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PEGNO
Pegno e ipoteca assolvono una comune funzione, quella di costituire una
garanzia reale specifica - concessa dal debitore o da un terzo - che consente al
creditore insoddisfatto, nel pegno, di procedere alla vendita del bene o di
richiederne l'assegnazione nell'ipoteca, di procedere all'espropriazione dei beni.
Presentano caratteristiche comuni quali la realità, l'accessorietà e
l'indivisibilità. Il pegno, si costituisce per accordo delle parti seguíto dalla
consegna della cosa o dei documenti; di regola, la garanzia trova origine in un
contratto reale. Il pegno, può essere costituito anche con atto unilaterale.
Quanto all'accessorietà il pegno sussiste soltanto in presenza di un debito da
garantire, la giurisprudenza, subordina la validità del pegno all'esistenza, del
rapporto giuridico dal quale trae vita il debito che si vuole garantire.
L'indivisibilità del pegno comporta infine che esso garantisca, l’intero credito
fino alla sua totale realizzazione. Il pegno ha come oggetto beni mobili,
universalità di mobili, crediti e altri diritti aventi a loro volta per oggetto beni
mobili; sono esclusi i mobili registrati e i beni immateriali. Lo spossessamento e
la successiva consegna sono essenziali per il perfezionamento della fattispecie.
Lo spossessamento consente l'attuazione della funzione di garanzia per il
creditore perché rende estremamente difficile a chi ha concesso il pegno di
poter disporre del diritto. Si riscontra, la presenza di figure di garanzia
pignoratizia che, pur prescindendo dal requisito dello spossessamento,
impediscono egualmente al garante di poter disporre delle cose offerte in
garanzia: si discorre perciò di pegno anomalo. Il pegno si estingue, oltre che
per rinunzia alla garanzia, con l'estinzione del credito garantito, il perimento
della cosa o l'estinzione del diritto gravato dalla garanzia.
IPOTECA
L’ipoteca è una garanzia specifica, da realità, accessorietà e indivisibilità, nasce
con l'iscrizione nei pubblici registri immobiliari. La diversità di titolo consente di
distinguere l'ipoteca in legale, giudiziale, volontaria secondo che derivi da una
previsione legislativa, da una sentenza di condanna al pagamento di una
somma di denaro o da un atto di autonomia negoziale. Nell’ipoteca volontaria,
se la garanzia ha per oggetto beni altrui, l'iscrizione può essere validamente
presa dopo che la cosa sia stata acquistata dal concedente, mentre se ha per
oggetto beni futuri l'iscrizione può avvenire quando la cosa è venuta ad
esistenza. Oltre ai diritti reali su beni immobili, sono suscettibili di essere
ipotecati anche i beni mobili registrati e le rendite dello Stato. L’ipoteca
attribuisce al creditore il diritto di espropriare i beni vincolati e di soddisfarsi,
sul ricavato della loro vendita. Poiché sullo stesso bene possono sussistere
molteplici ipoteche, la prelazione è regolata dal grado che è costituito dal
numero, dell’iscrizione. Il creditore ipotecario può agire contro chi non è
debitore quando l'ipoteca è stata concessa da chi cioè non era personalmente
obbligato, oppure quando un terzo ha acquistato il bene già gravato dalla
garanzia. Qualora paghi o sia espropriato del bene ipotecato, il datore si
surroga nelle ragioni del creditore soddisfatto e ha regresso nei confronti del
debitore. L’ipoteca, si può estinguere per cause che riguardano il rapporto o il
credito garantito. Il venir meno del credito garantito comporta l'estinzione della
garanzia salvo che le parti abbiano convenuto di mantenere in vita l'ipoteca. Il
rapporto ipotecario, si estingue: per scadenza del termine se l'ipoteca è stata
concessa per un determinato tempo; per il verificarsi della condizione
risolutiva; per il perimento del bene; per l'estinzione del diritto limitato sul
quale la garanzia è stata iscritta; per rinunzia del creditore. L'iscrizione
dell'ipoteca, salvo una diversa previsione legislativa, perde efficacia dopo venti
anni dalla sua data, ma l'estinzione della garanzia può essere evitata
domandando, la rinnovazione dell'iscrizione. La cancellazione svolge una
funzione opposta a quella dell'iscrizione, serve a liberare l'immobile
dall'ipoteca.
FIDEIUSSIONE
Fideiussore è "colui che, garantisce l'adempimento dell'obbligazione altrui". Il
fideiussore si obbliga in solido con il debitore principale al pagamento del
debito. La fideiussione può avere ad oggetto un'obbligazione condizionale o
futura. A questo schema di disciplina va riportata la fideiussione omnibus,
largamente utilizzata dagli istituti bancari, affinché un soggetto si obblighi nei
loro confronti a garantire l'adempimento di obbligazioni da parte del debitore,
relative ad operazioni bancarie di qualsiasi natura e senza la previsione di limiti
di durata o quantitativi. Il carattere di accessorietà che caratterizza
l'obbligazione fideiussoria esprime la tendenziale dipendenza genetica e
funzionale del debito fideiussorio da quello principale. La fideiussione non è
valida se non lo è l'obbligazione principale; il contenuto dell'obbligazione
fideiussoria non può eccedere ciò che è dovuto dal debitore principale e la
prestazione non può essere pattuita a condizioni piú onerose. Il fideiussore che
ha pagato il debito può rivalersi nei confronti del debitore principale, mediante
la surrogazione nei diritti che il creditore aveva nei confronti del debitore.
