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Imputazione del pagamento e sorpresa nel contratto
Se il debitore non indica quale rapporto di base è imputato il pagamento, allora è data al creditore la possibilità di compiere questa scelta, dichiarando la propria volontà nella quietanza di pagamento. Ma l'imputazione indicata dal creditore può essere rifiutata dal debitore, perché essa opera solo se il debitore accetta la quietanza e sempre che non vi sia stato dolo o sorpresa da parte del creditore.
La sorpresa è una figura sconosciuta alla disciplina dei vizi del consenso nel contratto, ma significativa di un'esigenza particolarmente avvertita di garantire la piena consapevolezza della volontà. Ove l'imputazione non risulti dalla volontà delle parti, operano in via residuale secondo un ordine gerarchico i criteri legali individuati dall'art 1193 co. 2 ai sensi del quale il pagamento deve essere imputato al debito scaduto. Ove il creditore accetti un adempimento parziale, si pone il problema.
Distabilire a quale voce il pagamento debba essere imputato. Tale problema trova soluzione all'art 1194. La quietanza del pagamento, costituisce prova dell'adempimento configurando ad ogni effetto una confessione stragiudiziale del creditore della prestazione.
3 - Modi di estinzione dell'obbligazione diversi dall'adempimento
L'obbligazione normalmente si estingue con l'esecuzione della prestazione dovuta. Non mette capo ad una vicenda estintiva la morte di una delle parti del rapporto credito e debito ricadono nella successione mortis causa del loro titolare. Costituisce un'eccezione l'ipotesi in cui muoia il debitore di una prestazione infungibile, qui l'estinzione del vincolo è provocata dall'impossibilità sopravvenuta e non imputabile della prestazione. Al di fuori di queste ipotesi, a seconda che l'interesse del mediatore trovi o non trovi attuazione, possiamo distinguere i modi di estinzione in:
- Modi
1103.1 - La novazione
La novazione è l'accordo con il quale creditore e debitore sostituiscono all'obbligazione originaria un'obbligazione nuova, avendo oggetto o titolo diverso. (es. novazione del debito di una somma di denaro per il debito di una pietra preziosa).
Elementi essenziali perché ricorra una novazione, sono l'animus novandi e l'aliquid novi.
L'animus novandi consiste nella volontà di estinguere l'obbligazione preesistente, invece, l'aliquid novi ricorre quando la nuova obbligazione differisca dalla precedente per l'oggetto o per il titolo.
Salva diversa volontà delle parti, la novazione porta con sé l'estinzione anche delle garanzie che accedevano all'obbligazione originaria.
L'aspetto
più problematico è costituito dalla necessità di distinguere tra la novazione e una mera modificazione del contenuto del rapporto preesistente. La novazione è contraddistinta da un duplice e contestuale effetto estintivo (dal rapporto preesistente) e costitutivo (del nuovo rapporto), mentre la modificazione del contenuto del rapporto implica la persistenza di quest’ultimo. Presupposto necessario della novazione è l’esistenza dell’obbligazione novata, in difetto della quale l’accordo novativo sarà nullo perché privo di causa. Ove l’obbligazione novata (originaria) derivi da un contratto annullabile, l’accordo novativo sarà valido solo se il debitore lo ha concluso con la piena consapevolezza del vizio che inficiava il titolo del rapporto originario e senza che la volontà manifestata sia da tale vizio invalidata.
