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IL CONTRATTO DI AGENZIA
Il contratto di agenzia, nel diritto civile italiano, è un contratto con cui
una parte, detta "agente" assume stabilmente l'incarico di
promuovere, per conto dell'altra persona, detta "preponente", contro
retribuzione, la conclusione di contratti di zona determinata.
È disciplinato dal codice civile italiano, dagli artt. 1742 a 1753.
Caratteristiche essenziali del contratto sono:
• stabilità del rapporto: l'agente è un ausiliario autonomo
dell'imprenditore che, quando lavora per un'unica ditta, assume la
qualifica di lavoratore parasubordinato (ad esempio all'agente si è
dichiarato applicabile il nuovo rito del lavoro).
• reciproco diritto di esclusiva: per quel ramo di attività e per quella
determinata zona, il preponente non può servirsi di altro agente e
quest'ultimo non può assumere incarichi da un altro preponente.
L'agente ha diritto ad una provvigione per tutti gli affari conclusi nella
zona di esclusiva.
• diritto alla provvigione: l'agente, ai sensi dell'art. 1748 c.c. ha diritto
ad una provvigione quando il contratto è stato stipulato grazie al suo
intervento (contratto oneroso).
Il contratto di agenzia richiede la forma scritta ad probationem e
ciascuna delle parti ha il diritto irrinunciabile ad avere una copia
dell'accordo. (ex art. 1742 c.c.).
Caratteristica naturale del contratto di agenzia è il diritto di esclusiva,
[2] in virtù di tale elemento, perciò, l'agente anche nel silenzio del
contratto non potrà svolgere la propria attività per conto di un altro
imprenditore che si trovi ad operare in regime di concorrenza con il
primo.
D'altro canto il preponente non può servirsi, nella zona riservata e
nello stesso ramo di affari, di altri agenti però, ritiene che il dettato del
sopra citato articolo non impedisca al preponente di contrattare
personalmente nella zona riservata, purché la sua attività non renda
difficile ovvero eluda l'attività dell'agente. A norma dell' art. 1746 c.c.
l'agente ha l'obbligo:
- Tutelare gli interessi del proponente;
- Agire con lealtà e buona fede;
- Adempiere secondo le istruzioni fornite dal proponente relative alla
zona assegnatogli;
L'agente non ha dunque il potere di concludere i contratti in
rappresentanza del preponente né il potere di riscuoterne i crediti,
tuttavia il proponente può attribuirgli detti poteri e l'eventuale potere di
"riscossione" che, però, non è comprensivo del potere di concedere
sconti e dilazioni di pagamento che deve essere attribuitogli
espressamente a norma dell art. 1744. All'agente spetta la
provvigione per tutti gli affari conclusi a seguito della sua attività,
nonché per quelli promossi nella sua zona riservata. Tale diritto
spetta all'agente solo per gli affari a cui sia stata data regolare
esecuzione.
Secondo l'art. 1749, il proponente deve periodicamente consegnare
all'agente un estratto conto delle provvigioni maturate e fornirgli le
informazioni, ossia un estratto dei libri contabili, necessario per
verificare l'importo delle provvigioni liquidate.
A differenza di quanto avviene nel contratto di commissione, nel
contratto di agenzia è nullo il patto dello star del credere che preveda,
in modo generalizzato, la responsabilità per l'inadempimento delle
obbligazioni dei clienti.
Il rapporto di agenzia può essere a tempo determinato o
indeterminato. Allo scioglimento del rapporto il preponente deve
corrispondere una indennità all'agente, qualora l'attività da esso
svolta gli abbia portato dei vantaggi permanenti; l'indennità non è
dovuta se il rapporto non è proseguito per gravi inadempimenti
dell'agente, se vi è stato recesso per giusta causa o se l'agente ha
trasferito a terzi il rapporto d'agenzia.
La presenza di un obbligo di non concorrenza (il patto di concorrenza
limita la concorrenza dell'agente dopo lo scioglimento del contratto) a
carico dell'agente deve essere prevista per iscritto, la durata di tale
patto non può superare i due anni e deve riguardare la stessa zona,
clientela, e genere di beni e servizi.
IL CONTRATTO DI DEPOSITO
Il deposito è un contratto in cui una parte, detta depositante,
consegna una cosa mobile a una parte, detta depositario, con
l'obbligo di custodirla e restituirla in natura. Può avere come oggetto
solo cose mobili e universalità di beni.
È un contratto reale e consensuale. La legge presume la gratuità del
contratto; tuttavia, è desumibile l'onerosità dello stesso dalla qualità
professionale o da altre circostanze. Nel caso di deposito gratuito, è
fonte di obbligazione solo a carico del depositario: se è a titolo
oneroso, si ha il nesso tra la restituzione della cosa e il diritto al
ricevimento di un compenso nei confronti del depositario.
Il depositario ha l'obbligo di custodire la cosa secondo la buona
diligenza del buon padre di famiglia (art. 1768) e non può servirsi
della cosa depositata né darla in deposito ad altri, salvo consenso del
depositante (art. 1770). Se il deposito ha ad oggetto somme di
denaro e cose fungibili e il depositario se ne serve con il consenso
del depositante, il deposito è irregolare in quanto ne acquista la
proprietà e ha l'obbligo di restituirne della stessa specie e qualità ( ha
similarità con il mutuo poiché alla funzione di custodia si aggiunge
quella di prestito)
Il depositario ha l'obbligo di restituire la cosa al depositante appena
quest'ultimo la richiede insieme ai frutti percepiti. Il depositario può
chiedere in qualsiasi momento che il depositante riprenda la cosa, se
il termine è stabilito a favore del depositante, ma se il termine è
stabilito a favore del depositario, la restituzione può essere chiesta
alla scadenza del termine previsto in suo favore (art. 1771). La
restituzione deve avvenire nel luogo in cui la cosa doveva essere
custodita. Inoltre, sono a carico del depositante le spese sostenute
dal depositario durante la custodia e quella sostenute per la
restituzione. Se il deposito è oneroso, il depositante deve
corrispondere il compenso al depositario.
Se la cosa è stata depositata anche nell'interesse di un terzo, il
depositario non può liberarsi restituendo la cosa senza il consenso di
quest'ultimo (art. 1773). Se la detenzione della cosa è tolta la
depositario per cause a lui non imputabili, egli deve, a pena del
risarcimento dei danni, denunziare il fatto al depositante
immediatamente. Il depositante ha diritto a ricevere ciò che, in
conseguenza del fatto stesso, il depositario abbia conseguito, e