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AZIONI A DIFESA DELLA PROPRIETÀ [AZIONI PETITORIE]:
- Azione Di Rivendicazione (Revindicatio) [Art. 948]: La legittimazione attiva spetta a
colui che si dichiara proprietario, ma non è possessore. La legittimazione passiva è a
colui che ha detenzione o possesso, ed ha facultas restituendi. Vi è onere della prova (a
carico dell'attore). È un'azione imprescrittibile: anche non uso è potere di godimento
della proprietà.
- Azione Di Mero Accertamento: per chi ha interesse che una sentenza confermi la sua
proprietà su un bene
- Azione Negatoria: richiesta per ottenere l'accertamento che non esistano diritti reali
vantati da terzi su un bene
- Azione Di Regolamento Dei Confini
- Azione Per Apposizione Di Termini: per richiedere apposizioni di segni o simboli di
confine tra due fondi
DIRITTI REALI DI GODIMENTO: Comprimono il potere di godimento che spetta al
proprietario e sono:
A) SUPERFICIE: Consiste nel:
- Diritto di costruire un'opera al di sopra di suolo altrui di cui il superficiario, una volta
realizzato, ne acquista la proprietà, diversa dal suolo (=nuda proprietà), che resta al
concedente [Concessio ad aedificandum].
- Nella proprietà separata [Proprietà Superficiaria] di una costruzione già esistente, di
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cui un soggetto diverso dal proprietario diviene titolare, mentre la proprietà del suolo
rimane al concedente.
La superficie può essere perpetua o a termine (dopo un tot di tempo la proprietà passa
al superficiario). Modi di acquisto: Contratto, Testamento e Usucapione.
Poteri del superficiario: Libera disponibilità della costruzione, salvo diversa pattuizione.
Se non esiste più la costruzione, esiste ancora il diritto di superficie
B) ENFITEUSI: Attribuisce all'enfiteuta lo stesso potere di godimento del proprietario su
un bene immobile, salvo l'obbligo di:
- Migliorare il fondo
- Pagare al proprietario un canone periodico (che può consistere in denaro o prodotti
naturali)
Modi di acquisto: Contratto, Testamento e Usucapione.
Affrancazione (per enfiteuta): in cambio di pagamento di una somma di denaro.
Affrancazione (per proprietario): se viene meno una delle due condizioni.
C) USUFRUTTO [Art. 981]: L’usufrutto dà ad un soggetto (detto usufruttuario) il diritto
di godere di una cosa di cui non è proprietario. Egli deve però rispettarne la
destinazione economica.
Esempio: A (=proprietario, detto nudo proprietario) e B (=usufruttuario). A concede a B
il diritto di godere della sua cosa: A ne rimane proprietario, ma riconosce a B il potere
di godimento. Il diritto di proprietà viene compresso, c'è una limitazione data dal
contratto. Se viene meno questa compressione, il diritto si estende nuovamente →
elasticità del dominio. Il proprietario ha perso il diritto di disporne? No, il proprietario
si è spogliato del diritto di godimento, ma ne dispone ancora (è proprietario nudo). A
può vendere il bene a un terzo soggetto, C, ma questi ne acquista la nuda proprietà.
Quando il contratto scadrà, C acquisterà anche il diritto di godimento.
Durata dell'usufrutto [Art. 979]: Nel caso di persona fisica, l’usufrutto non può
eccedere la vita dell'usufruttuario; nel caso di persona giuridica (es. società) non può
durare più di trent'anni.
Obblighi dell'usufruttuario:
- Restituire la cosa al proprietario al termine dell'usufrutto
- Diligenza del buon padre di famiglia nel godimento della cosa
- Non modificare destinazione economica
- Fare inventario
- Prestare garanzia
Estinzione usufrutto: 1) Scadenza termine o morte usufruttuario, 2) Prescrizione
estintiva 20ennale, 3) Consolidazione o confusione (Riunione usufruttuario e nudo
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proprietario in una sola persona), 4) Perimento totale della cosa, 5) Abuso diritto
usufruttuario.
D) SERVITÙ PREDIALI (=PRAEDIUM: Fondo, podere) [Art. 1027]: È un peso che viene
imposto su un fondo (= Fondo Serviente) per l'utilità di un altro fondo (=Fondo
Dominante), il quale appartenga a un proprietario diverso. È un rapporto di
strumentalità tra due fondi: anche se cambiano i proprietari, il rapporto si mantiene
perché il rapporto è tra i due fondi (serviente e dominante).
Esistono diversi tipi di servitù:
- Servitù Volontaria [Art. 1058]: Quando un fondo non si trova in quelle condizioni
sfavorevoli tali da giustificare una servitù legale, il proprietario di esso può assicurarsi
l'utilità che occorre per il suo migliore sfruttamento mediante la conclusione di un
contratto con il proprietario del fondo su cui vorrebbe acquistare servitù
- Servitù Coattiva (o Legale) [Art. 1032]: Si ha diritto ad ottenere certi diritti, certe
servitù (ad esempio, di passaggio). Come si ottengono? O per contratto (anche se la
servitù è coattiva può ottenersi come volontaria, mediante un contratto col
proprietario dell’altro fondo) o per sentenza. La sentenza ha valore costitutivo
(Costituisce quel diritto in concreto) e determina le modalità, in modo da determinare
il minor pregiudizio alle ragioni del proprietario del fondo serviente e le indennità.