3.2 – La remissione
La remissione è un negozio unilaterale con il quale
Il creditore manifesta la volontà di rimettere al debitore l'obbligazione di cui questi è gravato. Essa comporta l'estinzione dell'obbligazione non appena la dichiarazione venga comunicata al debitore. Tuttavia, l'effetto estintivo cade entro un congruo termine, qualora il debitore dichiari di non voler approfittare della dimissione cioè manifesti il proprio rifiuto. Invero il silenzio del debitore costituirebbe un'accettazione della remissione. Sulpiano causale la remissione rappresenta uno schema neutro: essa può fondersi su un intento liberale configurando, una donazione indiretta; ma può anche adempiere ad un obbligo preesistente. Per quanto attiene alla forma, il codice non dettaregola alcuna. La remissione può risultare anche da un comportamento concludente. Al riguardo, assume rilievo la consegna volontaria al debitore del titolo originario del credito: questo fatto è ritenuto in base ad una valutazione.legale tipica (che dà luogo ad una presunzione assoluta), manifestazione della volontà di rimettere il debito. La remissione è, invece, oggetto di una presunzione soltanto relativa, laddove il creditore abbia consegnato una copia autentica dell'atto pubblico che costituisce il titolo del credito. 3.3 - La compensazione Compensazione: quando due persone sono obbligate tra di sé, i due debiti si estinguono per la quantità corrispondente. Con l'elemento comune della reciprocità, esistono 3 tipi di compensazione: - Compensazione legale che si verifica in presenza di tre presupposti: i due crediti devono essere tra loro omogenei, cioè devono aver ad oggetto, entrambi, cose fungibili dello stesso genere; liquidità e l'esigibilità di entrambi i crediti, cioè devono essere determinati nel loro ammontare e non essere soggetti ad un termine non ancora scaduto o ad una condizione sospensiva non ancoraverificatesi.Il vantaggio offerto dalla compensazione è evidente: essa realizza un significativo risparmio sul piano dell'attività giuridica chele parti dovrebbero svolgere, consentendo loro di risparmiare costi altrimenti inevitabili. Ove ricorrano i tre presuppostiillustrati, la compensazione legale si verifica automaticamente, l'effetto estintivo rappresenterebbe una conseguenzaimmediata e necessaria della mera coesistenza di obbligazioni reciproche omogenee, liquide ed esigibili. L'effetto estintivo sirealizza se e in quanto la compensazione venga opposta anche in via stragiudiziale da una delle parti, ciascuna delle qualisarebbe investita del diritto potestativo di invocare la compensazione medesima. L'esercizio di tale diritto provoca l'estinzionedelle due obbligazioni con efficacia retroattiva, cioè dal giorno della coesistenza dei due crediti liquidi ed esigibili.
Compensazione giudiziale ricorre quando difetti il requisito
dalla necessità che i crediti siano tra loro compensabili, ossia che siano entrambi liquidi, esigibili e omogenei.dalla necessità che debito e credito sorgano da rapporti diversi. Ove, essi discendano dal medesimo titolo l'operare della compensazione impedirebbe la concreta realizzazione della causa negoziale.Conto corrente: è un caso nel quale le parti si obbligano ad annotare i crediti delle reciproche rimesse e considerandoliinesigibili fino alla chiusura del conto. È lo strumento idoneo per agevolare l'utilizzo della compensazione. I crediti alimentari non possono essere dedotti in compensazione.
La confusione
Il rapporto obbligatorio implica necessariamente la presenza di due parti. Ecco perché esso si estingue per confusione quando le qualità di creditore e di debitore si riuniscono nella stessa persona. La nozione di parte va distinta da quella di soggetto, perché essa sta ad indicare un autonomo centro di interessi. Normalmente ad ogni soggetto corrisponde un solo patrimonio e dunque, un unico centro di interessi; ma questa
coincidenza tra la parte del rapporto e il soggetto che la incarna può venir meno in ragione dei cennati fenomeni di separazione patrimoniale. In questi casi può aversi un rapporto giuridico uni-soggettivo. La confusione estingue tutte le garanzie personali e reali che ad essa accedevano. Essa non opera laddove un terzo abbia acquistato un diritto di pegno o di usufrutto sul credito pertanto, sebbene lato attivo e lato passivo del rapporto coincidono nella stessa parte il rapporto conserva quel tratto di dualità necessario a mantenerlo in vita.
3.5 – L’impossibilità sopravvenuta non imputabile della prestazione
L’ultima azione è l’impossibilità sopravvenuta della prestazione non imputabile al debitore. Detta impossibilità deve essere però definitiva e totale. Deve risultare, che la prestazione non potrà eseguirsi né ora, né in un momento successivo e che non potrà seguirsi neanche solo
in parte. I caratteri che devono connotare l'impossibilità si ricavano dall'art. 1256 co 2 e dall'art 1258 che disciplinano l'impossibilità temporanea e parziale. Se l'impossibilità è solo temporanea il debitore resta vincolato ad adempiere l'obbligazione se non ha le possibilità cesserà. La regola testé illustrata conosce due eccezioni: l'obbligazione si estinguerà in ogni caso qualora l'impossibilità perduri fino al momento in cui il debitore non può più essere ritenuto obbligato ad eseguire la prestazione; la seconda eccezione alla regola ricorre quando il debitore non possa ritenersi obbligato ad eseguire la prestazione. Qui l'estinzione dell'obbligazione traduce l'accoglimento di una nozione di impossibilità nell'assoluta, ma relativa. Come si è visto l'obbligazione si estingue anche quando la prestazione, pur se ancora possibile,Tale non sia la luce dello sforzo esigibile nel caso concreto dal debitore, anche in relazione agli elementi che specificano e circoscrivono il contenuto del rapporto individuando i mezzi con i quali il debitore si obbliga di realizzare il risultato utile oggetto della prestazione creditoria. Non è un caso, che i due parametri alla stregua d