Diritto privato
Manuale di diritto privato - di Andrea Torrente, Piero Schlesinger
L'ordinamento giuridico
Ogni società ha bisogno di regole per vivere, che disciplinano i rapporti tra soggetti. L'ordinamento giuridico è il sistema di regole e modelli e schemi mediante cui è organizzata una collettività, e attraverso cui viene regolato e diretto lo svolgimento della vita sociale. Esso è formato da norme. La norma giuridica: ciascuna delle regole che formano l'ordinamento giuridico.
La struttura della norma
Essa è costituita dalla fattispecie. Una norma è un enunciato prescrittivo che si articola nella formulazione di un'ipotesi di fatto, al cui verificarsi la norma ricollega una determinata conseguenza giuridica. Norma: periodo ipotetico -> affermazione accadimento eventuale - fattispecie e conseguenza giuridica.
Fattispecie
- Astratta: un fatto (o un complesso di fatti) non realmente accaduto ma che è descritto ipoteticamente dalla norma ad indicare quanto deve verificarsi affinché produca una conseguenza giuridica.
- Concreta: un complesso di fatti verificatisi realmente, rispetto ai quali occorre verificare quali effetti giuridici ne sono derivati.
Fattispecie può essere semplice (unico fatto) o complessa (pluralità di fatti giuridici).
Le norme
Le norme possono essere:
- Cogenti (o inderogabili): norme la cui applicazione è imposta dall'ordinamento, a prescindere dalla volontà dei singoli.
- Dispositive (o derogabili): norme la cui applicazione può essere evitata mediante un accordo degli interessati. Il legislatore può porre un criterio che le disciplina, nel caso in cui non si manifesti la volontà dei singoli.
Le fonti delle norme giuridiche
Atti o fatti idonei a produrre diritto.
- Atti: Nati dall'esplicazione dell'attività di un determinato organo o autorità muniti del potere di produrre norme.
- Fatti: una consuetudine affermatasi nel tempo come regola giuridica di condotta nell'ambito di una determinata comunità.
Le norme sono disposte in ordine gerarchico, cioè esiste un sistema di norme, ordinate secondo un criterio gerarchico: si tratta di un sistema piramidale. Si parla di gerarchia anche delle fonti normative: al vertice troviamo le norme costituzionali e le leggi costituzione. Al di sotto troviamo le norme sulle leggi ordinarie emanate dal Parlamento. Recentemente si è inserita in questo sistema anche la norma europea. Queste ultime si collocano ad un livello intermedio tra le precedenti. Al di sotto delle norme ordinarie e quindi le norme regionali. I decreti si collocano allo stesso livello delle norme di leggi ordinarie.
La consuetudine
Una consuetudine sussiste quando ricorrano:
- Una ripetizione generale costante in un certo ambiente per un tempo adeguatamente protratto di un determinato tipo di comportamento osservabile come regola di condotta tra privati.
- Un atteggiamento di osservanza di quel comportamento in quanto ritenuto doveroso.
- Prassi nell'ambiente sociale considerato.
Le consuetudini possono essere:
- Secundum legem (Secondo Legge): operano in accordo con la legge.
- Praeter legem (Al di là della Legge): non disciplinate dalle norme scritte.
- Contra legem (Contro la Legge): si pongono contro la legge.
Applicazione della legge
Concreta realizzazione, nella vita della collettività, di quanto ordinato dalle regole che compongono il diritto dello Stato.
Interpretazione della legge
Attribuire un senso, decidere cosa si ritiene che un testo possa significare e come risolvere conflitti che possono generarsi. Essa può essere:
- Giudiziale: quando compiuta dal giudice dello Stato nell'esercizio della funzione giurisdizionale -> Giurisprudenza.
- Dottrinale: apporti di studio dei cultori delle materie giuridiche (la loro autorità deriva dal prestigio personale) che si preoccupano di raccogliere materiale utile all'interpretazione delle varie disposizioni.
- Autentica: che proviene della stella dallo stesso legislatore che emana talvolta apposite disposizioni per chiarire il significato di una norma.
Le situazioni giuridiche soggettive
Il rapporto giuridico
È la relazione tra due soggetti regolata dall'ordinamento giuridico.
Parti del rapporto giuridico
- Soggetto attivo: È il soggetto a cui l'ordinamento giuridico attribuisce un potere.
