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Riassunto esame Istituzioni di diritto privato, Prof. Tardia Ignazio, libro consigliato Manuale di diritto civile , Perlingieri  Pag. 1
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IL CONTRATTO DI AGENZIA

Il contratto di agenzia, nel diritto civile italiano, è un contratto con cui

una parte, detta "agente" assume stabilmente l'incarico di

promuovere, per conto dell'altra persona, detta "preponente", contro

retribuzione, la conclusione di contratti di zona determinata.

È disciplinato dal codice civile italiano, dagli artt. 1742 a 1753.

Caratteristiche essenziali del contratto sono:

• stabilità del rapporto: l'agente è un ausiliario autonomo

dell'imprenditore che, quando lavora per un'unica ditta, assume la

qualifica di lavoratore parasubordinato (ad esempio all'agente si è

dichiarato applicabile il nuovo rito del lavoro).

• reciproco diritto di esclusiva: per quel ramo di attività e per quella

determinata zona, il preponente non può servirsi di altro agente e

quest'ultimo non può assumere incarichi da un altro preponente.

L'agente ha diritto ad una provvigione per tutti gli affari conclusi nella

zona di esclusiva.

• diritto alla provvigione: l'agente, ai sensi dell'art. 1748 c.c. ha diritto

ad una provvigione quando il contratto è stato stipulato grazie al suo

intervento (contratto oneroso).

Il contratto di agenzia richiede la forma scritta ad probationem e

ciascuna delle parti ha il diritto irrinunciabile ad avere una copia

dell'accordo. (ex art. 1742 c.c.).

Caratteristica naturale del contratto di agenzia è il diritto di esclusiva,

[2] in virtù di tale elemento, perciò, l'agente anche nel silenzio del

contratto non potrà svolgere la propria attività per conto di un altro

imprenditore che si trovi ad operare in regime di concorrenza con il

primo.

D'altro canto il preponente non può servirsi, nella zona riservata e

nello stesso ramo di affari, di altri agenti però, ritiene che il dettato del

sopra citato articolo non impedisca al preponente di contrattare

personalmente nella zona riservata, purché la sua attività non renda

difficile ovvero eluda l'attività dell'agente. A norma dell' art. 1746 c.c.

l'agente ha l'obbligo:

- Tutelare gli interessi del proponente;

- Agire con lealtà e buona fede;

- Adempiere secondo le istruzioni fornite dal proponente relative alla

zona assegnatogli;

L'agente non ha dunque il potere di concludere i contratti in

rappresentanza del preponente né il potere di riscuoterne i crediti,

tuttavia il proponente può attribuirgli detti poteri e l'eventuale potere di

"riscossione" che, però, non è comprensivo del potere di concedere

sconti e dilazioni di pagamento che deve essere attribuitogli

espressamente a norma dell art. 1744. All'agente spetta la

provvigione per tutti gli affari conclusi a seguito della sua attività,

nonché per quelli promossi nella sua zona riservata. Tale diritto

spetta all'agente solo per gli affari a cui sia stata data regolare

esecuzione.

Secondo l'art. 1749, il proponente deve periodicamente consegnare

all'agente un estratto conto delle provvigioni maturate e fornirgli le

informazioni, ossia un estratto dei libri contabili, necessario per

verificare l'importo delle provvigioni liquidate.

A differenza di quanto avviene nel contratto di commissione, nel

contratto di agenzia è nullo il patto dello star del credere che preveda,

in modo generalizzato, la responsabilità per l'inadempimento delle

obbligazioni dei clienti.

Il rapporto di agenzia può essere a tempo determinato o

indeterminato. Allo scioglimento del rapporto il preponente deve

corrispondere una indennità all'agente, qualora l'attività da esso

svolta gli abbia portato dei vantaggi permanenti; l'indennità non è

dovuta se il rapporto non è proseguito per gravi inadempimenti

dell'agente, se vi è stato recesso per giusta causa o se l'agente ha

trasferito a terzi il rapporto d'agenzia.

La presenza di un obbligo di non concorrenza (il patto di concorrenza

limita la concorrenza dell'agente dopo lo scioglimento del contratto) a

carico dell'agente deve essere prevista per iscritto, la durata di tale

patto non può superare i due anni e deve riguardare la stessa zona,

clientela, e genere di beni e servizi.

IL CONTRATTO DI DEPOSITO

Il deposito è un contratto in cui una parte, detta depositante,

consegna una cosa mobile a una parte, detta depositario, con

l'obbligo di custodirla e restituirla in natura. Può avere come oggetto

solo cose mobili e universalità di beni.

È un contratto reale e consensuale. La legge presume la gratuità del

contratto; tuttavia, è desumibile l'onerosità dello stesso dalla qualità

professionale o da altre circostanze. Nel caso di deposito gratuito, è

fonte di obbligazione solo a carico del depositario: se è a titolo

oneroso, si ha il nesso tra la restituzione della cosa e il diritto al

ricevimento di un compenso nei confronti del depositario.

Il depositario ha l'obbligo di custodire la cosa secondo la buona

diligenza del buon padre di famiglia (art. 1768) e non può servirsi

della cosa depositata né darla in deposito ad altri, salvo consenso del

depositante (art. 1770). Se il deposito ha ad oggetto somme di

denaro e cose fungibili e il depositario se ne serve con il consenso

del depositante, il deposito è irregolare in quanto ne acquista la

proprietà e ha l'obbligo di restituirne della stessa specie e qualità ( ha

similarità con il mutuo poiché alla funzione di custodia si aggiunge

quella di prestito)

Il depositario ha l'obbligo di restituire la cosa al depositante appena

quest'ultimo la richiede insieme ai frutti percepiti. Il depositario può

chiedere in qualsiasi momento che il depositante riprenda la cosa, se

il termine è stabilito a favore del depositante, ma se il termine è

stabilito a favore del depositario, la restituzione può essere chiesta

alla scadenza del termine previsto in suo favore (art. 1771). La

restituzione deve avvenire nel luogo in cui la cosa doveva essere

custodita. Inoltre, sono a carico del depositante le spese sostenute

dal depositario durante la custodia e quella sostenute per la

restituzione. Se il deposito è oneroso, il depositante deve

corrispondere il compenso al depositario.

Se la cosa è stata depositata anche nell'interesse di un terzo, il

depositario non può liberarsi restituendo la cosa senza il consenso di

quest'ultimo (art. 1773). Se la detenzione della cosa è tolta la

depositario per cause a lui non imputabili, egli deve, a pena del

risarcimento dei danni, denunziare il fatto al depositante

immediatamente. Il depositante ha diritto a ricevere ciò che, in

conseguenza del fatto stesso, il depositario abbia conseguito, e

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A.A. 2024-2025
5 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/01 Diritto privato

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher Robarc05 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Istituzioni di diritto privato e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Palermo o del prof Tardia Ignazio.