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PEGNO

Pegno e ipoteca assolvono una comune funzione, quella di costituire una

garanzia reale specifica - concessa dal debitore o da un terzo - che consente al

creditore insoddisfatto, nel pegno, di procedere alla vendita del bene o di

richiederne l'assegnazione nell'ipoteca, di procedere all'espropriazione dei beni.

Presentano caratteristiche comuni quali la realità, l'accessorietà e

l'indivisibilità. Il pegno, si costituisce per accordo delle parti seguíto dalla

consegna della cosa o dei documenti; di regola, la garanzia trova origine in un

contratto reale. Il pegno, può essere costituito anche con atto unilaterale.

Quanto all'accessorietà il pegno sussiste soltanto in presenza di un debito da

garantire, la giurisprudenza, subordina la validità del pegno all'esistenza, del

rapporto giuridico dal quale trae vita il debito che si vuole garantire.

L'indivisibilità del pegno comporta infine che esso garantisca, l’intero credito

fino alla sua totale realizzazione. Il pegno ha come oggetto beni mobili,

universalità di mobili, crediti e altri diritti aventi a loro volta per oggetto beni

mobili; sono esclusi i mobili registrati e i beni immateriali. Lo spossessamento e

la successiva consegna sono essenziali per il perfezionamento della fattispecie.

Lo spossessamento consente l'attuazione della funzione di garanzia per il

creditore perché rende estremamente difficile a chi ha concesso il pegno di

poter disporre del diritto. Si riscontra, la presenza di figure di garanzia

pignoratizia che, pur prescindendo dal requisito dello spossessamento,

impediscono egualmente al garante di poter disporre delle cose offerte in

garanzia: si discorre perciò di pegno anomalo. Il pegno si estingue, oltre che

per rinunzia alla garanzia, con l'estinzione del credito garantito, il perimento

della cosa o l'estinzione del diritto gravato dalla garanzia.

IPOTECA

L’ipoteca è una garanzia specifica, da realità, accessorietà e indivisibilità, nasce

con l'iscrizione nei pubblici registri immobiliari. La diversità di titolo consente di

distinguere l'ipoteca in legale, giudiziale, volontaria secondo che derivi da una

previsione legislativa, da una sentenza di condanna al pagamento di una

somma di denaro o da un atto di autonomia negoziale. Nell’ipoteca volontaria,

se la garanzia ha per oggetto beni altrui, l'iscrizione può essere validamente

presa dopo che la cosa sia stata acquistata dal concedente, mentre se ha per

oggetto beni futuri l'iscrizione può avvenire quando la cosa è venuta ad

esistenza. Oltre ai diritti reali su beni immobili, sono suscettibili di essere

ipotecati anche i beni mobili registrati e le rendite dello Stato. L’ipoteca

attribuisce al creditore il diritto di espropriare i beni vincolati e di soddisfarsi,

sul ricavato della loro vendita. Poiché sullo stesso bene possono sussistere

molteplici ipoteche, la prelazione è regolata dal grado che è costituito dal

numero, dell’iscrizione. Il creditore ipotecario può agire contro chi non è

debitore quando l'ipoteca è stata concessa da chi cioè non era personalmente

obbligato, oppure quando un terzo ha acquistato il bene già gravato dalla

garanzia. Qualora paghi o sia espropriato del bene ipotecato, il datore si

surroga nelle ragioni del creditore soddisfatto e ha regresso nei confronti del

debitore. L’ipoteca, si può estinguere per cause che riguardano il rapporto o il

credito garantito. Il venir meno del credito garantito comporta l'estinzione della

garanzia salvo che le parti abbiano convenuto di mantenere in vita l'ipoteca. Il

rapporto ipotecario, si estingue: per scadenza del termine se l'ipoteca è stata

concessa per un determinato tempo; per il verificarsi della condizione

risolutiva; per il perimento del bene; per l'estinzione del diritto limitato sul

quale la garanzia è stata iscritta; per rinunzia del creditore. L'iscrizione

dell'ipoteca, salvo una diversa previsione legislativa, perde efficacia dopo venti

anni dalla sua data, ma l'estinzione della garanzia può essere evitata

domandando, la rinnovazione dell'iscrizione. La cancellazione svolge una

funzione opposta a quella dell'iscrizione, serve a liberare l'immobile

dall'ipoteca.

FIDEIUSSIONE

Fideiussore è "colui che, garantisce l'adempimento dell'obbligazione altrui". Il

fideiussore si obbliga in solido con il debitore principale al pagamento del

debito. La fideiussione può avere ad oggetto un'obbligazione condizionale o

futura. A questo schema di disciplina va riportata la fideiussione omnibus,

largamente utilizzata dagli istituti bancari, affinché un soggetto si obblighi nei

loro confronti a garantire l'adempimento di obbligazioni da parte del debitore,

relative ad operazioni bancarie di qualsiasi natura e senza la previsione di limiti

di durata o quantitativi. Il carattere di accessorietà che caratterizza

l'obbligazione fideiussoria esprime la tendenziale dipendenza genetica e

funzionale del debito fideiussorio da quello principale. La fideiussione non è

valida se non lo è l'obbligazione principale; il contenuto dell'obbligazione

fideiussoria non può eccedere ciò che è dovuto dal debitore principale e la

prestazione non può essere pattuita a condizioni piú onerose. Il fideiussore che

ha pagato il debito può rivalersi nei confronti del debitore principale, mediante

la surrogazione nei diritti che il creditore aveva nei confronti del debitore.

