Responsabilità civile e illecito
Responsabilità da fatto illecito
Esistono situazioni giuridiche tutelate in sé, in quanto tali, quali l'integrità della persona, il suo onore, la proprietà sulle cose che le appartengono. La violazione di una di queste costituisce un fatto illecito, in conseguenza del quale, se scaturisce un pregiudizio per il titolare dell'interesse protetto (danneggiato), l'autore del fatto (il danneggiante) è obbligato a risarcire il danno causato. Questo è il significato del precetto secondo il quale "qualunque fatto doloso o colposo, che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno" (2043). Fatto illecito è, perciò, quello che lede l'integrità altrui o l'altrui reputazione o l'altrui diritto di proprietà o altra situazione soggettiva tutelata dalla legge.
La responsabilità che consegue alla violazione del precetto del neminem laedere – espressione con la quale s’indica l’insieme dei doveri che incombono su ciascuno in relazione alle altrui situazioni giuridicamente tutelate – prende il nome di responsabilità aquiliana o extracontrattuale o da atto o da fatto illecito o ancora, quello di responsabilità civile.
Il termine responsabilità civile – descrive l’effetto legale dell’illecito – ma trascura il comportamento del danneggiante – sta a significare l’esigenza, sempre più sentita, di far prevalere la funzione riparatoria dell’istituto su quella sanzionatoria del comportamento antigiuridico del danneggiante: la quale ultima è meglio espressa dal termine responsabilità da atto illecito. Il termine “responsabilità da fatto illecito” è usato per denominare il fenomeno che, dal vecchio codice, era qualificato come responsabilità da “atto illecito” e che, ora, è disciplinato più ampiamente dal codice vigente.
Il termine "responsabilità aquiliana" sta ad indicare una radice romanistica di questo istituto, che si fa risalire alla lex Aquilia de damno del III sec. a.C. Di contro, l’espressione “responsabilità extracontrattuale” sta ad indicare il contrapporsi della responsabilità civile alla responsabilità gravante sul debitore per inadempimento dell’obbligazione la quale, consistendo in un vincolo specifico e nell’obbligo della prestazione, non si esaurisce in un generico dovere di astenersi dal ledere un’altrui situazione soggettiva tutelata in via generale dalla legge.
Dal fatto illecito, nasce un’obbligazione, quella di risarcire il danno, nella quale il creditore è il danneggiato e debitore l’autore del fatto illecito (1173). Il fatto illecito e l’inadempimento dell’obbligazione sono accomunati nel più ampio concetto d’illecito civile quale fatto lesivo di un diritto altrui.
L’inadempimento dell’obbligazione quando lede anche diritti assoluti della persona si configura come fatto illecito: si pensi ad un’operazione chirurgica erroneamente eseguita, con conseguenze lesive dell’integrità fisica della persona. Una pluralità di disposizioni concorre a disciplinare la fattispecie fonte di danno: ed è opinione consolidata che il danneggiato, realizzandosi un concorso di responsabilità contrattuale ed extracontrattuale, è tutelato sia dall’azione ex contractu sia da quella ex delicto.
Imputazione del fatto
Affinché dal fatto illecito sorga responsabilità per chi l’ha posto in essere, sono necessari alcuni presupposti, ai quali – in corrispondenza con quanto avviene nel diritto penale, là dove si discorre di elementi costitutivi del reato – si assegna comunemente il nome di elementi del fatto illecito. Alcuni di questi concernono l’imputazione materiale o oggettiva del fatto al suo autore, altri la sua imputazione morale o soggettiva.
Sotto il primo profilo viene in considerazione il nesso di causalità fra il comportamento della persona e l’evento lesivo del bene tutelato, cui la legge fa riferimento quando chiama a rispondere del danno che “ha commesso” il fatto. Tale nesso, per diffusa opinione, è ispirato al principio della adeguatezza causale, secondo il quale si possono e devono imputare alla persona soltanto le conseguenze del suo comportamento che, in un determinato momento storico, secondo lo stato della scienza e della tecnica, sono normale conseguenza di quel comportamento.