- Soggetto passivo: A carico del quale sussiste un dovere.
Il diritto può essere: Oggettivo (Precetto, Norma) o Soggettivo (l'ordinamento tutela il mio interesse ma mi lascia libero di scegliere se agire o meno).
Diritto soggettivo
Potere di agire (Potere licere) per il soddisfacimento di un proprio interesse individuale protetto dall'ordinamento giuridico.
Esercizio del diritto soggettivo
Esplicazione del potere di cui il soggetto consta.
Abuso del diritto
Quando il titolare del diritto si avvale della facoltà e dei poteri che gli sono concessi non per perseguire l'interesse che forma oggetto del diritto soggettivo, bensì per realizzare finalità ulteriori, eccedenti l'ambito dell'interesse tutelato.
Diritti soggettivi
Possono essere:
- Assoluti: garantiscono al titolare un potere che può far valere verso tutti
- Diritti Reali (Su una cosa – “RES”)
- Diritti della Personalità
- Potestativi: Danno potere di operare il mutamento della situazione giuridica di un altro soggetto.
- Relativi: Assicurano al soggetto un potere che egli può far valere solo nei confronti di uno o più persone determinate
- Diritti di Credito
Diritti reali → Fonte: dovere negativo (Astenersi dal fare qualcosa).
Diritti di credito → Fonte: dovere (Obbligo di eseguire una determinata prestazione).
Interesse
Qualsiasi vantaggio o utilità che costituisce l'obiettivo o il movente dell'agire di un soggetto. L'interesse può essere pubblico o privato. L’interesse privato può essere:
- Semplice (o di fatto): non c'è protezione giuridica.
- Tutelato giuridicamente: In questo caso è un diritto soggettivo → Interesse legittimo: situazione giuridica dei portatori di tali interessi qualificati. Lo strumento di tutela dell'interesse legittimo è l’impugnazione dell’atto amministrativo illegittimo.
Situazioni soggettive passive
- Dovere (di astensione): di astenersi dal ledere il diritto assoluto di un'altra persona.
- Obbligo: a cui è tenuto il soggetto passivo di un'obbligazione. Il soggetto attivo ha pretesa, cioè il potere di esigere uno specifico comportamento (o prestazione) da un altro individuo, volta a soddisfare un interesse sostanziale del titolare del diritto.
- Soggezione: corrisponde al diritto potestativo.
- Onere: quando ad un soggetto è attribuito un potere, ma l'esercizio di tale potere è condizionato ad un adempimento.
Vicende del rapporto giuridico: acquisto ed estinzione
Acquisto del diritto soggettivo
Può essere:
- A titolo originario: quando il diritto soggettivo sorge a favore di una persona, senza essere trasmesso da nessuno.
- A titolo derivativo: quando il diritto si trasmette da una persona ad un'altra (es. contratto, successione)
- Acquisto Derivativo-Traslativo: si trasmette lo stesso diritto dal precedente titolare.
- Acquisto Derivativo-Costitutivo: al nuovo titolare è attribuito un diritto diverso.
Titolo d'acquisto [CAUSA ADQUIRENDI]: atto o fatto giuridico che giustifica acquisto.
Estinzione
Il rapporto giuridico si estingue quando il titolare perde il diritto senza che questo sia trasmesso ad altri.
Soggetto giuridico
Titolare di diritti sulle situazioni giuridiche → coloro che hanno capacità giuridica.
Capacità giuridica
L’uomo, con la nascita, acquista capacità giuridica [Art.1 comma 1, cc]
- Persona fisica
- Nascita: evento necessario, di regola sufficiente, per acquisto della capacità giuridica. Entro 10 giorni, va registrata per stilare atto di nascita.
- Morte: cessazione irreversibile di tutte le funzioni dell'encefalo, entro 24 ore va dichiarata con atto di morte.
Il concepito
Seppur non ancora nato, il concepito ha capacità di: succedere mortis causa, ricevere per donazione, essere titolare di diritti risarcitori. Questi diritti sono subordinati alla nascita (Si verificano se nasce).
Incapacità speciali
Una limitazione della capacità giuridica:
- Assolute: se al soggetto è precluso quel tipo di rapporto di atto.
- Relative: se al soggetto è precluso quel tipo di rapporto di atto, ma solo con determinate persone o solo in determinate circostanze.