- Servitù Acquisite Per Usucapione [Art. 1061]: L'usucapione è un modo di acquisto
della proprietà a titolo originario, ma anche di tutti diritti reali di godimento: anche le
servitù prediali possono essere usucapite. Quali? Le servitù apparenti, caratterizzate da
opere visibili e permanenti, destinate al loro esercizio (ad esempio, nel caso in cui dopo
vent'anni venga esercitato il passaggio in maniera non equivoca, non clandestina,
continuata, ottengo il diritto di passaggio su quel terreno → la servitù è usucapita. Se
dopo 20 anni il proprietario dovesse ribellarsi, il giudice esprimerebbe una sentenza
dichiarativa, non costitutiva, che riconosce questa servitù, questo diritto).
Perdita servitù [Art. 1073]: Si estingue se il diritto non si esercita continuativamente
per 20 anni.
Esercizio della servitù:
- Servitù coattiva o legale: Può essere esercitata soltanto nelle modalità dettate dal
giudice (in caso di sentenza)
- Se esiste dubbio: Civiliter (soddisfacendo il bisogno del fondo dominante, ma col
minor aggravio possibile per il fondo servente).
Estinzione servitù: per rinuncia, per scadenza termini, per confusione (il proprietario
del fondo servente = proprietario fondo dominante), per prescrizione ventennale.
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AZIONI A TUTELA DELLA SERVITÙ [AZIONE CONFESSORIA]: Pronuncia giudiziale per
accertamento del suo diritto: l’eventuale sentenza condanna alla cessazione del
comportamento turbativo o impeditivo + risarcimento danni.
IL RAPPORTO OBBLIGATORIO
OBBLIGAZIONE: Con il termine obbligazione si intende il rapporto tra due soggetti
(uno attivo= CREDITORE, l'altro passivo =DEBITORE) in forza del quale il debitore è
tenuto, nei confronti del creditore, a una prestazione. L'obbligo può essere di Dare,
Fare e Non Fare.
FONTI DELLE OBBLIGAZIONI:
- Contratto,
- Fatto illecito
- Ogni atto idoneo a produrle (titoli di credito, promessa…)
- Obbligazioni nascenti dalla legge (vedi Pag.32)
SOGGETTO: Determinato, sia attivo che passivo, o determinabili. Può essere
plurisoggettivo:
- Solidale: attiva (più creditori/un debitore – es. banca) o passiva (più debitori/un
creditore). L’intera prestazione fatta da un soggetto libera tutti.
- Parziaria: Passiva (ciascun debitore è tenuto ad eseguire una prestazione
dell'obbligazione a lui spettante) o attiva (ciascun creditore ha diritto ad una parte
dell'unitaria prestazione)
Obbligazioni solidali: Prendiamo ad esempio 4 soggetti: A (=Creditore) e B, C, D
(=Debitori). Se A presta 30.000€ a B, C, D, essi sono tutti e tre condebitori. Se
l’obbligazione è solidale, si crea un vincolo di solidarietà: ciascuno di loro è tenuto a
pagare per l'intero. Una volta che B o C o D adempie, il debitore libera tutti e tre dal
vincolo dell'obbligazione (l'adempimento integrale da parte di uno, libera tutti i
condebitori nei confronti del creditore) e nel rapporto esterno c'è stato adempimento.
A livello interno, B, che ha pagato € 30.000, si rivolge a C e D per ottenere la loro parte
di debito.
Rapporto esterno → c'è obbligazione solidale
Rapporto interno → c’è obbligazione divisibile, o parziale
Se C o D non pagano, B può portarli davanti a un giudice con un'azione di regresso.
L'azione di regresso può essere esercitata solo dal condebitore solidale che ha pagato
per intero il debito, ed è esercitabile nei confronti degli altri debitori solidali. Se uno dei
due con debitori non può pagare, perché insolvente, la perdita si ripartisce fra gli altri
condebitori (compreso quello che ha già pagato). Nell'esempio, se C non può pagare, B
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e D pagano a testa € 15.000.
Quando ci sono più condebitori, si presume un'obbligazione di tipo solidale, per
tutelare il creditore. Dunque, in tutti casi, tranne alcune eccezioni previste per legge o
per contratto, si presume che l'obbligazione sia solidale [Art. 1294].
OGGETTO: L'oggetto dell'obbligazione è la prestazione [Art. 1174].
La prestazione può essere di dare, fare, non fare.
Nel caso del diritto privato, si parla di obbligazioni di tipo civile: la caratteristica è che la
prestazione rappresenta un dovere coercibile, cioè suscettibile di soddisfazione in
maniera coercitiva o coattiva. Esistono altre obbligazioni, dette obbligazioni naturali,
che presuppongono spontaneità, la capacità del soggetto che esegue prestazione,
proporzionalità tra prestazione e mezzi disponibili. L'obbligazione naturale presuppone
l'adempimento di un dovere naturale, morale, sociale. L'inadempienza di questa
obbligazione causa riprovazione secondo l'etica sociale: esse sono di tipo extra
giuridico, religiose, tra privati…
Requisiti della prestazione [Art. 1174] :
- La prestazione forma l'oggetto dell'obbligazione
- Deve essere patrimoniale (suscettibile di valutazione economica)
- Deve corrispondere un interesse, anche non patrimoniale.
L'esecuzione della prestazione si chiama ADEMPIMENTO: attraverso di essa si
verificano due momenti: dovere ed interesse. La conseguenza dell'adempimento è
l'estinzione dell'obbligazione → effetto estintivo. Per produrre l'estinzione
dell'obbligazione, l'adempimento deve essere INTEGRALE ed ESATTO.