Sotto il secondo profilo, quello della imputazione morale del fatto, viene in rilievo la colpa, che indica la contrarietà del comportamento della persona al modello legale, idoneo ad evitare eventi lesivi dell’altrui diritto (colpa in senso normativo). Si dice che taluno è in colpa per indicare una situazione di difformità del suo comportamento rispetto al modello legale.
Con riferimento alla persona, la colpa è intesa sia quale volontà di produrre l’evento lesivo (dolo), sia quale atteggiamento del soggetto che, senza voler causare un determinato evento, ha tenuto un comportamento improvvido, causativo della non voluta lesione del diritto altrui (colpa in senso proprio). La mancanza di volontà dell’evento lesivo caratterizza la colpa rispetto al dolo: si che vi è colpa anche quando la persona ha previsto che l’evento avrebbe potuto prodursi quale conseguenza del proprio agire, ma tuttavia non l’abbia voluto (colpa con previsione).
La colpevolezza in senso lato, comprensiva del dolo e della colpa in senso proprio, sta a indicare l’imputabilità morale del fatto lesivo all’agente, quale regola generale affermata dall’ordinamento e quale esigenza fondamentale ispiratrice della disciplina della responsabilità civile.
All’elemento della colpa si aggiunge la necessità che l’autore del fatto, per poterne rispondere, sia capace d’intendere e di volere al momento che lo ha posto in essere. Se tale capacità manca per causa a lui imputabile, tale assenza è irrilevante e l’autore risponde comunque del fatto (actiones liberae in causa). La possibilità di comprendere il proprio comportamento sul piano della causalità, cioè quale fonte di effetti dannosi per altri, è posta dalla legge a presupposto della responsabilità civile. Essa sta significare anche che la persona, per rispondere del fatto, debba possedere una maturità tale da poter comprendere i valori tutelati dalla legge.
L’imputazione, soggettiva e oggettiva, dell’evento lesivo spiega, mediante i suoi elementi che si rifanno a criteri di normalità, l’intento della legge di assegnare alla disciplina della responsabilità civile una funzione sanzionatoria nei confronti del danneggiante. L’obbligo al risarcimento ha il senso di far rispondere in modo consistente del fatto dannoso estendendo la responsabilità anche per i danni non prevedibili al momento della commissione del fatto (2056 e 1224).
Imputazione del fatto e fattispecie speciali di responsabilità
Il sistema generale d’imputazione sopra delineato è integrato da ulteriori disposizioni che imputano a determinate persone fatti posti in essere da altri, o addirittura accadimenti addebitabili a cose o animali. Per alcune di queste si discorre di responsabilità indiretta o per fatto altrui.
Il disegno del legislatore è quello di ricondurre ogni ipotesi di responsabilità ad un comportamento. E perciò s’individua nel fatto proprio dell’agente la fonte della responsabilità: là dove “fatto proprio” è sia quello immediatamente riferibile alla persona, sia quello che tale è reputato in virtù di fattispecie particolari espressamente disciplinate dalla legge. Così è considerato fatto proprio del sorvegliante, cioè a lui imputato, il fatto dannoso dell’incapace d’intendere e di volere a lui affidato (2047); fatto proprio del genitore l'illecito del figlio minore abitante con lui (2048); fatto proprio del committente il fatto illecito del dipendente commesso nell’esercizio delle sue mansioni.
Si distingue tra la colposità della condotta e l’imputazione obiettiva che la legge fa in via presuntiva di alcuni fatti alle persone, in virtù della posizione da queste ricoperta: infatti, negli artt. 2047-2054, è stabilita sia una presunzione di colpa, sia una presunzione di causalità, cioè di cooperazione nella commissione dell’illecito, a carico delle persone indicate. In realtà, le ulteriori ragioni di responsabilità che si affiancano alla colpa sono modi d’imputazione oggettiva dell’evento alla persona, e come tali, individuano, in ipotesi specifiche, quella che sul piano generale è l’azione commissiva o omissiva della persona che causa l’evento lesivo (2043).
Si è, qui, su di un piano diverso da quello di conformità o difformità del comportamento rispetto ad un modello legale, come è testimoniato dagli stessi articoli 2047-2054; questi, permettendo di provare in concreto l’assenza di colpa, lasciano intendere di aver imputato in via oggettiva l’evento al c.d. responsabile.
