratto con la conseguenza che interessi soggettivi, normalmente irrilevanti,
determinano l’efficacia del contratto che dipende dal sopravvenire o dal persistere di quelle
circostanze che ciascuna parte considera essenziali.
L’evento futuro ed incero dedotto in condizione deve corrispondere ad un interesse meritevole, che,
per espressa clausola contrattuale o per elementi univoci, può appartenere anche ad una sola delle
parti (condizione c.d. unilaterale). La condizione si presume prevista dell’interesse di entrambe
(condizione c.d. bilaterale).
L’evento dedotto in condizione deve essere possibile e lecito: la possibilità è per lo più carattere
naturale dell’evento dedotto in condizione (ad es. si subordina l’efficacia del negozio al fatto che la
Ferrari vinca il gran premio di Monza); la liceità è attributo della clausola condizionale che dipende
dalla sua conformità alle norme imperative, all’ordine pubblico ed al buon costume ( ad es. manca
se si fa dipendere l’efficacia del negozio dal fatto che Tizio uccida Sempronio); la condizione
illecita, tanto sospensiva quanto risolutiva, rende nullo il contratto, mentre la condizione
impossibile, di fatto o di diritto, se è sospensiva rende nullo il contratto; se è invece risolutiva si ha
per non apposta.
Per analoghe ragione è nulla l’alienazione di un diritto o l’assunzione di un obbligo subordinata ad
una condizione sospensiva (c.d. condizione meramente potestativa) l’avverarsi della quale dipenda
dalla mera volontà dell’alienante, o rispettivamente, da quella del debitore. Mancherebbe una seria
volontà: gli effetti dipenderebbero dall’arbitrio di una delle parti, che escluderebbe l’esistenza di
una definitiva volontà a che l’evento si verifichi. Relativamente alla natura dell’evento la
condizione può essere dis