L'obbligazione del fideiussore si estingue quando "per fatto del creditore" non
si può verificare, la surrogazione di quest'ultimo "nei diritti, nel pegno, nelle
ipoteche e nei privilegi del creditore". Un'ulteriore causa di estinzione si ha
qualora la fideiussione sia stata prestata per un'obbligazione futura e il
creditore, faccia credito al terzo, pur sapendo che le condizioni patrimoniali di
quest'ultimo sono a tal punto peggiorate "da rendere notevolmente piú difficile
il soddisfacimento del credito". L'obbligazione fideiussoria si estingue, infine,
qualora il creditore, entro un determinato termine, non proponga "le sue
istanze contro il debitore".
PRESCRIZIONE
La prescrizione produce l'estinzione della situazione soggettiva per effetto
dell'inerzia del suo titolare, che non la "esercita" o non ne "usa" per il tempo
determinato dalla legge. La prescrizione tocca, un interesse generale tant'è che
la sua disciplina è prospettata come inderogabile. Tuttavia, si giustifica la
particolare disciplina dell'operatività della prescrizione, sul principio che il
soggetto avvantaggiato dal suo compiersi può liberamente disporre di questo
vantaggio, essendo in gioco ormai soltanto l’interesse alla sua liberazione. Il
soggetto avvantaggiato dal compimento della prescrizione ha l'onere di farla
valere giudizialmente, in via di azione o di eccezione o anche, secondo taluni,
estragiudizialmente. Il giudice non può rilevarla di ufficio. Pertanto la
prescrizione opera non automaticamente, bensì in virtú dell'eccezione sollevata
dal soggetto interessato. Si è sempre attribuita alla prescrizione un'efficacia
estintiva del diritto. Tuttavia, se la prescrizione producesse l'estinzione del
diritto, al debitore dovrebbe spettare l'azione di ripetizione di quanto pagato.
La prescrizione ha un'efficacia piú complessa che potrebbe essere qualificata
"modificativa" ma non estintiva. Si che, il rapporto - conservando inalterate la
struttura e la funzione complessiva - subirebbe una semplice modificazione
della disciplina. Esista o no il diritto, l'eccezione di prescrizione produrrebbe lo
stesso effetto: il rigetto della domanda. Sí che la prescrizione comporterebbe
un'efficacia preclusiva, ossia il rigetto della domanda sia nell'ipotesi di
sussistenza del diritto, sia in quella di sua insussistenza. Nella prescrizione
presuntiva il decorso del termine produce esclusivamente la presunzione di
estinzione per adempimento dell’obbligazione. La prescrizione presuntiva
esonera il debitore dal fornire in giudizio la prova dell'estinzione
dell'obbligazione.
DECADENZA
La disciplina della decadenza sancisce che, allorquando un diritto debba essere
esercitato entro un termine perentorio e ciò non avvenga, tale esercizio è
definitivamente precluso e il diritto si estingue, senza che abbiano rilievo le
circostanze relative alla persona del titolare della situazione soggettiva. La
decadenza comporta l'estinzione del diritto per il mero fatto oggettivo del
decorso del tempo, senza che, abbiano rilievo circostanze relative alla persona
del titolare: ad essa, non si applicano le norme relative all'interruzione e alla
sospensione. La decadenza può essere impedita soltanto dal compimento
dell'atto previsto: qualunque altro atto di esercizio del diritto non avrebbe
l'effetto di impedire la decadenza. Il legislatore disciplina differentemente la
decadenza, secondo che si tratti di decadenza di ordine pubblico o di
decadenza di ordine privato. In quest'ultima ipotesi è consentita la rinunzia alla
decadenza; la decadenza non può essere rilevata di ufficio dal giudice; le parti
possono modificare la disciplina legale; il riconoscimento del diritto proveniente
dalla persona contro la quale si deve far valere il diritto impedisce la
decadenza. Nell'ipotesi di decadenza di ordine pubblico, non è consentita la
rinunzia alla decadenza; questa può essere rilevata d'ufficio dal giudice; le parti
non possono modificare la disciplina legale della decadenza; il riconoscimento
del diritto non rappresenta una causa impeditiva della decadenza. La
decadenza è generalmente stabilita dalla legge. Talora la legge prevede che la
fissazione del termine di decadenza sia opera del giudice, su istanza della parte
interessata al superamento della situazione di incertezza.
AUTONOMIA CONTRATTUALE
L'obiettivo europeo di promuovere l'unione economica e monetaria e lo
sviluppo equilibrato delle attività economiche dei Paesi membri si è tradotto in
una normativa che incide sull'autonomia contrattuale. In tale disegno va
valutata la disciplina della pubblicità ingannevole e comparativa e quella che
impone agli imprenditori precisi obblighi di informazione e conferisce ai
consumatori/utenti efficaci congegni di tutela. La correlazione tra l'auto-homia
contrattuale e il contesto politico-sociale ed economico nel quale essa si
estrinseca è, sintetizzabile approssimativamente in due period