Fra gli ulteriori e nuovi criteri di responsabilità vanno annoverati il rischio-profitto, il rischio d’impresa e l’esposizione al pericolo, che da alcuni sono considerati elementi idonei ad imputare fatti dannosi alle persone, in nome, rispettivamente, del profitto che esse traggono dall’attività, del fatto che esse gestiscono l’attività d'impresa rivelatasi fonte di danno e del fatto che esse hanno creato con loro attività un pericolo per gli altri.
Lesione dell'altrui situazione
Affinché possa nascere responsabilità nell’autore del fatto, è necessario che questo leda una situazione soggettiva tutelata erga omnes dalla legge. Affinché possa nascere l’obbligo del risarcimento del danno è necessario che il danno sia "ingiusto". Tale è soltanto il danno conseguenza di una lesione dell’altrui situazione giuridicamente tutelata: l’ingiustizia della lesione è un prius logico rispetto alla ingiustizia del danno. Se non vi è lesione del diritto altrui, il danno è giusto, nel senso che esso va sopportato da chi lo subisce (ad es. nell’ipotesi di un atto di concorrenza leale) e non può essere trasferito su altri, cioè sul danneggiante o su altra persona indicata quale responsabile. Soluzione, questa, conforme a tradizione e rispondente al comune modo di sentire.
La responsabilità costituisce la reazione a un danno ingiusto e che tale ingiustizia definisce l’ambito della responsabilità civile: l’art 2043 avrebbe non funzione sanzionatoria di posizioni giuridiche aliunde tutelate dall’ordinamento, ma autonoma capacità di produrre situazioni soggettive degne di tutela.
Questa tesi è contestata dalla giurisprudenza che, intravedendo i pericoli di una proliferazione senza limiti delle ipotesi di risarcibilità del danno, ammette sì il risarcimento del danno in fattispecie non tradizionali, ma la tempo stesso afferma la necessità d’individuare pregiudizialmente una situazione giuridicamente protetta, oggetto della lesione. Così l’interprete ha affermato il diritto al risarcimento del danno patrimoniale per i superstiti legati da uno stretto vincolo di parentela con la vittima, quando tale vincolo implica un obbligo al mantenimento o agli alimenti, per l’impresa danneggiata dalla morte del proprio dipendente causata da un terzo, per il creditore danneggiato dall’induzione del debitore all’inadempimento da parte dello stesso alienante, quando l’acquisto sia rimasto senza effetto nei confronti del primo acquirente che abbia trascritto per secondo, per la persona sedotta con promessa di matrimonio, per il compratore deluso a causa della sconfessione dell’autenticità del bene acquistato, per chi abbia ricevuto informazioni inesatte, per chi sia stato leso nel possesso della cosa, per chi abbia perso una legittima chance.
Queste e altre situazioni soggettive, al di fuori dei tradizionali diritti assoluti, nel tempo sono state tutelate erga omnes; il problema è stabilire se quando le norme creano una situazione soggettiva direttamente protetta. La giurisprudenza ha reputato meritevole di tutela risarcitoria l’interesse legittimo, in quanto situazione sostanziale e non meramente processuale, correlata ad un "bene della vita" da conseguire o da conservare. Del pari, quando c’è reato, il diritto al risarcimento del danno è stato riconosciuto al diretto danneggiato di là dall’esistenza di un suo diritto soggettivo.
Cause di giustificazione
La responsabilità dell’autore del fatto è esclusa o limitata quando ricorrono talune circostanze o situazioni soggettive e oggettive, generalmente indicate come “cause di giustificazione” o “esimenti” o “cause di esclusione dell’antigiuridicità”. Tra queste rientrano anzitutto la legittima difesa e lo stato di necessità. Allo stato di necessità fa riferimento l’art. 2045: “quando chi ha compiuto il fatto dannoso è stato costretto dalla necessità di salvare sé o altri dal pericolo attuale di un danno grave alla persona, e il pericolo non è stato da lui volontariamente causato né era altrimenti evitabile, al danneggiato è dovuta un’indennità, la cui misura è rimessa all’equo apprezzamento del giudice”. La limitazione subita dall’agente in ordine alla libertà di scelta...
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