Anteprima
Vedrai una selezione di 11 pagine su 46
Riassunto esame diritto privato, prof Serravalle, libro consigliato Manuale di diritto privato, Torrente Pag. 1 Riassunto esame diritto privato, prof Serravalle, libro consigliato Manuale di diritto privato, Torrente Pag. 2
Anteprima di 11 pagg. su 46.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Riassunto esame diritto privato, prof Serravalle, libro consigliato Manuale di diritto privato, Torrente Pag. 6
Anteprima di 11 pagg. su 46.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Riassunto esame diritto privato, prof Serravalle, libro consigliato Manuale di diritto privato, Torrente Pag. 11
Anteprima di 11 pagg. su 46.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Riassunto esame diritto privato, prof Serravalle, libro consigliato Manuale di diritto privato, Torrente Pag. 16
Anteprima di 11 pagg. su 46.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Riassunto esame diritto privato, prof Serravalle, libro consigliato Manuale di diritto privato, Torrente Pag. 21
Anteprima di 11 pagg. su 46.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Riassunto esame diritto privato, prof Serravalle, libro consigliato Manuale di diritto privato, Torrente Pag. 26
Anteprima di 11 pagg. su 46.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Riassunto esame diritto privato, prof Serravalle, libro consigliato Manuale di diritto privato, Torrente Pag. 31
Anteprima di 11 pagg. su 46.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Riassunto esame diritto privato, prof Serravalle, libro consigliato Manuale di diritto privato, Torrente Pag. 36
Anteprima di 11 pagg. su 46.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Riassunto esame diritto privato, prof Serravalle, libro consigliato Manuale di diritto privato, Torrente Pag. 41
Anteprima di 11 pagg. su 46.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Riassunto esame diritto privato, prof Serravalle, libro consigliato Manuale di diritto privato, Torrente Pag. 46
1 su 46
D/illustrazione/soddisfatti o rimborsati
Disdici quando
vuoi
Acquista con carta
o PayPal
Scarica i documenti
tutte le volte che vuoi
Estratto del documento

LA PUBBLICITA': FINI E NATURA

La pubblicità serve a dare ai terzi la possibilità di conoscere l'esistenza ed il contenuto di un negozio giuridico o lo Stato delle persone fisiche e le vicende delle persone giuridiche; poiché determinati fatti per avere conseguenze giuridiche rilevanti, devono essere conosciuti o conoscibili da chi è interessato, infatti la legge soddisfa ciò attraverso l'iscrizione del negozio in registri tenuti presso la pubblica amministrazione che chiunque può consultare.

Si distinguono 3 tipi di pubblicità giuridica:

  • LA PUBBLICITA' NOTIZIA: serve a dare notizia di determinati fatti, la sua omissione non incide sulla validità e sull'efficacia degli stessi, ma è prevista solo una sanzione in caso di omissione. Gli imprenditori che hanno l'obbligo di iscrizione alla sezione speciale del Registro delle imprese, sono iscritti di regola con pubblicità notizia.
  • LA
PUBBLICITA' DICHIARATIVA: serve a far sì che l'atto sia opponibile a chiunque. Senza di essa l'atto esiste ed è valido, ma diminuisce i suoi effetti che non sono opponibili ai terzi. Gli imprenditori iscritti nella sezione ordinaria del Registro delle imprese sono iscritti con pubblicità legale dichiarativa, escluse le società dei capitali. LA PUBBLICITA' COSTITUTIVA: essa condiziona sia la validità sia l'efficacia dell'atto, in assenza non si producono effetti neanche tra le parti; ad esempio l'iscrizione dell'ipoteca nei registri immobiliari e l'acquisto della personalità giuridica della società per azioni. CAPITOLO XIII. I DIRITTI REALI IN GENERALE E LA PROPRIETA'. I diritti reali raggruppano i diritti su cose materiali determinate. Essi sono caratterizzati da: - Immediatezza: il titolare ha la possibilità di esercitare direttamente il potere sulla cosa. (Difetta in caso di...)

servitù negative e ipoteca, ricorre in caso di locazione, di comodato, di anticresi);

- Assolutezza: il dovere di tutti di astenersi dall’interferire nel rapporto tra il titolare del diritto realee il bene che ne è oggetto, (Difetta in caso di diritti reali di garanzia e di servitù, ricorre in casi dilocazione per l’ipotesi di molestie arrecate da terzi che non pretendano di avere diritti sulla cosa);

- Inerenza: l’opponibilità del diritto a chiunque possieda o vanti diritti sulla cosa,(Difetta in caso diproprietà immobiliare non trascritta o di o di proprietà mobiliare senza possesso del bene,ricorre in caso di locazione ultra-novennale trascritta, la quale può essere opposta a qualunqueterzo).