Capacità d'agire
Idoneità a porre in essere in proprio atti negoziali destinati a produrre effetti nella sfera giuridica (→ Capacità negoziale). La capacità di agire è diversa dalla capacità giuridica (che esiste sempre). Per salvaguardare coloro che non hanno capacità negoziale ci sono diversi istituti: minore età, interdizione giudiziale, inabilitazione, emancipazione, amministrazione di sostegno, incapacità naturale (di intendere e volere).
A) Minore età [Art.2]
Normalmente a 18 anni si acquisisce capacità di agire, cioè si considera il soggetto in grado di curare autonomamente i propri interessi perché ha necessaria maturità. Il minore non può stipulare atti negoziali destinati a incidere sulla propria sfera giuridica neppure decidere il loro compimento: atti di questo tipo, eventualmente posti in essere, sono annullabili (cioè gli atti possono essere impugnati, entro cinque anni dal raggiungimento della maggiore età, dal rappresentante legale o del minore divenuto maggiorenne).
Gestione del patrimonio [Potere di amministrazione] e compimento di ogni atto relativo [Potere di rappresentanza] spettano di norma ai genitori. I genitori operano disgiuntamente per atti di ordinaria amministrazione, congiuntamente per atti di straordinaria amministrazione (suscettibili di incidere in maniera significativa sul patrimonio). Per atti eccedenti l'ordinaria amministrazione serve l'autorizzazione del giudice tutelare: gli atti senza autorizzazione del giudice sono annullabili per volere dei genitori o del minore una volta divenuto maggiorenne.
B) Interdizione giudiziale [Art. 414]
È pronunciata con sentenza del giudice (=giudiziale) quando ricorrano questi presupposti:
- Infermità di mente (Malattia che mini profondamente il soggetto nella sua sfera intellettuale o volitiva).
- Abitualità di dette infermità (Infermità non transitoria).
- Incapacità di provvedere ai propri interessi (a causa di detta infermità).
- Necessità di assicurare al soggetto adeguata protezione (si usa quando non bastano altri strumenti).
L'interdizione può essere pronunciata solo per maggiori di età (i minori sono già incapaci): il minore può essere interdetto durante l'ultimo anno di minore età, ma avrà effetto dai 18 anni. Il procedimento può essere promosso da: interdicendo, coniuge, persona stabilmente convivente, parenti entro il quarto grado, affini entro il secondo grado, Pubblico Ministero. Il soggetto viene esaminato direttamente dal giudice che nomina un tutore provvisorio.
È necessaria pubblicità: l'interdizione è annotata nei registri, a margine dell'atto di nascita. Condizione giuridica: non può compiere direttamente alcun atto negoziale se non quelli necessari a soddisfare esigenze della propria vita quotidiana. Se il soggetto conclude atti negoziali, essi sono annullabili. L’interdizione preclude: matrimonio, riconoscimento figli naturali, possibilità di testamento. Esiste possibilità di revoca, se vengono meno i presupposti che hanno portato all'interdizione.
C) Inabilitazione [Art.415]
È pronunciata con sentenza del tribunale quando sorgono, alternativamente:
- Infermità di mente non talmente grave da far sorgere interdizione.
- Prodigalità (Impulso patologico che lo spinga a gravi pregiudizi economici).
- Abuso abituale di bevande alcoliche o di stupefacenti.
- Sordità o cecità dalla nascita o prima infanzia.
Per l'interdizione si nomina un curatore provvisorio che, unitamente all'inabilitato, svolge attività di straordinaria amministrazione, previa autorizzazione del giudice. L’Inabilitato può svolgere autonomamente atti di ordinaria amministrazione.
Curatore + Inabilitato + Autorizzazione del giudice → Atto di straordinaria amministrazione (Altrimenti l'atto è annullabile).
D) Emancipazione [Art.390]
Il soggetto minore ultra sedicenne, autorizzato dal tribunale, con le nozze acquista emancipazione. La condizione giuridica è uguale a quella dell'inabilitato: può compiere autonomamente atti di ordinaria amministrazione, mentre per gli atti di straordinaria amministrazione necessaria assistenza del curatore e dell'autorizzazione del giudice. Solitamente i curatori sono scelti nella persona dei genitori.
E) Amministrazione di sostegno [Art.390]
Si apre con decreto motivato dal giudice tutelare, quando ricorrono, congiuntamente:
- Infermità o menomazione fisica o psichica della persona.