L'obbligazione del fideiussore si estingue quando "per fatto del creditore" non

si può verificare, la surrogazione di quest'ultimo "nei diritti, nel pegno, nelle

ipoteche e nei privilegi del creditore". Un'ulteriore causa di estinzione si ha

qualora la fideiussione sia stata prestata per un'obbligazione futura e il

creditore, faccia credito al terzo, pur sapendo che le condizioni patrimoniali di

quest'ultimo sono a tal punto peggiorate "da rendere notevolmente piú difficile

il soddisfacimento del credito". L'obbligazione fideiussoria si estingue, infine,

qualora il creditore, entro un determinato termine, non proponga "le sue

istanze contro il debitore".

PRESCRIZIONE

La prescrizione produce l'estinzione della situazione soggettiva per effetto

dell'inerzia del suo titolare, che non la "esercita" o non ne "usa" per il tempo

determinato dalla legge. La prescrizione tocca, un interesse generale tant'è che

la sua disciplina è prospettata come inderogabile. Tuttavia, si giustifica la

particolare disciplina dell'operatività della prescrizione, sul principio che il

soggetto avvantaggiato dal suo compiersi può liberamente disporre di questo

vantaggio, essendo in gioco ormai soltanto l’interesse alla sua liberazione. Il

soggetto avvantaggiato dal compimento della prescrizione ha l'onere di farla

valere giudizialmente, in via di azione o di eccezione o anche, secondo taluni,

estragiudizialmente. Il giudice non può rilevarla di ufficio. Pertanto la

prescrizione opera non automaticamente, bensì in virtú dell'eccezione sollevata

dal soggetto interessato. Si è sempre attribuita alla prescrizione un'efficacia

estintiva del diritto. Tuttavia, se la prescrizione producesse l'estinzione del

diritto, al debitore dovrebbe spettare l'azione di ripetizione di quanto pagato.

La prescrizione ha un'efficacia piú complessa che potrebbe essere qualificata

"modificativa" ma non estintiva. Si che, il rapporto - conservando inalterate la

struttura e la funzione complessiva - subirebbe una semplice modificazione

della disciplina. Esista o no il diritto, l'eccezione di prescrizione produrrebbe lo

stesso effetto: il rigetto della domanda. Sí che la prescrizione comporterebbe

un'efficacia preclusiva, ossia il rigetto della domanda sia nell'ipotesi di

sussistenza del diritto, sia in quella di sua insussistenza. Nella prescrizione

presuntiva il decorso del termine produce esclusivamente la presunzione di

estinzione per adempimento dell’obbligazione. La prescrizione presuntiva

esonera il debitore dal fornire in giudizio la prova dell'estinzione

dell'obbligazione.

DECADENZA

La disciplina della decadenza sancisce che, allorquando un diritto debba essere

esercitato entro un termine perentorio e ciò non avvenga, tale esercizio è

definitivamente precluso e il diritto si estingue, senza che abbiano rilievo le

circostanze relative alla persona del titolare della situazione soggettiva. La

decadenza comporta l'estinzione del diritto per il mero fatto oggettivo del

decorso del tempo, senza che, abbiano rilievo circostanze relative alla persona

del titolare: ad essa, non si applicano le norme relative all'interruzione e alla

sospensione. La decadenza può essere impedita soltanto dal compimento

dell'atto previsto: qualunque altro atto di esercizio del diritto non avrebbe

l'effetto di impedire la decadenza. Il legislatore disciplina differentemente la

decadenza, secondo che si tratti di decadenza di ordine pubblico o di

decadenza di ordine privato. In quest'ultima ipotesi è consentita la rinunzia alla

decadenza; la decadenza non può essere rilevata di ufficio dal giudice; le parti

possono modificare la disciplina legale; il riconoscimento del diritto proveniente

dalla persona contro la quale si deve far valere il diritto impedisce la

decadenza. Nell'ipotesi di decadenza di ordine pubblico, non è consentita la

rinunzia alla decadenza; questa può essere rilevata d'ufficio dal giudice; le parti

non possono modificare la disciplina legale della decadenza; il riconoscimento

del diritto non rappresenta una causa impeditiva della decadenza. La

decadenza è generalmente stabilita dalla legge. Talora la legge prevede che la

fissazione del termine di decadenza sia opera del giudice, su istanza della parte

interessata al superamento della situazione di incertezza.

AUTONOMIA CONTRATTUALE

L'obiettivo europeo di promuovere l'unione economica e monetaria e lo

sviluppo equilibrato delle attività economiche dei Paesi membri si è tradotto in

una normativa che incide sull'autonomia contrattuale. In tale disegno va

valutata la disciplina della pubblicità ingannevole e comparativa e quella che

impone agli imprenditori precisi obblighi di informazione e conferisce ai

consumatori/utenti efficaci congegni di tutela. La correlazione tra l'auto-homia

contrattuale e il contesto politico-sociale ed economico nel quale essa si

estrinseca è, sintetizzabile approssimativamente in due period

Dettagli
Publisher
A.A. 2022-2023
37 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/01 Diritto privato

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher 4np1 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto privato e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Salerno o del prof Serravalle Serena.