I diritti reali costituiscono un numero chiuso, ovvero non è possibile creare diritti reali diversi daquelli già esistenti e hanno carattere di tipicità, ovvero non è possibile modificare la disciplina

Dei diritti reali. Nei diritti reali distinguiamo tra:

  • La proprietà (ius in re propria)
  • I diritti reali che gravano su beni di proprietà altrui (iura in re aliena).

I diritti reali in iura in re aliena si distinguono in:

  • Diritti reali di godimento: attribuiscono al titolare il diritto di trarre dal bene alcune utilità che lo stesso è in grado di fornire. (la superficie, l'enfiteusi, l'usufrutto, l'uso, l'abitazione, e le servitù).
  • Diritti reali di garanzia: attribuiscono al loro titolare il diritto di farsi assegnare con prelazione (diritto di preferenza) rispetto agli altri creditori, il ricavato di un'eventuale alienazione forzata del bene. (Il pegno e l'ipoteca).

Collegate a situazioni di diritto reale sono le obbligazioni. Non bisogna confondere l'obbligazione reale con l'onere reale.

Obbligazione reale: la persona dell'obbligato viene individuata in base alla titolarità di un diritto reale.

su un determinato bene.

Onere reale: consistono in un’attività di carattere periodico che è dovuta da un soggetto per il fatto che si trova nel godimento di un bene. É un onere che grava sul titolare, ed è come se gli si dicesse: vuoi godere dell’enfiteusi, allora paga il canone, vuoi che la tua cosa sia curata, allora paga l’imposta per fare in modo che si disponga dei soldi necessari; si tratta, quindi, sempre di un’attività positiva, di dare o fare.

LA PROPRIETA’.

“Tutte le proprietà, senza alcuna distinzione, sono inviolabili”. Articolo 832 del Codice Civile enuncia: “il proprietario ha diritto di godere e disporre delle cose in modo pieno ed esclusivo, entro i limiti e con osservanza degli obblighi stabiliti dall’ordinamento giuridico.”

La proprietà attribuisce dunque al titolare il potere di godimento (ovvero il potere di trarre dalla cose le utilità che la stessa è il

grado di fornire, decidendo se, come, e quando utilizzarla (direttamente o indirettamente) e il potere di disposizione (ovvero il potere di cedere ad altri in tutto o in parte i diritti sulla cosa). L'articolo inoltre caratterizza che la proprietà sia caratterizzata dalla pienezza, cioè la possibilità per il proprietario di fare della cosa ciò che vuole, e dell'esclusività, ovvero l'attribuzione al proprietario del diritto di vietare ogni ingerenza da parte di terzi.

Articolo 42 della Costituzione enuncia: "la proprietà privata è riconosciuta e garantita dalla legge, che ne determina i modi di acquisto, di godimento e i limiti allo scopo di assicurarne la funzione sociale e di renderla accessibile a tutti".

Il legislatore può tuttavia escludere l'ammissibilità della proprietà privata per alcune categorie di beni ai fini dell'utilità generale (esempio le fonti di energia). La proprietà,comunque, non è disciplinata solo dalle regole nazionali, ma anche da quelle sovrannazionali. Tradizionalmente la proprietà è caratterizzata da: imprescrittibilità (la proprietà non si può perdere per "non uso" ma per usucapione), perpetuità ed elasticità (i poteri che normalmente competono al proprietario possono essere compressi in virtù della coesistenza sullo stesso bene di altri diritti reali o vincoli di carattere pubblicistico). L'articolo 42 della Costituzione enuncia: "la proprietà privata può essere, nei casi previsti dalla legge, e salvo indennizzo, espropriata per motivi di interesse generale". La norma tende a cercare un punto di equilibrio tra l'interesse del proprietario e l'interesse della collettività. La proprietà privata può essere sacrificata solo in presenza di un interesse generale, di una previsione legislativa che lo consenta e di un

indennizzo che compensi il privato del sacrificio che subisce nell'interesse della collettività.