- Impossibilità di provvedere ai propri interessi, a causa di dette infermità.
Differenze con l'interdizione:
- Anche solo menomazione psichica (quindi, non infermità).
- Anche infermità o menomazione fisica.
- Anche infermità o menomazione temporanea.
- Anche infermità o menomazione che incide su tali in taluni profili della personalità (ad esempio Ludopatia).
Può essere pronunciata solo per maggiori di età. Il procedimento può essere promosso da: interdicendo, coniuge, persona stabilmente convivente, parenti entro il quarto grado, affini entro il secondo grado, Pubblico Ministero. Nel procedimento è importante l’audizione personale del giudice, che nomina un amministratore di sostegno.
Il Giudice stabilisce gli atti che l'amministratore di sostegno può compiere in nome per conto del beneficiario e gli atti per i quali l’amministratore di sostegno deve dare il proprio assenso (Altrimenti questi atti sono annullabili).
F) Incapacità naturale
Quando un soggetto, legalmente capace di agire, in concreto si trovi, in un determinato momento, in una situazione di incapacità di volere e/o intendere per causa:
- Permanente: Ad esempio, un anziano con demenza simile non assoggettato a misura di protezione.
- Temporanea: Ad esempio, soggetto sotto shock o sotto effetto di alcol (ma normalmente avveduto).
Perché ci sia incapacità naturale, occorre che il soggetto sia privo in modo assoluto, al momento del negozio, della coscienza dei propri atti e di autodeterminarsi.
Annullabilità atti: Può essere chiesta dallo stesso incapace, se dimostra che in quel momento non era in grado di intendere e di volere. Atti come il matrimonio o la donazione sono impugnabili solo se è dimostrata l’incapacità di intendere e volere in quel momento. Gli atti unilaterali sono annullabili se si dimostra incapacità e atto come causa di grave pregiudizio per l’incapace. I Contratti sono annullabili se si dimostra incapacità e malafede dell'altro contraente.
Diritti della personalità
[Art.2 Costituzione]: La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo. Sono DIRITTI ASSOLUTI, tutelati erga omnes, non sono patrimoniali (non hanno un valore economico), sono personalissimi (non sono oggetto di alienazione), sono imprescrittibili (il non uso non comporta l'estinzione). La Costituzione riconosce, non attribuisce, perciò sono dell'uomo stesso. Sono in un elenco aperto: non solo quelli della costituzione, ma quelli che la coscienza sociale, in un determinato momento storico, ritiene essenziali, e sono quindi storicamente condizionati.
A) Diritto alla vita
Acquisto: il problema è spinoso. Il diritto a nascere è tutelato nei soggetti diversi dalle dalla madre: è sanzionato colui che cagiona interruzione della gravidanza senza consenso della madre. La Madre: nei primi 90 giorni l'interruzione può essere fatta per urgenza e non urgenza (pericolo di vita o di danno al feto). Dopo 90 giorni: interruzione solo se può causare pericoli per la salute. Non sono ammessi: suicidio, omicidio del consenziente, eutanasia. Periodo del trattamento medico: se in grado di decidere consapevolmente e liberamente può essere accettato rifiuto delle cure.
B) Diritto alla salute [Art. 32 Cost]
Il diritto alla salute: è obbligo di astenersi da condotte che possono cagionare ad altri malattie, infermità, menomazioni. La legge può prevedere alcuni trattamenti sanitari obbligatori se determina la tutela di un interesse superiore della sanità pubblica, altrimenti vige il principio di autodeterminazione (cioè il consenso volontario), siempre che non violi la legge o non causino diminuzione permanente dell'integrità fisica del soggetto.
C) Diritto al nome
Ricondotto nell'alveo dei diritti fondamentali con funzione di identificazione sociale. È tutelato da:
- Contestazione: quando un terzo ostacola nell'utilizzo del nome attribuito al soggetto.
- Usurpazione: quando un terzo utilizza un nome altrui per identificare la propria persona.
- Utilizzazione abusiva: quando un terzo utilizza un nome per identificare un personaggio di fantasia.
D) Diritto all'integrità morale
La Legge tutela interesse all'onore (il valore sociale di un determinato soggetto), al decoro (qualità che concorrono a determinare il pregio di un soggetto nell'ambiente).
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