L'espropriazione traslativa: trasferimento di titolarità di un bene dal precedente proprietario, detto espropriato, ad un altro soggetto pubblico o privato, detto beneficiario dell'espropriazione.

Espropriazione larvata: limitazioni che, pur non determinando la perdita del diritto di proprietà, sono comunque tali da svuotare di contenuto il diritto di proprietà, incidendo sul godimento del bene.

La corte costituzionale distingue tra:

  • Disposizioni che si riferiscono ad intere categorie di beni, sottoponendo tutti i beni appartenenti alla categoria ad un particolare regime di godimento o di espropriazione (interventi di conformazione dei vari statuti proprietari). Non rientrano nel concetto di espropriazione, ma a quello di conformazione del contenuto del diritto di proprietà dei beni di quella determinata categoria;
  • Disposizioni che si riferiscono

A singoli cespiti, restringendo i poteri del proprietario rispetto aquelli riconosciuti in via generale ai titolari di beni appartenenti alla medesima categoria oppure annullandone o diminuendone in modo apprezzabile il valore di scambio (interventi di disposizione larvata). Rientrano nel concetto di espropriazione e necessitano di un indennizzo.

Per quanto riguarda i criteri per determinare l'indennizzo, la Corte Costituzionale ha escluso che esso debba essere uguale al valore di mercato del bene, ma anche che debba essere un risarcimento simbolico. In caso di espropriazione di un'area non edificabile coltivata l'indennizzo è pari al suo valore agricolo, tenendo anche conto delle colture praticate e dei manufatti edilizi presenti, con la precisazione che se il proprietario è coltivatore diretto o imprenditore agricolo a titolo principale, spetta un'indennità aggiuntiva. In caso di espropriazione di un'area edificabile, l'indennizzo

è parial valore di mercato, con la precisazione che se l’espropriazione è finalizzata ad attuare interventi di riforma economico-sociale, l’indennità è ridotta del 25%. In caso di espropriazione di una costruzione legittimamente edificata, l’indennizzo è pari al suo valore di mercato. In caso di vincolo sostanzialmente espropriativo, l’indennizzo è commisurato all’entità del danno effettivamente prodotto.

Al fine di incentivare la cessione volontaria della proprietà del bene, la legge prevede che il corrispettivo della cessione volontaria sia maggiore rispetto all’indennizzo dell’esproprio.

La proprietà dei beni culturali.

Per i beni culturali vi sono una serie di limiti, sia per quanto riguarda il potere di godimento (ad esempio i beni culturali non possono essere distrutti, deteriorati, danneggiati...), sia per quanto riguarda il potere di disposizione (ad esempio l’obbligo di

denuncia al Ministro per i beni e l'attività culturali degli atti che trasferiscono la proprietà o la detenzione di questi beni). La proprietà edilizia. L'attività edilizia è subordinata dal permesso di costruire, SCIA e CILA: - Il permesso di costruire rilasciato dall'autorità comunale per gli interventi di nuova costruzione, quelli di ristrutturazione urbanistica, ecc... Questo permesso viene rilasciato solo se l'intervento da realizzare sia conforme alle previsioni degli strumenti urbanistici e comporta un contributo di costruzione commisurato all'incidenza degli oneri di urbanizzazione ed al costo di costruzione, per consentire all'amministrazione municipale di provvedere alla realizzazione delle indispensabili opere di urbanizzazione primaria e secondaria. - La SCIA (Segnalazione Certificata di Inizio Attività), da presentare all'autorità comunale. - La CILA (La comunicazione di inizio lavori),eseguibile anche per via telematica, all'amministrazione comunale, prima dell'avvio delle opere. Non richiede invece nessun titolo abilitativo la realizzazione degli interventi ed.
Dettagli
A.A. 2020-2021
46 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/01 Diritto privato

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher Margherita031001 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto privato e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli studi della Campania "Luigi Vanvitelli" o del prof Serravalle Serena.